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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/10/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 732 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 732 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimo Mazzaferro, con il quale è elettivamente domiciliato in
Marina di OI ON (RC) via Mistia II n. 7 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
resistente contumace
, in persona Controparte_2 CP_1
del legale rappresentante pro tempore resistente contumace
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 13/01/2022, ha ricevuto l'avviso di addebito n.
39420210001652519000, con il quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 3.309,36, a titolo di contributi I.V.S. e morosità per l'anno
2019, ente creditore;
CP_1
- che i contributi previdenziali richiesti sono stati iscritti a ruolo tardivamente, il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento e, pertanto, è intervenuta la decadenza;
3
- che, nonostante risulti essere iscritto alla Camera di Commercio, non ha mai esercitato l'attività oggetto di iscrizione, consistente nella “raccolta e commercio di rifiuti ferrosi non pericolosi”;
- che non hai mai emesso alcuna fattura, né ha presentato dichiarazione dei redditi riguardante l'attività di commercio sopra descritta;
- che l' non ha presentato alcun documento valido a supporto della CP_1
legittimità delle somme richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. In via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 394
2021 00016525 19 000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito accogliere l'opposizione
e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 394 2021 00016525 19 000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza;
3. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 394 2021 00016525 19 000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l e la CP_1 CP_2
sebbene convenuti in giudizio, non si sono costituiti.
Istruita la causa mediante l'escussione del teste indicato nel ricorso introduttivo, con provvedimento del 21/07/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3. 4
***
Preliminarmente va ribadita la contumacia dell' e della CP_1 CP_2
che, sebbene regolarmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti, né
[...]
sono comparsi in udienza. È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006
n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass.
20.2.2006 n.3601).
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la decadenza dell' a far valere la pretesa creditoria azionata con l'avviso di addebito CP_1
impugnato, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, in quanto le somme sono state iscritte a ruolo oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento.
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum" (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020 ; Sez.
L, Sentenza n. 3486 del 23/02/2016).
Nel merito, parte ricorrente eccepisce il mancato svolgimento dell'attività oggetto di iscrizione alla camera di commercio e, dunque, la mancata prova dell'esistenza del credito azionato dall' CP_3
ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge n. 662/1996:
[...]
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni 5
ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Nella specie, parte ricorrente non solo non nega di essere titolare di una partita IVA e di aver effettuato l'iscrizione alla camera di commercio per la propria attività, ma allega la dichiarazione di inizio di attività (all. n. 2 al ricorso introduttivo), recante la data del 15/03/2010 e sulla quale viene riportato, quale oggetto dell'attività, la dicitura “raccolta rifiuti solidi non pericolosi”.
Pertanto, il ricorrente, fin dall'anno 2010, si è iscritto alla camera di commercio, ritenendo di averne i presupposti mentre i contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato risalgono al 2019.
Considerando che l' non è più tenuta all'invio cartaceo del CP_1
pagamento dei relativi Contributi Previdenziali presso la sede dell'attività, il contribuente iscritto alla camera di commercio (di sua volontà in virtù di una denuncia risalente al 2010), è - dunque - obbligato a controllare l'importo e le scadenze dei pagamenti direttamente sul sito dell'istituto, dopo aver ottenuto le credenziali di accesso al proprio AS , non potendosi prendere che sia CP_1 6
l' ad attivarsi per riscotere i pagamenti, circostanza che appartiene già ad CP_1
una fase patologica, di mancato pagamento entro le scadenze individuate, che determina l'iscrizione a ruolo del credito.
Dinanzi ad una iscrizione risalente nel tempo, sarebbe stato onere del ricorrente, nell'ipotesi di mancato svolgimento in concreto dell'attività, attivarsi per la cancellazione.
È vero che in astratto un soggetto potrebbe iscriversi e non iniziare immediatamente l'attività denunciata.
Tuttavia, nella specie, tra la data di iscrizione e a data cui si riferiscono i contributi richiesti dall' sono trascorsi degli anni nell'arco dei quali CP_1
parte ricorrente non ha dimostrato di essersi attivata per cancellare l'iscrizione in ragione del mancato svolgimento dell'attività denunciata.
Sarebbe stato onere del ricorrente, soprattutto in considerazione del lungo tempo trascorso, procedere in tal senso, non potendosi pretendere a carico dell' - che legittimamente pretende il versamento dei contributi - un onere CP_1
di monitoraggio sull'effettivo svolgimento dell'attività, denunciata peraltro nel
2010 (a fronte di una richiesta di contributi che risale al 2019).
