Art. 2038. Ferma di leva prolungata su base volontaria 1. In relazione alle esigenze derivanti dalla durata dello stato di guerra o di grave crisi internazionale, i militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, secondo le esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, in una percentuale non superiore a quella dei militari di leva rispetto ai militari volontari. 2. Ai fini del comma 1 il Ministro della difesa ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di eta'. 3. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facolta', qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo. 4. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dal Ministero della difesa. 5. Per l'assegnazione ai corsi di cui al comma 4 sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio - psico - attitudinali effettuati in sede di visita di leva. 6. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso. 7. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata. 8. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 9. Della possibilita' di cui al comma 1 e dei relativi limiti e modalita' e' data notizia mediante il manifesto di chiamata alla leva e quello, ove vi sia, di chiamata alle armi. 10. Per il proscioglimento dalla ferma volontaria contratta si applicano le corrispondenti norme di stato. 11. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento previste per i volontari in ferma prefissata si applicano ai militari in ferma di leva prolungata. 12. Il militare in ferma prolungata, riconosciuto tossicodipendente che dichiari la sua disponibilita' a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneita' al servizio militare.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 16/01/2023, n. 3Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 3/23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni Cons. Alessandra Olessina ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 23129 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da C.M.A. , c.f. omissis, nato a omissis il omissis, residente in omissis, Via omissis, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Silvana Borelli, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, sito in Tornio, Via Avigliana n. 23, PEC: …Leggi di più...
- Corte cost. n. 387/1989·
- art. 112 D.P.R. 237/1964·
- art. 67 D.P.R. 1092/1973·
- art. 2038 c.o.m.·
- pensione tabellare·
- leva obbligatoria·
- pensione privilegiata·
- art. 1886 c.o.m.·
- art. 627 c.o.m.·
- ferma volontaria·
- mutatio libelli·
- spese giudiziarie
- 2. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 15/02/2017, n. 2438Provvedimento: Pubblicato il 15/02/2017 N. 02438/2017 REG.PROV.COLL. N. 02804/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2804 del 2016, proposto da: US RC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81; contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento …Leggi di più...
- concorso pubblico·
- regolamenti amministrativi·
- limite di età per concorsi pubblici·
- discriminazione per età·
- annullamento concorso·
- ricorso amministrativo·
- spese di lite·
- volontari in ferma breve·
- servizio militare·
- direttiva 2000/78/CE·
- eccesso di potere·
- violazione art. 3 legge 127/1997·
- parità di trattamento·
- proporzionalità delle misure