Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6580-2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
promossa da
) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Raffaella Valtulina, giusta procura in atti con domicilio eletto presso il difensore
-parte attrice-
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora CP_1 CodiceFiscale_2
Rizzarda, giusta procura in atti elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
-parte convenuta-
Oggetto: opposizione ex art. 617 cpc – fase di merito-
Conclusioni
Come da fogli telematici in atti da intendersi qui richiamati e trascritti per brevità.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Trattasi di giudizio di merito di opposizione dopo la concessione del relativo termine. Con
atto di citazione notificato in data 14.11.2024 la parte attrice conveniva avanti il Tribunale di
Bergamo il sig. opponendosi alla ordinanza di assegnazione emessa dal G.e. il CP_1
12.6.2024.
1
anziché presso la propria residenza.
Eccepiva, altresì, che il credito in forza del quale era stata promossa l'esecuzione dal signor nonché la successiva ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal G.e. CP_1
del 12.6.24 erano frutto di una azione del tutto illegittima in quanto riconducibili a raggiri oltre ad essere in aperta violazione di specifici accordi contrattuali con il signor , Persona_1
cognato del papà dell'attore.
Concludeva per la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 12.6.2024 in favore del signor CP_1
In data 9.12.2024 la parte convenuta si costituiva allegando la inammissibilità della domanda della parte attrice ed il rigetto nel merito dell'opposizione con il favore delle spese nonché per la condanna della controparte per lite temeraria.
Alla luce della natura documentale la causa veniva spedita a sentenza al giorno 13.5.2025 per gli incombenti di cui all'articolo 281 sexies c.p.c
L'opposizione è infondata ed andrà respinta. Quanto al primo motivo di opposizione il
Tribunale rileva, da un lato, che l'avviso ex art 543, co. 5, c.p.c. è stato regolarmente notificato al debitore presso la cancelleria a seguito dell'invito al debitore, contenuto nel pignoramento del 2.3.2024, di eleggere domicilio e che, in caso contrario, le notificazioni sarebbero avvenute in cancelleria;
dall'altro, si rileva che con il D.Lgs n. 164/24 (cd.
“Correttivo Cartabia”), l'art 543, co. 5, c.p.c. è stato modificato nel senso che al quinto comma, al primo periodo, le parole «al debitore e» sono state soppresse. Le disposizioni di attuazione del decreto legislativo citato prevedono la retroattività delle nuove disposizioni ai processi iniziati dopo il 28.2.2023 in quanto modificative della riforma stessa sicché la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore non risulta più necessaria ai fini della validità del pignoramento.
A giudizio di chi scrive la doglianza dell'attore è vieppiù infondata posto che da tale (asserita) irregolarità egli non ha subito alcun vulnus. Secondo un consolidato approdo della giurisprudenza di legittimità (cui l'estensore intende aderire e dare continuità) è stata stabilita l'inammissibilità di una censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza
2 prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito;
infatti, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (per tutte Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. U. 09/08/2018, n.
20685, soprattutto punti 26 e 27 delle ragioni della decisione): così, di norma, esigendosi dalla parte, che denunci il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell'onere di allegare anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura.
Anche la seconda censura non merita sorte migliore. Il titolo esecutivo portato dal precetto qui opposto è costituito dal decreto ingiuntivo n. 854-2021 del Tribunale di Bergamo.
Trattandosi dunque di un titolo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata non può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo, salvo che non ne determinino la giuridica inesistenza, né su ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, posto che simili doglianze debbono essere fatte valere nell'ambito del processo in cui il provvedimento è stato emesso (in argomento, ex plurimis, Cass., ord., n.
3277/2015; Cass. n. 2742/1999; Cass. n. 1935/1994).
Le contestazioni formulate dall'opponente sono, dunque, in questa sede inammissibili trattandosi di censure che avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di merito.
La domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata dalla parte opposta non è accoglibile poiché non risultano elementi soggettivi di malafede in capo all'attore.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. Tenuto conto dell'importo del precetto,
esse sono liquidate nel dispositivo con applicazione dei valori medi ex d.m. 147/2022 con esclusione della fase di trattazione che non è stata espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6580-2024 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così
provvede:
3 1. respinge l'opposizione;
2. respinge la domanda della parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
3. condanna l'attore a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio che si liquidano in euro 5.810,00 oltre rimborso spese generali al15%, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 13.5.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
Il giudice
Dr. Paolo Rossi
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