CASS
Sentenza 7 ottobre 2021
Sentenza 7 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2021, n. 36348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36348 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT DO, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 26/10/2020 del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Giovanni Iacobelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 26 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Avellino ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NC DO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14 settembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di Avellino con cui aveva convalidato il sequestro d'urgenza disposto dalla Polizia giudiziaria in occasione del sopralluogo del 10 settembre 2020 presso l'area di cantiere gestita dalla società Natale RD S.r.l. In particolare, i Carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo avevano accertato che erano in corso di realizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei movimenti franosi nella fascia Lw Penale Sent. Sez. 3 Num. 36348 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 26/02/2021 pubblica a monte e a valle della dorsale Montevergine-Acqua delle Vene, in assenza di titolo. 2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato lamenta l'omessa analisi delle norme applicabili in caso di trasformazione e mutamento della destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. Ricostruisce in diritto che l'art. 23 della I. Regione Campania n. 11 del 1996 stabilisce che nei terreni e nei boschi di cui all'art. 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 7 r. d. 3 dicembre 1923, n. 3267. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Comunità montana per il territorio di sua competenza e per quello dei Comuni interclusi, mentre dal Presidente dell'Amministrazione provinciale per il restante territorio, previa acquisizione del parere espresso dalla competente Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - settori tecnico amministrativi provinciali foreste. Richiama in suo favore l'autorizzazione della Comunità montana in data 23 aprile 2014 e il parere favorevole reso il 7 aprile 2014 dalla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta regionale della Campania e dal Comune di Summonte, con delibera di Giunta comunale n. 40 del 14 aprile 2014. Questi provvedimenti autorizzativi avevano previsto la realizzazione di opere che potevano ritenersi necessarie per eventuali erosioni e frane. Lamenta che il Tribunale del riesame non aveva risposto alla specifica doglianza sollevata e non aveva compreso che il fenomeno erosivo era dovuto alle piogge. Lamenta altresì l'inversione dell'onere della prova nella parte in cui i Giudici avevano affermato che la difesa non aveva documentato, anche mediante idonea consulenza tecnica, la compatibilità o l'indispensabilità dei lavori effettuati rispetto agli interventi oggetto di autorizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che la polizia giudiziaria, unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Summonte, aveva notato che, a circa 800 metri dal rifugio Forcetelle, in direzione Sant'Angelo a Scala, vi era un'area delimitata con picchetti in ferro e rete plastificata ove, con mezzi meccanici, era stata erosa gran parte della roccia;
il materiale ottenuto in seguito alla frantumazione era poi presumibilmente utilizzato per il rifacimento del manto stradale;
di qui il sequestro dell'area, sussistendo gravi indizi di colpevolezza del reato dell'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 e il pericolo che 2 la libera disponibilità delle opere abusive potesse aggravare le conseguenze dei reati ipotizzati. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha esaminato la documentazione prodotta giungendo alla conclusione che non vi era la prova che l'erosione del costone roccioso, così come realizzata, fosse necessaria alla messa in sicurezza della zona e che non era nota la compatibilità o l'indispensabilità dei lavori eseguiti rispetto agli interventi oggetto di autorizzazione. Inoltre, il responsabile dell'ufficio tecnico di Summonte aveva evidenziato che nella relazione tecnica del progetto esecutivo non erano previste opere di erosione della roccia in modo indiscriminato, così com'era accaduto nel caso concreto, dove era stato colpito un costone roccioso saldo e non pericolante, e aveva ribadito che il Comune aveva espresso in sede di conferenza di servizi parere favorevole all'intervento, ma non aveva autorizzato le opere realizzate dalla ditta, che erano quindi in difformità dal progetto approvato. La difesa del ricorrente propone una sua interpretazione delle norme che presuppone tuttavia una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei Giudici della cautela. Infatti, sostiene che l'intervento era autorizzato perché si trattava di opere urgenti di messa in sicurezza del costone, ciò che invece è stato sconfessato dalle dichiarazioni del tecnico comunale. E' preclusa al giudice di legittimità la cognizione di un fatto diverso da quello esaminato dai Giudici della cautela, mentre, con riferimento al controllo della motivazione, certamente non è integrata alcuna violazione di legge, perché la motivazione non è apparente. A differenza di quanto dedotto dalla difesa non si vede in un caso di omessa risposta, perché i Giudici hanno compiutamente analizzato le doglianze offrendo una lettura opposta del fatto e giungendo quindi a conclusioni coerenti con la premessa. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 26 febbraio 2021
