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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2024, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 11611/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
; , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con l'Avv.to DE ANGELIS DOMENICO, elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100
Campobasso;
RICORRENTE contro
con l'Avv.to SFORZINI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA e con l'Avv.to VIGEZZI DONATO GIUSEPPE ( ) VIALE PIO C.F._3
II, 3 20153 ; elettivamente domiciliato in VIA A. RUDINI, 8 20100 ; _1 _1
RESISTENTE
con l'Avv. CRISTINS SOMA, Controparte_2
(cod. fisc. - indirizzo PEC elettivamente C.F._4 Email_1 domiciliato in , VIA BESANA n. 4; _1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: diritto al pagamento del buono pasto
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/11/2023, le ricorrenti e convenivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 _1
, premettendo di essere dipendenti della convenuta e di rendere la propria prestazione in favore
[...] della stessa o dell' , con retribuzione erogata da , in ragione della Convenzione per il CP_3 _1 regolamento delle attività di emergenza-urgenza extraospedaliera. Allegavano che non CP_3 disponeva di propria mensa, né risultava convenzionata con attività di ristorazione, con conseguente maturazione del diritto alla mensa tramite buono pasto, che il buono pasto non era stato erogato, né per il turno notturno né per quello diurno, che il diritto era stato riconosciuto ai dipendenti di _1 soltanto a far data dal mese di marzo 2022 per il turno diurno, e non anche per quello notturno.
Deducevano che il diritto del lavoratore alla mensa andava riconosciuto per ogni turno effettivamente svolto eccedente il limite di sei ore, e quindi non solo per il turno diurno, risultando legato al diritto alla pausa, ex articolo 29, comma 2, CCNL Integrativo 20/9/2001, che pertanto tale diritto competeva alla ricorrente dal mese di maggio 2021 al mese di marzo 2022, Parte_1 relativamente al buono pasto per il turno diurno e a quello per il turno notturno;
e dal mese di aprile
2022 al mese di ottobre 2023, per il turno notturno e, per la ricorrente dal mese di ottobre 2021 Pt_2 al mese di marzo 2022, sia il buono pasto per il turno diurno che quello per il turno notturno;
e dal mese di aprile 2022 al mese di ottobre 2023, per il turno notturno, con conseguente maturazione dei seguenti importi: € 1.220,8 (218X5,60) e € 868,00 (218X5,60). Parte_1 Pt_2
Tanto premesso, allegato e dedotto, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la mancata istituzione presso la di del servizio mensa Controparte_1 _1 aziendale;
2) Accertare e dichiarare che non ha mai provveduto all'erogazione del “buono pasto” per il turno notturno e per il turno diurno solo a far data dal mese di marzo 2022;
3) per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti, da ciascuna ricorrente, per la mancata istituzione del servizio mensa e la mancata erogazione del buono pasto, per ogni turno notturno e diurno effettivamente prestato, con presenza in servizio, con orario di lavoro eccedente le sei ore, assumendo a parametro l'importo di euro 5,60 per ciascun turno di lavoro effettivamente reso;
2 4) Per l'effetto ancora, condannare la in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento Controparte_1 dei seguenti importi: il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
€ 1.220,8; Parte_1
€ 868,00; Parte_2
5) Condannare, infine, la in persona del legale rappresentate p.t al pagamento di Controparte_1 competenze professionali e spese vive di avvocato, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.»
Costituitasi con memoria di risposta ritualmente depositata, deduceva che il diritto dei propri _1 dipendenti alla fruizione di mensa o servizi sostitutivi era regolato dal contratto Collettivo Integrativo
Aziendale Regolamento Mensa, stipulato in data 22/12/2011 con le associazioni sindacali per l'ex
, poi confluita nell'attuale , evidenziava che tale Controparte_4 Controparte_1 diritto risultava in concreto soddisfatto con il servizio mensa o con il vassoio potenziato per il turno diurno, con i cestini potenziati da usufruire in locali appositamente predisposti per il turno notturno.
Allegava, con particolare riferimento al turno notturno, l'esistenza di uno spazio adibito e attrezzato per la consumazione del pasto dotato di tavolo, sedie, frigorifero, fornelli elettrici, forno a microonde, macchinetta per il caffè e bollitore all'interno del quale le ricorrenti potevano consumare il pasto, nelle pause dell'attività e senza decurtazione del minutaggio, usufruendo del cestino potenziato sulla base dell'accordo integrativo aziendale, o portando il pasto da casa.
Deduceva, inoltre, che le ricorrenti non avevano specificato quanti turni avessero effettuato in regime premiante, per il quale non era previsto il rilascio di buono pasto, e in regime istituzionale, che per altro alcuni dei buoni richiesti, successivi al febbraio 2022, erano stati già erogati.
Eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione processuale passiva, e la conseguente inammissibilità delle domande svolte nei propri confronti, risultando l'attività correlata alle funzioni svolte in favore di , rispetto alla quale sussisteva una fattispecie litisconsortile che giustificava la CP_3 richiesta di chiamata di tale soggetto in causa, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. o, in subordine, degli artt. 106 e
107 c.p.c.
Tanto dedotto ed eccepito chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«In via pregiudiziale/preliminare:
In via principale
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale e processuale dell Controparte_1 per i motivi espressi nella presente memoria (punto E) e per l'effetto dichiarare il ricorso e le domande tutte in esso avanzate inammissibili e/o improcedibili;
3
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale
- ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell ai Controparte_5 sensi dell'art. 102 c.p.c, a cura e spese delle ricorrenti, e contestualmente estromettere l' dal Controparte_1 presente giudizio;
- in subordine, autorizzare la chiamata in causa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106 e 420 c.p.c. o, in ulteriore subordine, ordinare la chiamata in causa ai sensi dell'art.107 c.p.c. , per tutti i motivi di cui al punto F della parte in diritto della presente memoria di costituzione e difesa, dell Controparte_5
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Alfredo Campa-nini P.IVA_2 _1
n. 6, per sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito;
Nel merito: in via principale:
- respingere le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, limitare e ridurre gli importi posti a carico dell' resistente nella misura indicata, per ciascuna ricorrente, al punto 26) della parte in fatto della presente CP_4 memoria ovvero agli importi inferiori che risulteranno all'esito dell'istruttoria.
- condannare l' a tener indenne e manlevare l' Controparte_5 [...] da qualunque importo o pregiudizio economico e non economico – ivi comprese le spese legali sopportate per _1 la resistenza in giudizio - derivante dall'eventuale non creduto accoglimento in tutto o in parte delle domande avanzate dalle ri-correnti, e per l'effetto condannare direttamente l' al pagamento delle somme eventualmente riconosciute a CP_3 controparte.
Con vittoria di spese diritti ed onorari».
Costituitasi con memoria di costituzione e risposta, la terza chiamata richiamava la CP_3
Convenzione 10/09/2020, per l'attività di emergenza e urgenza extraospedaliera, evidenziava che l'azienda aveva consentito a tutti i lavoratori in servizio il diritto al pasto predisponendo presso le
UU.OO. misure organizzative del lavoro idonee a garantire il diritto al pasto e il godimento della pausa
(art. 1 CCIA 22/12/2011), garantendo la consumazione di un pasto con la pausa di 30 minuti presso la mensa aziendale o, in alternativa, in reparto, previa richiesta del vassoio personalizzato, nel turno del mattino, pagando un corrispettivo di € 1,03 e con addebito in busta paga, la possibilità per il personale turnista di usufruire: i) nel turno di pomeriggio di un cestino potenziato senza oneri a carico del dipendente, o di accedere alla mensa prima dell'inizio dell'orario di servizio;
ii) nel turno notturno di un
4 pasto tramite consegna di un cestino potenziato senza oneri a carico del dipendente, che le ricorrenti potevano consumare il pasto nel locale ristoro durante i turni di servizio, quando non erano operative e nelle pause di attività, trattandosi di attività discontinua, che il diritto non spettava nel caso di attività effettuata in regime di Sistema premiante.
Contestata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la sussistenza di una fattispecie litisconsortile necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c., dedotta l'infondatezza del merito delle pretese, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«- respingere tutte le domande proposte in via pregiudiziale/preliminare, in via principale, dalla _1 _1 nell'atto di chiamata in causa di terzo, notificato ad AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in data
[...]
