Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2025
Parere definitivo 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03796/2025REG.PROV.COLL.
N. 01514/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2023, proposto dal Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Neesh s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di LE (Sezione Prima) n. 01123/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e della società Neesh s.r.l;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento:
- del permesso di costruire del 31 luglio 2017, di cui alla “pratica” edilizia n. 11/2017, rilasciato dal Comune di Gallipoli alla società Neesh s.r.l.;
- della autorizzazione paesaggistica n. 4- bis /2017 del 30 giugno 2017 rilasciata dal Comune di Gallipoli alla società Neesh s.r.l.;
- della presupposta nota della Soprintendenza BAP/PSAE prot. n. 7495, datata 11 aprile 2017.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La società Neesh s.r.l. è proprietaria della struttura turistico-ricettiva denominata (prima “Neesh”, poi) “Ten”, sita in Gallipoli in località “Li Foggi”.
Con istanza del 21 gennaio 2017 chiedeva al Comune di Gallipoli il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire per la realizzazione di un «progetto per la posa di una piscina fuori terra e di facile rimozione a servizio dell’attività».
Con verbale datato 8 febbraio 2017 e con nota 11 aprile 2017, prot. n. 7495, la Commissione locale esprimeva parere favorevole con prescrizioni sul progetto in questione.
Informata solo oralmente dal Comune che la Soprintendenza, con il proprio parere, aveva chiesto di ridimensionare del 20% una parte del progetto, la società provvedeva (soltanto) a ridimensionare il progetto medesimo del 20%.
Con autorizzazione paesaggistica n. 4/2017, il Comune di Gallipoli autorizzava la realizzazione del progetto in questione ma « per il solo periodo estivo inteso dal 01 giugno al 30 settembre ».
Con determinazione n. 1036 del 9 giugno 2017, il dirigente comunale esprimeva parere favorevole sull’istanza presentata da Neesh s.r.l. volta a ottenere l’autorizzazione ex art. 9, l.r. n. 20/2006 per interventi ricadenti nell’aerea del Parco naturale regionale Isola di Sant’Andrea Litorale Punta Pizzo.
L’autorizzazione n. 4/2017 veniva, poi, espressamente sostituita con la gravata autorizzazione paesaggistica n. 4- bis /2017 del 30 giugno 2017, con cui il Comune autorizzava la realizzazione del progetto in questione a condizione che le strutture fossero « temporanee », « facilmente rimovibili », « stagionali e pertanto rimosse al termine della stagione estiva » così come i previsti arredi.
Con nota prot. n. 41540 del 10 luglio 2017, la Provincia di LE esprimeva parere favorevole in merito alla valutazione d’incidenza ambientale sul progetto in questione, sottolineando che l’area su cui verrà posizionata la piscina « è caratterizzata da scarsa vegetazione […] in quanto coincidente con ampio spazio incolto »; che « la localizzazione della piscina fuori terra, di facile rimozione […] è in area esterna al sito S.I.C./Z.P.S. [e che, n.d.r.] la sua installazione non comporterà l’utilizzo di malte o altri materiali cementanti »; che « la posa della piscina non comporterà alcun movimento di terra o modificazione del preesistente assetto geologico del terreno né impermeabilizzazione del suolo: l’elemento progettuale proposto sarà, infatti, posato su supporti di tipo naturale (conci di pietra locale semplicemente posati sul terreno e listelli in legno lamellare […] atti a garantire le tutela del preesistente regime di permeabilità del suolo » e che « sia le pedane che i camminamenti saranno posizionati ove vi è assenza totale di vegetazione ».
Con nota AOO_180/PROT 20 luglio 2017 – 0040586, la Regione Puglia esprimeva parere favorevole in relazione al vincolo idrogeologico.
In data 31 luglio 2017, lo Sportello unico per l’edilizia e le attività produttive del Comune trasmetteva al dirigente dell’Area la proposta di rilascio del titolo edilizio richiesto da Neesh.
Il Comune di Gallipoli rilasciava a Neesh il permesso edilizio in data 31 luglio 2017 apponendovi però la (qui) gravata « condizione che “tutte le strutture dovranno intendersi stagionali e pertanto essere rimosse al termine della stagione estiva” […] e alle condizioni e prescrizioni previste nei pareri e/o autorizzazioni nelle premesse citati ».
2.1. La società Neesh, ritenendo lesivo il permesso di costruire nella parte in cui reca la « condizione che “tutte le strutture dovranno intendersi stagionali e pertanto essere rimosse al termine della stagione estiva” […] e alle condizioni e prescrizioni previste nei pareri e/o autorizzazioni nelle premesse citati », proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di LE (n. 1349/2017).
2.2. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost.. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, l. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza d’istruttoria. Nullità:
a) i provvedimenti gravati risultano del tutto privi di motivazione, atteso che non adducono alcuna ragione che spieghi quali siano gli elementi ostativi alla permanenza dell’intervento in questione nella stagione invernale o quali siano le ragioni di contrasto dell’intervento medesimo con la normativa applicabile alla fattispecie o con i valori da essa tutelati, neppure è stata neppure effettuata la ponderazione degli interessi in gioco tenuto, peraltro, conto che: i) l’intervento in questione interessa un’area di proprietà interamente privata e che non insiste sul demanio marittimo; ii) l’intervento de quo va a completare una struttura il cui mantenimento per l’intero anno è stato già assentito dalle amministrazioni intimate.
II) Violazione erronea applicazione degli artt. 140, 142, 143 e 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8, l.r. Puglia 10 aprile 2015, n. 17. Violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis e 79 del p.r.g. e del regolamento edilizio del Comune di Gallipoli. Violazione e falsa applicazione del P.P.T.R., delle n.t.a. del P.P.T.R. medesimo, ivi inclusi segnatamente degli artt. 37, 45, 63, 66, 72, 73, 79 e 90 di queste n.t.a. Violazione della c.d. ordinanza balneare della Regione Puglia per l’anno2017. Irragionevolezza. Contraddittorietà interna ed esterna. Difetto di motivazione. Incompetenza. Sviamento. Nullità:
a) il Comune di Gallipoli e la Soprintendenza, da una parte, hanno accertato la conformità e/o la compatibilità del progetto presentato da Neesh s.r.l. alla normazione urbanistico-edilizia e paesaggistica, dall’altra, senza motivazione alcuna, hanno ritenuto che le opere realizzate in base a quel progetto dovessero essere rimosse nella stagione invernale;
b) solo il P.P.T.R, in quanto atto-piano a duplice imputazione formale (regionale-statale), è giuridicamente idoneo a dettare norme che conformano e vincolano il corrispondente potere dei rispettivi apparati, sia regionale sia statale, ragion per cui la verifica di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, oltre a non richiedere alcuna valutazione né alcuna ponderazione di interessi, non può determinare alcuna imposizione di prescrizioni esorbitanti i poteri attribuiti dal PPTR il quale non attribuisce alle pubbliche amministrazioni alcun potere di delimitazione temporale della validità dei titoli abilitativi.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 8, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990. Difetto d’istruttoria :
a) i provvedimenti gravati non sono stati preceduti da alcun atto che preavvisasse la ricorrente della volontà della p.a. di non accogliere integralmente le istanze.
3.2. Si costituivano, per resistere, il comune di Gallipoli e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3.3. Con la sentenza n.1123 del 30 giugno 2022, il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di LE, ravvisava negli atti impugnati profili di deficit motivazionale e, pertanto, annullava “il p.d.c. del 31 luglio 2017, di cui alla “pratica” edilizia n. 11/2017, e l'autorizzazione paesaggistica n. 4-bis/2017 del 30 giugno 2017 nella parte in cui impongono l'obbligo di smontaggio stagionale dell’intervento assentito”. Compensava le spese del giudizio.
3. Ha appellato il Ministero della cultura, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Sul difetto di motivazione.
Il TAR ha accolto il ricorso sostanzialmente facendo leva sull’asserita carenza di motivazione in ordine alla “clausola di stagionalità” e al vulnus che verrebbe apportato agli interessi oggetto di tutela dal mantenimento della piscina fuori terra nel corso della stagione invernale, tenuto conto peraltro che l’intervento va a completare una struttura il cui mantenimento per l’intero anno è stato già assentito dall’amministrazione. Sennonché:
i) del tutto irrilevante sarebbe il rilievo che l’intervento ricade in area totalmente privata, dato che le prescrizioni di tutela paesaggistica interessano tutti i territori soggetti ai relativi vincoli, come sopra richiamati;
ii) una piscina fuori terra e facilmente amovibile non ha ragione di non essere rimossa nel periodo invernale allorché non può essere utilizzata;
iii) la struttura già assentita dall’amministrazione per l’intero anno non è paragonabile, sotto il profilo dell’impatto paesaggistico, alla piscina fuori terra delle dimensioni di quella in questione: 20,4 mt x 25,50 mt e altezza fuori terra pari a mt 1,5 + mt 1,00 di parapetto.
II) Sulle censure non esaminate dal T.a.r.:
a) non si ritengono condivisibili le censure attinenti alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, intese come limitazioni temporali della validità dei titoli abilitativi, che non troverebbero copertura normativa e regolamentare, trattandosi, invece, di prescrizioni che si iscrivono nel quadro del perseguimento degli obiettivi di tutela, valorizzazione e recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti, nonché del minor consumo del territorio;
b) i riferimenti alla durata della stagione balneare ed alla presunta violazione degli artt. 6 e 8 della l.r. n. 17/2015 nonché dell’ordinanza balneare 2017, sarebbero del tutto ininfluenti in quanto non si discorre di stabilimenti balneari;
c) la vigente formulazione della legge regionale n. 17/2015 in virtù dell'articolo 8 comma 5, prevede, in astratto, la possibilità di mantenimento oltre la stagione estiva e, dunque, anche per “l'intero anno solare” di strutture “funzionali all'attività balneare” purché siano “di facile amovibilità” e tale previsione (come nello stesso comma si legge) è ai soli “fini demaniali” e non afferisce in alcun modo alla materia e alla normativa paesaggistiche;
d) la censura relativa al mancato invio del c.d. preavviso di (anche questa non esaminata dal T.a.r.) sarebbe del tutto infondata, in quanto non si tratta di un rigetto, ma di un parere positivo con prescrizioni.
3.1. Si sono costituiti, per resistere, il comune di Gallipoli e la società Neesh s.r.l.; quest’ultima ripropone, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi dedotti nel ricorso di in primo grado e non esaminati dal T.a.r.
4. All’udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Preliminarmente, il Collegio reputa necessario perimetrare, in ossequio al principio della domanda, l’oggetto del presente giudizio.
Nella controversia in esame non è in discussione la possibilità o meno di installare la piscina, ovvero la realizzabilità o meno della struttura. Tale questione, invero, in ragione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo, esula da questo giudizio e conseguentemente nessuna statuizione può pronunciarsi sulla sua legittimità.
L’oggetto del presente giudizio, che il giudice non deve né può ampliare, riguarda esclusivamente la legittimità o meno della clausola di stagionalità apposta al provvedimento impugnato dalla società Neesh. Ne deriva che lo scrutinio di legittimità può, e deve, incentrarsi soltanto sulla discrezionalità esercitata dalla Soprintendenza con la sua decisione di imporre la clausola di stagionalità, poi confluita nella autorizzazione paesaggistica, ovvero sulla valutazione effettuata dall’autorità competente circa le modalità di tutela del vincolo.
Sindacato questo che consiste in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, limitato alla verifica che il provvedimento non abbia esorbitato dai limiti esterni che perimetrano la discrezionalità amministrativa, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini.
6. Tanto chiarito e premesso, l’appello è fondato.
7. La società Neesh s.r.l. ha presentato istanza al comune di Gallipoli di autorizzazione paesaggistica in relazione al «progetto per la posa di una piscina fuori terra e di facile rimozione a servizio dell’attività turistico ricettiva denominata Neesh srl sita in Gallipoli località “Li Foggi”».
Con istanza del 21 gennaio 2017 ha chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire sul progetto di cui sopra.
Il progetto, nei termini presentati dalla società, ha ottenuto il parere favorevole:
- della Città di Gallipoli, in ordine alla compatibilità dell’intervento con le prescrizioni del Piano territoriale del parco naturale Area di riserva generale zona B (autorizzazione n. 1036 del 9 giugno 2017);
- della Provincia di LE (parere del 10 luglio 2017) ai fini della valutazione della incidenza ambientale; nella circostanza, l’autorità l’amministrazione provinciale ha ravvisato che: i) l’area è caratterizzata da scarsa vegetazione; ii) l’intervento è compatibile con la zona siccome già parzialmente antropizzata e servita dalle principali reti tecnologiche; iii) l’intervento ricade in area esterna al Sito SIC/ZPS; iv) l’intervento non comporterà l’utilizzo di malte o cemento né movimento di terra o modifiche del preesistente assetto geologico del terreno né impermeabilizzazione del suolo; la vasca è munita di tutti gli accorgimenti tecnici che ne conferiscono l’idoneità idrica; ogni elemento di supporto e arredo è sopraelevato rispetto al suolo; il lotto di intervento insiste su area periferica del sito di importanza comunitaria/ zona di protezione speciale;
- della Regione Puglia, quanto al vincolo idrogeologico (parere del 20 luglio 2017).
La Soprintendenza archeologica territorialmente competente ha espresso, invece, il seguente parere con nota datata 11 aprile 2017: “ Con riferimento alla questione in oggetto: visto il verbale della Commissione Locale per il Paesaggio dell’8.2.17 con il quale è stato reso parere favorevole con prescrizioni: visto le note del progettista, visto il ridimensionamento (15.20%) del progetto originale, si esprime parere favorevole a condizioni che le strutture dovranno essere temporanee e facilmente rimovibile – nonché realizzate in materiale ecocompatibile che non comprometta i caratteri dei luoghi; - considerato che le opere di progetto consistenti nella “Posa di una piscina fuori terra e di facile rimozione a servizio dell’attività turistico ricettiva denominata “Neesh”, sita in Gallipoli in località “Li Foggi”, avente ingombro planimetrico pari a mt. 20,4 x 25,50 e altezza fuori terra pari a mt. 1,5 + mt 1,00 di parapetto, insistono in area interessata da: Struttura idro-geomorfologica - Componenti idrologiche BP - territori costieri - UCP - Aree soggette a vincolo idrologico Struttura eco sistemica – ambientale UCP - Prati e pascoli naturali UCP - Aree di rispetto dei boschi UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali. Struttura Antropica e Storico Culturale BP - immobile e aree di notevole interesse pubblico BP – Zona gravate da usi civici; -considerato che nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR con particolare riguardo al corretto inserimento nel contesto paesaggistico al fine di eliminare gli elementi detrattori e contenere le dimensioni e l’impatto delle opere in un’area notevolmente sensibile, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene di esprimere parere favorevole alle seguenti specifiche condizioni: le dimensioni della vasca comprensiva della passerella perimetrale di accesso delle dimensioni max 1,20 mt. e della rampa di accesso dovranno essere ridimensionate di ulteriore 20%: tutte le strutture dovranno intendersi stagionali e pertanto essere rimosse al termine della stagione estiva, e il posizionamento sul terreno dovrà garantire la permeabilità dello stesso; i previsti arredi potranno essere ubicati a quota del piano di campagna ed avere carattere stagionale …”.
Il suddetto parere, meglio la prescrizione sulla temporaneità della piscina, è stata riprodotta nell’autorizzazione paesaggistica (favorevole, appunto con la suddetta prescrizione) n. 04bis/2017 del 30 giugno 2017.
7.1. Sulla scorta di tali atti, il Comune di Gallipoli ha rilasciato, in data 31 luglio 2017, il titolo edilizio inserendo la prescrizione relativa al carattere temporaneo dell’opera: “le strutture dovranno intendersi stagionali e pertanto essere rimosse al termine della stagione estiva”.
8. Il Collegio osserva che l’ordinamento rimette all’autorità competente un giudizio di merito che, mediante una visione di insieme che metta in risalto il collegamento funzionale dell’intervento in contestazione con il contesto ambientale, verifichi l’impatto sul paesaggio circostante dell’attività edificatoria posta in essere alla luce del grado di protezione accordato al bene tutelato.
9. Alla stregua di tale premesse, il Collegio ritiene che il giudizio reso dalla Soprintendenza, per quanto riguarda specificamente la divisata prescrizione, sia congruo e sufficientemente motivato in relazione alla esplicitata incidenza dell’opera in esame sul contesto paesaggistico di riferimento e si sottragga, pertanto, al rubricato vizio di motivazione, dedotto dalla società Neesh con i primi due motivi del ricorso di primo grado accolti dal T.a.r.