Pertanto, dinanzi ad un'iscrizione richiesta dal ricorrente e risalente a molti anni prima e in difetto di prova circa l'attivazione per provvedere alla cancellazione, incombe sul ricorrente che pretende l'annullamento dell'avviso di addebito per inesistenza del credito azionato l'onere di provare le ragioni in virtù delle quali fonda la propria pretesa, ossia il mancato svolgimento di qualsivoglia attività nonostante l'iscrizione alla camera di commercio (come da denuncia allegata in atti).
Parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione volta a comprovare quanto reclamato a sostegno della propria pretesa (come, ad esempio, lo svolgimento di una diversa e incompatibile attività nell'anno oggetto di richiesta).
Inoltre, nulla è emerso dall'istruttoria processuale. 7
Ed infatti, l'unico teste escusso, che è peraltro la compagna Tes_1
del ricorrente circostanza che, in mancanza di altre allegazioni e di altre dichiarazioni, incide sulla valutazione di attendibilità imposta al giudice, nulla ha riferito sull'attività svolta dal ricorrente.
Infatti, il teste ha dichiarato che: “Conosco il sig. dal Parte_1
2002 e stiamo insieme dal 2002; attualmente il sig. non lavora;
in Parte_1
passato faceva il muratore, circa vent'anni fa;
da vent'anni non lavora;
neanche io lavoro. Il sig. non si è mai occupato di raccolta e Parte_1
commercio di materiali ferrosi o comunque di rifiuti non pericolosi. Io e il ricorrente abbiamo tre figli, di cui due sono sposati e viviamo con l'assegno che percepiamo per i figli e ogni tanto riceviamo qualcosa dalla caritas. Soltanto io percepivo il reddito di cittadinanza ma mi è stato revocato dopo un po' di anni”.
Pertanto il teste, riferendo genericamente che il ricorrente in passato faceva il muratore, in un arco temporale non identificato, non ha indicato circostanze specifiche (quali ad esempio il nome di un datore di lavoro) volte ad escludere che il ricorrente svolgesse attività in proprio e soprattutto nulla ha riferito in ordine alle attività svolte o presuntivamente svolte dal ricorrente nell'anno 2019, che è l'anno al quale risalgono le richieste contributive contenute nell'avviso di addebito impugnato.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 732/2022 Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Dichiara la contumacia dell' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. e della in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 - Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Locri, 03/10/2025
8
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 732 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 732 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimo Mazzaferro, con il quale è elettivamente domiciliato in
Marina di OI ON (RC) via Mistia II n. 7 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
resistente contumace
, in persona Controparte_2 CP_1
del legale rappresentante pro tempore resistente contumace
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 13/01/2022, ha ricevuto l'avviso di addebito n.
39420210001652519000, con il quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di € 3.309,36, a titolo di contributi I.V.S. e morosità per l'anno
2019, ente creditore;
CP_1
- che i contributi previdenziali richiesti sono stati iscritti a ruolo tardivamente, il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento e, pertanto, è intervenuta la decadenza;
3
- che, nonostante risulti essere iscritto alla Camera di Commercio, non ha mai esercitato l'attività oggetto di iscrizione, consistente nella “raccolta e commercio di rifiuti ferrosi non pericolosi”;
- che non hai mai emesso alcuna fattura, né ha presentato dichiarazione dei redditi riguardante l'attività di commercio sopra descritta;
- che l' non ha presentato alcun documento valido a supporto della CP_1
legittimità delle somme richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. In via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 394
2021 00016525 19 000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito accogliere l'opposizione
e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 394 2021 00016525 19 000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza;
3. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 394 2021 00016525 19 000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l e la CP_1 CP_2
sebbene convenuti in giudizio, non si sono costituiti.
Istruita la causa mediante l'escussione del teste indicato nel ricorso introduttivo, con provvedimento del 21/07/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3. 4
***
Preliminarmente va ribadita la contumacia dell' e della CP_1 CP_2
che, sebbene regolarmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti, né
[...]
sono comparsi in udienza. È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006
n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass.
20.2.2006 n.3601).
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la decadenza dell' a far valere la pretesa creditoria azionata con l'avviso di addebito CP_1
impugnato, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, in quanto le somme sono state iscritte a ruolo oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento.
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum" (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020 ; Sez.
L, Sentenza n. 3486 del 23/02/2016).
Nel merito, parte ricorrente eccepisce il mancato svolgimento dell'attività oggetto di iscrizione alla camera di commercio e, dunque, la mancata prova dell'esistenza del credito azionato dall' CP_3
ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge n. 662/1996:
[...]