15.2.2024, e nella memoria difensiva della stessa del 1.2.2024, per uno o altro dei motivi di Controparte_1 cui in narrativa;
- respingere in ogni caso la domanda di estromissione proposta in via pregiudiziale/preliminare, in subordine, dalla nell'atto di chiamata in causa di terzo, notificato ad AREU – Agenzia Controparte_1
Regionale Emergenza Urgenza in data 15.2.2024, e nella memoria difensiva della stessa _1 _1 del 1.2.2024, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: - respingere la domanda proposta nel merito, in via subordinata, dalla nei confronti di AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Controparte_1 nell'atto di chiamata in causa di terzo, notificato ad AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in data
15.2.2024, e nella memoria difensiva della stessa e del 1.2.2024 e respingere altresì, in ogni Controparte_1 _1 caso, tutte le domande proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. dalle signore e in Parte_1 Parte_2 quanto infondate in fatto e in diritto;
In via istruttoria: - non ammettere i mezzi di prova richiesti dalle parti ricorrenti;
ammettere, ove occorra, i mezzi di prova più sopra indicati;
ogni caso: - condannare la convenuta chiamante a rifondere alla terza chiamata spese e compensi professionali di lite, e, in caso di loro soccombenza, condannare le ricorrenti a rifondere ad AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza spese e compensi professionali di lite».
***
Il ricorso proposto da e appare fondato e meritevole di Parte_1 Parte_2 accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
Le ricorrenti, dipendenti della di con qualifica di professionisti _1 Controparte_1 _1 della salute, prestano, con rispettiva decorrenza dal maggio 2021 e ottobre 2021, la propria attività per
, struttura di gestione dell'emergenza-urgenza, con la seguente articolazione dell'orario di lavoro: CP_3 turno diurno 07:00-19:00; turno notturno 19:00-07:00, senza pausa. Lamentano l'assenza di erogazione del buono pasto, fatta eccezione per quello relativo al turno diurno con decorrenza dal mese di marzo
2022, esclusivamente per il turno diurno, senza dazione del ticket per il turno notturno.
5 Le stesse rivendicano, dunque, il controvalore del buono, per l'importo di € 5,60 per ciascun turno di lavoro effettivamente reso, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di
€ 1.220,80 a favore della (domanda ridotta in € 1.215,20) e di € 868,00 a favore della il Parte_1 Pt_2 tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Il diritto alla fruizione della mensa o delle forme di ristorazione alternative (vassoi personalizzati, convenzioni, ticket ecc.) e il godimento della pausa giornaliera per il personale dei presidi ospedalieri dell' convenuta, sono disciplinati dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale Regolamento _1
Mensa stipulato in data 22/12/2011 con le associazioni sindacali per l'ex Controparte_4
, poi confluita nell'attuale (doc. 2 fascicolo parte resistente).
[...] Controparte_1
In sintesi, l' convenuta consente ai lavoratori in servizio il diritto al pasto predisponendo CP_4 presso le UU.OO. misure organizzative del lavoro idonee a garantire il diritto al pasto e il godimento della pausa (art. 1 CCIA 22/12/2011). Gli stessi, in particolare, hanno diritto alla consumazione di un pasto usufruendo di una pausa di 30 minuti presso la mensa aziendale o, in alternativa, in reparto, previa richiesta del cd vassoio personalizzato, nel turno del mattino, pagando un corrispettivo di € 1,03
e con addebito in busta paga (art. 4, comma 1, CCIA); il personale turnista può usufruire: i) nel turno di pomeriggio di un cestino potenziato senza oneri a carico del dipendente o, alternativamente, accedere alla mensa prima dell'inizio dell'orario di servizio;
ii) nel turno notturno di un pasto tramite consegna di un cestino potenziato senza oneri a carico del dipendente (art. 4, comma 2, CCIA). Soltanto per il personale dipendente che non può usufruire dell'accesso alla mensa, per motivazioni dovute alla dislocazione lavorativa (extra sede), e che non beneficia di misure alternative (convenzione con punti di ristoro e/o vassoio o cestino) è prevista l'erogazione di un buono pasto relativamente al turno del mattino, al turno pomeridiano e al turno giornata.
***
Va, preliminarmente, confutata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva svolta dalla difesa di _1
Consta che i rapporti tra e e siano regolamentati, a far data dal Controparte_1 _1 CP_3
10/09/2020, dalla Convenzione per l'attività di emergenza e urgenza extraospedaliera, redatta secondo lo schema approvato da Regione AR (doc. 9 fascicolo AREU).
Tale convenzione, all'art. 3, precisa espressamente che, nell'ambito del servizio di fornitura di risorse umane da in favore di , la titolarità del contratto di lavoro del personale destinato _1 CP_3 permanga in capo alla , che la stessa debba garantire la fruizione del pasto, ove dovuta, mediante _1
6 l'utilizzo della mensa o di servizi di ristorazione convenzionati e, nel caso in cui la fruizione dei pasti non sia compatibile con l'attività di soccorso, sia tenuta a rilasciare il ticket restaurant escludendo, nel caso in cui l'attività sia effettuata in regime di “Sistema premiante” il diritto al riconoscimento economico connesso agli spostamenti e alla fruizione del pasto.
Se la titolarità del rapporto di lavoro e l'assolvimento delle relative obbligazioni di natura contrattuale o, comunque, derivanti dal rapporto, competono ad , così come in capo ad _1 _1 gravano l'organizzazione del servizio di mensa, dell'eventuale servizio sostitutivo, o il riconoscimento del buono pasto nell'eventualità in cui il dipendente non possa fruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo, per la regolamentazione degli eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'organizzazione o messa a disposizione del servizio, non può che farsi riferimento alla Convenzione in essere tra e _1
, ed in particolare all'art. 12. Tale disposizione prevede un'attività di rendicontazione periodica, CP_3 ad opera di , delle spese sostenute nell'ambito della fornitura di personale ad destinato a _1 CP_3 fronteggiare i servizi di emergenza/urgenza, sulla base degli schemi predisposti, con definizione del saldo, a conclusione di ogni esercizio, da parte di , e comunicazione dell'importo riconosciuto CP_3 sulla base della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, inerenti alle attività svolte.
Pertanto, sulla scorta della documentazione esaminata e della distinzione tra organizzazione, fornitura del servizio, anticipazione dei relativi oneri, e definitiva sopportazione dei costi del servizio convenzionato, si condivide l'assunto di parte , trasfuso nello svolgimento di domanda trasversale _1 nei confronti di AREU, secondo cui AREU va dichiarata tenuta a rimborsare alla quanto _1 corrisposto da tale parte alle ricorrenti in adempimento della presente sentenza.
***
Venendo al merito della questione, occorre prendere le mosse dalla definizione del diritto azionato nella presente sede, indipendentemente dalla qualificazione, in termini risarcitori, conferita dalla difesa del ricorrente, che non vincola questo giudice in relazione al potere di riqualificazione giuridica di cui al principio iura novit curia. «Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono» (Trib. Roma, sez. lavo. 9 ottobre 2024, n.
15235).
Pacifica appare, dunque, la natura contrattuale dell'obbligazione, stante la promanazione contrattualcollettiva della previsione, con conseguente applicazione del noto principio di ripartizione
7 degli oneri probatori secondo cui, «in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Trib. Milano, sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 1672).
contesta il diritto rivendicato dalle ricorrenti e assumendo di aver _1 Parte_1 Pt_2 predisposto un servizio mensa attivo tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 15, presso entrambi i Presidi
Ospedalieri San Carlo e San Paolo;
che, in alternativa, i dipendenti avrebbero facoltà di chiedere la consegna in reparto di vassoi personalizzati o cestini potenziati, quando la mensa non è operativa;
che i dipendenti potrebbero, inoltre, a loro scelta, consumare il pasto portato da casa, nel locale cucina di reparto, avendo l allestito presso ciascun reparto locali appositamente attrezzati per la _1 consumazione del pasto.
I cestini potenziati, in particolare, sarebbero prenotabili sul programma dei pasti in carico al gestore della ristorazione degenti e dipendenti del P.O. e, con riferimento al Pronto Soccorso del CP_4 medesimo Presidio, ne verrebbero consegnati 12 per ogni turno notturno.
