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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3023/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3023/2025 V.G. posta in decisione il 23.09.2025 e promossa dai coniugi nata a [...] il [...], C.F. ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Tivoli n. 60 (avv. Antonella Tarroni)
e nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Antonella Tarroni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 11.07.2025; preso atto che l'udienza del 16.09.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a Ravenna i figli nata a Persona_1
Ravenna il 05/01/1984, e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 economicamente autosufficienti;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
Ravenna (RA) il 06/03/1959, C.F. e nato a C.F._1 Controparte_1
Bitonto (BA) il 17/04/1958, C.F. , celebrato con rito concordatario in C.F._2
Ravenna il 29/03/1980, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 45, parte II, serie A, anno 1980;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) A titolo di assegno divorzile, verserà alla moglie, entro il giorno cinque del Controparte_1
mese, la somma di € 100,00 mensili (cento/00), da rivalutarsi annualmente ex indici Istat.
2) La casa coniugale sita in Ravenna, Via Tivoli n. 60 di esclusiva proprietà di , Parte_1
rimane assegnata alla stessa unitamente agli arredi in essa contenuti.
3) Le parti dichiarano espressamente di revocare la condizione n. 6) del ricorso per separazione
consensuale nella sola parte in cui si prevede l'impegno di , in caso di vendita della Parte_1
casa coniugale di sua esclusiva proprietà, a versare a la somma di € 40,000,00 a Controparte_1
titolo di definizione di ogni rapporto patrimoniale esistente tra i coniugi. Pertanto, in caso di vendita
dell'immobile da parte della Sig.ra nulla sarà dovuto al Sig. Rimane ferma, Pt_1 CP_1
invece, la parte della condizione n. 6) i cui si prevede che il Sig. on abbia nulla a pretendere CP_1
dalla Sig.ra a titolo di rimborso per le migliorie apportate nel suddetto immobile. Pt_1 4) Le parti dichiarano di avere definito tutti i loro pregressi rapporti economico-patrimoniali e di
non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ordine ai rapporti
derivanti dal matrimonio, tranne quanto previsto dal presente atto.
5) Spese legali compensate.”
Ravenna, 01/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3023/2025 V.G. posta in decisione il 23.09.2025 e promossa dai coniugi nata a [...] il [...], C.F. ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Tivoli n. 60 (avv. Antonella Tarroni)
e nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Antonella Tarroni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 11.07.2025; preso atto che l'udienza del 16.09.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a Ravenna i figli nata a Persona_1
Ravenna il 05/01/1984, e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2 economicamente autosufficienti;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
Ravenna (RA) il 06/03/1959, C.F. e nato a C.F._1 Controparte_1
Bitonto (BA) il 17/04/1958, C.F. , celebrato con rito concordatario in C.F._2
Ravenna il 29/03/1980, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 45, parte II, serie A, anno 1980;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) A titolo di assegno divorzile, verserà alla moglie, entro il giorno cinque del Controparte_1
mese, la somma di € 100,00 mensili (cento/00), da rivalutarsi annualmente ex indici Istat.
2) La casa coniugale sita in Ravenna, Via Tivoli n. 60 di esclusiva proprietà di , Parte_1
rimane assegnata alla stessa unitamente agli arredi in essa contenuti.
3) Le parti dichiarano espressamente di revocare la condizione n. 6) del ricorso per separazione
consensuale nella sola parte in cui si prevede l'impegno di , in caso di vendita della Parte_1
casa coniugale di sua esclusiva proprietà, a versare a la somma di € 40,000,00 a Controparte_1
titolo di definizione di ogni rapporto patrimoniale esistente tra i coniugi. Pertanto, in caso di vendita
dell'immobile da parte della Sig.ra nulla sarà dovuto al Sig. Rimane ferma, Pt_1 CP_1
invece, la parte della condizione n. 6) i cui si prevede che il Sig. on abbia nulla a pretendere CP_1
dalla Sig.ra a titolo di rimborso per le migliorie apportate nel suddetto immobile. Pt_1 4) Le parti dichiarano di avere definito tutti i loro pregressi rapporti economico-patrimoniali e di
non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ordine ai rapporti
derivanti dal matrimonio, tranne quanto previsto dal presente atto.
5) Spese legali compensate.”
Ravenna, 01/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè