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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4264/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 90307059 37 000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 9 ottobre 2024, impugnava l'intimazione di pagamento a lei notificata il 4 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la somma di € 337,143, con riferimento alla cartella esattoriale n.29620140008279478000, relativa ad ICI dovuta al Comune di Camporeale per il 2007, sollevando eccezione di prescrizione della pretesa in questione. Si costituiva l'AdER, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel prosieguo, la parte ricorrente depositava memoria difensiva. In data odierna, questo Giudice monocratico ha deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Con il secondo motivo, la ricorrente ha invero dedotto e dimostrato documentalmente che la cartella sottesa all'atto di intimazione per cui è causa è stata, a sua volta, impugnata dinanzi al Giudice tributario e che il ricorso della contribuente è stato accolto con sentenza n.2012/06/2018, in data 13 aprile 2018, che ha affermato, la prescrizione della pretesa, annullando detta cartella. A fronte di ciò, la resistente AdER nulla ha replicato, essendosi limitata ad allegare di avere notificato la cartella in questione ed a sollevare, per tale ragione, eccezione di inammissibilità del ricorso. In assenza di contrarie deduzioni, deve dunque concludersi che, in forza della sentenza come sopra richiamata, la pretesa oggetto di intimazione fosse già prescritta anteriormente alla notifica della cartella. L'intimazione impugnata deve, pertanto, ritenersi illegittima. Le spese gravano sulla resistente, rimasta soccombente, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso, annulla l'intimazione impugnata e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese, liquidate in € 300,00, oltre a spese generali, IVA e CPA. Palermo, 10 febbraio 2026.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4264/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 90307059 37 000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 9 ottobre 2024, impugnava l'intimazione di pagamento a lei notificata il 4 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la somma di € 337,143, con riferimento alla cartella esattoriale n.29620140008279478000, relativa ad ICI dovuta al Comune di Camporeale per il 2007, sollevando eccezione di prescrizione della pretesa in questione. Si costituiva l'AdER, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel prosieguo, la parte ricorrente depositava memoria difensiva. In data odierna, questo Giudice monocratico ha deliberato come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Con il secondo motivo, la ricorrente ha invero dedotto e dimostrato documentalmente che la cartella sottesa all'atto di intimazione per cui è causa è stata, a sua volta, impugnata dinanzi al Giudice tributario e che il ricorso della contribuente è stato accolto con sentenza n.2012/06/2018, in data 13 aprile 2018, che ha affermato, la prescrizione della pretesa, annullando detta cartella. A fronte di ciò, la resistente AdER nulla ha replicato, essendosi limitata ad allegare di avere notificato la cartella in questione ed a sollevare, per tale ragione, eccezione di inammissibilità del ricorso. In assenza di contrarie deduzioni, deve dunque concludersi che, in forza della sentenza come sopra richiamata, la pretesa oggetto di intimazione fosse già prescritta anteriormente alla notifica della cartella. L'intimazione impugnata deve, pertanto, ritenersi illegittima. Le spese gravano sulla resistente, rimasta soccombente, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso, annulla l'intimazione impugnata e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese, liquidate in € 300,00, oltre a spese generali, IVA e CPA. Palermo, 10 febbraio 2026.