La postazione di emergenza urgenza nella quale operano le ricorrenti risulta ubicata in spazi siti al piano terreno del e, all'interno di uno specifico locale, vi è uno spazio Controparte_6 attrezzato con tavolo, sedie, frigorifero, fornelli elettrici, forno a microonde, macchinetta per il caffè e bollitore da utilizzare, appunto, per il consumo del pasto. Gli operatori addetti all'emergenza urgenza, durante il turno notturno, potrebbero pertanto consumare il pasto, nelle pause dell'attività, tipicamente discontinua, senza decurtazione del relativo minutaggio, eventualmente usufruendo del cestino potenziato previsto dal CCIA di e o, alternativamente, portando il pasto da _1 _1 _1 casa.
Occorre prendere le mosse dalla convenzione stipulata tra l'AREU e la , Controparte_1 che espressamente dispone: «la garantisce ai propri dipendenti che svolgono attività di CP_7 emergenza urgenza extra ospedaliera fuori dalla sede di lavoro, la fruizione del pasto ove dovuta. A tal fine, si impegna a stipulare accordi interaziendali con altri enti del servizio sanitario regionale per l'utilizzo della mensa e/o convenzioni con servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, …), se la fruizione dei pasti è compatibile con l'attività di soccorso, in alternativa prevede il rilascio di ticket restaurant».
8 Appare, dunque, opportuno verificare se la fruizione di pasti, eventualmente messi a disposizione dell' (mediante il cd cestino potenziato) abbia effettivamente luogo all'interno dei locali _1 individuati, risultando in concreto compatibile con l'attività di soccorso svolta.
I testi escussi in corso di causa hanno, sulle circostanze rilevanti ai fini della decisione, affermato quanto segue:
TE : «La sede è molto ampia e ha un tavolo in mezzo dove c'è un frigo, una Testimone_1 macchina del caffè e basta poiché tutto il resto sono cose di lavoro, deposito e magazzino. Nel frigo non vengono che io sappia conservati alimenti da parte del personale. Data la turnistica e la tipologia di servizio poiché AREU copre servizi di emergenza urgenza non abbiamo la possibilità di consumare pasti durante il turno notturno. Indossiamo una divisa che è anche un dispositivo di protezione individuale e dismettere la divisa presso lo spogliatoio è incompatibile con la necessità di essere pronti in uscita per il servizio entro tre minuti quindi generalmente o consumiamo qualcosa prima oppure a colazione quando è finito il turno. Non ho mai visto né mi risulta ci sia la possibilità di richiedere il cestino potenziato. Nessuno di coloro che sono impiegati nel servizio notturno di cui ho riferito fruiscono del cestino potenziato. Non mi risulta che le ricorrenti abbiano usufruito del cestino notturno neanche durante l'impiego presso il San Carlo. Per il tipo di servizio non è caratteristicamente prevista la pausa durante il turno notturno. Naturalmente la continuità del servizio non è prevedibile ma per il semplice fatto di non poterci cambiare siamo impediti nella consumazione di un pasto. Al limite ci idratiamo e prendiamo un caffè. Per quanto riguarda l'eventuale consumazione di un panino se c'è stata
è stata occasionale, se mi chiedete se è abituale rispondo di no. Al teste viene mostrato il documento 7.
Confermo che si tratta del locale e quello che si vede nelle foto è quello che descrivevo prima. C'è anche un microonde, mi era sfuggito. Per quanto riguarda il frigo non è un frigo del cibo ma è un frigo dei farmaci. Vedo anche un'altra foto con un frigo con alimenti a me non è mai capitato di vedere che fossero conservati alimenti».
TE «Alla ricorrente viene mostrato il documento 7, confermo che i Testimone_2 locali nei quali stazionano sono quelli raffigurati nelle foto, vi è una postazione dove poter consumare i pasti , fare pause e quant'altro , è presente un forno a microonde, una macchina del caffè, c'è poi una macchinetta per scaldare l'acqua e come ben evidente all'interno del frigo, non quello dedicato ai farmaci ma l'altro sono presenti dei generi alimentari, poi vi è anche una postazione per il riposo, è evidente la presenza di un letto, in una delle foto è evidente che i letti sono apparecchiati ed è stato anche utilizzato no degli stessi. Mi vengono riassunte le dichiarazioni del teste precedente, ciò che dice è inverosimile, riporto l'esperienza del presidio San Carlo, postazione India dove è presente un
9 infermiere, preciso che si tratta di modalità organizzative differenti nel senso che in India esce soltanto l'infermiere con l'autista mentre in Alfa l'equipe è composta differentemente c'è anche il medico e al San
Carlo il personale consuma dei pasti tanto che sono ordinati anche i sacchetti notturni. I sacchetti notturni sono i cestini potenziati, i cestini potenziati per quanto riguarda il sono ordinati dal CP_4 coordinatore del pronto soccorso e come noto alcuni dei dipendenti che operano al 118 sono anche assegnati al pronto soccorso del quindi sanno di poterli utilizzare o quantomeno di poterli CP_4 richiedere come avviene per il presidio San Carlo. Al i cestini potenziati vengono ordinati per CP_4 il pronto soccorso e c'è la possibilità di farlo anche per il personale impiegato nel turno notturno del
118 Alfa. Per quanto riguarda il mezzo attraverso il quale ordinare i cestini potenziati si può tranquillamente chiamare o mandare una comunicazione via email al provveditorato economato chiedendo di poter avere giornalmente un numero di sacchetti. Lo può fare il coordinatore CLEU, che in questo momento è il dottor , transitato in altra ASST da circa un mese, la dottoressa Per_1 Parte_1
è incaricata come supporto al CLEU. Adesso siamo in fase di revisione della delibera proprio perché il coordinatore ufficialmente incaricato si è trasferito presso altra azienda, per cui la ricorrente è uno dei soggetti che potrebbe ordinare i sacchetti e gli stessi operatori sanno che in tutta la possono _1 essere richiesti i sacchetti. Il sacchetto può essere consumato tranquillamente con la divisa indosso.
Faccio un altro esempio: è possibile chiedere un vassoio per i dipendenti che lavorano nelle unità operative che indossano costantemente una divisa e possono consumare dei pasti con la divisa richiedendo il vassoio, l'accesso alla mensa è un'altra cosa, non c'è una regola codificata che stabilisca una incompatibilità tra la consumazione di un pasto con indosso la divisa per quel tipo di servizio vale a dire il 118. Durante il servizio operativo ci sono tempi di attesa in relazione alle chiamate che ricevono.
Quindi è possibile che ci siano delle attese». (…) Il coordinatore del pronto soccorso chiede all'incirca
12 o 13 cestini rinforzati per turno notturno il personale infermieristico in servizio mediamente in questo turno è di circa 10 unità e il personale del 118 sa che può passare a recuperare il cestino in pronto soccorso ma ribadisco che la richiesta del cestino potenziato lo può fare il responsabile di area nonché il referente CLEU e la stessa che nella delibera è incaricata quale supporto al CLEU». Parte_1
TE : «La parte di emergenza urgenza prevede che l'intervento degli operatori sia Testimone_3 entro i tre minuti dalla chiamata centrale per cui non c'è la possibilità di consumare un pasto. Inoltre, credo che la divisa che indossano di sia un dispositivo di sicurezza per cui non sia assolutamente CP_3 compatibile con la consumazione di un pasto. Non c'è un cestino per i dipendenti di auto medica. Non credo che il personale dell'automedica abbia mai consumato un pasto dove per pasto intendo un pasto a tutti gli effetti e comunque ribadisco che il cestino potenziato per l'automedica non è previsto e non è
10 mai stato richiesto lo prevede sia il regolamento di e ricordo che ci fu una questione sollevata da CP_3 una sigla sindacale che richiedeva la possibilità di beneficiare di ticket e che ci fu una risposta da parte del della direzione generale in cui si diceva che per ogni turno di durata superiore alle sei ore c'era la possibilità di richiesta di un ticket per cui ho dato per scontato che l'orientamento della direzione generale fosse quello, le dirò anche di più avevo anche proposto la possibilità di consumare tramite ticket al termine del turno notturno presso un bar poi non ho seguito l'evoluzione sono rimasto alla regola che ho riferito. Ho ispezionato più volte quella sala lì e sul bene di cosa parliamo In questa grande stanza c'erano due frigoriferi mi sembra uno per i farmaci e l'altro contenente acqua, può essere che magari lì dentro prima o dopo il turno si portassero delle bevande, non credo si potessero consumare degli alimenti, non ho mai visto nulla di particolare, io non mi metterei mai a consumare un pasto dentro una sala di emergenza urgenza, anche da un punto di vista igienico e sanitario. (…) Nel frigo in foto io ho visto soltanto bibite, tendenzialmente acqua. Non posso escludere che gli alimenti che vedo potessero essere consumati dopo il turno. Gli addetti all'automedica avevano l'obbligo di essere operativi nei tre minuti, potevano essere sdraiati sui letti o in piedi ma dovevano essere operativi, sono operativi per tutto l'intero turno, aspettano la chiamata. I tempi di attesa non sono quantificabili. I sacchetti richiesti dal coordinatore dr. erano 11 o 12, non erano neanche sufficienti per il Per_2 personale del PS, quindi non erano richiedibili e utilizzabili».