9.1. La Soprintendenza ha esplicitato e adeguatamente argomentato, sul piano normativo e del rapporto causa ed effetto, le ragioni per le quali il carattere fisso e permanente della piscina si disvelerebbe non idoneo per una corretta salvaguardia del bene-paesaggio oggetto di tutela, tenuto conto delle caratteristiche dell’area sulla quale l’opera insiste ( struttura idro-geo morfologica -componenti idrologiche BP - territori costieri - UCP - Aree soggette a vincolo idrologico Struttura eco sistemica – ambientale UCP - Prati e pascoli naturali UCP - Aree di rispetto dei boschi UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali. Struttura Antropica e Storico Culturale BP - immobile e aree di notevole interesse pubblico BP – Zona gravate da usi civici) e della necessità di proteggere l’interesse pubblico ponderandolo con quello privato.
9.2. La Soprintendenza ha tenuto conto e valutato il rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 delle n.t.a. del PPTR nonché il particolare aspetto relativo all’inserimento della piscina nel contesto paesaggistico e ha ritenuto la divisata soluzione (carattere temporaneo e stagionale) come la più idonea a contemperare i diversi interessi in gioco, in quanto volta ad eliminare gli elementi detrattori e contenere le dimensioni e l’impatto delle opere in un’area notevolmente sensibile.
9.3. A giudizio della Soprintendenza – e con valutazione non irragionevole e dunque insindacabile da parte del giudice amministrativo – il carattere della temporaneità e della stagionalità coniuga l’interesse del privato con quello collettivo laddove, nel porre un limite temporale di utilizzo (stagionalità), salvaguarda al contempo sia la tutela paesaggistica sia l’interesse economico della società, in una zona a elevata sensibilità che non tollera la realizzazione in via fissa e permanente di una struttura volumetricamente rilevante (20,4 mt x 25,50 mt e altezza fuori terra pari a mt 1,5 + mt 1,00 di parapetto) e comunque certamente impattante (per le sue dimensioni) paesaggisticamente qualora, escludendosene appunto la temporaneità – rectius, stagionalità – la struttura venisse mantenuta stabilmente nell’area del Parco naturale regionale Isola di sant’Andrea Litorale Punta Pizzo con conseguente effetto modificativo permanente del paesaggio.
9.4. Sotto tale aspetto, non rileva la circostanza che la piscina de qua non costituirebbe ostacolo o limitazione per le visuali panoramiche o non determinerebbe alterazione della zona insistendo su area privata. La piscina in questione sviluppa comunque volume e, come tale, essa assume rilievo paesaggistico scontando la necessità del previo giudizio di compatibilità paesaggistica rimesso alla discrezionalità valutativa dell’amministrazione competente (cfr Cons Stato, sez. IV, sentenza n. 5807/2023).
9.5. Va aggiunto, altresì, che la prescrizione è in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 271 del 2022) e costantemente ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, 13 febbraio 2023 n.1489; sez. IV, 19 maggio 2020 n. 3170), secondo cui, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, occorre tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali, valutazione questa che la Soprintendenza ha avuto cura di fare, evidenziando le ragioni di tutela impeditive per il rilascio di un’autorizzazione permanente e il loro contemperamento con l’interesse del privato individuato, ragionevolmente e in modo equilibrato, nella stagionalità dell’opera.
10. Acclarata la fondatezza del motivo di appello, occorre procedere all’esame dei motivi di gravame dedotti in primo grado dalla società appellata e riproposti con la memoria depositata in appello in data 29 marzo 2023.
Parte appellata ha, infatti, con la suddetta memoria, riproposto in appello i motivi avanzati in primo grado.
10.1. Col primo, essa ha contestato il difetto motivazionale dei provvedimenti impugnati in quanto non espliciterebbero gli elementi ostativi alla permanenza dell’intervento in questione nella stagione invernale o quali sarebbero le ragioni di contrasto dell’intervento medesimo con la normativa applicabile alla fattispecie o con i valori da essa tutelati; tanto più che:
i) l’intervento in questione interesserebbe un’area di proprietà interamente privata;
ii) esso andrebbe a completare una struttura il cui mantenimento per l’intero anno è stato già assentito dalle amministrazioni intimate in forza della sentenza del Tar LE n. 560/2016;
iii) mancherebbe la ponderazione degli interessi in gioco: l’esigenza di rimuovere la struttura nel periodo invernale non sarebbe stata confrontata con il pregiudizio che una simile operazione potrebbe comportare.
