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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Prima Sezione
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 11 giugno 2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3337/2022 R.G., avente ad oggetto ”Occupazione sine titulo”
e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Ferilli, Parte_1
- Ricorrente – contro rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Mangia, CP_1
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 22.04.2022, ritualmente notificato,
[...]
evocava in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, , al fine di sentir Parte_1 CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il sig. occupa CP_1
senza titolo alcuno, che ne giustifichi il godimento esclusivo con esclusione degli altri comunisti, l'unità immobiliare ricadente nell'asse ereditario dei de cuius e Persona_1
in comproprietà con ed altri, sita in OL alla Via Per_2 Parte_1
Castromediano n. 8 nonchè il garage ubicato nella medesima via, e per l'effetto;
2. condannare al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 Parte_1
somma complessiva di € 6.574,12 come supra individuata e determinata, a titolo ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti oltre interessi
1 e rivalutazione monetaria ed ulteriori profitti maturandi nelle more del presente giudizio;
3. il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per
Legge, con distrazione in favore dei sottoscritti Avvocati.”.
La ricorrente assumeva che alla morte dei propri genitori, e , Persona_1 Per_2
aveva ereditato, unitamente ai germani , , e CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(fratelli germani i primi quattro e sorella consanguinea quest'ultima), in comunione Pt_4
tra loro, i seguenti beni: a)- unità immobiliare riportata al Catasto dei Fabbricati del Comune di OL, sito in OL (LE) alla via Castromediano n. 8, identificata con i seguenti dati: foglio 46, particella 1170 sub 47, categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita euro
397,67; b)- unità immobiliare riportata al Catasto dei Fabbricati del Comune di OL, sito in OL (LE) alla via Castromediano, identificata con i seguenti dati: foglio 46, particella
1170, sub. 45, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 16,00, rendita euro 63,00. Le quote spettanti a ciascun erede sono rispettivamente pari a 13/60 quanto ai fratelli , Parte_3
e e pari a 8/60 quanto a Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_4
L'odierna attrice esponeva che, con riferimento a tali beni, intendeva avviare un giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria, evidenziando, al contempo, che il germano IS , occupa l'unità immobiliare sita in OL (LE) alla Via CP_1
Castromediano n. 8, piano terra, nonché il garage ubicato nella suddetta via, ricadenti nell'asse ereditario, a far data dal decesso della loro madre , a tutt'oggi, a suo dire, Per_2
mai autorizzato dalla stessa Parte_1
Esponeva, altresì, l'attrice, che per detta occupazione, non ha mai CP_1
corrisposto alcuna indennità in suo favore, sebbene più volte sollecitato in tal senso, da ultimo con nota datata 20/04/2021 inviata con raccomandata a.r. n. 20037796400-8 Parte_5
6/05/2021 e pervenuta il successivo 13/05/2021, rimasta senza alcun riscontro (cfr. doc. in atti).
Con comparsa di costituzione depositata in data 2.12.2022, si costituiva , CP_1
il quale previa integrale impugnazione e contestazione delle avverse difese, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in quanto i fatti dedotti in giudizio meritano approfondimenti istruttori non compatibili con detto rito;
2) Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda della sig.ra
, in quanto infondata sia in punto di fatto, sia in punto di diritto;
3) Parte_1
2 condannare la ricorrente alle spese e competenze di lite.”.
Il convenuto assumeva di non aver mai impedito l'accesso alla sorella, Parte_1
nell'immobile per cui è causa, precisando che tutti i fratelli avevano le chiavi sia
[...]
dell'immobile di via Castromediano, sia di quello di via Tafuri (venduto il 14/10/2020).
Il IM deduceva, inoltre, di non aver mai occupato stabilmente l'abitazione di via
Castromediano n. 8 e di avere tutto l'interesse allo scioglimento della comunione legale.
Egli non ha mai impedito agli altri proprietari di farne parimenti uso, così come non lo impedisce attualmente;
esponeva che non gli è mai stato chiesto un uso turnario, non gli è stato impedito l'utilizzo, nè mai alcuno dei fratelli ha lamentato di non poter accedere.
Con provvedimento del 13.12.2022 veniva disposto il mutamento di rito e veniva fissata l'udienza ex art. 180 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale;
quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da non può essere accolta per i seguenti Parte_1
motivi.
In sede di interpello, l'attrice ha ribadito la versione dei fatti per come già esposta nei propri atti difensivi, precisando di aver avuto le chiavi dell'immobile in questione solo sino al momento del decesso del padre, , e di non sapere se siano mai state Persona_1
cambiate le serrature.
Il convenuto , in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che non CP_1
corrisponde al vero che anche dopo il decesso della propria madre, , aveva continuato Per_2 ad occupare stabilmente l'abitazione di via Castromediano n. 8, senza il consenso dei suoi fratelli e delle sue sorelle;
inoltre, ha affermato che le serrature del predetto immobile non sono mai state cambiate.
I testi (fratello delle parti in causa), (indifferente) e Parte_3 Testimone_1
(indifferente), hanno univocamente dichiarato che , Testimone_2 CP_1
successivamente al decesso della madre, , ha continuato ad occupare ed occupa, a Per_2
3 tutt'oggi, l'unità immobiliare sita in OL (LE) alla Via Castromediano n. 8, piano terra, nonché il garage ubicato nella suddetta via, ricadenti nell'asse ereditario.
In particolare, ha riferito che il fratello ha continuato ad abitare Parte_3 CP_1
nel predetto immobile senza il consenso degli altri comproprietari, quindi, ha aggiunto: “Dopo la morte della mamma non ho avuto modo di accedere nell'abitazione di mia proprietà.” (cfr. dich. teste , verb. ud. 20.09.2023). Parte_3
Il teste (fratello delle parti in causa), ha dichiarato: "E' vero che le chiavi Parte_2
dell'abitazione di via Castromediano n. 8 in OL e del relativo box sono state sempre
Per_ detenute da tutti i figli aventi causa dei predetti sig.ri e , anche durante gli ultimi CP_1
anni di vita dei predetti ed ancora oggi. Confermo che le chiavi le avevamo, io le ho ancora.
Mai nessuno ha sostituito le serrature dall'appartamento e del garage del nostro immobile.
… Non ho mai visto impedire a nostra sorella di accedere nell'appartamento; CP_1
ella rifiutava di accedere per assistere la madre;
tanto so in quanto personalmente facevo richiesta di assistenza per la mamma. … Mia sorella non ha mai manifestato Parte_1
l'intenzione di locare l'immobile; non mi risulta che abbia mai chiesto Parte_1
di liberare l'immobile a nostro fratello . …” (cfr. dich. teste , verb. ud. CP_1 Parte_2
20.09.2023).
Orbene, così compendiate le risultanze di prova in atti, si osserva quanto segue.
Il nostro Codice Civile ammette l'utilizzo esclusivo del bene indiviso;
a tal proposito,
l'art. 1102 c.c., in particolare, stabilisce come “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Questo è anche confermato dalla Corte di Cassazione (ad esempio con la Sentenza n.
30451/2018) che afferma che, anche se il coerede occupa l'immobile in via esclusiva, non si determina alcun pregiudizio in capo agli altri coeredi.
Il coerede che occupa l'immobile indiviso, però, è sottoposto a due limiti: 1) non deve essere alterata la destinazione di utilizzo del bene;
2) non deve essere impedito l'uso agli altri coeredi, secondo il loro diritto.
4 I coeredi – ai quali è impedito l'utilizzo di un bene – devono comunque poterne trarne utilità. Questa, se non può sostanziarsi in un godimento diretto del bene, viene surrogata da una somma di denaro a titolo di indennizzo.
Sul punto, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 2423/2015 del 9 febbraio 2015 ha stabilito che, qualora gli altri comproprietari chiedano, senza riscontro positivo, all'occupante di poter usufruire dell'appartamento indiviso, il coerede che occupa l'immobile è tenuto, da quel momento in poi, a corrispondere agli altri coeredi/comproprietari esclusi dal godimento del bene, un'indennità di occupazione. Tale indennità è corrispondente ad almeno i due terzi del canone di locazione applicato per immobili simili ubicati nella stessa zona urbana.
In merito, si osserva, però, che il godimento dell'immobile da parte del coerede, pieno proprietario del compendio per la quota di sua spettanza, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva (si veda anche Cass. 9 -2-2015
n. 2423, confermativa del principio secondo cui “L' uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idone o
a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godim ento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”).
La norma di cui all'art. 1102 c.c., in altre parole, assicura al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa e legittima quest'ultimo, entro i limiti indicati, a servirsi di essa anch e per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità .
Ne deriva che non è possibile riconoscere agli altri comproprietari una indennità per il solo fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera di uno di uno soltanto di essi, in quanto tale occupazione si presume legittima perché trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune.
Quanto al regime dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e dei frutti civili (soggetti alla regola
5 della divisione ipso iure e, nella comunione ereditaria, ulteriormente governati dal principio della dichiaratività della divisione ex art. 757 c.c.) tratti dal bene goduto individualmente, la loro sorte sarà regolata in sede di divisione e di resa del conto, previa eventuale compensazione con le spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal IS utilizzatore esclusivo
(secondo quanto consentitogli dallo stesso art. 1102 c.c.).
Secondo un unanime orientamento della Suprema Corte, “In applicazione dei principi interpretativi inerenti all'art. 1102 c.c., non vale a dimostrare automaticamente una condotta illecita la circostanza della utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di alcuni dei comproprietari, anche se connotata dalla mancata “messa a disposizione” dell'immobile o dal mancato invito a ritirarne le chiavi, occorrendo a tal fine l'accertamento della violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune di cui alla norma codicistica da ultimo richiamata.” (cfr. Cass. 12 marzo 2019, n. 7019).
Si richiama, in materia, una recente pronuncia giurisprudenziale, secondo cui “In tema di comproprietà la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento, ma che fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Ciò posto, se il comproprietario non ha mai provato di essersi opposto all'occupazione dell'immobile da parte del fratello non è dovuta l'indennità di occupazione.” (Tribunale Padova sez. I,
05/08/2024, n.1390).
Orbene, nel caso di specie, non ha fornito, in questa sede, idonea Parte_1
prova di aver avanzato, nei confronti di , richiesta di condivisione dell'immobile CP_1
in questione, ovvero di essersi opposto all'occupazione in via esclusiva da parte del fratello, successivamente al decesso della madre;
pertanto, a parere della scrivente, la stessa non ha diritto ad ottenere un indennizzo.
Inoltre, come emerso dalle prove orali espletate, le serrature non sono mai state cambiate e tutti i comproprietari sono in possesso delle relative chiavi.
6 In ragione di tutto quanto innanzi, alla scrivente è fatto obbligo di respingere integralmente la domanda avanzata da Parte_1
In considerazione della non eccessiva difficoltà delle questioni trattate, nonché del rapporto di familiarità intercorrente tra le parti processuali, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone;
1. Respinge la domanda avanzata da Parte_1
2. Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Lecce, 11 giugno 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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