Tutti i testi escussi, fatta eccezione per la teste sulle cui dichiarazioni si osserverà dianzi, Tes_2 hanno confermato l'incompatibilità tra la tipologia di servizio prestato dalle ricorrenti e la consumazione di pasti nei locali aziendali, nei quali è svolto il servizio in regime di attesa della chiamata urgente o emergenziale, in ragione delle caratterizzazioni stesse del servizio, che richiedono che tra la chiamata e l'uscita intercorra un tempo non superiore ai tre minuti, e del fatto che gli operatori indossano una divisa, da considerarsi a tutti gli effetti un dispositivo di protezione individuale, incompatibile con la consumazione del pasto, la cui dismissione, in occasione di tale consumazione, determinerebbe un ingiustificato ritardo nell'uscita dai locali.
Osserva, per altro, il giudicante, come la stessa natura discontinua del servizio appaia incompatibile con la fruizione di un pasto, come delineata dallo stesso art. 1 CCIA che contempla, sia pure nell'ambito del servizio di mensa aziendale, la possibilità di beneficiare a tale scopo di una pausa di 30 minuti. Analogamente, nel caso di fruizione di un pasto portato da casa, o di un servizio sostitutivo
(vassoio personalizzato o cestino potenziato) nell'ambito di locali aziendali a ciò predisposti, occorrerebbe garantire al lavoratore la possibilità di consumazione dello stesso con modalità igieniche, salubri e dignitose, certamente negate dall'eventualità che, nel corso di tale consumazione, pervenga al
11 lavoratore una chiamata che gli imponga, nei tre minuti successivi, di approntare l'uscita dai locali per fronteggiare la situazione di urgenza o emergenza.
Premessa la natura assorbente di tali considerazioni, non può neanche dirsi raggiunta la prova in ordine alla circostanza che l'azienda abbia messo a disposizione delle ricorrenti il cd cestino potenziato
(non essendo, in evidenza, la fruizione di un pasto preparato a casa sufficiente a ritenere assolta l'obbligazione che compone il diritto di mensa). Significative appaiono, sul punto, le dichiarazioni rese dal teste di riferimento che negava l'esistenza di un cestino per i dipendenti di auto medica, Per_1 richiamando un'interlocuzione con la direzione generale, a seguito di una questione sollevata da una sigla sindacale, nell'ambito della quale era stato evocato il diritto dei lavoratori del settore di usufruire di un ticket in relazione a turni di durata superiore alle sei ore, senza alcuna menzione a forme alternative quale il cestino potenziato. La stessa teste che astrattamente ha evocato la possibilità di fare Tes_2 richiesta di cestini potenziati per il presidio di stazionamento delle ricorrenti, individuava, quali soggetti abilitati a tale richiesta, la e il , che hanno fermamente negato tale possibilità. Parte_1 Per_1
***
Affermato il diritto delle ricorrenti all'erogazione del controvalore del servizio non fruito, nella misura di € 5,60 (pari al valore del ticket), per ogni turno di servizio reso, occorre esaminare le contestazioni sul quantum avanzate da . _1
eccepisce che, quanto alla ricorrente risulterebbero richiesti i buoni _1 Parte_1 pasto per i turni diurni anche per date successive al 14/02/2022, nonostante siano stati già erogati, e a tal fine produce nota del Direttore Generale (10 buoni pasto complessivi per i mesi di febbraio e marzo
2022 – doc. 11): per tali buoni, la trattenuta non sarebbe stata ancora effettuata per mero errore materiale. Inoltre, i turni notturni nelle date 12/05/2021-26/08/2021-18/10/2021-26/11/2021-
13/02/2022-06/03/2022-28/04/2022 (sette turni) non risulterebbero timbrati con l'apposita causale dedicata al turno istituzionale, e pertanto sarebbero stati resi in attività premiante, per la quale non spetta il buono pasto.
In particolare, i turni in regime istituzionale sarebbero identificabili dalla causale n. 48 a decorrere da febbraio 2022 e con la causale n. 54 da gennaio 2023 come da doc.11-bis; per il periodo precedente a febbraio 2022 i turni in servizio istituzionale non erano espressi con specifica causale, ma risultavano comunque dalla rendicontazione come da doc. 11-ter, fornita dal coordinatore infermieristico del CLEU
(Coordinamento Locale Emergenza Urgenza 118), dott.ssa pertanto, l'importo da Persona_3 riconoscere alla ricorrente , andrebbe ridotto a € 1.125.60 (201 turni anziché 218 x € 5.60). Parte_1
12 Anche per la ricorrente fra i turni diurni sarebbero stati richiesti i buoni pasto anche Parte_2 per le date successive al 14/02/2022, già erogati, come da nota del Direttore Generale (11 buoni pasto complessivi per i mesi di febbraio e marzo 2022 – doc. 11). Pertanto, la richiesta della andrebbe Pt_2 ridotta sino alla concorrenza di € 806,40 (144 turni anziché 155 x € 5.60).
Premessa, ancora una volta, la regola di ripartizione degli oneri probatori nel caso di specie, sulla base dei quali compete alla fornire rigorosa prova di fatti impeditivi o estintivi del credito ex _1 adverso azionato, si concorda con l'impostazione difensiva di parte ricorrente, secondo cui non ha _1 offerto rigorosa prova in ordine all'intervenuta erogazione dei ticket per i turni effettuati dalle lavoratrici nei mesi di febbraio e marzo 2022, risultando la documentazione prodotta (note del 23/02/2022 e del
26/04/2022) di formazione unilaterale, non risultando l'erogazione in busta paga.
Analogo ragionamento deve iterarsi con riferimento all'assunto secondo cui in alcuni turni le lavoratrici avrebbero reso la propria prestazione in regime premiante e non istituzionale. Nella documentazione esaminata non vi sono, difatti, elementi atti a fornire univoca evidenza della circostanza, vale a dire la riconducibilità del turno svolto dalle ricorrenti (“lavorato”) a prestazione extra istituzionale in sistema premiante o a prestazione istituzionale o ordinaria.
Ne consegue, pertanto, che la domanda va ridotta esclusivamente per la giornata del 28/4/2022, relativamente alla ricorrente , rispetto alla quale vi è espressa rinuncia della ricorrente, con la Parte_1 conseguenza che la somma dovuta, cui la e va condannata, sarà pari a € Controparte_1 _1
1.215,20 anziché € 1.220,80, originariamente richiesti.
