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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9676/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'opposizione all'esecuzione iscritta al n. r.g. 9676/2021, promossa da:
( , nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], con l'avv. Mattia Sozzi ( ; C.F._2
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), sito in Monza (MB), alla via Correggio n. Controparte_1 P.IVA_1
26, con l'avv. Flora Ferino del Foro di C.F. ; CP_1 C.F._3
-parte convenuta- nonché
contro
:
e Controparte_2 Controparte_3
- parte convenuta contumace –
Conclusioni di parte attrice
“ Nel merito -accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il cancello collocato sul lato nord, particella 217 foglio 33 non è mai stato oggetto della causa definita con la sentenza n. 2081/14 emessa dal Tribunale di Monza in data 02.07.2014, pubblicata l'8.07.2014
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il sig. Parte_1 ha già correttamente e spontaneamente adempiuto alla sentenza n. 2081/14 emessa dal Tribunale di
Monza in data 02.07.2014, pubblicata in data 08.07.2014, avendo provveduto a rimuovere il cancello prima posizionato sulla particella 171 foglio 63 sulla linea di confine con la particella 169;
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il nuovo cancello installato dal sig.
è attualmente posizionato all'interno della particella 235 foglio 63 di Parte_1 sua proprietà esclusiva e per l'effetto, dichiarare il corretto adempimento al dispositivo della predetta sentenza da parte del sig. e, pertanto, in accoglimento alla Parte_1 proposta opposizione all'esecuzione nonché l'inesistenza del diritto da parte del e Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente;
In ogni caso
-con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero giudizio ivi compresi quelli della fase cautelare.
In via istruttoria Si chiede di convocarsi il CT a chiarimenti in contraddittorio con le parti ed i rispettivi consulenti al fine di individuare l'esatto punto in cui si trova il confine di Via DI sulla direttrice Nord / Sud della medesima, avendo omesso la CT di individuare e di precisare dove tale linea di confine si trova.
Va de sé, quindi, che in mancanza della determinazione della linea di confine non è possibile ubicare
1 l'esatta collocazione di Via DI, tenuto conto che tutti gli atti di provenienza prevedono che al fine di creare il regime stradale di detta via occorre che i proprietari dei fondi confinanti arretrino di 3 metri rispetto alla linea di confine.
Ne deriva, quale ulteriore conseguenza la totale impossibilità di determinare se i cancelli oggi rimossi si trovassero collocati lungo la Via DI (che ad oggi non è stata ancora nemmeno tracciata e creata), oppure come sostiene l'opponente se detti cancelli si trovassero totalmente o parzialmente all'interno della proprietà / ” Pt_1 CP_3
Conclusioni di parte convenuta
“ Nel merito, in via principale, rigettare e respingere la spiegata opposizione ex art. 615, co. II, c.p.c. nonché comunque tutte le domande ed istanze formulate dal signor per Parte_1 il tramite dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio a firma dell'avv. Sozzi, notificato in data 25 novembre 2021 e del pregresso ricorso ex art. 615 c.p.c. a firma degli avv.ti
Mattino/Roncoroni, depositato nel procedimento n. 622/21 r.g.e. Tribunale di Monza in data 31 agosto 2021, compresa l'istanza di sospensione ivi articolata, in quanto tutte tardive e quindi irricevibili e/o improcedibili e/o inammissibili e comunque infondate, sia in fatto, che in diritto e non provate per tutti i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare il diritto del a CP_1 con l'intrapresa procedura ex art. 612 c.p.c., onde ottenere l'esecuzione di quanto statuito CP_4 per il tramite della sentenza n. 2081/14 Tribunale di Monza, emessa da. G.U. dr.ssa Saioni in data 2 luglio 2014 e pubblicata in data 8 luglio 2014, ovvero il “ripristino della strada privata DI, mediante rimozione dei due cancelli di cui al punto sub 1) che precede”, nonché, l'ordinanza del G.E. Dr.ssa Palumbo del 28 settembre 2021 e, in ogni caso, la piena legittimità di quanto posto in essere dal in data 15 dicembre 2021, con ogni conseguente e necessaria declaratoria ex CP_1 lege.
In ogni caso: con vittoria di oneri di C.T.U., spese e compensi procuratori relativi al presente procedimento, anche inerenti alla fase cautelare, oltre rimborso forfettario 15 ed accessori di legge. In via istruttoria, senza che ciò possa in alcun modo costituire inversione dell'onere probatorio, il di come in atti rappresentato e difeso, chiede: […]” Controparte_1 CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Sintesi delle vicende processuali
In data 25 novembre 2021 e in data 7 dicembre 2021 il sig. , condebitore, Parte_1
ha notificato atto di citazione in opposizione all'esecuzione al creditore di Controparte_1 CP_1
Via Correggio 26, ed alle coobbligate e , rimaste contumaci Controparte_3 Controparte_2
nella presente fase di merito.
L'esecuzione è stata introdotta dal nei confronti della sig.ra e degli CP_1 Controparte_3
eredi del sig. (cfr. precetto e certificati di morte e stato di famiglia storico Persona_1
doc. 38.1 conv,), e , per l'individuazione delle Parte_1 Controparte_2
modalità di esecuzione coattiva dei comandi contenuti nella sentenza del Tribunale di Monza n.
2081/2014 dell'8 luglio 2014 (doc. 2 att.), divenuta definitiva (cfr. doc. 28 conv.).
Nel titolo si dà atto del fatto che le parti, il e il de cuius Controparte_1 Controparte_3 [...]
, rispettivamente, sono proprietari di fondi parzialmente confinanti, siti nel foglio Persona_1
2 63, mapp. 167 e nel mapp. 171 e 2351, e si accerta che sono comproprietari della striscia di terreno, denominata Via privata DI, larga sei metri, che si estende lungo il confine tra i due fondi (e quelli di altri proprietari, es. Esecutrice Edile s.r.l., cfr planimetria ctu di seguito CP_5 CP_6 Per_2 riprodotta doc. 29) e si ricongiunge alle strade pubbliche Viale Correggio e Via Morandi.
In proposito la sentenza richiama la portata di giudicato sostanziale delle statuizioni contenute nelle sentenze nn. 156/1999, 1668/01, 9499/05, 1488/08, divenute definitive, pronunciate tra i sig.ri e e il dante causa del Condominio, nelle quali si accertò: - la comproprietà Pt_1 CP_3 dell'intera Via privata DI in capo a tutti gli aventi causa dall'originario unico proprietario della particella 7235; - l'infondatezza della domanda di accertamento dell'usucapione sul tratto di via DI intercluso tra i due cancelli oggetto del titolo di cui è causa. In tali pronunce si sviscerò la storia del foglio 18 particella 7235, unica unità fondiaria poi frazionata in molteplici lotti, tutti interessati dalle disposizioni dell'originario unico proprietario in ordine alla costituzione di una comproprietà sulla
Via DI (cfr. pag. 16 e 22-24 doc.
2. Att. e consulenza tecnica geom. ). Per_2 Tornando al titolo esecutivo posto in esecuzione, nella citazione della relativa causa di merito il
Condominio ha esattamente individuato l'obbigo di facere di cui chiedeva l'accertamento e la condanna all'adempimento da parte del defunto sig. e della sig.ra (cfr. doc. 34 Pt_1 CP_3
conv.).
In particolare ha chiesto ordinarsi il ripristino della via DI e l'illegittima apposizione di due cancelli, che ne impedivano il transito e il godimento:
• il primo “in prossimità dell'adiacente via Morandi” (di seguito “cancello 1”, così denominato anche nella planimetria sopra riprodotta), (doc. 16 conv. e doc. 3 att. parte 8);
• il secondo “in corrispondenza del confine della loro proprietà esclusiva” (di seguito “cancello
2”, così denominato anche nella planimetria sopra riprodotta) (doc. 12 att.).
4 Nel corso dell'istruttoria, sviluppatasi con consulenza tecnica d'ufficio, i due cancelli da rimuovere sono stati così identificati (cfr. doc. 39 conv., pag. 18):
• il primo posto “sulla via Morandi… a distanza di 51,27 metri dal limite della recinzione sull'ex roggia o in prossimità del limite con la residua proprietà al mapp. 166 foglio Per_3
63…di larghezza pari a m. 4,50 altezza di 2 m e struttura metallica ancorata a pilastri laterali in cemento armato”;
• il secondo posto a “34,50 m. dal limite sud del mappale 199 (angolo primo tratto di via DI)
…. sul mappale 169 del foglio 63 consistente in un cancello con struttura di legno”.
La sentenza, in totale accoglimento delle domande attoree, ha condannato i convenuti al ripristino della strada privata DI mediante rimozione “dei due cancelli” (doc. 2 att.).
Ricevuto il precetto ed il ricorso ex art. 612 c.p.c., l'odierno attore e le convenute contumaci hanno dichiarato in sede esecutiva di voler adempiere spontaneamente all'ordine di rimozione (cfr. doc. 8,
9 e 10 conv.). Tuttavia, secondo la prospettazione delle convenute nella fase sommaria, contestata dall'attore, l'esecuzione spontanea è stata poi ostacolata dalla condotta dell'attore (doc. 11, 13), il quale, mutato il proprio convincimento, avrebbe ritenuto di ottemperare in difformità rispetto alle intese raggiunte, rimuovendo il solo cancello ritenuto oggetto del comando giudiziale, ossia quello insistente sul mappale 171 e 235, ossia in tesi il cancello 2, e riposizionandolo in luogo ritenuto di proprietà esclusiva.
Il creditore ha contestato che l'attività di rimozione compiuta integrasse esatto adempimento al titolo esecutivo (docc. 18 conv.), perciò il sig. ha depositato ricorso in opposizione all'esecuzione Pt_1
ed il Giudice, instaurato il contraddittorio, ha ritenuto di non sospendere la procedura (doc. 1 att.), provvedendo alla nomina dell'Ufficiale giudiziario e della ditta ausiliaria incaricata della rimozione dei cancelli.
L'esecuzione forzosa è poi avvenuta in data 15 dicembre 2021, relativamente ad entrambi i cancelli rinvenuti in loco (cfr. doc. 26 e 30 conv.).
Il solo si è costituito, contestando strenuamente la fondatezza di tutte le domande CP_1
avversarie.
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalle parti, stante la superfluità delle istanze di prova orale, e sulla base di consulenza tecnica d'ufficio, resa sul seguente quesito:
“il CT, esaminati gli atti e i documenti, sentite le parti e i loro consulenti ed esperito il tentativo di conciliazione:
- descriva lo stato dei luoghi;
- provveda al riconfinamento della via DI;
5 - descriva la tipologia di cancello ovvero recinzione apposta dall'opponente e per la quale richiede
l'accertamento di conformità alla statuizione contenuta nella sentenza (“L'odierno attore ha poi fatto collocare altro e diverso e nuovo cancello […] che delimita l'acceso alla proprietà” pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione), in particolare indichi:
• se è stato installato nello stesso punto dove è stato rimosso il cancello accertato nella sentenza n.
2081/2014;
• su quale mappale insiste (in generale, ne identifichi la posizione catastale);
• se è stato posizionato nella proprietà esclusiva dell'opponente, ovvero su un mappale di comproprietà con il Condominio;
• se è collocato in una posizione tale da ostacolare il passaggio o l'accesso alla via DI da parte del;
CP_1 riservando all'esito ogni altra decisione istruttoria.”.
A seguito di due riassegnazioni del fascicolo, la causa viene decisa dalla scrivente, la quale, ritenuta superflua l'ulteriore convocazione del ctu per rendere chiarimenti in ordine al riconfinamento di Via
DI, deposita la sentenza nel rispetto del termine di trenta giorni dalla scadenza delle memorie di replica.
La decisione sulle domande attoree
L'attore ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto del di agire esecutivamente in CP_1
ordine:
1. al primo cancello, perché estraneo al comando giudiziale (cfr. pag. 6 doc. 2 e doc. 3).
L'estraneità deriverebbe dal fatto che il cancello è collocato nell'originario foglio 18 particella 7171 (attuale foglio 33 part. 217), di proprietà del anziché in Parte_2
una delle particelle derivante dal frazionamento dell'originario mappale e particella (foglio
18 particella 7235) oggetto dell'accertamento compiuto nel titolo;
2. al secondo cancello, prima posizionato sulla particella 171 foglio 63 sulla linea di confine con la particella 169, per adempimento spontaneo nel corso della fase esecutiva (docc. 12-
18). Ha chiesto altresì accertarsi che il nuovo cancello installato è attualmente posizionato all'interno della particella 235 foglio 63 di sua proprietà esclusiva e, per l'effetto, dichiarare il corretto adempimento al dispositivo della sentenza.
Il Tribunale ritiene che le domande attoree siano infondate.
Quanto alla prima domanda è sufficiente richiamare l'esposizione delle vicende processuali anticipata in premessa congiuntamente alle considerazioni che seguono, fondate sull'interpretazione complessiva del titolo unitamente alla citazione e alla consulenza tecnica d'ufficio del geom. . Per_2
6 Il dispositivo della sentenza portata in esecuzione è chiaro nell'accogliere integralmente le domande del : “…. 1) Dato atto della comproprietà della strada privata DI in anche CP_1 CP_1 tra le odierne parti, dichiara l'illegittima collocazione da parte dei convenuti dei due cancelli ivi apposti ed oggetto di causa;
2) Condanna i convenuti al ripristino della strada privata DI mediante rimozione dei due cancelli di cui al punto sub 1) che precede”.
