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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 155/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federica Canigiani
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Simone Falusi
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: Voglia il Tribunale adito: “emettere sentenza con cui omologare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti CP_1 Parte_1
condizioni: a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) le figlie , Per_1
pagina 1 di 6 e vengono affidate ad entrambi i genitori secondo i canoni dell'affidamento Per_2 Per_3
condiviso, con residenza prevalente e formale assieme alla madre in Montemurlo (PO) Via
Milano, 93, ove la IGnora si è già trasferita. I tempi di permanenza delle figlie Parte_1
assieme al padre vengono stabiliti secondo il seguente calendario: - un pomeriggio a settimana dalle ore 18 fino alle ore 20:30; - un fine settimana, alternato con la madre, dal sabato dalle ore 09:00 fino alle ore 19:00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, le figlie staranno con il padre, ad anni alterni con la madre, il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale con il 31 dicembre/1° gennaio;
- per le vacanze pasquali, 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - per le vacanze estive due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore da scegliere nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno. I periodi saranno concordati, preferibilmente, entro le seguenti date: 30 aprile per le vacanze estive, 31 ottobre per le vacanze natalizie,
31 gennaio per quelle pasquali. Resta la facoltà di entrambi i genitori di derogare, in accordo, le suddette condizioni tenendo conto dei desideri delle figlie, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori possano organizzare i propri impegni personali e di lavoro. c) Il IG. continuerà ad abitare nella casa familiare. d) CP_1
disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , quale CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie , e , la somma mensile di € Per_1 Per_2 Per_3
600,00 (#seicento/00#), ovvero € 200,00 per ciascuna figlia, somma da corrispondersi in via anticipata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente ed
[...]
automaticamente secondo gli indici ISTAT;
e) Il IG. contribuirà, sempre a CP_1 titolo di mantenimento delle figlie, con un importo annuo complessivo di € 600,00 da corrispondere, quanto ad € 300,00 entro il 20 del mese di aprile, quanto ad € 300,00 entro il 20 del mese di ottobre, quale contributo per l'acquisto di vestiario e calzature per le figlie in occasione dei due cambi di stagione (aprile e settembre di ogni anno). f) I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, facendo applicazione del Protocollo in materia sottoscritto da Tribunale di Prato e
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, pertanto l'un genitore rimborserà all'altro,
pagina 2 di 6 che ha sostenuto direttamene la spesa, la propria quota parte. g) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della IG.ra Si chiede, inoltre, che l'On.le Tribunale adito voglia Parte_1
prendere atto di quanto segue: - Il IG. si accolla per intero le rate residue del CP_1 contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare, presso cui lo stesso vivrà, pari ad € 750,00 circa mensili. - L'autovettura Fiat Punto targata DL249GY proprietà del IG. verrà assegnata alla IG.ra la quale si impegna ad eseguire CP_1 Parte_1
il passaggio di proprietà a proprio nome entro 3 mesi dalla firma del presente ricorso. - Gli assegni unici universali per le figlie siano percepiti al 100% dalla IG.ra Parte_1
”.
[...]
Il Pubblico Ministero: visto del 14.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 CP_1
separazione personale, dando atto di essersi sposati in Albania il 30/08/2016, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori , nata il [...], nata il [...] ed nata il [...], Per_1 Per_2 Per_3 al loro collocamento e mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e pagina 3 di 6 materiali delle stesse, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle bambine, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati in Albania il 30.08.2016 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montemurlo al n. 88, parte 2, Serie C, anno 2016;
2) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di seguito trascritte che si riportano:
a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) le figlie , e vengono affidate ad entrambi i genitori secondo Per_1 Per_2 Per_3
i canoni dell'affidamento condiviso, con residenza prevalente e formale assieme alla madre in Montemurlo (PO) Via Milano, 93, ove la IGnora si è già Parte_1
trasferita. I tempi di permanenza delle figlie assieme al padre vengono stabiliti secondo il seguente calendario: - un pomeriggio a settimana dalle ore 18 fino alle ore
20:30; - un fine settimana, alternato con la madre, dal sabato dalle ore 09:00 fino alle ore 19:00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, le figlie staranno con il padre, ad anni alterni con la madre, il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale con il 31 dicembre/1° gennaio;
- per le vacanze pasquali, 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - per le vacanze estive due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore da scegliere nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno. I periodi saranno concordati, preferibilmente, entro le seguenti date: 30 aprile per le vacanze estive, 31 ottobre per le vacanze natalizie, 31 gennaio per quelle pasquali. Resta la facoltà di entrambi i genitori di derogare, in accordo, le suddette condizioni tenendo conto dei desideri pagina 4 di 6 delle figlie, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori possano organizzare i propri impegni personali e di lavoro.
c) Il IG. continuerà ad abitare nella casa familiare. CP_1
d) disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , quale CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento delle figlie , e la somma Per_1 Per_2 Per_3 mensile di € 600,00 (#seicento/00#), ovvero € 200,00 per ciascuna figlia, somma da corrispondersi in via anticipata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra entro il giorno 20 di ogni mese;
detta somma Parte_1
sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
e) Il IG. contribuirà, sempre a titolo di mantenimento delle figlie, con CP_1
un importo annuo complessivo di € 600,00 da corrispondere, quanto ad € 300,00 entro il 20 del mese di aprile, quanto ad € 300,00 entro il 20 del mese di ottobre, quale contributo per l'acquisto di vestiario e calzature per le figlie in occasione dei due cambi di stagione (aprile e settembre di ogni anno).
f) I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, facendo applicazione del Protocollo in materia sottoscritto da Tribunale di Prato e ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, pertanto l'un genitore rimborserà all'altro, che ha sostenuto direttamene la spesa, la propria quota parte;
- Gli assegni unici universali per le figlie siano percepiti al 100% dalla IG.ra
. Parte_1
3) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
- Il IG. si accolla per intero le rate residue del contratto di mutuo CP_1 stipulato per l'acquisto della casa familiare, presso cui lo stesso vivrà, pari ad € 750,00 circa mensili.
- L'autovettura Fiat Punto targata DL249GY proprietà del IG. verrà assegnata CP_1
alla IG.ra la quale si impegna ad eseguire il passaggio di Parte_1
proprietà a proprio nome entro 3 mesi dalla firma del presente ricorso.
pagina 5 di 6 4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Montemurlo di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di conIGlio del 12 marzo 2025, su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 155/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federica Canigiani
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Simone Falusi
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: Voglia il Tribunale adito: “emettere sentenza con cui omologare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti CP_1 Parte_1
condizioni: a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) le figlie , Per_1
pagina 1 di 6 e vengono affidate ad entrambi i genitori secondo i canoni dell'affidamento Per_2 Per_3
condiviso, con residenza prevalente e formale assieme alla madre in Montemurlo (PO) Via
Milano, 93, ove la IGnora si è già trasferita. I tempi di permanenza delle figlie Parte_1
assieme al padre vengono stabiliti secondo il seguente calendario: - un pomeriggio a settimana dalle ore 18 fino alle ore 20:30; - un fine settimana, alternato con la madre, dal sabato dalle ore 09:00 fino alle ore 19:00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, le figlie staranno con il padre, ad anni alterni con la madre, il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale con il 31 dicembre/1° gennaio;
- per le vacanze pasquali, 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - per le vacanze estive due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore da scegliere nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno. I periodi saranno concordati, preferibilmente, entro le seguenti date: 30 aprile per le vacanze estive, 31 ottobre per le vacanze natalizie,
31 gennaio per quelle pasquali. Resta la facoltà di entrambi i genitori di derogare, in accordo, le suddette condizioni tenendo conto dei desideri delle figlie, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori possano organizzare i propri impegni personali e di lavoro. c) Il IG. continuerà ad abitare nella casa familiare. d) CP_1
disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , quale CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie , e , la somma mensile di € Per_1 Per_2 Per_3
600,00 (#seicento/00#), ovvero € 200,00 per ciascuna figlia, somma da corrispondersi in via anticipata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata annualmente ed
[...]
automaticamente secondo gli indici ISTAT;
e) Il IG. contribuirà, sempre a CP_1 titolo di mantenimento delle figlie, con un importo annuo complessivo di € 600,00 da corrispondere, quanto ad € 300,00 entro il 20 del mese di aprile, quanto ad € 300,00 entro il 20 del mese di ottobre, quale contributo per l'acquisto di vestiario e calzature per le figlie in occasione dei due cambi di stagione (aprile e settembre di ogni anno). f) I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, facendo applicazione del Protocollo in materia sottoscritto da Tribunale di Prato e
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, pertanto l'un genitore rimborserà all'altro,
pagina 2 di 6 che ha sostenuto direttamene la spesa, la propria quota parte. g) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della IG.ra Si chiede, inoltre, che l'On.le Tribunale adito voglia Parte_1
prendere atto di quanto segue: - Il IG. si accolla per intero le rate residue del CP_1 contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare, presso cui lo stesso vivrà, pari ad € 750,00 circa mensili. - L'autovettura Fiat Punto targata DL249GY proprietà del IG. verrà assegnata alla IG.ra la quale si impegna ad eseguire CP_1 Parte_1
il passaggio di proprietà a proprio nome entro 3 mesi dalla firma del presente ricorso. - Gli assegni unici universali per le figlie siano percepiti al 100% dalla IG.ra Parte_1
”.
[...]
Il Pubblico Ministero: visto del 14.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 CP_1
separazione personale, dando atto di essersi sposati in Albania il 30/08/2016, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori , nata il [...], nata il [...] ed nata il [...], Per_1 Per_2 Per_3 al loro collocamento e mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e pagina 3 di 6 materiali delle stesse, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle bambine, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati in Albania il 30.08.2016 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montemurlo al n. 88, parte 2, Serie C, anno 2016;
2) omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni di seguito trascritte che si riportano:
a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) le figlie , e vengono affidate ad entrambi i genitori secondo Per_1 Per_2 Per_3
i canoni dell'affidamento condiviso, con residenza prevalente e formale assieme alla madre in Montemurlo (PO) Via Milano, 93, ove la IGnora si è già Parte_1
trasferita. I tempi di permanenza delle figlie assieme al padre vengono stabiliti secondo il seguente calendario: - un pomeriggio a settimana dalle ore 18 fino alle ore
20:30; - un fine settimana, alternato con la madre, dal sabato dalle ore 09:00 fino alle ore 19:00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, le figlie staranno con il padre, ad anni alterni con la madre, il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale con il 31 dicembre/1° gennaio;
- per le vacanze pasquali, 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - per le vacanze estive due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore da scegliere nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno. I periodi saranno concordati, preferibilmente, entro le seguenti date: 30 aprile per le vacanze estive, 31 ottobre per le vacanze natalizie, 31 gennaio per quelle pasquali. Resta la facoltà di entrambi i genitori di derogare, in accordo, le suddette condizioni tenendo conto dei desideri pagina 4 di 6 delle figlie, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici. In ogni caso gli accordi dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori possano organizzare i propri impegni personali e di lavoro.
c) Il IG. continuerà ad abitare nella casa familiare. CP_1
d) disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , quale CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento delle figlie , e la somma Per_1 Per_2 Per_3 mensile di € 600,00 (#seicento/00#), ovvero € 200,00 per ciascuna figlia, somma da corrispondersi in via anticipata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra entro il giorno 20 di ogni mese;
detta somma Parte_1
sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
e) Il IG. contribuirà, sempre a titolo di mantenimento delle figlie, con CP_1
un importo annuo complessivo di € 600,00 da corrispondere, quanto ad € 300,00 entro il 20 del mese di aprile, quanto ad € 300,00 entro il 20 del mese di ottobre, quale contributo per l'acquisto di vestiario e calzature per le figlie in occasione dei due cambi di stagione (aprile e settembre di ogni anno).
f) I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, facendo applicazione del Protocollo in materia sottoscritto da Tribunale di Prato e ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, pertanto l'un genitore rimborserà all'altro, che ha sostenuto direttamene la spesa, la propria quota parte;
- Gli assegni unici universali per le figlie siano percepiti al 100% dalla IG.ra
. Parte_1
3) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
- Il IG. si accolla per intero le rate residue del contratto di mutuo CP_1 stipulato per l'acquisto della casa familiare, presso cui lo stesso vivrà, pari ad € 750,00 circa mensili.
- L'autovettura Fiat Punto targata DL249GY proprietà del IG. verrà assegnata CP_1
alla IG.ra la quale si impegna ad eseguire il passaggio di Parte_1
proprietà a proprio nome entro 3 mesi dalla firma del presente ricorso.
pagina 5 di 6 4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Montemurlo di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di conIGlio del 12 marzo 2025, su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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