La domanda va, pertanto, accolta nella misura individuata, al pari della richiesta trasversale di rimborso svolta da nei confronti di . La regolamentazione delle spese di lite tra parte _1 CP_3 ricorrente e le convenute segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Sussistono i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le convenute.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e e, per l'effetto, accerta e dichiara il Parte_1 Parte_2 diritto delle ricorrenti al controvalore di un buono pasto per le prestazioni eseguite in turno diurno e notturno con presenza in servizio e orario di lavoro eccedente le sei ore, e per l'effetto condanna _1
e al pagamento, per i titoli di cui in narrativa, della somma di € 1.215,20 in favore di _1 _1
e della somma di € 868,00 in favore di , oltre interessi e rivalutazione Parte_1 Parte_2 dalle scadenze al saldo effettivo;
13 condanna AREU a rimborsare ad e le somme corrisposte alle ricorrenti in Controparte_1 _1 adempimento del capo precedente della presente sentenza;
condanna e e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 _1 CP_3 favore delle ricorrenti, che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
dispone la compensazione delle spese di lite tra e e;
Controparte_1 _1 CP_3 riserva il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 26/11/2024
Il Giudice
Antonio Lombardi
14
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
; , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con l'Avv.to DE ANGELIS DOMENICO, elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100
Campobasso;
RICORRENTE contro
con l'Avv.to SFORZINI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA e con l'Avv.to VIGEZZI DONATO GIUSEPPE ( ) VIALE PIO C.F._3
II, 3 20153 ; elettivamente domiciliato in VIA A. RUDINI, 8 20100 ; _1 _1
RESISTENTE
con l'Avv. CRISTINS SOMA, Controparte_2
(cod. fisc. - indirizzo PEC elettivamente C.F._4 Email_1 domiciliato in , VIA BESANA n. 4; _1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: diritto al pagamento del buono pasto
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/11/2023, le ricorrenti e convenivano in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 _1
, premettendo di essere dipendenti della convenuta e di rendere la propria prestazione in favore
[...] della stessa o dell' , con retribuzione erogata da , in ragione della Convenzione per il CP_3 _1 regolamento delle attività di emergenza-urgenza extraospedaliera. Allegavano che non CP_3 disponeva di propria mensa, né risultava convenzionata con attività di ristorazione, con conseguente maturazione del diritto alla mensa tramite buono pasto, che il buono pasto non era stato erogato, né per il turno notturno né per quello diurno, che il diritto era stato riconosciuto ai dipendenti di _1 soltanto a far data dal mese di marzo 2022 per il turno diurno, e non anche per quello notturno.
Deducevano che il diritto del lavoratore alla mensa andava riconosciuto per ogni turno effettivamente svolto eccedente il limite di sei ore, e quindi non solo per il turno diurno, risultando legato al diritto alla pausa, ex articolo 29, comma 2, CCNL Integrativo 20/9/2001, che pertanto tale diritto competeva alla ricorrente dal mese di maggio 2021 al mese di marzo 2022, Parte_1 relativamente al buono pasto per il turno diurno e a quello per il turno notturno;
e dal mese di aprile
2022 al mese di ottobre 2023, per il turno notturno e, per la ricorrente dal mese di ottobre 2021 Pt_2 al mese di marzo 2022, sia il buono pasto per il turno diurno che quello per il turno notturno;
e dal mese di aprile 2022 al mese di ottobre 2023, per il turno notturno, con conseguente maturazione dei seguenti importi: € 1.220,8 (218X5,60) e € 868,00 (218X5,60). Parte_1 Pt_2
Tanto premesso, allegato e dedotto, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la mancata istituzione presso la di del servizio mensa Controparte_1 _1 aziendale;
2) Accertare e dichiarare che non ha mai provveduto all'erogazione del “buono pasto” per il turno notturno e per il turno diurno solo a far data dal mese di marzo 2022;
3) per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti, da ciascuna ricorrente, per la mancata istituzione del servizio mensa e la mancata erogazione del buono pasto, per ogni turno notturno e diurno effettivamente prestato, con presenza in servizio, con orario di lavoro eccedente le sei ore, assumendo a parametro l'importo di euro 5,60 per ciascun turno di lavoro effettivamente reso;
2 4) Per l'effetto ancora, condannare la in persona del legale rappresentate p.t. al pagamento Controparte_1 dei seguenti importi: il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
€ 1.220,8; Parte_1
€ 868,00; Parte_2
5) Condannare, infine, la in persona del legale rappresentate p.t al pagamento di Controparte_1 competenze professionali e spese vive di avvocato, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.»
Costituitasi con memoria di risposta ritualmente depositata, deduceva che il diritto dei propri _1 dipendenti alla fruizione di mensa o servizi sostitutivi era regolato dal contratto Collettivo Integrativo
Aziendale Regolamento Mensa, stipulato in data 22/12/2011 con le associazioni sindacali per l'ex
, poi confluita nell'attuale , evidenziava che tale Controparte_4 Controparte_1 diritto risultava in concreto soddisfatto con il servizio mensa o con il vassoio potenziato per il turno diurno, con i cestini potenziati da usufruire in locali appositamente predisposti per il turno notturno.
Allegava, con particolare riferimento al turno notturno, l'esistenza di uno spazio adibito e attrezzato per la consumazione del pasto dotato di tavolo, sedie, frigorifero, fornelli elettrici, forno a microonde, macchinetta per il caffè e bollitore all'interno del quale le ricorrenti potevano consumare il pasto, nelle pause dell'attività e senza decurtazione del minutaggio, usufruendo del cestino potenziato sulla base dell'accordo integrativo aziendale, o portando il pasto da casa.
Deduceva, inoltre, che le ricorrenti non avevano specificato quanti turni avessero effettuato in regime premiante, per il quale non era previsto il rilascio di buono pasto, e in regime istituzionale, che per altro alcuni dei buoni richiesti, successivi al febbraio 2022, erano stati già erogati.
Eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione processuale passiva, e la conseguente inammissibilità delle domande svolte nei propri confronti, risultando l'attività correlata alle funzioni svolte in favore di , rispetto alla quale sussisteva una fattispecie litisconsortile che giustificava la CP_3 richiesta di chiamata di tale soggetto in causa, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. o, in subordine, degli artt. 106 e
107 c.p.c.
Tanto dedotto ed eccepito chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«In via pregiudiziale/preliminare:
In via principale
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale e processuale dell Controparte_1 per i motivi espressi nella presente memoria (punto E) e per l'effetto dichiarare il ricorso e le domande tutte in esso avanzate inammissibili e/o improcedibili;
3
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale
- ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell ai Controparte_5 sensi dell'art. 102 c.p.c, a cura e spese delle ricorrenti, e contestualmente estromettere l' dal Controparte_1 presente giudizio;
- in subordine, autorizzare la chiamata in causa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106 e 420 c.p.c. o, in ulteriore subordine, ordinare la chiamata in causa ai sensi dell'art.107 c.p.c. , per tutti i motivi di cui al punto F della parte in diritto della presente memoria di costituzione e difesa, dell Controparte_5
(c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Alfredo Campa-nini P.IVA_2 _1
n. 6, per sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito;
Nel merito: in via principale:
- respingere le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, limitare e ridurre gli importi posti a carico dell' resistente nella misura indicata, per ciascuna ricorrente, al punto 26) della parte in fatto della presente CP_4 memoria ovvero agli importi inferiori che risulteranno all'esito dell'istruttoria.
- condannare l' a tener indenne e manlevare l' Controparte_5 [...] da qualunque importo o pregiudizio economico e non economico – ivi comprese le spese legali sopportate per _1 la resistenza in giudizio - derivante dall'eventuale non creduto accoglimento in tutto o in parte delle domande avanzate dalle ri-correnti, e per l'effetto condannare direttamente l' al pagamento delle somme eventualmente riconosciute a CP_3 controparte.
Con vittoria di spese diritti ed onorari».
Costituitasi con memoria di costituzione e risposta, la terza chiamata richiamava la CP_3
Convenzione 10/09/2020, per l'attività di emergenza e urgenza extraospedaliera, evidenziava che l'azienda aveva consentito a tutti i lavoratori in servizio il diritto al pasto predisponendo presso le
UU.OO. misure organizzative del lavoro idonee a garantire il diritto al pasto e il godimento della pausa
(art. 1 CCIA 22/12/2011), garantendo la consumazione di un pasto con la pausa di 30 minuti presso la mensa aziendale o, in alternativa, in reparto, previa richiesta del vassoio personalizzato, nel turno del mattino, pagando un corrispettivo di € 1,03 e con addebito in busta paga, la possibilità per il personale turnista di usufruire: i) nel turno di pomeriggio di un cestino potenziato senza oneri a carico del dipendente, o di accedere alla mensa prima dell'inizio dell'orario di servizio;
ii) nel turno notturno di un
4 pasto tramite consegna di un cestino potenziato senza oneri a carico del dipendente, che le ricorrenti potevano consumare il pasto nel locale ristoro durante i turni di servizio, quando non erano operative e nelle pause di attività, trattandosi di attività discontinua, che il diritto non spettava nel caso di attività effettuata in regime di Sistema premiante.
Contestata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la sussistenza di una fattispecie litisconsortile necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c., dedotta l'infondatezza del merito delle pretese, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«- respingere tutte le domande proposte in via pregiudiziale/preliminare, in via principale, dalla _1 _1 nell'atto di chiamata in causa di terzo, notificato ad AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in data
[...]