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni 5
ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Nella specie, parte ricorrente non solo non nega di essere titolare di una partita IVA e di aver effettuato l'iscrizione alla camera di commercio per la propria attività, ma allega la dichiarazione di inizio di attività (all. n. 2 al ricorso introduttivo), recante la data del 15/03/2010 e sulla quale viene riportato, quale oggetto dell'attività, la dicitura “raccolta rifiuti solidi non pericolosi”.
Pertanto, il ricorrente, fin dall'anno 2010, si è iscritto alla camera di commercio, ritenendo di averne i presupposti mentre i contributi oggetto dell'avviso di addebito impugnato risalgono al 2019.
Considerando che l' non è più tenuta all'invio cartaceo del CP_1
pagamento dei relativi Contributi Previdenziali presso la sede dell'attività, il contribuente iscritto alla camera di commercio (di sua volontà in virtù di una denuncia risalente al 2010), è - dunque - obbligato a controllare l'importo e le scadenze dei pagamenti direttamente sul sito dell'istituto, dopo aver ottenuto le credenziali di accesso al proprio AS , non potendosi prendere che sia CP_1 6
l' ad attivarsi per riscotere i pagamenti, circostanza che appartiene già ad CP_1
una fase patologica, di mancato pagamento entro le scadenze individuate, che determina l'iscrizione a ruolo del credito.
Dinanzi ad una iscrizione risalente nel tempo, sarebbe stato onere del ricorrente, nell'ipotesi di mancato svolgimento in concreto dell'attività, attivarsi per la cancellazione.
È vero che in astratto un soggetto potrebbe iscriversi e non iniziare immediatamente l'attività denunciata.
Tuttavia, nella specie, tra la data di iscrizione e a data cui si riferiscono i contributi richiesti dall' sono trascorsi degli anni nell'arco dei quali CP_1
parte ricorrente non ha dimostrato di essersi attivata per cancellare l'iscrizione in ragione del mancato svolgimento dell'attività denunciata.
Sarebbe stato onere del ricorrente, soprattutto in considerazione del lungo tempo trascorso, procedere in tal senso, non potendosi pretendere a carico dell' - che legittimamente pretende il versamento dei contributi - un onere CP_1
di monitoraggio sull'effettivo svolgimento dell'attività, denunciata peraltro nel
2010 (a fronte di una richiesta di contributi che risale al 2019).
Pertanto, dinanzi ad un'iscrizione richiesta dal ricorrente e risalente a molti anni prima e in difetto di prova circa l'attivazione per provvedere alla cancellazione, incombe sul ricorrente che pretende l'annullamento dell'avviso di addebito per inesistenza del credito azionato l'onere di provare le ragioni in virtù delle quali fonda la propria pretesa, ossia il mancato svolgimento di qualsivoglia attività nonostante l'iscrizione alla camera di commercio (come da denuncia allegata in atti).
Parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione volta a comprovare quanto reclamato a sostegno della propria pretesa (come, ad esempio, lo svolgimento di una diversa e incompatibile attività nell'anno oggetto di richiesta).
Inoltre, nulla è emerso dall'istruttoria processuale. 7
Ed infatti, l'unico teste escusso, che è peraltro la compagna Tes_1
del ricorrente circostanza che, in mancanza di altre allegazioni e di altre dichiarazioni, incide sulla valutazione di attendibilità imposta al giudice, nulla ha riferito sull'attività svolta dal ricorrente.
Infatti, il teste ha dichiarato che: “Conosco il sig. dal Parte_1
2002 e stiamo insieme dal 2002; attualmente il sig. non lavora;
in Parte_1
passato faceva il muratore, circa vent'anni fa;
da vent'anni non lavora;
neanche io lavoro. Il sig. non si è mai occupato di raccolta e Parte_1
commercio di materiali ferrosi o comunque di rifiuti non pericolosi. Io e il ricorrente abbiamo tre figli, di cui due sono sposati e viviamo con l'assegno che percepiamo per i figli e ogni tanto riceviamo qualcosa dalla caritas. Soltanto io percepivo il reddito di cittadinanza ma mi è stato revocato dopo un po' di anni”.
Pertanto il teste, riferendo genericamente che il ricorrente in passato faceva il muratore, in un arco temporale non identificato, non ha indicato circostanze specifiche (quali ad esempio il nome di un datore di lavoro) volte ad escludere che il ricorrente svolgesse attività in proprio e soprattutto nulla ha riferito in ordine alle attività svolte o presuntivamente svolte dal ricorrente nell'anno 2019, che è l'anno al quale risalgono le richieste contributive contenute nell'avviso di addebito impugnato.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 732/2022 Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Dichiara la contumacia dell' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. e della in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 - Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Locri, 03/10/2025
8
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci