Art. 3. Riduzione del contributo per prodotti esteri importati in franchigia doganale
Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale, il contributo di cui all'articolo e' ridotto di un importo pari al 10 per cento del loro valore.
Qualora i prodotti suddetti e complessi costitutivi di apparati motori di provenienza estera importati in franchigia doganale siano incorporati in apparati motori completi di propulsione e siano complessivamente di peso superiore al 40 per cento del peso dell'apparato motore stesso il contributo e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 2.
Non si fa luogo a riduzione qualora i prodotti finiti esteri siano stati nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali, della imposta di cui all' articolo 17 della legge 19 giugno 1960, n. 762 , e successive modificazioni e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 19554, n. 570, e successive modificazioni.
In ogni caso il contributo e' ridotto dell'importo risultante dalla applicazione della tabella n. 2 qualora nella costruzione sia impiegato un apparato motore completo di propulsione avente potenza normale non superiore a 250 cavalli asse o un apparato motore completo di propulsione di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse avente un numero di giri superiore a 500 al minuto primo.
Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale, il contributo di cui all'articolo e' ridotto di un importo pari al 10 per cento del loro valore.
Qualora i prodotti suddetti e complessi costitutivi di apparati motori di provenienza estera importati in franchigia doganale siano incorporati in apparati motori completi di propulsione e siano complessivamente di peso superiore al 40 per cento del peso dell'apparato motore stesso il contributo e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 2.
Non si fa luogo a riduzione qualora i prodotti finiti esteri siano stati nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali, della imposta di cui all' articolo 17 della legge 19 giugno 1960, n. 762 , e successive modificazioni e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 19554, n. 570, e successive modificazioni.
In ogni caso il contributo e' ridotto dell'importo risultante dalla applicazione della tabella n. 2 qualora nella costruzione sia impiegato un apparato motore completo di propulsione avente potenza normale non superiore a 250 cavalli asse o un apparato motore completo di propulsione di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse avente un numero di giri superiore a 500 al minuto primo.