Ancor di più lo è la motivazione nella parte in cui a pagina 1 riepiloga sinteticamente la controversia e in particolare il contenuto delle domande formulate dal e volte all'accertamento della CP_1
comproprietà sulla Via DI (nella sua interezza – pag. 23 sentenza) e del conseguente suo diritto di ottenere la rimozione dei due cancelli, si ribadisce, individuati come da riassunto della citazione sopra riportato (cfr. pag. 2 della sentenza che richiama la pag. 2 della citazione), tali da impedire il godimento della stessa Via DI da parte del comproprietario.
Centrale è poi l'inciso contenuto a pagina 3: “la circostanza dell'installazione dei due cancelli mai è stata contestata dai convenuti i quali rivendicano, piuttosto, la piena legittimità del loro operato”.
Posta dunque la esatta individuazione in citazione dei cancelli integranti turbativa all'esercizio del diritto di proprietà indivisa, incluso quello posizionato sulla via Morandi, e l'assenza di alcun tipo di incertezza in ordine alla loro concreta individuazione, gli elementi addotti dall'attore sono del tutto irrilevanti.
Invero, il fatto che il primo cancello fosse collocato in mappale estraneo alla lottizzazione di Via
DI, emerge già dalla ctu posta a fondamento della sentenza e sotto questo profilo non contestata dalla parte attrice.
In particolare nella consulenza tecnica del geom. i due cancelli da rimuovere vennero così Per_2
identificati: il primo posto “sulla via Morandi… a distanza di 51,27 metri dal limite della recinzione sull'ex roggia o in prossimità del limite con la residua proprietà al mapp. 166 foglio 63…di Per_3
larghezza pari a m. 4,50 altezza di 2 m e struttura metallica ancorata a pilastri laterali in cemento armato”.
Dalla lettura della consulenza non emerge la presenza di alcun altro cancello, oltre al cancello n. 2.
Il fatto che il primo cancello non appartenesse alla via DI ed eventualmente anche che sia stato individuato con un numero di particella errato dal ctu ed in sentenza non è rilevante. Ciò che rileva e che emerge inequivocabilmente dagli atti è che oggetto dell'accertamento è la illegittima posizione dei due cancelli oggetto della domanda e posti nello sbocco di via DI su Via Morandi e a sud di
Via DI con pregiudizio al godimento della strada privata da parte del CP_1
A conferma del fatto che tra le parti in lite fossero ben noti e ben identificati i cancelli oggetto di lite e che non vi fosse alcun rischio di confusione con altri cancelli posti nella Via DI sovvengono la stessa produzione attorea di cui al doc. 4, relazione dell'architetto datata 19 novembre 2021 Tes_1
7 ed intitolata “Relazione tecnica su posizionamento cancelli inerenti ex particella 7235”. Nella stessa il tecnico dà atto della presenza, appunto, di un solo cancello insistente sulla via DI, ossia il cd. secondo cancello, oggetto di spostamento prima della nomina dell'ausiliario in sede esecutiva (v. infra), e di un altro cancello esterno alla lottizzazione di Via DI, ossia il cd. primo cancello, posto sulla particella 217 fg. 33, area residuale della lottizzazione di Via Morandi ma comunque direttamente confinante con la prima particella inerente la lottizzazione di via DI “interposta tra il sedime di Via Morandi (…) e le particelle 166-168 del foglio 63”. È dunque lo stesso attore a riconoscere che nessun altro cancello, oltre al numero 1 e 2, poteva essere oggetto dell'accertamento giurisdizionale contenuto nel titolo azionato.
Al di là dell'imprecisione espressiva contenuta a pagina 6 del titolo, la sentenza deve essere interpretata nella sua interezza e l'intera sua lettura non consente di ritenere che il cancello n. 1 sia rimasto estraneo all'accertamento compiuto, anche considerando il fatto che la domanda del
è stata integralmente accolta. CP_1
Senza scendere nel merito della bontà o meno della relativa iniziativa giurisdizionale, è infine irrilevante che l'attore abbia introdotto giudizio di accertamento dell'avvenuta usucapione della particella in cui insiste il cancello n. 1, di proprietà del atteso che trattasi di pretesa Parte_2
tutta da accertare ed instaurata successivamente al passaggio in giudicato del titolo esecutivo azionato.
Venendo alla seconda domanda, essa è parimenti infondata.
Risulta, infatti, dall'allegazione e dai documenti prodotti dallo stesso attore che il cd. secondo cancello sia stato demolito dall'attore parzialmente, mediante rimozione dei pilastri portanti (doc. 12 foto 2 e ss) e recupero della struttura in legno costituente portone d'accesso, quindi rimontato, a ridosso del confine del mappale 235 e con arretramento nel mappale 235, verso Via Morandi. Ebbene come emerge dalle fotografie depositate dallo stesso attore (cfr. doc. 19,20,21), confrontate con la fotografia relative allo stato dei luoghi anteriori alla demolizione (già riprodotta nel corpo della motivazione), risulta che l'arretramento sia avvenuto verso Nord ma nella medesima posizione longitudinale in cui era posto il cancello n. 2, ossia verso il termine della parte di Via DI contrassegnata da terra battuta e ghiaia, e che il cancello fosse fissato alla sua proprietà, mantenuto in asse con una recinzione laterale, che ostruiva il passaggio di tutta la via, e che fosse soprattutto rimasto in posizione longitudinale alla via.
La persistenza della violazione emerge evidentemente dalla planimetria allegata a pagina 25 della consulenza tecnica redatta dall'arch. , con l'accortezza di considerare che nella planimetria in Per_4
questione il cancello, in questa sentenza denominato cancello n. 2 (rimosso spontaneamente), è stato denominato cancello 1 nella ctu, mentre il cancello denominato dal ctu cancello n. 2 (rimosso
8 forzosamente nel dicembre 2021) è quello riposizionato dall'attore dopo la demolizione spontanea e ivi ancora rinvenuto smontato e accostato al confine nord-sud della particella 235.
Dalla visione delle suddette tavole è evidente che il mero arretramento del cancello riposizionato determinava una patente violazione della sentenza, poiché persisteva sulla via privata ostruendone il passaggio anziché essere disposto lungo il confine nord-sud della particella 169, ovvero 171 ovvero
235.
La rimozione forzosa anche del suddetto cancello, che all'epoca risultava posizionato come da fotografia che precede, è dunque legittimamente avvenuta (cfr. docc. 12 foto 1, doc. 17 e 18 foto
1,2,3,4 e doc. 26 ove si dà atto sempre della rimozione di due cancelli).
Di seguito l'accertamento svolto dal consulente tecnico d'ufficio nella presente causa, il quale conferma l'illegittimità del cancello 2 come riposizionato dall'attore a seguito della rimozione spontanea e poi oggetto di rimozione forzosa.