10.2. Le censure, come sopra articolate, possono essere respinte.
10.3. Sul piano del prospettato deficit motivazionale, il Collegio ha già chiarito (v. paragrafo 9 e sub paragrafi) che il giudizio reso dalla Soprintendenza, con riguardo alla contestata prescrizione, è congruo e adeguatamente motivato. Possono pertanto, sul punto, richiamarsi le argomentazioni sopra svolte.
10.4. L’autonomia del giudizio espresso dalla Soprintendenza e l’ambito oggettuale che perimetra il potere dalla stessa esercitato fanno ragione anche sulle censure sopra articolate al par. 10.1, punti i)-ii)-iii).
E invero, la prescrizione temporale è stata ritenuta dall’autorità statale come la più idonea a contemperare i diversi interessi in gioco; tale valutazione pertiene esclusivamente all’autorità preposta alla tutela del vincolo e può essere sindacata esclusivamente per travisamento dei fatti, illogicità o abnormità: profili vizianti (sintomatici dell’eccesso di potere) che nel caso di specie non rinvengono all’esame esogeno della funzione amministrativa ove considerato che l’amministrazione si è rappresentata correttamente lo stato dei luoghi, anche in ordine alla natura privata della proprietà interessata all’intervento, ed ha dato prova del bilanciamento dei contrapposti interessi laddove, nel coniugare l’interesse commerciale della società con quelli di tutela del vincolo, ha operato il minore sacrificio possibile per l’interesse (privato) secondario laddove ha assentito l’intervento col solo limite della stagionalità.
11. Con il secondo motivo di gravame, la Società appellata deduce, con un primo ordine di censure, la contraddittorietà intrinseca degli atti per avere le amministrazioni, da una parte hanno accertato la conformità e/o compatibilità del progetto presentato da Neesh alla normazione urbanistico-edilizia e paesaggistica; dall’altra, senza motivazione alcuna, hanno ritenuto che le opere realizzate in base a quel progetto dovessero essere rimosse per la stagione invernale.
11.1. La censura è infondata.
11.2. La prescrizione della stagionalità è una modalità di gestione del vincolo che, pertanto, non può rilevare come elemento sintomatico di illogicità valutativa poiché, stante il suo carattere temporaneo, eccezionale e provvisorio, rappresenta piuttosto un ragionevole punto di equilibrio nel contemperamento tra gli interessi turistico-economici delle imprese e le esigenze di tutela del vincolo. E invero, da un lato si consente, nel rispetto di determinate caratteristiche costruttive e tipologiche, di implementare l’offerta turistica nel periodo di maggiore affluenza stagionale; dall’altro, si preserva il bene vincolato da una definitiva e stabile compromissione.
11.3. La conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica del progetto, che la Società evoca a motivo della contraddittorietà, attiene in realtà ai presupposti per l’installazione della piscina che potrebbe essere esclusa, limitata o condizionata dalle diverse previsioni normative speciali e di settore (appunto paesaggistica, ovvero piano regolatori e regolamenti edilizi comunali).
La prescrizione di stagionalità attiene, invece, alla gestione in concreto del vincolo ed è il frutto della mediazione (ponderazione) tra le previsioni normative, le esigenze di tutela e l’interesse privato secondario.
12. Con un secondo gruppo di censure, articolate sempre con il secondo motivo, la Società sostiene che solo il P.P.T.R., in quanto atto-piano a duplice imputazione formale (regional-statale), sarebbe giuridicamente idoneo a dettare norme che conformano e vincolano – discendendo “per li rami” – il corrispondente potere dei rispettivi apparati: sia regionale, sia statale.
L’approvazione del P.P.T.R. e la puntualità delle disposizioni ivi contenute avrebbero delimitato i margini di discrezionalità di cui dispone la Soprintendenza nel rilascio dei titoli abilitativi di competenza, per cui la Soprintendenza (con il Comune) sarebbe oggi chiamata a svolgere valutazione di compatibilità/conformità del progetto proposto alle prescrizioni contenute nel suddetto piano; verifica che, oltre a non richiedere alcuna ponderazione d’interessi (già compiuta e « consumata » in sede di redazione dello strumento di pianificazione), non può certamente risolversi nell’imposizione di prescrizioni contrastanti con il piano medesimo, in carenza del potere di limitare temporalmente la validità dei titoli abilitativi.
12.1. Le censure sono infondate.
12.2. La prescrizione imposta dalla Soprintendenza è espressione del potere di co-gestione del vincolo e delle modalità concrete di tutela del medesimo.
Essa deve ritenersi manifestazione ordinaria e tipica del giudizio rimesso all’amministrazione statale che, nel concreto della fattispecie (e non in astratto, come accade invece a livello di pianificazione generale) deve valutare le modalità attraverso le quali il vincolo può trovare effettiva tutela.
E questo, senza sacrificare eccessivamente l’interesse del privato, in una ottica di leale collaborazione orientata alla ricerca del punto di equilibrio ritenuto il più opportuno per conciliare le diverse esigenze.
E è quanto ha fatto esattamente la Soprintendenza che non ha denegato (in astratto) la realizzazione della piscina ma l’ha autorizzata (sul piano paesaggistico) limitatamente al periodo stagionale così contemperando l’interesse primario con quello secondario, tipico dell’azione amministrativa connotata da ampia discrezionalità.
1.3. L’assunto della società, secondo cui la divisata prescrizione non avrebbe una base normativa, non è condiviso dal Collegio.
13.1. In primo luogo, perché essa trova fondamento nel potere stesso attribuito all’amministrazione statale dalla fonte normativa primaria (art. 146, commi 7 e 8, d.lgs n. 42 del 2004), risolvendosi soltanto in una mera modalità di gestione attuativa del vincolo rispetto alle circostanze del caso concreto.
13.2. In secondo luogo, perché la possibilità di concedere autorizzazioni temporanee può ritenersi espressione di un principio più generale, immanente all’ordinamento giuridico in tema di gestione del territorio (v. d.p.r. n. 380 del 2001).
Deve, pertanto, escludersi che l’approvazione del piano paesaggistico, ex art. 143 d.lgs. n. 42/2004, abbia comportato una riduzione - in parte qua e tenuto conto delle modalità specifiche di esercizio del potere - dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità amministrativa competente.
Se la verifica che l’Amministrazione competente è chiamata a compiere dovesse limitarsi al mero riscontro e alla pedissequa applicazione delle norme del PPTR (così come di norma accade in sede di rilascio del permesso di costruire avuto riguardo alle n.t.a. del piano regolatore) dovrebbe ammettersi, per logica conseguenza, la natura strettamente vincolante di dette norme (di tutela paesaggistica), sicché (del tutto illogicamente però) nessuna attività valutativa sarebbe più predicabile da parte della Soprintendenza, ciò che rederebbe del tutto irrilevante il ruolo di questo organo nella “gestione” del vincolo che invece postula, per sua natura e definizione, una attività prettamente discrezionale in termini di valutazione e contemperamento degli interessi contrapposti.
E invero, come ha chiarito ripetutamente la giurisprudenza (per tutte, Cons. Stato, sentenza n. 2141/2020), l’autorizzazione paesaggistica come regolata dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 va effettuata caso per caso, ciò che implica valutazioni discrezionali in ordine alle modalità concrete di cura e gestione del vincolo.
Inoltre, stante la preminenza del bene ambientale, non è poi lecito ammettere alcun favor per la permanenza annuale delle strutture (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 738/2019).
14. Quanto al riferimento relativo alla durata della stagione balneare ed alla presunta violazione dell’art. 8 della l.r. n. 17/2015 e dell’art. 6 della l.r. n. 17/2015 nonché dell’ordinanza balneare (censure articolate sempre col secondo motivo di gravame: pagina 13 della memoria in esame), si tratta, ad avviso del Collegio, di rilievi ininfluenti in quanto la vicenda per cui è causa non impinge nella questione degli stabilimenti balneari e anzi è a questa del tutto estranea afferendo le richiamate norme agli aspetti e ai fini del demanio marittimo.
15. Con il terzo motivo di gravame, la Società ha censurato, infine, il mancato invio del preavviso di rigetto.
15.1. Il motivo è infondato.
15.2. Rileva, in via dirimente, la circostanza che il parere espresso dalla Soprintendenza è stato di segno positivo (favorevole all’intervento), sia pure con la prescrizione temporale, ciò che esclude – ancor ancora sul piano dell’interesse – l’obbligo della comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
16. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, l’appello è fondato. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado n. 1349/2017 proposto dalla società Neesh.
17. Le ragioni sottese alla decisione, tenuto conto anche della peculiarità della questione, giustificano la compensazione, fra le parti, delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r., respinge il ricorso di primo grado n. 1349/2017.
Compensa, fra le parti, le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO