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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5544 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2529/2023
All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 11:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. BIANCHINI MARCO presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv. DEASTI ALBERTO presente
TE
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 1.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2529 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il Controparte_1 C.F._1 difensore avv. Marco Bianchini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_4
), in persona del liquidatore giudiziale, elettivamente domiciliato presso il P.IVA_1 difensore avv. Alberto Deasti che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
(C.F. ) APPELLATA CONTUMACE CP_3 P.IVA_2
OGGETTO: appello contro la sentenza n.5690/2023 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 7.04.2023.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 15.05.2023 ha proposto Controparte_1 appello contro la sentenza n.5690/2023 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data
7.04.2023, emessa a definizione del procedimento civile r.g.n.16735/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e (poi divenuta per il CP_3 P_ CP_2 pagamento di compensi professionali.
2 § 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 27.2.2017 conveniva in giudizio e , Controparte_1 P_ CP_6 chiedendo: ”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni espresse in narrativa, condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra di P_ loro ovvero per quanto di competenza di ciascuna delle anzidette convenute, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 944.000,00, oltre accessori di legge, ovvero al diverso importo che risulterà di Giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” Si costituiva in giudizio chiedendo “Piaccia all'adito Giudice rigettare le domande ed istanze P_ attoree, poiché infondate sia in fatto sia in diritto, per i motivi dedotti in narrativa. Con rifusione di onorari e spese di lite nonché condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c.” …
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. Che, nella qualità di dottore commercialista e revisore legale dei conti, tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015 era stato contattato da quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Persona_1
nota società del comparto turistico, per discutere di problematiche attinenti Controparte_6
a detta ultima;
il infatti, anche nella sua qualità di legale rappresentante di Persona_1 P_
esponeva al le seguenti principali circostanze: - in data 30 ottobre 2013 le
[...] CP_1 società Orovacanze S.r.l. (facente parte del gruppo ed Controparte_6 Controparte_6 avevano acquistato la notissima azienda turistica ovvero il c.d. “perimetro aziendale P_
costituito da varie società facenti parte del gruppo in amministrazione P_ P_ straordinaria tra cui la S.r.l. Villaggio degli Atleti in amministrazione straordinaria;
in virtù dell'acquisizione della S.r.l. Villaggio degli Atleti, la Orovacanze S.r.l. era subentrata anche nel contratto di lease back n. 00927925/001 stipulato il 3 agosto 2010 tra (poi Parte_1
istituto di credito facente parte del gruppo Intesa Sanpaolo) e la Controparte_7
S.r.l. Villaggio degli Atleti avente ad oggetto il villaggio turistico ubicato in Sestriere (TO); tale contratto di locazione finanziaria prevedeva un corrispettivo totale pari ad euro
25.635.740,00 ed un importo finanziato di euro 22.338.000,00; per effetto del subentro nel contratto di lease back, a seguito dell'acquisizione del 30 ottobre 2013, era stato iscritto nel bilancio consolidato 2013 del Gruppo Orovacanze un debito per un valore complessivo di euro
20.028.582; 2. Che il Ljuljdjuraj evidenziava al la gravissima criticità nella quale si CP_1 trovava il Gruppo, atteso, per altro, che l'operazione di acquisto della perfezionata il P_
30 ottobre 2013, aveva difatti comportato il notevole peggioramento della posizione finanziaria netta del Gruppo stesso, creando una situazione di estrema difficoltà innanzitutto nei rapporti con il ceto bancario e con tutti gli stakeholders del Gruppo. Evidenziava, altresì, che l'indebitamento, così come emergente dai bilanci, non consentiva il rispetto di alcuni parametri
3 economico finanziari (i c.d. “covenants”) relativamente al principale finanziamento concesso da un pool di banche (Unicredit, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza), con conseguente rischio di risoluzione del finanziamento medesimo ed effetti a dir poco catastrofici sul prosieguo dell'attività;