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Giovanni Iacobelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 26 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Avellino ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NC DO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14 settembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari di Avellino con cui aveva convalidato il sequestro d'urgenza disposto dalla Polizia giudiziaria in occasione del sopralluogo del 10 settembre 2020 presso l'area di cantiere gestita dalla società Natale RD S.r.l. In particolare, i Carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo avevano accertato che erano in corso di realizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei movimenti franosi nella fascia Lw Penale Sent. Sez. 3 Num. 36348 Anno 2021 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 26/02/2021 pubblica a monte e a valle della dorsale Montevergine-Acqua delle Vene, in assenza di titolo. 2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato lamenta l'omessa analisi delle norme applicabili in caso di trasformazione e mutamento della destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. Ricostruisce in diritto che l'art. 23 della I. Regione Campania n. 11 del 1996 stabilisce che nei terreni e nei boschi di cui all'art. 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 7 r. d. 3 dicembre 1923, n. 3267. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Comunità montana per il territorio di sua competenza e per quello dei Comuni interclusi, mentre dal Presidente dell'Amministrazione provinciale per il restante territorio, previa acquisizione del parere espresso dalla competente Area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - settori tecnico amministrativi provinciali foreste. Richiama in suo favore l'autorizzazione della Comunità montana in data 23 aprile 2014 e il parere favorevole reso il 7 aprile 2014 dalla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta regionale della Campania e dal Comune di Summonte, con delibera di Giunta comunale n. 40 del 14 aprile 2014. Questi provvedimenti autorizzativi avevano previsto la realizzazione di opere che potevano ritenersi necessarie per eventuali erosioni e frane. Lamenta che il Tribunale del riesame non aveva risposto alla specifica doglianza sollevata e non aveva compreso che il fenomeno erosivo era dovuto alle piogge. Lamenta altresì l'inversione dell'onere della prova nella parte in cui i Giudici avevano affermato che la difesa non aveva documentato, anche mediante idonea consulenza tecnica, la compatibilità o l'indispensabilità dei lavori effettuati rispetto agli interventi oggetto di autorizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che la polizia giudiziaria, unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Summonte, aveva notato che, a circa 800 metri dal rifugio Forcetelle, in direzione Sant'Angelo a Scala, vi era un'area delimitata con picchetti in ferro e rete plastificata ove, con mezzi meccanici, era stata erosa gran parte della roccia;
il materiale ottenuto in seguito alla frantumazione era poi presumibilmente utilizzato per il rifacimento del manto stradale;
di qui il sequestro dell'area, sussistendo gravi indizi di colpevolezza del reato dell'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 e il pericolo che 2 la libera disponibilità delle opere abusive potesse aggravare le conseguenze dei reati ipotizzati. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha esaminato la documentazione prodotta giungendo alla conclusione che non vi era la prova che l'erosione del costone roccioso, così come realizzata, fosse necessaria alla messa in sicurezza della zona e che non era nota la compatibilità o l'indispensabilità dei lavori eseguiti rispetto agli interventi oggetto di autorizzazione. Inoltre, il responsabile dell'ufficio tecnico di Summonte aveva evidenziato che nella relazione tecnica del progetto esecutivo non erano previste opere di erosione della roccia in modo indiscriminato, così com'era accaduto nel caso concreto, dove era stato colpito un costone roccioso saldo e non pericolante, e aveva ribadito che il Comune aveva espresso in sede di conferenza di servizi parere favorevole all'intervento, ma non aveva autorizzato le opere realizzate dalla ditta, che erano quindi in difformità dal progetto approvato. La difesa del ricorrente propone una sua interpretazione delle norme che presuppone tuttavia una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei Giudici della cautela. Infatti, sostiene che l'intervento era autorizzato perché si trattava di opere urgenti di messa in sicurezza del costone, ciò che invece è stato sconfessato dalle dichiarazioni del tecnico comunale. E' preclusa al giudice di legittimità la cognizione di un fatto diverso da quello esaminato dai Giudici della cautela, mentre, con riferimento al controllo della motivazione, certamente non è integrata alcuna violazione di legge, perché la motivazione non è apparente. A differenza di quanto dedotto dalla difesa non si vede in un caso di omessa risposta, perché i Giudici hanno compiutamente analizzato le doglianze offrendo una lettura opposta del fatto e giungendo quindi a conclusioni coerenti con la premessa. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 26 febbraio 2021