15.2.2024, e nella memoria difensiva della stessa del 1.2.2024, per uno o altro dei motivi di Controparte_1 cui in narrativa;
- respingere in ogni caso la domanda di estromissione proposta in via pregiudiziale/preliminare, in subordine, dalla nell'atto di chiamata in causa di terzo, notificato ad AREU – Agenzia Controparte_1
Regionale Emergenza Urgenza in data 15.2.2024, e nella memoria difensiva della stessa _1 _1 del 1.2.2024, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: - respingere la domanda proposta nel merito, in via subordinata, dalla nei confronti di AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Controparte_1 nell'atto di chiamata in causa di terzo, notificato ad AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in data
15.2.2024, e nella memoria difensiva della stessa e del 1.2.2024 e respingere altresì, in ogni Controparte_1 _1 caso, tutte le domande proposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. dalle signore e in Parte_1 Parte_2 quanto infondate in fatto e in diritto;
In via istruttoria: - non ammettere i mezzi di prova richiesti dalle parti ricorrenti;
ammettere, ove occorra, i mezzi di prova più sopra indicati;
ogni caso: - condannare la convenuta chiamante a rifondere alla terza chiamata spese e compensi professionali di lite, e, in caso di loro soccombenza, condannare le ricorrenti a rifondere ad AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza spese e compensi professionali di lite».
***
Il ricorso proposto da e appare fondato e meritevole di Parte_1 Parte_2 accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
Le ricorrenti, dipendenti della di con qualifica di professionisti _1 Controparte_1 _1 della salute, prestano, con rispettiva decorrenza dal maggio 2021 e ottobre 2021, la propria attività per
, struttura di gestione dell'emergenza-urgenza, con la seguente articolazione dell'orario di lavoro: CP_3 turno diurno 07:00-19:00; turno notturno 19:00-07:00, senza pausa. Lamentano l'assenza di erogazione del buono pasto, fatta eccezione per quello relativo al turno diurno con decorrenza dal mese di marzo
2022, esclusivamente per il turno diurno, senza dazione del ticket per il turno notturno.
5 Le stesse rivendicano, dunque, il controvalore del buono, per l'importo di € 5,60 per ciascun turno di lavoro effettivamente reso, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo di
€ 1.220,80 a favore della (domanda ridotta in € 1.215,20) e di € 868,00 a favore della il Parte_1 Pt_2 tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Il diritto alla fruizione della mensa o delle forme di ristorazione alternative (vassoi personalizzati, convenzioni, ticket ecc.) e il godimento della pausa giornaliera per il personale dei presidi ospedalieri dell' convenuta, sono disciplinati dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale Regolamento _1
Mensa stipulato in data 22/12/2011 con le associazioni sindacali per l'ex Controparte_4
, poi confluita nell'attuale (doc. 2 fascicolo parte resistente).
[...] Controparte_1
In sintesi, l' convenuta consente ai lavoratori in servizio il diritto al pasto predisponendo CP_4 presso le UU.OO. misure organizzative del lavoro idonee a garantire il diritto al pasto e il godimento della pausa (art. 1 CCIA 22/12/2011). Gli stessi, in particolare, hanno diritto alla consumazione di un pasto usufruendo di una pausa di 30 minuti presso la mensa aziendale o, in alternativa, in reparto, previa richiesta del cd vassoio personalizzato, nel turno del mattino, pagando un corrispettivo di € 1,03
e con addebito in busta paga (art. 4, comma 1, CCIA); il personale turnista può usufruire: i) nel turno di pomeriggio di un cestino potenziato senza oneri a carico del dipendente o, alternativamente, accedere alla mensa prima dell'inizio dell'orario di servizio;
ii) nel turno notturno di un pasto tramite consegna di un cestino potenziato senza oneri a carico del dipendente (art. 4, comma 2, CCIA). Soltanto per il personale dipendente che non può usufruire dell'accesso alla mensa, per motivazioni dovute alla dislocazione lavorativa (extra sede), e che non beneficia di misure alternative (convenzione con punti di ristoro e/o vassoio o cestino) è prevista l'erogazione di un buono pasto relativamente al turno del mattino, al turno pomeridiano e al turno giornata.
***
Va, preliminarmente, confutata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva svolta dalla difesa di _1
Consta che i rapporti tra e e siano regolamentati, a far data dal Controparte_1 _1 CP_3
10/09/2020, dalla Convenzione per l'attività di emergenza e urgenza extraospedaliera, redatta secondo lo schema approvato da Regione AR (doc. 9 fascicolo AREU).
Tale convenzione, all'art. 3, precisa espressamente che, nell'ambito del servizio di fornitura di risorse umane da in favore di , la titolarità del contratto di lavoro del personale destinato _1 CP_3 permanga in capo alla , che la stessa debba garantire la fruizione del pasto, ove dovuta, mediante _1
6 l'utilizzo della mensa o di servizi di ristorazione convenzionati e, nel caso in cui la fruizione dei pasti non sia compatibile con l'attività di soccorso, sia tenuta a rilasciare il ticket restaurant escludendo, nel caso in cui l'attività sia effettuata in regime di “Sistema premiante” il diritto al riconoscimento economico connesso agli spostamenti e alla fruizione del pasto.
Se la titolarità del rapporto di lavoro e l'assolvimento delle relative obbligazioni di natura contrattuale o, comunque, derivanti dal rapporto, competono ad , così come in capo ad _1 _1 gravano l'organizzazione del servizio di mensa, dell'eventuale servizio sostitutivo, o il riconoscimento del buono pasto nell'eventualità in cui il dipendente non possa fruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo, per la regolamentazione degli eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'organizzazione o messa a disposizione del servizio, non può che farsi riferimento alla Convenzione in essere tra e _1
, ed in particolare all'art. 12. Tale disposizione prevede un'attività di rendicontazione periodica, CP_3 ad opera di , delle spese sostenute nell'ambito della fornitura di personale ad destinato a _1 CP_3 fronteggiare i servizi di emergenza/urgenza, sulla base degli schemi predisposti, con definizione del saldo, a conclusione di ogni esercizio, da parte di , e comunicazione dell'importo riconosciuto CP_3 sulla base della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, inerenti alle attività svolte.
Pertanto, sulla scorta della documentazione esaminata e della distinzione tra organizzazione, fornitura del servizio, anticipazione dei relativi oneri, e definitiva sopportazione dei costi del servizio convenzionato, si condivide l'assunto di parte , trasfuso nello svolgimento di domanda trasversale _1 nei confronti di AREU, secondo cui AREU va dichiarata tenuta a rimborsare alla quanto _1 corrisposto da tale parte alle ricorrenti in adempimento della presente sentenza.
***
Venendo al merito della questione, occorre prendere le mosse dalla definizione del diritto azionato nella presente sede, indipendentemente dalla qualificazione, in termini risarcitori, conferita dalla difesa del ricorrente, che non vincola questo giudice in relazione al potere di riqualificazione giuridica di cui al principio iura novit curia. «Il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono» (Trib. Roma, sez. lavo. 9 ottobre 2024, n.
15235).
Pacifica appare, dunque, la natura contrattuale dell'obbligazione, stante la promanazione contrattualcollettiva della previsione, con conseguente applicazione del noto principio di ripartizione
7 degli oneri probatori secondo cui, «in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Trib. Milano, sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 1672).
contesta il diritto rivendicato dalle ricorrenti e assumendo di aver _1 Parte_1 Pt_2 predisposto un servizio mensa attivo tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 15, presso entrambi i Presidi
Ospedalieri San Carlo e San Paolo;
che, in alternativa, i dipendenti avrebbero facoltà di chiedere la consegna in reparto di vassoi personalizzati o cestini potenziati, quando la mensa non è operativa;
che i dipendenti potrebbero, inoltre, a loro scelta, consumare il pasto portato da casa, nel locale cucina di reparto, avendo l allestito presso ciascun reparto locali appositamente attrezzati per la _1 consumazione del pasto.
I cestini potenziati, in particolare, sarebbero prenotabili sul programma dei pasti in carico al gestore della ristorazione degenti e dipendenti del P.O. e, con riferimento al Pronto Soccorso del CP_4 medesimo Presidio, ne verrebbero consegnati 12 per ogni turno notturno.