3. Che dalle prime analisi effettuate dall'attore, emergeva effettivamente che l'indebitamento finanziario netto del Gruppo risultava ingigantito per effetto dell'iscrizione nel bilancio consolidato 2013 del debito susseguente all'acquisizione del compendio Dalla relazione sulla gestione al bilancio consolidato 2013, in particolare, P_ si evidenziava che “la posizione finanziaria netta del Gruppo ... si attesta a –40,86 Mil/€ con una variazione negativa rispetto all'esercizio precedente di 30,71 Mil/€, l'indebitamento netto passa da 10,15 Mil/€ a 40,86 Mil/€”. Inoltre, dalla analisi del bilancio consolidato 2013, risultava che, tra gli altri, il quoziente di indebitamento finanziario era passato dai 5,5 del consolidato 2012 agli 8,4 del consolidato 2013; 4. Che, pertanto, veniva incaricato dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione di di esaminare la problematica Controparte_6 generale del Gruppo al fine di individuare una soluzione tecnica al problema incombente di bilancio;
5. A seguito della consegna della documentazione necessaria per espletare l'incarico, gli veniva corrisposto, a titolo di acconto, l'importo di euro 10.000,00 di cui alla fattura n. 1 del 17 marzo 2015; 6. Di avere svolto una complessa attività di assistenza e consulenza, così come descritta nella perizia allegata alla citazione. Segnatamente il professionista, con l'urgenza che il caso richiedeva, esaminava preliminarmente l'amplissima e complessa documentazione consegnatagli (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il contratto di cessione di complessi aziendali del 30 ottobre 2013 e suoi numerosi allegati, il bilancio consolidato
2013, tutti i bilanci delle società controllate e lo Strategic Plan 2014-2019, il CP_6 contratto di finanziamento in pool). Nell'espletamento dell'incarico il si confrontava CP_1 con numerosi professionisti interni ed esterni all'azienda, nonché con i componenti dell'organo di gestione e con il legale della società, svolgendo le seguenti attività: a) ispezione contabile per l'accertamento della attendibilità del bilancio della società Villaggio degli Atleti S.r.l. al
31 ottobre 2010 e verifica della regolarità sia nell'aspetto formale che sostanziale;
b) consulenza avente ad oggetto l'esame dei bilanci, anche al fine di accertare la natura e l'ammontare del debito derivante dall'operazione di sale & lease back;
c) con riferimento al bilancio consolidato 2013 del Gruppo, valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della capogruppo, nonché del risultato economico dell'esercizio, con l'obiettivo di fornire un set informativo/conoscitivo al cliente per accertare se la rappresentazione economica e finanziaria della capogruppo fosse stata formulata in modo deviante o ingannevole sia per i soci che per i terzi;
d) elaborazione di un parere motivato, anche tramite una perizia da utilizzare a sostegno delle ragioni del cliente nei confronti dei terzi, sui presupposti e i postulati
4 di redazione del bilancio consolidato per l'anno 2013 del Gruppo;
e) revisione amministrativa e contabile per l'accertamento dell'attendibilità del bilancio consolidato 2013; f) analisi dei postulati di bilancio 2013 di tutte le società facenti parte del Gruppo per accertarne l'attendibilità e la coerenza con i postulati di redazione del bilancio consolidato 2013; g) assistenza – anche tramite l'elaborazione di pareri scritti – per la formazione del bilancio consolidato di per l'anno 2014, al fine di rappresentare in modo veritiero e Controparte_6 corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate;
h) redazione di pareri motivati;
i) assistenza – anche tramite l'elaborazione di pareri scritti - per la formazione del bilancio ordinario 2014 (già Orovacanze S.r.l.); l) assistenza e consulenza economico Controparte_8 finanziaria alla Direzione Amministrativa e Finanziaria del cliente nella richiesta di deroga e modifica dei termini e delle condizioni del contratto di finanziamento in pool stipulato in data
30 ottobre 2013; 7. Che l'attività svolta aveva apportato giovamento alle società convenute, potendo espungere dalla rappresentazione finanziaria della società controllata e del Gruppo, il debito nei confronti della società di leasing pari ad oltre 20 milioni di euro, approvando i bilanci al 31 ottobre 2014, correggendo i bilanci 2013, e dando corso alla richiesta di waiver al finanziamento in pool;
8. Che dopo la corresponsione dell'acconto iniziale (pari ad euro
10.000,00) null'altro gli è era stato corrisposto, nonostante i numerosi solleciti. Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che fatta salva la redazione del modesto parere versato in atti, il non aveva prestato, men che meno per alcuna delle CP_1 P_ dedotte attività, avendo reso, il 5 marzo 2015, un elementare parere ad (e non a CP_6
sulle corrette modalità di iscrizione nel bilancio consolidato della holding di gruppo di P_ un contratto di lease back;
2. Il 17 marzo 2015, dopo circa due settimane, aveva emesso la relativa fattura a saldo dell'attività prestata in favore di;
3. Che il 21 marzo 2016 CP_6
l'attore aveva inviato a una nota da 22.500 euro (datata 10 novembre 2015) ad asserito P_ saldo delle attività prestate nonché una nota da 70.636 euro (datata 21 marzo 2016);
4. Che
l'importo richiesto dall'attore era spropositato, atteso che la somma di euro 10.000 fatturata a consuntivo dell'attività svolta era pienamente retributiva delle attività svolte;
5. Che il non aveva operato, come dedotto, in condizioni di urgenza, e che non aveva CP_1 P_ ricevuto un particolare risultato o vantaggio dall'operato del predetto.”.
§ 3. – Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 16735/2017, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: Condanna le convenute in solido tra di loro alla corresponsione in favore dell'attore della somma di euro 32.514,29; pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di C.T.U. liquidate come da separato
5 provvedimento;
condanna le convenute in solido a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 3.809,00, oltre € 1.686,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Oggetto della presente controversia
è il rivendicato diritto della parte attrice al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese in favore delle convenute. Sul punto deve rilevarsi che è incontestato tra le parti il conferimento dell'incarico al nei termini dallo stesso descritto, laddove il CP_1 presente contezioso si fonda sulla quantificazione del compenso stesso e, nello specifico, sul riconoscimento della dedotta complessità ed urgenza del lavoro svolto, nonché dei vantaggi conseguiti dalle convenute in relazione allo stesso. È certo, che a prescindere dalle utilità derivanti dall'operato dell'attore, non avendo la convenuta sollevato una eccezione di inadempimento a carico del spetta a quest'ultimo una retribuzione per l'attività CP_1 svolta, atteso che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., una generale presunzione legale di onerosità del contratto. Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, normalmente, il diritto al compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare;
è, invece, onere del cliente allegare e dimostrare un eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. civ. n. 23893/2016). Orbene, relativamente alla tipologia di attività svolte dall'odierna parte attrice, dall'esame della documentazione versata agli atti di causa di parte attrice, risulta che quest'ultima, al fine di esaminare le problematiche economico/finanziarie delle odierne convenute e, soprattutto, per individuare una soluzione che consentisse la redazione di un valido bilancio, ha esaminato tutta la documentazione fornitagli dalla , analizzando il contratto di lease back stipulato tra le e CP_6 Parte_1 il Villaggio degli Atleti srl. L'attività così realizzata si è conclusa con i pareri sottoscritti dall'attore e depositati agli atti di causa da parte di quest'ultimo, circostanza questa che impone l'applicazione, ai fini della quantificazione del compenso dovuto, del dettato normativo di cui agli artt. 15 e 21 del dm. 140/2012. Quanto, infatti, alla dedotta attività di consulenza, a prescindere dalla generica qualificazione della stessa, non è dato comprendere in cosa, a parere dell'attore, si sia sostanziata, atteso che la documentazione versata agli atti di causa dal comprova esclusivamente l'attività svolta per la realizzazione dei pareri di cui CP_1 sopra. Del pari, risulta non dimostrato il requisito della urgenza dedotto dall'attore, non potendo, all'uopo essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali in tal senso rese nel corso della istruttoria orale, in quanto fondate su valutazioni. Ciò posto, al fine di fare chiarezza e luce in
6 tal senso, il Giudice ricorreva a C.T.U.; la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, si rivelava chiara ed esaustiva e, poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farli propri. Il CTU nominato, Dr.
con la sua relazione del 8.2.2022, concludeva indicando in euro 32.514,29, Persona_2
l'onorario spettante all'attore, individuando lo stesso nello scaglione massimo previsto dal dm
140/2012 proprio in considerazione della utilità per le convenute dell'attività svolta dall'attore. Sono poste a carico delle parti convenute in solido tra di loro le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 32.514,29. Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte attrice compensi nella misura di € 851 per la fase di studio, € 602 per la fase introduttiva, € 903 per la fase istruttoria,
€1.453 per la fase conclusionale.”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Per tutti i motivi come sopra dedotti, accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, condannare (già ) e Controparte_4 P_ TE
, in solido tra loro ovvero per quanto di competenza di ciascuna delle società, al
[...] pagamento in favore dell'appellante dott. delle competenze professionali Controparte_1 maturate per l'attività di assistenza e consulenza da egli prestata in favore delle parti appellate come descritta nel presente atto e oggetto della citazione introduttiva del processo RG
16735/2017, nella misura di euro 394.748,67 a titolo di compenso come accertato dalla perizia di CTU svolta nell'ambito del processo di primo grado a firma del dott. oltre la Per_3 maggiorazione di cui all'art. 18 del DM 140/2012 applicabile alla fattispecie (che si prospetta nella misura massima stabilita o, in subordine, in misura del 50 ), iva e cassa previdenziale. In subordine condannare (già ) e Controparte_4 P_ TE
, in solido tra loro ovvero per quanto di competenza di ciascuna delle società, al
[...] pagamento in favore dell'appellante dott. nella diversa misura che verrà Controparte_1 accertata. Il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo. In via istruttoria, e in subordine, rinnovare la CTU espletata in primo grado al fine della determinazione delle competenze professionali maturate in favore del dott.
Con condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi CP_1 processuali e delle spese di perizia”.
§ 6. — Costituitosi con comparsa depositata il 22.11.2023 e Controparte_2
7 concordato preventivo ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, previe le declaratorie del caso, a) in via di principalità, respingere l'appello proposto dal dr. per i Controparte_1 motivi di inammissibilità e/o infondatezza esposti in narrativa;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per i motivi descritti in narrativa: - accertare e dichiarare che il compenso professionale maturato dal dr. per Controparte_1
l'attività dedotta in giudizio deve essere ridotto dell'importo di Euro 10.000,00, già percepito dall'interessato nel 2015 e dettagliato in atti;
- rideterminare la liquidazione del compenso professionale maturato dal dr. per l'attività dedotta in giudizio tenendo in Controparte_1 considerazione il valore tariffario minimo di Euro 22.257,15 o, in via di subordine, quello mediano di Euro 27.385,72, per i motivi esposti in narrativa, in ogni caso applicando la predetta decurtazione di Euro 10.000,00 illustrata sub primo motivo di appello incidentale. In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite (oltre agli accessori di legge) di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 7. - Nella contumacia di ritualmente evocata in giudizio, all'odierna udienza i CP_3 difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo “si impugna la sentenza di I grado nella parte in cui non ha tenuto in considerazione ai fini della decisione le risultanze della CTU redatta dal dott.
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non Per_3 ha tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dichiarando, con provvedimento dell'8.09.2021, la nullità della c.t.u. inizialmente conferita all'ausiliario procedendo alla sua revoca e sostituzione con altro consulente.
Deduceva che il primo giudice aveva motivato la sostituzione considerando che il ctp della parte attrice figurava nella lista dei collaboratori della società di cui era amministratore unico il c.t.u. e che la sostituzione era stata disposta per motivi di opportunità - non essendo stata comprovata la mancanza di conferimento di incarichi da parte di detta società - anziché per i gravi motivi previsti per la rinnovazione delle indagini peritali ex art.196 c.p.c., potendosi al più operare in tal senso laddove si fossero reputati inidonei o insufficienti i risultati del primo elaborato.
Soggiungeva che l'istanza era stata proposta dalla difesa della società soltanto CP_2 successivamente al deposito della perizia, nonostante il c.t.u. fosse stato nominato l'8/3/2020 e la controparte avesse partecipato alle operazioni senza nulla eccepire in merito a profili di incompatibilità e/o opportunità per disporre la sostituzione del c.t.u. e la rinnovazione delle
8 operazioni.
Indi richiamava Cass.civ.n.27247/2008 per cui il provvedimento con cui il giudice disponeva la rinnovazione delle indagini non privava di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito e il mancato esame delle relative risultanze da parte del giudice del primo grado integrava un vizio che si risolveva nell'omesso esame di un fatto decisivo.
§ 8.2 - Con il secondo motivo “si impugna la sentenza di I grado per violazione del disposto di cui all'art. 132 c.p.c. per omessa e/o apparente motivazione, essendosi il giudice uniformato alla (seconda) consulenza peritale limitandosi ad una acritica adesione alle sue
(erronee) risultanze pur dettagliatamente e tempestivamente oggetto di critiche specifiche e circostanziate provenienti sia dal consulente di parte attrice che dalle difese dei legali” evidenziava che il giudice del merito, per non incorrere nel vizio era tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione, aspetto mancante nelle motivazioni del primo giudice.
Deduceva inoltre che la seconda CTU aveva erroneamente applicato all'attività professionale svolta i compensi previsti dal DM 140/2012 per le semplici 'perizie' e non i compensi previsti per l'attività di 'consulenza' così come effettivamente prestata, inoltre non aveva riconosciuto alcun compenso per le molteplici 'altre attività' svolte, perché considerate semplicemente
“propedeutiche” all'attività principale di redazione della perizia e, conseguentemente, non suscettibili di compenso autonomo, inoltre il secondo perito non aveva previsto alcuna maggiorazione dei compensi in considerazione della riconosciuta complessità dell'attività prestata e degli indiscutibili vantaggi di cui le società convenute avevano beneficiato avendo evidenziato che comunque aveva effettivamente svolto tutta una complessa serie di attività ritenute “necessarie e indispensabili per avere un quadro di insieme dei rapporti e dei collegamenti intercorrenti tra le società del Gruppo” (tra cui “l'esame della documentazione della e di tutte le società del Gruppo”, “l'attenta analisi del contratto di lease back”, CP_6
“la constata(zione) gli effetti negativi che tale contratto aveva prodotto sul bilancio per estensione a tutte le società del Gruppo”, “suggerire le modifiche da apportare al bilancio 2013
(peraltro già approvato) e 2014 per pervenire ad un bilancio che presentasse una situazione economico patrimoniale più equilibrata”.
Allegava inoltre che il secondo c.t.u. aveva evidenziato l'utilità dell'attività svolta non avendo tuttavia valorizzato l'opera professionale essendosi limitato a parametrare il compenso solamente a quello previsto dagli artt. 15 (lettera C) e 21 del DM 140/12, ovvero quello riguardante la sola attività di redazione di 'perizie' e non anche al compenso per l'attività di
“consulenza” in realtà effettivamente svolta che aveva consentito alle società convenute di rettificare il bilancio 2013 già approvato e far approvare il bilancio 2014.
9 Deduceva quindi che il consulente aveva errato laddove non aveva ritenuto che la prestazione professionale resa rientrasse nell'ambito della disciplina di cui all'art. 26 comma 3 del DM
140/2012 in merito alla 'consulenza' economico-finanziaria.
Soggiungeva che la corretta applicazione del DM 140/12 avrebbe dovuto portare alla seguente quantificazione: - fino a 2 milioni dallo 0,75 al 1 = 15.000 / 20.000, - oltre 2 milioni
(18.000.000) dallo 0,50 allo 0,75 = 90.000 / 135.000, per cui, applicando correttamente l'onorario massimo, per la specifica attività principale di cui si trattava e secondo le stesse acquisizioni fatte proprie dal CTU, doveva riconoscersi il compenso quantomeno nella misura di euro 155.000,00 (20.000 + 135.000).
Precisava che il c.t.u. non aveva correttamente valutato ex art.18 DM la complessità dell'incarico, svolto dall'appellante in condizioni di particolare urgenza ed inoltre ex art.17 i risultati e i vantaggi non economici ottenuti dal cliente.
Aggiungeva inoltre che avrebbe dovuto limitarsi a valorizzare tutte le attività professionali svolte, determinando le relative voci di compenso, per poi rimettere al giudice la decisione circa la loro autonoma remunerabilità, ovvero la qualificazione giuridica dell'attività svolta dal professionista, in particolare senza svolgere altre valutazioni sulla correttezza del calcolo, desumendole implicitamente dalla prima richiesta missiva del 21 marzo 2016 con cui era stato richiesto alla un compenso di € 22.500,00. P_
§ 8.3 - Con il terzo motivo “si impugna la sentenza di I grado per vizio di motivazione relativamente alla erronea valutazione delle risultanze probatorie, con specifico riferimento alle dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio di I grado” evidenziava che il Tribunale aveva del tutto ignorato la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai testi escussi, il dott.
e l'avv. Massimo Villa, al fine della valutazione della tipologia e natura Testimone_1 dell'attività professionale resa.
Deduceva che i testi escussi avevano riferito di circostanze obiettive da loro acquisite direttamente.
Allegava inoltre a fondamento del motivo che la valutazione organica e globale di tutti i fatti accertati e di tutte le prove assunte era condizione essenziale per verificare l'attendibilità delle prove e coglierne l'esatto significato in relazione al thema decidendum.
§ 9. - Parte appellata ha spiegato appello incidentale articolato in due motivi. CP_2
§ 9.1. - Con il primo motivo intestato “I.- ERRORE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE HA OMESSO DI CONSIDERARE L'ACCONTO
GIÀ PERCEPITO DAL DR. l'appellante incidentale ha censurato la sentenza CP_1 di primo grado nella parte in cui pur avendo correttamente accertato che il dott. per CP_1 le sue prestazioni, aveva già ottenuto il pagamento “dell'importo di Euro 10.000,00 di cui alla
10 fattura n. 1 del 17 marzo 2015”, aveva condannato a pagare al professionista l'intero CP_2 compenso oggetto di accertamento, senza cioè tener conto del fatto che tale compenso, liquidato in euro 32.514,29 (sentenza, pag.n.11), avrebbe dovuto essere diminuito dell'importo di euro
10.000,00 già percepito dal professionista.
Chiedeva quindi sul punto la parziale riforma della sentenza necessaria per eliminare la contraddizione sussistente tra l'accertamento sul pagamento dell'anticipo di euro 10.000,00
(cfr. p.5, punto 5; p. 7, punto 8; p. 8, punto 4) e la condanna di al pagamento dell'intero CP_2 compenso liquidato in euro 32.514,29.
§ 9.2 – Con il secondo motivo “II.- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE HA LIQUIDATO L'ONORARIO SPETTANTE AL
DR. CICCOLINI NEL VALORE TARIFFARIO MASSIMO” l'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è deciso di liquidare il compenso del dott. nel valore più elevato del tariffario, e ciò nonostante il CTU avesse CP_1 opportunamente concluso che l'onorario avrebbe dovuto essere compreso tra il valore minimo di euro 22.257,15 e quello massimo di euro 32.514,29.
Premesso che la consulenza tecnica disposta dal giudice di primo grado aveva avuto il pregio di collocare nella giusta prospettiva la determinazione del compenso rispetto all'attività concretamente svolta dal professionista, evidenziava che l'attività consulenziale del dott. si era concentrata su di un unico tema specifico, ossia la rappresentazione, nel bilancio CP_1 consolidato di al 2014, degli effetti connessi ad una operazione di lease back. CP_6
Dedotto che non risultavano in atti documenti che consentissero di provare la collaborazione del professionista all'intero processo di formazione del bilancio di e, men che meno, CP_6 al bilancio consolidato del precedente esercizio chiuso al 31 ottobre 2013 essendo rivolta l'unica prestazione del professionista ai criteri di contabilizzazione del menzionato contratto di lease back evidenziava che la prestazione non poteva qualificarsi in termini di speciale difficoltà atteso che il commercialista si era limitato a fornire l'ovvia indicazione consistente nella modifica del criterio di rappresentazione nel bilancio consolidato 2014, allineandolo a quello prescritto dai principi contabili italiani per i bilanci “separati” o d'esercizio.
Allegava inoltre che il professionista si era limitato ad enunciare la necessità di adottare nel bilancio consolidato del 2014 il metodo patrimoniale previsto dai principi contabili italiani con riguardo al bilancio di esercizio, mediante una mera riesposizione dei dati contenuti nel bilancio consolidato 2013, necessaria per soddisfare esigenze minime di comparazione storica, quindi deduceva che l'eliminazione del debito di 20 milioni di euro era avvenuta in contropartita ad una posta dell'attivo patrimoniale e di conseguenza, nessun mutamento di valore era intervenuto per effetto di tale operazione, mentre la rappresentazione del menzionato contratto
11 di lease back secondo il metodo patrimoniale avrebbe comunque comportato la necessità di esporre tra i conti d'ordine il debito residuo nei confronti del locatore (oltre che di fornire le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 22, c.c) e sotto tale profilo, l'informativa di bilancio, in dipendenza dell'adozione dell'uno o dell'altro metodo di rappresentazione del leasing
(patrimoniale o finanziario) appariva neutrale ai fini del calcolo e della verifica del rispetto dei parametri finanziari previsti dal contratto di finanziamento.
Evidenziava quindi che l'aver preso a parametro per l'applicazione del valore massimo
“l'importanza del cliente” costituiva valutazione errata atteso che l'art. 17 del DM n.140/2012 annoverava tra i “parametri generali” per la determinazione dei compensi le seguenti voci: a)
“valore e natura della pratica”; b) “importanza, difficoltà, complessità della pratica”; c)
“condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico” d) “risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente”; e) “impegno profuso anche in termini di tempo impiegato”; f)
“pregio dell'opera prestata”, ma non quello dell'importanza del cliente e che il primo giudice aveva giustificato l'applicazione del valore massimo alla stregua di una non meglio precisata utilità dell'attività svolta.
Chiedeva quindi applicarsi il valore tariffario minimo (euro 22.257,15) o, in via gradata quello mediano (euro 27.385,72) atteso che era stato lo stesso nel 2015, ad aver indicato il CP_1 proprio compenso “a saldo” nell'importo di euro 22.500,00.
§ 10. – Tali i rispettivi motivi d'appello e le conclusioni delle parti, osserva il Collegio che il primo motivo dell'appello principale (§ 8.1) non pare dirimente, proprio in ragione di quanto evidenziato dallo stesso appellante, per cui, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare e peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini, non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (cfr., Cass.n.2103/2019 e ss.).
Deve peraltro evidenziarsi che ancor prima della necessità di disporre c.t.u. contabile, le valutazioni di causa riguardavano questioni in diritto relative alla valutazione dell'onere della prova, di pertinenza del giudice, atteso che nel caso specifico (come del resto in tutti i procedimenti relativi alla richiesta di compensi per prestazioni d'opera intellettuale), il professionista era onerato di allegare il titolo e provare le attività svolte (cfr., ex multis,
Cass.n.21522/2019), spettava viceversa sul cliente, una volta allegatone l'inadempimento, dar la prova di aver estinto l'obbligazione (ex art.2697 c.c.) inoltre in difetto di accordo sul compenso la quantificazione del corrispettivo deve essere effettuata alla luce delle tariffe professionali e per quanto previsto dall'art.2233 c.c..
12 A fronte di tali premesse e tenuto conto che l'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta aver dedotto di essere stato incaricato dal Presidente del consiglio di amministrazione di di esaminare la problematica generale del Gruppo al fine di Controparte_6 individuare una soluzione tecnica al problema incombente sul bilancio, stante l'acquisizione della s.r.l. Villaggio degli Atleti, al Sestriere, ed il subentro in un contratto di lease back che prevedeva un corrispettivo totale pari ad euro 25.635.740,00 ed un importo finanziato di euro
22.338.000,00 con iscrizione nel bilancio consolidato 2013 del Gruppo Orovacanze di un debito per un valore complessivo di euro 20.028.582 doveva quindi procedersi ad una riconduzione dell'attività svolta nel tariffario vigente, quindi, ma soltanto a seguito della prova delle attività svolte, a dei meri calcoli matematici secondo le formule previste negli allegati di cui al d.m.n.140/2012, per cui, invero, neppure era strettamente necessario avvalersi della c.t.u..
Deve pertanto passarsi all'esame del secondo motivo (§ 8.2) e ad avviso del Collegio - a prescindere dalle ragioni sottese alla sostituzione del primo c.t.u. ed alla rinnovazione delle operazioni peritali che per quanto sopra evidenziato non rilevano, vertendosi in valutazioni in diritto – la liquidazione del compenso nel caso di specie deve avvenire ad avviso del Collegio mediante l'applicazione dell'art.21 del d.m. 140/2012 effettuando, quindi, i conteggi di cui alla formula del riquadro 3 della tabella C (COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI
ALBI PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI) come peraltro condivisibilmente svolti da entrambi i c.t.u. che hanno concordato sul punto (cfr., pag.4 e 8 delle rispettive relazioni), previa indicazione del valore della perizia o della valutazione (pari nel caso specifico ad euro 20.028.582,00) di cui di seguito si trascrivono le risultanze: scaglione fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80 al 1 (minimo 8.000,00 massimo
10.000,00), per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50 allo 0,70 con base di calcolo euro
2.000.000,00 (minimo 10.000,00 massimo 14.000,00) per il di più oltre 3.000.000,00 e con base di calcolo euro 17.028.528,00 dallo 0,025 allo 0,050 (minimo euro 4.257,15 massimo euro
8.514,29).
