Sentenza 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/10/2023, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/10/2023
N. 00482/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Seccia, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo in L’Aquila, via Salaria Antica Est n. 27;
contro
Comune di Civitella Alfedena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariantonietta Finamore, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo in L’Aquila, via Salaria Antica Est n. 27;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Civitella Alfedena ha ordinato al ricorrente la sospensione dei lavori e la demolizione, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, di una struttura ad uso deposito realizzata sine titulo ;
- del verbale della Polizia municipale del Comune di Civitella Alfedena prot. n. -OMISSIS-, non notificato né conosciuto, di accertamento della violazione urbanistico-edilizia, richiamato nella citata ordinanza n. -OMISSIS-;
- di ogni altro preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitella Alfedena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Viste le richieste di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositate da entrambe le parti e rispettivamente sottoscritte dagli avvocati Raffaele Seccia e Mariantonietta Finamore, i quali sono considerati presenti, ad ogni effetto, in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21 dicembre 2015 e depositato il 20 gennaio 2016, il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa istanza cautelare di sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza notificatagli in data -OMISSIS-, con la quale il Comune di Civitella Alfedena gli ordinava di sospendere i lavori e di ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la demolizione di una struttura ad uso deposito realizzata sine titulo su un terreno di sua proprietà, ricadente in zona A - Verde privato del vigente PRG ed in zona sottoposta a vincolo paesistico.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento (primo motivo), per difetto di istruttoria e di motivazione (secondo e terzo motivo), per insussistenza delle contestate violazioni edilizie ed urbanistiche, per omessa qualificazione del manufatto come pertinenza urbanistica e per violazione dell’articolo 38 delle NTC del vigente PRG (quarto motivo).
In particolare, il ricorrente sostiene che il manufatto oggetto dell’ordinanza di demolizione sarebbe stato realizzato dal suo dante causa nel 1997, in virtù di un titolo edilizio legittimo ed efficace, e che pertanto la contestata violazione della disciplina vincolistica non gli sarebbe imputabile; il ricorrente sostiene altresì l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per aver realizzato, su un manufatto con vincolo pertinenziale, dei semplici lavori di manutenzione ordinaria, non idonei a modificarne le dimensioni per volume, sagoma ed altezza ed a mutarne la destinazione, e perciò non condizionati dal rilascio di un titolo abilitativo.
1.1. Ha resistito al ricorso il Comune di Civitella Alfedena.
1.2. In data 8 febbraio 2016 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
1.3. In vista della trattazione del merito del ricorso, il ricorrente ha depositato memorie difensive.
1.4. Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2023, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione orale.
2. Le censure specificate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso sono infondate.
Il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati ha ad oggetto l’omessa considerazione, da parte del Comune, della circostanza che il manufatto sarebbe stato costruito dal dante causa del ricorrente nel 1997, in conformità ad un titolo edilizio validamente rilasciatogli dal Commissario Prefettizio del Comune di Civitella Alfedena.
2.1. Giova, a tal proposito, ripercorrere brevemente le vicende relative al manufatto insistente sul terreno censito al catasto comunale al foglio -OMISSIS-, adibito a parcheggio, terreno di cui il ricorrente è divenuto proprietario con atto di compravendita stipulato in data 10 maggio 2006 (atto del notaio -OMISSIS-, rep. n. -OMISSIS-, racc. n. -OMISSIS- - documento n. 4 dell’indice di parte ricorrente).
Con istanza inoltrata in data-OMISSIS- al Comune di Civitella Alfedena, il dante causa del ricorrente ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di un manufatto provvisorio e temporaneo “costituito da una struttura portante in ferro, da adibire a deposito legna per uso domestico e attrezzi per la manutenzione della medesima area di parcheggio”, non ancorata al suolo e dalle dimensioni in pianta di metri 3,20 per metri 5,20 ed in altezza di metri 2,00 (documento n. 1 dell’indice della parte resistente).
Come risulta dal registro di protocollo (n. -OMISSIS-), in data -OMISSIS- il Comune di Civitella Alfedena ha negato la predetta autorizzazione (documento n. 4 dell’indice della parte resistente).
Con rapporto n. -OMISSIS-, la Polizia municipale ha accertato che il dante causa del ricorrente aveva comunque realizzato, senza autorizzazione, un prefabbricato in ferro non ancorato stabilmente al suolo e adibito a deposito per legna ed attrezzi, dalle dimensioni in pianta di metri 3,30 per metri 5,10 ed in altezza di metri 2,00 (documento n. 5 dell’indice della parte resistente).
Con istanza inoltrata in data 18 ottobre 1997 al Commissario Prefettizio del Comune di Civitella Alfedena, il dante causa del ricorrente ha reiterato la richiesta già presentata in data-OMISSIS- (documento n. 1 dell’indice della parte resistente).
Con autorizzazione edilizia dell’-OMISSIS-, il Commissario Prefettizio ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del decreto legge 21 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, l’installazione del manufatto provvisorio ad uso deposito, per come riportato nei grafici progettuali allegati all’istanza del-OMISSIS- (documento n. 2 dell’indice della parte resistente).
In data -OMISSIS- il ricorrente ha inoltrato al Comune di Civitella Alfedena la comunicazione dei lavori di rafforzamento del tetto e della guaina protettiva del manufatto, asserendo che la costruzione dello stesso sarebbe stata “autorizzata nel 1996 dal sindaco” dell’epoca (documento n. 5 dell’indice della parte ricorrente).