La postazione di emergenza urgenza nella quale operano le ricorrenti risulta ubicata in spazi siti al piano terreno del e, all'interno di uno specifico locale, vi è uno spazio Controparte_6 attrezzato con tavolo, sedie, frigorifero, fornelli elettrici, forno a microonde, macchinetta per il caffè e bollitore da utilizzare, appunto, per il consumo del pasto. Gli operatori addetti all'emergenza urgenza, durante il turno notturno, potrebbero pertanto consumare il pasto, nelle pause dell'attività, tipicamente discontinua, senza decurtazione del relativo minutaggio, eventualmente usufruendo del cestino potenziato previsto dal CCIA di e o, alternativamente, portando il pasto da _1 _1 _1 casa.
Occorre prendere le mosse dalla convenzione stipulata tra l'AREU e la , Controparte_1 che espressamente dispone: «la garantisce ai propri dipendenti che svolgono attività di CP_7 emergenza urgenza extra ospedaliera fuori dalla sede di lavoro, la fruizione del pasto ove dovuta. A tal fine, si impegna a stipulare accordi interaziendali con altri enti del servizio sanitario regionale per l'utilizzo della mensa e/o convenzioni con servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, …), se la fruizione dei pasti è compatibile con l'attività di soccorso, in alternativa prevede il rilascio di ticket restaurant».
8 Appare, dunque, opportuno verificare se la fruizione di pasti, eventualmente messi a disposizione dell' (mediante il cd cestino potenziato) abbia effettivamente luogo all'interno dei locali _1 individuati, risultando in concreto compatibile con l'attività di soccorso svolta.
I testi escussi in corso di causa hanno, sulle circostanze rilevanti ai fini della decisione, affermato quanto segue:
TE : «La sede è molto ampia e ha un tavolo in mezzo dove c'è un frigo, una Testimone_1 macchina del caffè e basta poiché tutto il resto sono cose di lavoro, deposito e magazzino. Nel frigo non vengono che io sappia conservati alimenti da parte del personale. Data la turnistica e la tipologia di servizio poiché AREU copre servizi di emergenza urgenza non abbiamo la possibilità di consumare pasti durante il turno notturno. Indossiamo una divisa che è anche un dispositivo di protezione individuale e dismettere la divisa presso lo spogliatoio è incompatibile con la necessità di essere pronti in uscita per il servizio entro tre minuti quindi generalmente o consumiamo qualcosa prima oppure a colazione quando è finito il turno. Non ho mai visto né mi risulta ci sia la possibilità di richiedere il cestino potenziato. Nessuno di coloro che sono impiegati nel servizio notturno di cui ho riferito fruiscono del cestino potenziato. Non mi risulta che le ricorrenti abbiano usufruito del cestino notturno neanche durante l'impiego presso il San Carlo. Per il tipo di servizio non è caratteristicamente prevista la pausa durante il turno notturno. Naturalmente la continuità del servizio non è prevedibile ma per il semplice fatto di non poterci cambiare siamo impediti nella consumazione di un pasto. Al limite ci idratiamo e prendiamo un caffè. Per quanto riguarda l'eventuale consumazione di un panino se c'è stata
è stata occasionale, se mi chiedete se è abituale rispondo di no. Al teste viene mostrato il documento 7.
Confermo che si tratta del locale e quello che si vede nelle foto è quello che descrivevo prima. C'è anche un microonde, mi era sfuggito. Per quanto riguarda il frigo non è un frigo del cibo ma è un frigo dei farmaci. Vedo anche un'altra foto con un frigo con alimenti a me non è mai capitato di vedere che fossero conservati alimenti».
TE «Alla ricorrente viene mostrato il documento 7, confermo che i Testimone_2 locali nei quali stazionano sono quelli raffigurati nelle foto, vi è una postazione dove poter consumare i pasti , fare pause e quant'altro , è presente un forno a microonde, una macchina del caffè, c'è poi una macchinetta per scaldare l'acqua e come ben evidente all'interno del frigo, non quello dedicato ai farmaci ma l'altro sono presenti dei generi alimentari, poi vi è anche una postazione per il riposo, è evidente la presenza di un letto, in una delle foto è evidente che i letti sono apparecchiati ed è stato anche utilizzato no degli stessi. Mi vengono riassunte le dichiarazioni del teste precedente, ciò che dice è inverosimile, riporto l'esperienza del presidio San Carlo, postazione India dove è presente un
9 infermiere, preciso che si tratta di modalità organizzative differenti nel senso che in India esce soltanto l'infermiere con l'autista mentre in Alfa l'equipe è composta differentemente c'è anche il medico e al San
Carlo il personale consuma dei pasti tanto che sono ordinati anche i sacchetti notturni. I sacchetti notturni sono i cestini potenziati, i cestini potenziati per quanto riguarda il sono ordinati dal CP_4 coordinatore del pronto soccorso e come noto alcuni dei dipendenti che operano al 118 sono anche assegnati al pronto soccorso del quindi sanno di poterli utilizzare o quantomeno di poterli CP_4 richiedere come avviene per il presidio San Carlo. Al i cestini potenziati vengono ordinati per CP_4 il pronto soccorso e c'è la possibilità di farlo anche per il personale impiegato nel turno notturno del
118 Alfa. Per quanto riguarda il mezzo attraverso il quale ordinare i cestini potenziati si può tranquillamente chiamare o mandare una comunicazione via email al provveditorato economato chiedendo di poter avere giornalmente un numero di sacchetti. Lo può fare il coordinatore CLEU, che in questo momento è il dottor , transitato in altra ASST da circa un mese, la dottoressa Per_1 Parte_1
è incaricata come supporto al CLEU. Adesso siamo in fase di revisione della delibera proprio perché il coordinatore ufficialmente incaricato si è trasferito presso altra azienda, per cui la ricorrente è uno dei soggetti che potrebbe ordinare i sacchetti e gli stessi operatori sanno che in tutta la possono _1 essere richiesti i sacchetti. Il sacchetto può essere consumato tranquillamente con la divisa indosso.
Faccio un altro esempio: è possibile chiedere un vassoio per i dipendenti che lavorano nelle unità operative che indossano costantemente una divisa e possono consumare dei pasti con la divisa richiedendo il vassoio, l'accesso alla mensa è un'altra cosa, non c'è una regola codificata che stabilisca una incompatibilità tra la consumazione di un pasto con indosso la divisa per quel tipo di servizio vale a dire il 118. Durante il servizio operativo ci sono tempi di attesa in relazione alle chiamate che ricevono.
Quindi è possibile che ci siano delle attese». (…) Il coordinatore del pronto soccorso chiede all'incirca
12 o 13 cestini rinforzati per turno notturno il personale infermieristico in servizio mediamente in questo turno è di circa 10 unità e il personale del 118 sa che può passare a recuperare il cestino in pronto soccorso ma ribadisco che la richiesta del cestino potenziato lo può fare il responsabile di area nonché il referente CLEU e la stessa che nella delibera è incaricata quale supporto al CLEU». Parte_1
TE : «La parte di emergenza urgenza prevede che l'intervento degli operatori sia Testimone_3 entro i tre minuti dalla chiamata centrale per cui non c'è la possibilità di consumare un pasto. Inoltre, credo che la divisa che indossano di sia un dispositivo di sicurezza per cui non sia assolutamente CP_3 compatibile con la consumazione di un pasto. Non c'è un cestino per i dipendenti di auto medica. Non credo che il personale dell'automedica abbia mai consumato un pasto dove per pasto intendo un pasto a tutti gli effetti e comunque ribadisco che il cestino potenziato per l'automedica non è previsto e non è
10 mai stato richiesto lo prevede sia il regolamento di e ricordo che ci fu una questione sollevata da CP_3 una sigla sindacale che richiedeva la possibilità di beneficiare di ticket e che ci fu una risposta da parte del della direzione generale in cui si diceva che per ogni turno di durata superiore alle sei ore c'era la possibilità di richiesta di un ticket per cui ho dato per scontato che l'orientamento della direzione generale fosse quello, le dirò anche di più avevo anche proposto la possibilità di consumare tramite ticket al termine del turno notturno presso un bar poi non ho seguito l'evoluzione sono rimasto alla regola che ho riferito. Ho ispezionato più volte quella sala lì e sul bene di cosa parliamo In questa grande stanza c'erano due frigoriferi mi sembra uno per i farmaci e l'altro contenente acqua, può essere che magari lì dentro prima o dopo il turno si portassero delle bevande, non credo si potessero consumare degli alimenti, non ho mai visto nulla di particolare, io non mi metterei mai a consumare un pasto dentro una sala di emergenza urgenza, anche da un punto di vista igienico e sanitario. (…) Nel frigo in foto io ho visto soltanto bibite, tendenzialmente acqua. Non posso escludere che gli alimenti che vedo potessero essere consumati dopo il turno. Gli addetti all'automedica avevano l'obbligo di essere operativi nei tre minuti, potevano essere sdraiati sui letti o in piedi ma dovevano essere operativi, sono operativi per tutto l'intero turno, aspettano la chiamata. I tempi di attesa non sono quantificabili. I sacchetti richiesti dal coordinatore dr. erano 11 o 12, non erano neanche sufficienti per il Per_2 personale del PS, quindi non erano richiedibili e utilizzabili».
Tutti i testi escussi, fatta eccezione per la teste sulle cui dichiarazioni si osserverà dianzi, Tes_2 hanno confermato l'incompatibilità tra la tipologia di servizio prestato dalle ricorrenti e la consumazione di pasti nei locali aziendali, nei quali è svolto il servizio in regime di attesa della chiamata urgente o emergenziale, in ragione delle caratterizzazioni stesse del servizio, che richiedono che tra la chiamata e l'uscita intercorra un tempo non superiore ai tre minuti, e del fatto che gli operatori indossano una divisa, da considerarsi a tutti gli effetti un dispositivo di protezione individuale, incompatibile con la consumazione del pasto, la cui dismissione, in occasione di tale consumazione, determinerebbe un ingiustificato ritardo nell'uscita dai locali.
Osserva, per altro, il giudicante, come la stessa natura discontinua del servizio appaia incompatibile con la fruizione di un pasto, come delineata dallo stesso art. 1 CCIA che contempla, sia pure nell'ambito del servizio di mensa aziendale, la possibilità di beneficiare a tale scopo di una pausa di 30 minuti. Analogamente, nel caso di fruizione di un pasto portato da casa, o di un servizio sostitutivo
(vassoio personalizzato o cestino potenziato) nell'ambito di locali aziendali a ciò predisposti, occorrerebbe garantire al lavoratore la possibilità di consumazione dello stesso con modalità igieniche, salubri e dignitose, certamente negate dall'eventualità che, nel corso di tale consumazione, pervenga al
11 lavoratore una chiamata che gli imponga, nei tre minuti successivi, di approntare l'uscita dai locali per fronteggiare la situazione di urgenza o emergenza.
Premessa la natura assorbente di tali considerazioni, non può neanche dirsi raggiunta la prova in ordine alla circostanza che l'azienda abbia messo a disposizione delle ricorrenti il cd cestino potenziato
(non essendo, in evidenza, la fruizione di un pasto preparato a casa sufficiente a ritenere assolta l'obbligazione che compone il diritto di mensa). Significative appaiono, sul punto, le dichiarazioni rese dal teste di riferimento che negava l'esistenza di un cestino per i dipendenti di auto medica, Per_1 richiamando un'interlocuzione con la direzione generale, a seguito di una questione sollevata da una sigla sindacale, nell'ambito della quale era stato evocato il diritto dei lavoratori del settore di usufruire di un ticket in relazione a turni di durata superiore alle sei ore, senza alcuna menzione a forme alternative quale il cestino potenziato. La stessa teste che astrattamente ha evocato la possibilità di fare Tes_2 richiesta di cestini potenziati per il presidio di stazionamento delle ricorrenti, individuava, quali soggetti abilitati a tale richiesta, la e il , che hanno fermamente negato tale possibilità. Parte_1 Per_1
***
Affermato il diritto delle ricorrenti all'erogazione del controvalore del servizio non fruito, nella misura di € 5,60 (pari al valore del ticket), per ogni turno di servizio reso, occorre esaminare le contestazioni sul quantum avanzate da . _1
eccepisce che, quanto alla ricorrente risulterebbero richiesti i buoni _1 Parte_1 pasto per i turni diurni anche per date successive al 14/02/2022, nonostante siano stati già erogati, e a tal fine produce nota del Direttore Generale (10 buoni pasto complessivi per i mesi di febbraio e marzo
2022 – doc. 11): per tali buoni, la trattenuta non sarebbe stata ancora effettuata per mero errore materiale. Inoltre, i turni notturni nelle date 12/05/2021-26/08/2021-18/10/2021-26/11/2021-
13/02/2022-06/03/2022-28/04/2022 (sette turni) non risulterebbero timbrati con l'apposita causale dedicata al turno istituzionale, e pertanto sarebbero stati resi in attività premiante, per la quale non spetta il buono pasto.
In particolare, i turni in regime istituzionale sarebbero identificabili dalla causale n. 48 a decorrere da febbraio 2022 e con la causale n. 54 da gennaio 2023 come da doc.11-bis; per il periodo precedente a febbraio 2022 i turni in servizio istituzionale non erano espressi con specifica causale, ma risultavano comunque dalla rendicontazione come da doc. 11-ter, fornita dal coordinatore infermieristico del CLEU
(Coordinamento Locale Emergenza Urgenza 118), dott.ssa pertanto, l'importo da Persona_3 riconoscere alla ricorrente , andrebbe ridotto a € 1.125.60 (201 turni anziché 218 x € 5.60). Parte_1
12 Anche per la ricorrente fra i turni diurni sarebbero stati richiesti i buoni pasto anche Parte_2 per le date successive al 14/02/2022, già erogati, come da nota del Direttore Generale (11 buoni pasto complessivi per i mesi di febbraio e marzo 2022 – doc. 11). Pertanto, la richiesta della andrebbe Pt_2 ridotta sino alla concorrenza di € 806,40 (144 turni anziché 155 x € 5.60).
Premessa, ancora una volta, la regola di ripartizione degli oneri probatori nel caso di specie, sulla base dei quali compete alla fornire rigorosa prova di fatti impeditivi o estintivi del credito ex _1 adverso azionato, si concorda con l'impostazione difensiva di parte ricorrente, secondo cui non ha _1 offerto rigorosa prova in ordine all'intervenuta erogazione dei ticket per i turni effettuati dalle lavoratrici nei mesi di febbraio e marzo 2022, risultando la documentazione prodotta (note del 23/02/2022 e del
26/04/2022) di formazione unilaterale, non risultando l'erogazione in busta paga.
Analogo ragionamento deve iterarsi con riferimento all'assunto secondo cui in alcuni turni le lavoratrici avrebbero reso la propria prestazione in regime premiante e non istituzionale. Nella documentazione esaminata non vi sono, difatti, elementi atti a fornire univoca evidenza della circostanza, vale a dire la riconducibilità del turno svolto dalle ricorrenti (“lavorato”) a prestazione extra istituzionale in sistema premiante o a prestazione istituzionale o ordinaria.
Ne consegue, pertanto, che la domanda va ridotta esclusivamente per la giornata del 28/4/2022, relativamente alla ricorrente , rispetto alla quale vi è espressa rinuncia della ricorrente, con la Parte_1 conseguenza che la somma dovuta, cui la e va condannata, sarà pari a € Controparte_1 _1
1.215,20 anziché € 1.220,80, originariamente richiesti.
La domanda va, pertanto, accolta nella misura individuata, al pari della richiesta trasversale di rimborso svolta da nei confronti di . La regolamentazione delle spese di lite tra parte _1 CP_3 ricorrente e le convenute segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Sussistono i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le convenute.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da e e, per l'effetto, accerta e dichiara il Parte_1 Parte_2 diritto delle ricorrenti al controvalore di un buono pasto per le prestazioni eseguite in turno diurno e notturno con presenza in servizio e orario di lavoro eccedente le sei ore, e per l'effetto condanna _1
e al pagamento, per i titoli di cui in narrativa, della somma di € 1.215,20 in favore di _1 _1
e della somma di € 868,00 in favore di , oltre interessi e rivalutazione Parte_1 Parte_2 dalle scadenze al saldo effettivo;
13 condanna AREU a rimborsare ad e le somme corrisposte alle ricorrenti in Controparte_1 _1 adempimento del capo precedente della presente sentenza;
condanna e e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 _1 CP_3 favore delle ricorrenti, che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
dispone la compensazione delle spese di lite tra e e;
Controparte_1 _1 CP_3 riserva il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 26/11/2024
Il Giudice
Antonio Lombardi
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