Articolo 129 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
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10 ottobre 2023
Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari 1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole citta' o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresi' salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286 , legge 8 luglio 1883, n. 1461 , regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31 .
Note all' art. 129:
- La legge 28 giugno 1871, n. 286 , «che estende alla Provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile », e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 giugno 1871.
- La legge 8 luglio 1883, n. 1461 , «che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichita», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883.
- Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 , «che approva il regolamento per l'esecuzione dell' art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e della legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1891.
- La legge 7 febbraio 1892, n. 31 , «portante provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d'arte e di antichita», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1892.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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