I c.t.u. hanno quindi evidenziato il totale minimo pari ad euro 22.257,15 ed il totale massimo di euro 32.514,29 quale invero riconosciuto dal primo giudice.
Del resto, l'attività posta in essere dal professionista risulta dal doc.n.9 prodotto in primo grado ossia dalla seguente relazione intitolata “relazione in merito all'operazione di Sale & Lease
Back (SLB) contratto Leasint n.00927925/001” il cui contenuto viene di seguito trascritto “Il contratto di SLB è un contratto bilaterale, tra imprenditore e società di leasing, a differenza del contratto di leasing che è un atto trilaterale tra concedente, utilizzatore e venditore del bene oggetto del leasing. Il sale and lease back costituisce una variante del leasing, contrassegnata da una complessità di atti, tra loro collegati, idonei a soddisfare una sostanziale esigenza di
13 finanziamento della parte che vi ricorre;
il venditore/l'utilizzatore ha un progetto imprenditoriale a lungo termine poggiantesi sull'utilizzo del bene come fattore della produzione per tutta la durata del leasing: l'elemento causale preponderante è il finanziamento a Lungo
Termine del progetto imprenditoriale, mentre l'atto di vendita (lease back) ha la mera funzione di rendere possibile l'operazione. Il Sale & Lease Back consiste nel complesso di atti consistenti • nella vendita del bene (sale) fatta dall'imprenditore - che desidera finanziare la sua gestione caratteristica nel lungo termine - all'ente finanziatore e • nella successiva stipulazione di un contratto di leasing (lease back) in forza del quale l'imprenditore permane nella disponibilità e nel godimento del medesimo in forza del contratto di leasing. Si tratta quindi di un'operazione complessa che consiste nel collegamento tra vendita e successivo contratto di leasing. L'eventuale contrarietà dell'operazione di SLB rispetto al divieto del patto commissorio costituisce una questione da apprezzare caso per caso. Gli elementi che possono far presumere che le parti abbiano inteso perseguire concretamente un intento di garanzia possono essere individuati:
1. nella sproporzione tra l'entità del credito garantito e prezzo della vendita;
2. nella situazione di debolezza finanziaria della società alienante;
3. (Cass. civile, sez.I del 1998 numero 4612 (07/05/1998) e Cass. civ. Sez. III, 6663/97). Lo schema socialmente tipico del cosiddetto "lease back" presenta autonomia strutturale e funzionale, quale contratto di impresa, e caratteri peculiari di natura oggettiva e soggettiva che non consentono di ritenere che esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie che - in quanto realizzi una alienazione a scopo di garanzia - si risolva in un negozio atipico, nullo per illiceità della causa concreta. Si ponga ora attenzione alle date rilevanti dell'operazione SLB che qui interessa analizzare: a. In data 3.8.2010 è stipulato il contratto di SLB per un valore (corrispettivo totale) di circa 26 M€; valore finanziato: 22,3 M€; durata 18 anni;
b. La cedente
[...] apposta nel suo bilancio al 31.10.2020: i. una plusvalenza generatasi Parte_2 con la vendita dell'immobile a pari a 11,7 M€ poiché il costo storico Pt_1 del bene ceduto era iscritto in bilancio a 11 M€; ii. un costo pari a circa
300 k€ relativo alle commissioni sulla fidejussione concessa da Banca Intesa
Sanpaolo alla controllante nell'ambito dell'operazione di locazione P_ finanziaria e dalla riaddebitate alla Villaggio degli Atleti;
c. In data 20.04.2011 P_
Part è approvato dai soci il bilancio (esercizio chiuso al 31.10.2010) della;
d. In data
12.10.2011 chiede l'ammissione alla procedura di AS poiché i debiti al P_
31.12.2010 sono superiori a 300 M€; e. In data 18.10.2011 è ammessa P_
Part alla procedura di AS In sintesi, riepilogando a. in data 3.8.2010 aliena un cespite (bene aziendale) iscritto al costo storico di 11 M€; b. contestualmente si
14 indebita a 18 anni per oltre 22 M€; c. verosimilmente la società di leasing Leasint riceve una fidejussione da parte della controllante Banca
Intesa per garantirsi del corretto adempimento delle obbligazioni assunte da Part
nell'ambito delle operazioni di SLB;
d. in data 18.10.2011 (14 mesi dopo l'operazione di SLB) è in procedura concorsuale;
Quando il sale and lease P_ back può essere considerato fraudolento e (pertanto) causalmente deviato (Cass. Civ., Sez. V,
n. 5583 del 9 marzo 2011)? a. L'operazione contrattuale di SLB può dunque definirsi fraudolenta nel caso di compresenza delle seguenti circostanze: i. L'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice (è lecito – per esempio - domandarsi perché Banca Intesa fornisca una fidejussione a Pt_1
Part e come sia stato impiegato il denaro da rinveniente dall'operazione di SLB) , ii. le difficoltà economiche dell'impresa venditrice utilizzatrice (dopo 14 mesi è stata P_ ammessa alla procedura di AS);
1. se l'operazione di SLB è una operazione di finanziamento a Lungo Termine che l'imprenditore pone in essere per utilizzare il bene (in questo caso l'immobile nel quale svolge l'attività di impresa) come fattore della produzione per almeno 18 anni, è lecito domandarsi come mai il medesimo imprenditore dopo 14 mesi trascorsi dall'operazione di SLB abbia dichiarato lo stato di insolvenza;
Doveva veramente finanziare la gestione caratteristica? iii. la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente (perché la vendita è avvenuta a 22 M€ quando il valore di mercato è notevolmente inferiore (vedasi perizia)? Sulla base delle considerazioni sopra esposte, pare evidente che l'intento che imprenditore e società di leasing hanno voluto perseguire con l'operazione di Sale & Lease Back non fosse quello di finanziare il progetto imprenditoriale nel lungo termine (cioè nei 18 anni di durata del contratto di leasing) ma fosse quello di raggiungere concretamente obiettivi vietati dalla legge (è infatti assai arduo immaginare che il ricavato della vendita sia stato destinato allo sviluppo dell'attività imprenditoriale)”.
Orbene, a fronte di tale parere, risulta evidente che l'attività svolta dal professionista sia stata di consulenza e certamente abbia implicato anche le attività propedeutiche dedotte in atto di citazione ossia l'esame “preliminare dell'amplissima e complessa documentazione consegnatagli (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il contratto di cessione di complessi aziendali del 30 ottobre 2013 e suoi numerosi allegati, il bilancio consolidato 2013, CP_6 tutti i bilanci delle società controllate e lo Strategic Plan 2014-2019, il contratto di finanziamento in pool)”, che tuttavia non possono che valutarsi nell'ambito dell'attività di consulenza svolta, per quanto evidenziato anche da parte del primo giudice.
Da quanto precede risulta quindi corretta l'applicazione nel caso di specie dell'art.21 del DM in esame per cui “Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri
15 motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili”.
Condivisibile risulta, altresì, l'applicazione del valore massimo pari ad euro 32.514,29 in considerazione alla complessità dell'attività svolta, derivata dalla verosimilmente copiosa documentazione esaminata, trattandosi di parametro applicabile alla stregua di quanto previsto nell'art.17 per cui “1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: …b) importanza, difficoltà, complessità della pratica…”.
Il terzo motivo (§ 8.3) relativo all'omessa valutazione delle prove testimoniali è anch'esso infondato atteso che deve anzitutto condividersi quanto evidenziato dalla società appellata circa la violazione del principio di autosufficienza che trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito, quindi il generico e limitato richiamo alle “risultanze probatorie” del primo grado, alle “circostanze obiettive” su cui avrebbero riferito i testi e alle “dichiarazioni rese dai testimoni” costituisce espressione generica che non consente di apprezzare quali circostanze rilevanti siano emerse dall'istruttoria e la loro decisività ai fini della riforma della sentenza impugnata.
Ad ogni modo deve osservarsi che le testimonianze in esame nulla aggiungono a quanto sopra osservato atteso che i testi escussi risultano aver riferito in merito a partecipazioni a riunioni che invero debbono valutarsi nell'attività propedeutica e strumentale ai fini della richiesta consulenza.
Passando quindi ai due motivi dell'appello incidentale (§ 9.1 e 9.2) deve osservarsi che gli stessi sono inammissibili atteso che la costituzione della società appellata è avvenuta il 22 novembre
2023, nonostante il ventesimo giorno antecedente all'udienza fissata in atto d'appello
(11.12.2023) scadesse il 21 novembre 2023.
Difatti nel caso di specie non può tenersi conto del decreto di differimento della udienza di prima comparizione dall'11.12.2023 al 13.12.2023 - primo giorno in cui il Collegio teneva effettivamente udienza - atteso che secondo Cass.civ.n.13838/2025 (tra le tante pronunce sul punto) “in tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168- bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello”.
In tal caso, infatti, per valutare la tempestività dell'appello incidentale occorre assumere a
16 parametro la data indicata nell'atto di appello, non quella di rinvio (orientamento consolidato: cfr. Cass. 07/05/2020, n. 8638; Cass. 06/02/2017, n. 3081; Cass. 24/04/2015, n. 8400; Cass.
20/12/2013, n. 28571; Cass. 24/01/2011, n. 1567).
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
§ 11. – Le spese di lite del grado d'appello debbono pertanto trovare integrale compensazione, tenuto conto della reciproca soccombenza.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve comunque darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale
[...]
e dell'appellante incidentale in concordato preventivo, di un CP_1 Controparte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le reciproche impugnazioni rigettata e dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Controparte_1 citazione notificato in data 15.05.2023 e sull'appello incidentale proposto da CP_2
in concordato preventivo avverso la sentenza n.5690/2023 emessa dal Tribunale
[...] di Roma, pubblicata in data 7.04.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello di Controparte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale di in concordato Controparte_2 preventivo.
3) Compensa integralmente le spese del grado d'appello.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante principale e di quello incidentale Controparte_1 CP_2
in concordato preventivo.
[...]
Roma, 1.10.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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