In data -OMISSIS- la Polizia municipale ha effettuato un sopralluogo, all’esito del quale riscontrava la presenza di una struttura in muratura, pavimentata, con pareti intonacate, con porta di accesso e con una piccola finestra, delle dimensioni in pianta di metri 5,00 per metri 5,00 ed in altezza di metri 2,57 al colmo, realizzata in assenza di titolo edilizio, del nulla osta dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo e dell’autorizzazione paesaggistica (verbale di accertamento della Polizia municipale, prot. n. -OMISSIS- - documento n. 7 dell’indice della parte resistente).
2.2. L’accertamento dell’esistenza di tale manufatto è in un atto pubblico, il verbale della Polizia municipale del Comune di Civitella Alfedena prot. n. -OMISSIS-, il quale fa piena prova - fino a querela di falso - dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale che lo ha redatto.
Non vi è dubbio perciò che il manufatto in muratura oggetto dell’ordinanza impugnata, di cui il ricorrente non ha prodotto il titolo edilizio, sia affatto diverso dalla più ridotta struttura in ferro non ancorata al suolo, realizzata dal dante causa del ricorrente nel 1995 ed autorizzata temporaneamente nel 1997, sia pure in assenza dei necessari pareri e nulla osta paesaggistici ed ambientali.
2.3. Tanto premesso, la tesi del ricorrente per cui il Comune di Civitella Alfedena, nell’adottare l’ordinanza impugnata, non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la circostanza che il manufatto sarebbe stato realizzato, quasi venti anni prima, a mezzo di una valida autorizzazione edilizia, non merita di essere condivisa.
Posto che nel caso di specie non è stato dimostrato che il manufatto in muratura sia stato realizzato parecchi anni prima rispetto alla data dell’accertamento della sua esistenza (dal verbale di accertamento della Polizia municipale n. -OMISSIS-, risulta che nel 1995 era stato realizzato un prefabbricato in ferro non ancorato stabilmente al suolo e non un fabbricato in muratura delle dimensioni di quello attuali), deve comunque ritenersi irrilevante l’accertamento dell’epoca di realizzazione dello stesso, atteso che l’eventuale inerzia serbata dalla pubblica amministrazione nell’adozione dell’ordine di demolizione non è idonea a radicare un affidamento legittimo in capo al proprietario dell’abuso (Consiglio di Stato, sezione VII, 16 febbraio 2023, n. 1643).
A prescindere dall’accertamento dell’autore dell’abuso e dal tempo trascorso dalla sua commissione, ciò che rileva, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione, è che l’opera sia stata realizzata in assenza di un titolo edilizio ed in difformità della disciplina urbanistica applicabile al caso di specie.
Una volta effettuato il predetto accertamento tecnico sulla effettiva consistenza delle opere realizzate, l’amministrazione non è tenuta - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - a motivare in ordine alla sussistenza di specifiche, concrete ed attuali ragioni di interesse pubblico alla demolizione delle stesse (Consiglio di Stato, sezione VII, 29 marzo 2023, n. 3279).
2.4. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che l’ordinanza impugnata sia adeguatamente motivata con riferimento alle risultanze dell’accertamento tecnico effettuato dalla Polizia municipale e dall’Ufficio tecnico comunale.
3. Parimenti infondate sono le censure specificate nel quarto motivo di ricorso.
3.1. Il ricorrente sostiene che l’intervento la cui realizzazione ha comunicato al Comune di Civitella Alfedena in data -OMISSIS-, è ricompreso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera a), e 6, comma 1, lettera a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, tra gli interventi di manutenzione ordinaria che non richiedono il rilascio di un titolo abilitativo.
Come evidenziato nel paragrafo 2.2., l’ordinanza impugnata non ha tuttavia ad oggetto la realizzazione dei lavori di risistemazione del tetto e di rifacimento della guaina comunicati dal ricorrente in data -OMISSIS-, ma la costruzione dell’intero manufatto in una zona classificata come “Zona a Verde Privato”, ove - a tenore dell’articolo 38 delle NTC - è ammessa esclusivamente “la realizzazione di manufatti di servizio, purché temporanei ed a struttura precaria di legno, di dimensioni ridotte secondo le indicazioni dettate dall’Ufficio Tecnico Comunale”, previa acquisizione del parere favorevole degli enti preposti alla tutela paesaggistica ed ambientale, in particolare del nulla osta dell’Ente Parco, ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3.1. Anche la tesi della qualificazione del manufatto come pertinenza urbanistica è destituita di fondamento.
Ai sensi dell’articolo 38 delle NTC, le zone a verde privato “devono essere mantenute a servizio degli insediamenti previsti o esistenti con vincolo di pertinenzialità”.
Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall’Ufficio tecnico del Comune di Civitella Alfedena in data-OMISSIS-(documento n. 6 dell’indice della parte ricorrente) non risulta tuttavia il vincolo di pertinenzialità del manufatto in muratura, adibito a legnaia e deposito attrezzi, la cui realizzazione, come già evidenziato nel precedente paragrafo, è vietata dall’articolo 38 delle NTC nelle zone classificate a verde privato.
4. Resta infine da esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata comunicazione di avvio del procedimento.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Gli elementi che il ricorrente avrebbe potuto introdurre, se vi avesse partecipato, nel procedimento definito con il provvedimento impugnato, sono stati ritenuti, per quanto riportato nei paragrafi che precedono, inidonei a provare che la realizzazione del manufatto in muratura, oggetto dell’ordinanza di riduzione in pristino, sia stata validamente autorizzata.
Ai sensi dell’articolo 21- octies, comma 2, prima parte , della legge 7 agosto 1990, n. 241 , non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento ... qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato , per cui all’omessa comunicazione di avvio del procedimento non può essere attribuito alcun effetto viziante.
5. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di Civitella Alfedena, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Civitella Alfedena, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.