Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1322/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1322 /2023, promossa da
(c.f. ), nt. a PATTI (ME) il 31/07/1979. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BOMBELLI MONICA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 16/05/1976 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. TARA ROMINA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: Per_
1. Disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori.
2. Disporsi la collocazione abitativa della figlia minore con la madre.
3. Disciplinare il diritto di visita del padre alla figlia minore, secondo i tempi e le modalità disposte dal Tribunale a seguito di apposita CTU e di ascolto della minore medesima.
4. Assegnarsi la casa coniugale, sita in Briga Novarese, di proprietà esclusiva della madre, alla madre medesima che la abiterà con la figlia.
Pag. 1
5. Disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 500 mensili indicizzate Istat o di quell'altra entità ritenuta equa dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia medesima secondo il protocollo di Torino o secondo le modalità indicate dal Tribunale stesso;
6. Disporsi la corresponsione dell'assegno unico per la figlia in favore della madre;
7. Nulla disporsi quale assegno di mantenimento di un coniuge verso l'altro. Si chiede che, ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc, quali provvedimenti indifferibili, venga disposto dal Presidente o dal Giudice da lui designato, con decreto immediatamente esecutivo, assunte ove occorrano sommarie informazioni:
- Una pre-CTU per comprendere come disciplinare sin da subito, al meglio e nell'interesse della Per_ ragazzina, la frequentazione di con il padre, e
- L'ascolto della minore medesima, e
- Quantomeno la frequentazione del padre nei confronti della figlia solo limitatamente ad un tempo limitato senza pernottamento. Nell'ipotesi di mancata assunzione di tali provvedimenti quali provvedimenti indifferibili, si chiede che, quali provvedimenti temporanei e urgenti, ex art. 473 bis 22 cpc., in esito all'udienza di comparizione parti, venga disposto:
- Una pre-CTU per comprendere come disciplinare sin da subito, al meglio e nell'interesse della Per_ ragazzina, la frequentazione di con il padre, e
- L'ascolto della minore medesima, e
- Quantomeno la frequentazione del padre nei confronti della figlia solo limitatamente ad un tempo limitato senza pernottamento,
- Un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre, di euro 500 mensili o di quell'altra somma che il Giudice riterrà in Sua giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di lite. Previa in via istruttoria:
- Ascolto della minore ex art. 473 bis 4 cpc;
- Ammissione di CTU su idoneo quesito da parte di psicologo o neuropsichiatra infantile volto a individuare i tempi e le modalità di svolgimento del diritto di visita del padre alla minore, nell'interesse esclusivo e superiore della minore;
- Prova per testi sui capitoli sopra indicati alle lettere da a) a u), che si intendono quivi ritrascritte precedute dalla locuzione d'uso “Vero che”, indicandosi a testi i sigg. CP_2
, , ;
[...] Testimone_1 Testimone_2 Controparte_3
Via Umberto I, 41 28010 Gargallo NO;
Via Umberto I, 41 28010 Controparte_4
Gargallo NO;
la dr.ssa psicoterapeuta della scuola. Persona_2
Per parte resistente CONCLUSIONI IN VIA CAUTELARE con riferimento al provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c., previa audizione della minore, di Controparte_5
e di quali persone informate dei fatti modificare il provvedimento cautelari assunto;
[...] Controparte_6 nominare CTU, in difetto di accordo sull'affidamento ad un proifessionista privato, cui demandare l'indagine sul Per_ disagio di con decorrenza immediata e senza dilazione;
revocare la previsione di incontri protetti;
Pag. 2 fissazione di incontri padre-figlia, eventualmente inizialmente senza pernotto, con frequenza quanto meno trisettimanale e comunque con week end alternati;
Per_ diniego ai nonni di far assentare per tre settimane per opposizione del signor CP_1 fissare in Euro 200,00= l'assegno di mantenimento della figlia da parte del padreoltre il 50% delle spese extra. Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari NEL MERITO dichiarare la separazione dei coniugi con addebito alla signora;
Pt_1 disporre l'affidamento congiunto disciplinare il diritto di visita conformemente a quanto dovessero consigliare gli esperti e comunque prevedendo i week end alternati e le visite infrasettimanali, Per_ con le modalità che verranno meglio dettagliate anche in esito al percorso che dovrà affrontare, assegnare la casa coniugale alla signora che ne è proprietaria;
Pt_1 nulla disporsi in punto di assegno per i coniugi;
IN VIA ISTRUTTORIA disporre la prova per testi sui fatti riportati con riserva di cesellare i medesimi in specifici capitoli di prova in sede alla comparsa di costituzione, indicando sin d'ora, e con riserva di integrare la presente lista, i signori
[...]
. CP_7 CP_5 Controparte_6
Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Tribunale circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2023 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 12/7/2014 presso il Comune di Ameno. CP_1
Dall'unione coniugale nasceva a Novara il 6/8/2011 Persona_3
Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale dei coniugi.
Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili patrimoniali e attinenti alla prole. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che per quanto attinente alla prole. All'udienza del 30.1.2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa, è stata quindi rimessa in decisione sul punto.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 CP_1
c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
Pag. 3 con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/03/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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