“Il sostegno del cancello 2, oggetto della presente vertenza, lambisce il confine del mappale 169, interposto tra il mappale 171 ed il mappale 235. Detto cancello, come ricostruibile dalla documentazione in atti e dai resti in sede, risultava costituito da una recinzione mobile “da cantiere” con montanti del tipo tubolare in alluminio e riempimento in rete metallica elettrosaldata sempre in alluminio. Esso, se aperto, invaderebbe il tracciato della via privata DI in comproprietà, tra gli altri, con il . A maggior chiarimento si riporta uno stralcio della sentenza più volte CP_1 menzionata: “(…) la strada oggetto di causa (ex collatione privato rum agrorum), per specifica tipologia dà luogo ad una entità economica e giuridica nuova in cui tutti i conferenti godono in base ad un comune diritto di proprietà. Per lo stesso motivo, i latistanti non mantengono la proprietà della fascia di terreno conferita sino alla linea mediana della strada ma diventano comproprietari di
9 quest'ultima per tutta la loro estensione”. Il cancello ora rimosso, quando aperto non consentirebbe il transito della via DI. Qui a seguire una foto del cancello 2 in posizione aperta, reperita dalla documentazione in atti, in fase di sopralluogo il cannello era rimosso.”
In conclusione si osserva altresì che le deduzioni svolte nella comparsa conclusionale da parte attrice risultano infondate ovvero inammissibili.
Inammissibile la pretesa dell'attore di seguitare nella discussione della questione afferente il confinamento di Via DI.
Tale questione è stata oggetto della consulenza tecnica resa dal Geom nel giudizio di merito Per_2
titolo esecutivo azionato (cfr. docc. n. 29, e, in particolare, la perizia del 10 settembre 2012, pagg. 16
e 17 e, altresì, i docc. n. 36 e 37) e posta a fondamento della decisione (cfr. pag. 22 doc. 2:“Come emerge dal tenore dei singoli atti di compravendita e come confermato anche dalla C.T.U. (elaborato del 17 settembre 2012, pag. 12 e segg.) ai vari acquirenti era stato imposto l'obbligo di destinare una striscia di terreno di metri tre alla creazione di strada privata che consentisse l'accesso alle singole proprietà”2. “Tale striscia, prima della collocazione dei due cancelli da parte dei signori
era stata effettivamente lasciata”). Ogni contestazione in punto di bontà degli Parte_3
accertamenti peritali e illogicità ovvero erroneità della motivazione nella parte in cui fonda la decisione sugli esiti della stessa avrebbe dovuto essere sollevata nelle impugnazioni ordinarie. Nella presente causa, il ctu è stato chiamato ad esprimersi sul punto soltanto al fine di fornire il quadro dell'attuale stato dei luoghi e la delimitazione della Via DI in rapporto alla proprietà esclusiva dell'attore, senza alcuna possibilità che l'accertamento compiuto in questa sede possa sovvertire l'esito decisionale consacrato nella pronuncia azionata dal CP_1
Peraltro, l'esistenza, le caratteristiche della Via DI e l'esattezza del confinamento, come ricostruito nell'ambito della consulenza del geom. , è stata confermata nell'elaborato tecnico dell'arch. Per_2
(cfr. 31 elaborato arch. ), previa esecuzione di sopralluoghi, analisi delle mappe ed Per_4 Per_4
esecuzione di nuove misurazioni.
Inammissibile perché nuova e tardiva rispetto ai termini del contraddittorio tecnico svoltosi nell'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio è altresì la doglianza relativa alla ritenuta erronea individuazione del cancello riposizionato dall'attore dopo la rimozione forzosa (pag. 7 e ss della conclusionale), a suo dire oggetto del quesito peritale. La censura peraltro è contraddittoria con il contenuto dei verbali di sopralluogo perché, come si legge a pag. 13 della consulenza , il cd. Per_4
cancello intermedio, posto tra il n. 2 – rimosso ma visibile nei suoi componenti - e il n. 3 – estraneo alla controversia in quanto mera catena - (denominazioni queste usate nella consulenza ), su Per_4 cui l'architetto avrebbe omesso di pronunciarsi, in verità non sussiste, essendo “visibile solo nelle foto in atti tra il 2 ed il 3 non è visibile perché rimosso”. Ciò è confermato a pagina 45 della ctu e
10 dallo stesso ctp di parte attrice: “Si prende atto della ricostruzione operata dal CT AR , e Per_4
si condivide la rappresentazione rilevata in O.P. del posizionamento dei cancelli 1-2-3-4, per documentato accertamento di tracce o montanti verticali lasciati in loco, precisando sin da subito che fatto salvo per la catena in posizione 3, ( che non è ovviamente definibile cancello) , ed è esterna all'area sopra identificata in premessa, tutti gli altri manufatti sono rimossi e assenti, come da documentazione fotografica presente e sono reperibili solamente “segni” delle preesistenze di tali cancelli”.
L'opposizione deve quindi complessivamente essere rigettata, con conferma della statuizione sulle spese resa in sede cautelare e condanna di parte attrice alla refusione integrale delle spese della presente fase di merito in favore della sola parte convenuta costituitasi, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, considerando lo scaglione di valore indeterminabile di media complessità.
Quanto ai compensi del ctu2, nei reciproci rapporti processuali, si stabilisce che le spese della consulenza tecnica vadano poste integralmente a carico della parte attrice, che ne ha fatto istanza e risulta integralmente soccombente.
Per questi motivi
il Tribunale di Monza in composizione monocratica sezione Terza Sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ovvero assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta per infondatezza delle domande di accertamento spiegate e per Controparte_1
l'effetto ACCERTA che l'esecuzione R.G.E.N. 622/2021 è stata legittimamente avviata e conclusa da parte convenuta;
2) CONDANNA parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta Controparte_1 le spese di giudizio, che si liquidano in euro 10.860 per compensi, oltre 15% per spese
[...] generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili se dovuti per legge.
Monza, 20 febbraio 2025
Il giudice
Caterina Rizzotto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella sentenza si dà atto anche del fatto che la sig.ra e il sig. si sono affermati altresì comproprietari CP_3 Pt_1 dei mappali 170, 5, 236, 168 e 169. L'esatta estensione della proprietà ovvero nuda proprietà dei coniugi non è Pt_1 stata tuttavia ritenuta rilevante poiché è incontestato e non vi sono incertezze in ordine al fatto che tutti i mappali confinanti a est del mappale di proprietà del Condominio e identificati graficamente nelle tavole allegate alla ctu come di proprietà del sig. , della sig.ra e della OR , a prescindere dalla esatta denominazione delle Pt_1 CP_3 CP_2 particelle, erano interessati dal passaggio della Via DI e che il contenuto degli accertamenti giurisdizionali divenuti definitivi riguardava la comproprietà, tra tutti gli aventi causa del sig. dell'intera via DI, a prescindere dai precisi Per_3 mappali sui quali essa si dipana.
3 2 Liquidati con separato decreto.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'opposizione all'esecuzione iscritta al n. r.g. 9676/2021, promossa da:
( , nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], con l'avv. Mattia Sozzi ( ; C.F._2
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), sito in Monza (MB), alla via Correggio n. Controparte_1 P.IVA_1
26, con l'avv. Flora Ferino del Foro di C.F. ; CP_1 C.F._3
-parte convenuta- nonché
contro
:
e Controparte_2 Controparte_3
- parte convenuta contumace –
Conclusioni di parte attrice
“ Nel merito -accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il cancello collocato sul lato nord, particella 217 foglio 33 non è mai stato oggetto della causa definita con la sentenza n. 2081/14 emessa dal Tribunale di Monza in data 02.07.2014, pubblicata l'8.07.2014
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il sig. Parte_1 ha già correttamente e spontaneamente adempiuto alla sentenza n. 2081/14 emessa dal Tribunale di
Monza in data 02.07.2014, pubblicata in data 08.07.2014, avendo provveduto a rimuovere il cancello prima posizionato sulla particella 171 foglio 63 sulla linea di confine con la particella 169;
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che il nuovo cancello installato dal sig.
è attualmente posizionato all'interno della particella 235 foglio 63 di Parte_1 sua proprietà esclusiva e per l'effetto, dichiarare il corretto adempimento al dispositivo della predetta sentenza da parte del sig. e, pertanto, in accoglimento alla Parte_1 proposta opposizione all'esecuzione nonché l'inesistenza del diritto da parte del e Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente;
In ogni caso
-con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero giudizio ivi compresi quelli della fase cautelare.
In via istruttoria Si chiede di convocarsi il CT a chiarimenti in contraddittorio con le parti ed i rispettivi consulenti al fine di individuare l'esatto punto in cui si trova il confine di Via DI sulla direttrice Nord / Sud della medesima, avendo omesso la CT di individuare e di precisare dove tale linea di confine si trova.
Va de sé, quindi, che in mancanza della determinazione della linea di confine non è possibile ubicare
1 l'esatta collocazione di Via DI, tenuto conto che tutti gli atti di provenienza prevedono che al fine di creare il regime stradale di detta via occorre che i proprietari dei fondi confinanti arretrino di 3 metri rispetto alla linea di confine.
Ne deriva, quale ulteriore conseguenza la totale impossibilità di determinare se i cancelli oggi rimossi si trovassero collocati lungo la Via DI (che ad oggi non è stata ancora nemmeno tracciata e creata), oppure come sostiene l'opponente se detti cancelli si trovassero totalmente o parzialmente all'interno della proprietà / ” Pt_1 CP_3
Conclusioni di parte convenuta
“ Nel merito, in via principale, rigettare e respingere la spiegata opposizione ex art. 615, co. II, c.p.c. nonché comunque tutte le domande ed istanze formulate dal signor per Parte_1 il tramite dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio a firma dell'avv. Sozzi, notificato in data 25 novembre 2021 e del pregresso ricorso ex art. 615 c.p.c. a firma degli avv.ti
Mattino/Roncoroni, depositato nel procedimento n. 622/21 r.g.e. Tribunale di Monza in data 31 agosto 2021, compresa l'istanza di sospensione ivi articolata, in quanto tutte tardive e quindi irricevibili e/o improcedibili e/o inammissibili e comunque infondate, sia in fatto, che in diritto e non provate per tutti i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare il diritto del a CP_1 con l'intrapresa procedura ex art. 612 c.p.c., onde ottenere l'esecuzione di quanto statuito CP_4 per il tramite della sentenza n. 2081/14 Tribunale di Monza, emessa da. G.U. dr.ssa Saioni in data 2 luglio 2014 e pubblicata in data 8 luglio 2014, ovvero il “ripristino della strada privata DI, mediante rimozione dei due cancelli di cui al punto sub 1) che precede”, nonché, l'ordinanza del G.E. Dr.ssa Palumbo del 28 settembre 2021 e, in ogni caso, la piena legittimità di quanto posto in essere dal in data 15 dicembre 2021, con ogni conseguente e necessaria declaratoria ex CP_1 lege.
In ogni caso: con vittoria di oneri di C.T.U., spese e compensi procuratori relativi al presente procedimento, anche inerenti alla fase cautelare, oltre rimborso forfettario 15 ed accessori di legge. In via istruttoria, senza che ciò possa in alcun modo costituire inversione dell'onere probatorio, il di come in atti rappresentato e difeso, chiede: […]” Controparte_1 CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Sintesi delle vicende processuali
In data 25 novembre 2021 e in data 7 dicembre 2021 il sig. , condebitore, Parte_1
ha notificato atto di citazione in opposizione all'esecuzione al creditore di Controparte_1 CP_1
Via Correggio 26, ed alle coobbligate e , rimaste contumaci Controparte_3 Controparte_2
nella presente fase di merito.
L'esecuzione è stata introdotta dal nei confronti della sig.ra e degli CP_1 Controparte_3
eredi del sig. (cfr. precetto e certificati di morte e stato di famiglia storico Persona_1
doc. 38.1 conv,), e , per l'individuazione delle Parte_1 Controparte_2
modalità di esecuzione coattiva dei comandi contenuti nella sentenza del Tribunale di Monza n.
2081/2014 dell'8 luglio 2014 (doc. 2 att.), divenuta definitiva (cfr. doc. 28 conv.).
Nel titolo si dà atto del fatto che le parti, il e il de cuius Controparte_1 Controparte_3 [...]
, rispettivamente, sono proprietari di fondi parzialmente confinanti, siti nel foglio Persona_1
2 63, mapp. 167 e nel mapp. 171 e 2351, e si accerta che sono comproprietari della striscia di terreno, denominata Via privata DI, larga sei metri, che si estende lungo il confine tra i due fondi (e quelli di altri proprietari, es. Esecutrice Edile s.r.l., cfr planimetria ctu di seguito CP_5 CP_6 Per_2 riprodotta doc. 29) e si ricongiunge alle strade pubbliche Viale Correggio e Via Morandi.
In proposito la sentenza richiama la portata di giudicato sostanziale delle statuizioni contenute nelle sentenze nn. 156/1999, 1668/01, 9499/05, 1488/08, divenute definitive, pronunciate tra i sig.ri e e il dante causa del Condominio, nelle quali si accertò: - la comproprietà Pt_1 CP_3 dell'intera Via privata DI in capo a tutti gli aventi causa dall'originario unico proprietario della particella 7235; - l'infondatezza della domanda di accertamento dell'usucapione sul tratto di via DI intercluso tra i due cancelli oggetto del titolo di cui è causa. In tali pronunce si sviscerò la storia del foglio 18 particella 7235, unica unità fondiaria poi frazionata in molteplici lotti, tutti interessati dalle disposizioni dell'originario unico proprietario in ordine alla costituzione di una comproprietà sulla
Via DI (cfr. pag. 16 e 22-24 doc.
2. Att. e consulenza tecnica geom. ). Per_2 Tornando al titolo esecutivo posto in esecuzione, nella citazione della relativa causa di merito il
Condominio ha esattamente individuato l'obbigo di facere di cui chiedeva l'accertamento e la condanna all'adempimento da parte del defunto sig. e della sig.ra (cfr. doc. 34 Pt_1 CP_3
conv.).
In particolare ha chiesto ordinarsi il ripristino della via DI e l'illegittima apposizione di due cancelli, che ne impedivano il transito e il godimento:
• il primo “in prossimità dell'adiacente via Morandi” (di seguito “cancello 1”, così denominato anche nella planimetria sopra riprodotta), (doc. 16 conv. e doc. 3 att. parte 8);
• il secondo “in corrispondenza del confine della loro proprietà esclusiva” (di seguito “cancello
2”, così denominato anche nella planimetria sopra riprodotta) (doc. 12 att.).
4 Nel corso dell'istruttoria, sviluppatasi con consulenza tecnica d'ufficio, i due cancelli da rimuovere sono stati così identificati (cfr. doc. 39 conv., pag. 18):
• il primo posto “sulla via Morandi… a distanza di 51,27 metri dal limite della recinzione sull'ex roggia o in prossimità del limite con la residua proprietà al mapp. 166 foglio Per_3
63…di larghezza pari a m. 4,50 altezza di 2 m e struttura metallica ancorata a pilastri laterali in cemento armato”;
• il secondo posto a “34,50 m. dal limite sud del mappale 199 (angolo primo tratto di via DI)
…. sul mappale 169 del foglio 63 consistente in un cancello con struttura di legno”.
La sentenza, in totale accoglimento delle domande attoree, ha condannato i convenuti al ripristino della strada privata DI mediante rimozione “dei due cancelli” (doc. 2 att.).
Ricevuto il precetto ed il ricorso ex art. 612 c.p.c., l'odierno attore e le convenute contumaci hanno dichiarato in sede esecutiva di voler adempiere spontaneamente all'ordine di rimozione (cfr. doc. 8,
9 e 10 conv.). Tuttavia, secondo la prospettazione delle convenute nella fase sommaria, contestata dall'attore, l'esecuzione spontanea è stata poi ostacolata dalla condotta dell'attore (doc. 11, 13), il quale, mutato il proprio convincimento, avrebbe ritenuto di ottemperare in difformità rispetto alle intese raggiunte, rimuovendo il solo cancello ritenuto oggetto del comando giudiziale, ossia quello insistente sul mappale 171 e 235, ossia in tesi il cancello 2, e riposizionandolo in luogo ritenuto di proprietà esclusiva.
Il creditore ha contestato che l'attività di rimozione compiuta integrasse esatto adempimento al titolo esecutivo (docc. 18 conv.), perciò il sig. ha depositato ricorso in opposizione all'esecuzione Pt_1
ed il Giudice, instaurato il contraddittorio, ha ritenuto di non sospendere la procedura (doc. 1 att.), provvedendo alla nomina dell'Ufficiale giudiziario e della ditta ausiliaria incaricata della rimozione dei cancelli.
L'esecuzione forzosa è poi avvenuta in data 15 dicembre 2021, relativamente ad entrambi i cancelli rinvenuti in loco (cfr. doc. 26 e 30 conv.).
Il solo si è costituito, contestando strenuamente la fondatezza di tutte le domande CP_1
avversarie.
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati dalle parti, stante la superfluità delle istanze di prova orale, e sulla base di consulenza tecnica d'ufficio, resa sul seguente quesito:
“il CT, esaminati gli atti e i documenti, sentite le parti e i loro consulenti ed esperito il tentativo di conciliazione:
- descriva lo stato dei luoghi;
- provveda al riconfinamento della via DI;
5 - descriva la tipologia di cancello ovvero recinzione apposta dall'opponente e per la quale richiede
l'accertamento di conformità alla statuizione contenuta nella sentenza (“L'odierno attore ha poi fatto collocare altro e diverso e nuovo cancello […] che delimita l'acceso alla proprietà” pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione), in particolare indichi:
• se è stato installato nello stesso punto dove è stato rimosso il cancello accertato nella sentenza n.
2081/2014;
• su quale mappale insiste (in generale, ne identifichi la posizione catastale);
• se è stato posizionato nella proprietà esclusiva dell'opponente, ovvero su un mappale di comproprietà con il Condominio;
• se è collocato in una posizione tale da ostacolare il passaggio o l'accesso alla via DI da parte del;
CP_1 riservando all'esito ogni altra decisione istruttoria.”.
A seguito di due riassegnazioni del fascicolo, la causa viene decisa dalla scrivente, la quale, ritenuta superflua l'ulteriore convocazione del ctu per rendere chiarimenti in ordine al riconfinamento di Via
DI, deposita la sentenza nel rispetto del termine di trenta giorni dalla scadenza delle memorie di replica.
La decisione sulle domande attoree
L'attore ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto del di agire esecutivamente in CP_1
ordine:
1. al primo cancello, perché estraneo al comando giudiziale (cfr. pag. 6 doc. 2 e doc. 3).
L'estraneità deriverebbe dal fatto che il cancello è collocato nell'originario foglio 18 particella 7171 (attuale foglio 33 part. 217), di proprietà del anziché in Parte_2
una delle particelle derivante dal frazionamento dell'originario mappale e particella (foglio
18 particella 7235) oggetto dell'accertamento compiuto nel titolo;
2. al secondo cancello, prima posizionato sulla particella 171 foglio 63 sulla linea di confine con la particella 169, per adempimento spontaneo nel corso della fase esecutiva (docc. 12-
18). Ha chiesto altresì accertarsi che il nuovo cancello installato è attualmente posizionato all'interno della particella 235 foglio 63 di sua proprietà esclusiva e, per l'effetto, dichiarare il corretto adempimento al dispositivo della sentenza.
Il Tribunale ritiene che le domande attoree siano infondate.
Quanto alla prima domanda è sufficiente richiamare l'esposizione delle vicende processuali anticipata in premessa congiuntamente alle considerazioni che seguono, fondate sull'interpretazione complessiva del titolo unitamente alla citazione e alla consulenza tecnica d'ufficio del geom. . Per_2
6 Il dispositivo della sentenza portata in esecuzione è chiaro nell'accogliere integralmente le domande del : “…. 1) Dato atto della comproprietà della strada privata DI in anche CP_1 CP_1 tra le odierne parti, dichiara l'illegittima collocazione da parte dei convenuti dei due cancelli ivi apposti ed oggetto di causa;
2) Condanna i convenuti al ripristino della strada privata DI mediante rimozione dei due cancelli di cui al punto sub 1) che precede”.
Ancor di più lo è la motivazione nella parte in cui a pagina 1 riepiloga sinteticamente la controversia e in particolare il contenuto delle domande formulate dal e volte all'accertamento della CP_1
comproprietà sulla Via DI (nella sua interezza – pag. 23 sentenza) e del conseguente suo diritto di ottenere la rimozione dei due cancelli, si ribadisce, individuati come da riassunto della citazione sopra riportato (cfr. pag. 2 della sentenza che richiama la pag. 2 della citazione), tali da impedire il godimento della stessa Via DI da parte del comproprietario.
Centrale è poi l'inciso contenuto a pagina 3: “la circostanza dell'installazione dei due cancelli mai è stata contestata dai convenuti i quali rivendicano, piuttosto, la piena legittimità del loro operato”.
Posta dunque la esatta individuazione in citazione dei cancelli integranti turbativa all'esercizio del diritto di proprietà indivisa, incluso quello posizionato sulla via Morandi, e l'assenza di alcun tipo di incertezza in ordine alla loro concreta individuazione, gli elementi addotti dall'attore sono del tutto irrilevanti.
Invero, il fatto che il primo cancello fosse collocato in mappale estraneo alla lottizzazione di Via
DI, emerge già dalla ctu posta a fondamento della sentenza e sotto questo profilo non contestata dalla parte attrice.
In particolare nella consulenza tecnica del geom. i due cancelli da rimuovere vennero così Per_2
identificati: il primo posto “sulla via Morandi… a distanza di 51,27 metri dal limite della recinzione sull'ex roggia o in prossimità del limite con la residua proprietà al mapp. 166 foglio 63…di Per_3
larghezza pari a m. 4,50 altezza di 2 m e struttura metallica ancorata a pilastri laterali in cemento armato”.
Dalla lettura della consulenza non emerge la presenza di alcun altro cancello, oltre al cancello n. 2.
Il fatto che il primo cancello non appartenesse alla via DI ed eventualmente anche che sia stato individuato con un numero di particella errato dal ctu ed in sentenza non è rilevante. Ciò che rileva e che emerge inequivocabilmente dagli atti è che oggetto dell'accertamento è la illegittima posizione dei due cancelli oggetto della domanda e posti nello sbocco di via DI su Via Morandi e a sud di
Via DI con pregiudizio al godimento della strada privata da parte del CP_1
A conferma del fatto che tra le parti in lite fossero ben noti e ben identificati i cancelli oggetto di lite e che non vi fosse alcun rischio di confusione con altri cancelli posti nella Via DI sovvengono la stessa produzione attorea di cui al doc. 4, relazione dell'architetto datata 19 novembre 2021 Tes_1
7 ed intitolata “Relazione tecnica su posizionamento cancelli inerenti ex particella 7235”. Nella stessa il tecnico dà atto della presenza, appunto, di un solo cancello insistente sulla via DI, ossia il cd. secondo cancello, oggetto di spostamento prima della nomina dell'ausiliario in sede esecutiva (v. infra), e di un altro cancello esterno alla lottizzazione di Via DI, ossia il cd. primo cancello, posto sulla particella 217 fg. 33, area residuale della lottizzazione di Via Morandi ma comunque direttamente confinante con la prima particella inerente la lottizzazione di via DI “interposta tra il sedime di Via Morandi (…) e le particelle 166-168 del foglio 63”. È dunque lo stesso attore a riconoscere che nessun altro cancello, oltre al numero 1 e 2, poteva essere oggetto dell'accertamento giurisdizionale contenuto nel titolo azionato.
Al di là dell'imprecisione espressiva contenuta a pagina 6 del titolo, la sentenza deve essere interpretata nella sua interezza e l'intera sua lettura non consente di ritenere che il cancello n. 1 sia rimasto estraneo all'accertamento compiuto, anche considerando il fatto che la domanda del
è stata integralmente accolta. CP_1
Senza scendere nel merito della bontà o meno della relativa iniziativa giurisdizionale, è infine irrilevante che l'attore abbia introdotto giudizio di accertamento dell'avvenuta usucapione della particella in cui insiste il cancello n. 1, di proprietà del atteso che trattasi di pretesa Parte_2
tutta da accertare ed instaurata successivamente al passaggio in giudicato del titolo esecutivo azionato.
Venendo alla seconda domanda, essa è parimenti infondata.
Risulta, infatti, dall'allegazione e dai documenti prodotti dallo stesso attore che il cd. secondo cancello sia stato demolito dall'attore parzialmente, mediante rimozione dei pilastri portanti (doc. 12 foto 2 e ss) e recupero della struttura in legno costituente portone d'accesso, quindi rimontato, a ridosso del confine del mappale 235 e con arretramento nel mappale 235, verso Via Morandi. Ebbene come emerge dalle fotografie depositate dallo stesso attore (cfr. doc. 19,20,21), confrontate con la fotografia relative allo stato dei luoghi anteriori alla demolizione (già riprodotta nel corpo della motivazione), risulta che l'arretramento sia avvenuto verso Nord ma nella medesima posizione longitudinale in cui era posto il cancello n. 2, ossia verso il termine della parte di Via DI contrassegnata da terra battuta e ghiaia, e che il cancello fosse fissato alla sua proprietà, mantenuto in asse con una recinzione laterale, che ostruiva il passaggio di tutta la via, e che fosse soprattutto rimasto in posizione longitudinale alla via.
La persistenza della violazione emerge evidentemente dalla planimetria allegata a pagina 25 della consulenza tecnica redatta dall'arch. , con l'accortezza di considerare che nella planimetria in Per_4
questione il cancello, in questa sentenza denominato cancello n. 2 (rimosso spontaneamente), è stato denominato cancello 1 nella ctu, mentre il cancello denominato dal ctu cancello n. 2 (rimosso
8 forzosamente nel dicembre 2021) è quello riposizionato dall'attore dopo la demolizione spontanea e ivi ancora rinvenuto smontato e accostato al confine nord-sud della particella 235.
Dalla visione delle suddette tavole è evidente che il mero arretramento del cancello riposizionato determinava una patente violazione della sentenza, poiché persisteva sulla via privata ostruendone il passaggio anziché essere disposto lungo il confine nord-sud della particella 169, ovvero 171 ovvero
235.
La rimozione forzosa anche del suddetto cancello, che all'epoca risultava posizionato come da fotografia che precede, è dunque legittimamente avvenuta (cfr. docc. 12 foto 1, doc. 17 e 18 foto
1,2,3,4 e doc. 26 ove si dà atto sempre della rimozione di due cancelli).
Di seguito l'accertamento svolto dal consulente tecnico d'ufficio nella presente causa, il quale conferma l'illegittimità del cancello 2 come riposizionato dall'attore a seguito della rimozione spontanea e poi oggetto di rimozione forzosa.
“Il sostegno del cancello 2, oggetto della presente vertenza, lambisce il confine del mappale 169, interposto tra il mappale 171 ed il mappale 235. Detto cancello, come ricostruibile dalla documentazione in atti e dai resti in sede, risultava costituito da una recinzione mobile “da cantiere” con montanti del tipo tubolare in alluminio e riempimento in rete metallica elettrosaldata sempre in alluminio. Esso, se aperto, invaderebbe il tracciato della via privata DI in comproprietà, tra gli altri, con il . A maggior chiarimento si riporta uno stralcio della sentenza più volte CP_1 menzionata: “(…) la strada oggetto di causa (ex collatione privato rum agrorum), per specifica tipologia dà luogo ad una entità economica e giuridica nuova in cui tutti i conferenti godono in base ad un comune diritto di proprietà. Per lo stesso motivo, i latistanti non mantengono la proprietà della fascia di terreno conferita sino alla linea mediana della strada ma diventano comproprietari di
9 quest'ultima per tutta la loro estensione”. Il cancello ora rimosso, quando aperto non consentirebbe il transito della via DI. Qui a seguire una foto del cancello 2 in posizione aperta, reperita dalla documentazione in atti, in fase di sopralluogo il cannello era rimosso.”
In conclusione si osserva altresì che le deduzioni svolte nella comparsa conclusionale da parte attrice risultano infondate ovvero inammissibili.
Inammissibile la pretesa dell'attore di seguitare nella discussione della questione afferente il confinamento di Via DI.
Tale questione è stata oggetto della consulenza tecnica resa dal Geom nel giudizio di merito Per_2
titolo esecutivo azionato (cfr. docc. n. 29, e, in particolare, la perizia del 10 settembre 2012, pagg. 16
e 17 e, altresì, i docc. n. 36 e 37) e posta a fondamento della decisione (cfr. pag. 22 doc. 2:“Come emerge dal tenore dei singoli atti di compravendita e come confermato anche dalla C.T.U. (elaborato del 17 settembre 2012, pag. 12 e segg.) ai vari acquirenti era stato imposto l'obbligo di destinare una striscia di terreno di metri tre alla creazione di strada privata che consentisse l'accesso alle singole proprietà”2. “Tale striscia, prima della collocazione dei due cancelli da parte dei signori
era stata effettivamente lasciata”). Ogni contestazione in punto di bontà degli Parte_3
accertamenti peritali e illogicità ovvero erroneità della motivazione nella parte in cui fonda la decisione sugli esiti della stessa avrebbe dovuto essere sollevata nelle impugnazioni ordinarie. Nella presente causa, il ctu è stato chiamato ad esprimersi sul punto soltanto al fine di fornire il quadro dell'attuale stato dei luoghi e la delimitazione della Via DI in rapporto alla proprietà esclusiva dell'attore, senza alcuna possibilità che l'accertamento compiuto in questa sede possa sovvertire l'esito decisionale consacrato nella pronuncia azionata dal CP_1
Peraltro, l'esistenza, le caratteristiche della Via DI e l'esattezza del confinamento, come ricostruito nell'ambito della consulenza del geom. , è stata confermata nell'elaborato tecnico dell'arch. Per_2
(cfr. 31 elaborato arch. ), previa esecuzione di sopralluoghi, analisi delle mappe ed Per_4 Per_4
esecuzione di nuove misurazioni.
Inammissibile perché nuova e tardiva rispetto ai termini del contraddittorio tecnico svoltosi nell'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio è altresì la doglianza relativa alla ritenuta erronea individuazione del cancello riposizionato dall'attore dopo la rimozione forzosa (pag. 7 e ss della conclusionale), a suo dire oggetto del quesito peritale. La censura peraltro è contraddittoria con il contenuto dei verbali di sopralluogo perché, come si legge a pag. 13 della consulenza , il cd. Per_4
cancello intermedio, posto tra il n. 2 – rimosso ma visibile nei suoi componenti - e il n. 3 – estraneo alla controversia in quanto mera catena - (denominazioni queste usate nella consulenza ), su Per_4 cui l'architetto avrebbe omesso di pronunciarsi, in verità non sussiste, essendo “visibile solo nelle foto in atti tra il 2 ed il 3 non è visibile perché rimosso”. Ciò è confermato a pagina 45 della ctu e
10 dallo stesso ctp di parte attrice: “Si prende atto della ricostruzione operata dal CT AR , e Per_4
si condivide la rappresentazione rilevata in O.P. del posizionamento dei cancelli 1-2-3-4, per documentato accertamento di tracce o montanti verticali lasciati in loco, precisando sin da subito che fatto salvo per la catena in posizione 3, ( che non è ovviamente definibile cancello) , ed è esterna all'area sopra identificata in premessa, tutti gli altri manufatti sono rimossi e assenti, come da documentazione fotografica presente e sono reperibili solamente “segni” delle preesistenze di tali cancelli”.
L'opposizione deve quindi complessivamente essere rigettata, con conferma della statuizione sulle spese resa in sede cautelare e condanna di parte attrice alla refusione integrale delle spese della presente fase di merito in favore della sola parte convenuta costituitasi, che si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, considerando lo scaglione di valore indeterminabile di media complessità.
Quanto ai compensi del ctu2, nei reciproci rapporti processuali, si stabilisce che le spese della consulenza tecnica vadano poste integralmente a carico della parte attrice, che ne ha fatto istanza e risulta integralmente soccombente.
Per questi motivi
il Tribunale di Monza in composizione monocratica sezione Terza Sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ovvero assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta per infondatezza delle domande di accertamento spiegate e per Controparte_1
l'effetto ACCERTA che l'esecuzione R.G.E.N. 622/2021 è stata legittimamente avviata e conclusa da parte convenuta;
2) CONDANNA parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta Controparte_1 le spese di giudizio, che si liquidano in euro 10.860 per compensi, oltre 15% per spese
[...] generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili se dovuti per legge.
Monza, 20 febbraio 2025
Il giudice
Caterina Rizzotto
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella sentenza si dà atto anche del fatto che la sig.ra e il sig. si sono affermati altresì comproprietari CP_3 Pt_1 dei mappali 170, 5, 236, 168 e 169. L'esatta estensione della proprietà ovvero nuda proprietà dei coniugi non è Pt_1 stata tuttavia ritenuta rilevante poiché è incontestato e non vi sono incertezze in ordine al fatto che tutti i mappali confinanti a est del mappale di proprietà del Condominio e identificati graficamente nelle tavole allegate alla ctu come di proprietà del sig. , della sig.ra e della OR , a prescindere dalla esatta denominazione delle Pt_1 CP_3 CP_2 particelle, erano interessati dal passaggio della Via DI e che il contenuto degli accertamenti giurisdizionali divenuti definitivi riguardava la comproprietà, tra tutti gli aventi causa del sig. dell'intera via DI, a prescindere dai precisi Per_3 mappali sui quali essa si dipana.
3 2 Liquidati con separato decreto.
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