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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1644/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
TE LL Presidente relatore
NA NI IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1644/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.09.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Uzzano (PT) Via Parri n.68 (C.F.: ) C.F._1
e nato a [...] il [...] e Parte_2 residente a [...] (C.F.:
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
ZO CC (C.F.: del Foro di Pistoia C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio posto in
Montecatini Terme (PT), Via Garibaldi n. 42 (pec:
, giusta procura in atti;
Email_1
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.09.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio in data 23 aprile 1995 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 10.09.1995 a Per_1
Per_ Pistoia), (il 29.11.2003 a Pescia), (il 07.05.2008 a Pescia) Per_2
e (il 30.09.2013 a Pescia). Per_4
Le parti evidenziavano peraltro che, tra i coniugi si manifestavano incompatibilità caratteriali ed incomprensioni tali da non consentire la prosecuzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi si danno atto reciprocamente di essere autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, rinunciano entrambi alla corresponsione di alcuna somma di mantenimento;
3) I ricorrenti continueranno ad abitare unitamente ai figli Per_5
e nella casa coniugale sita in Uzzano (PT) Via Parri n.
[...] Per_2
68 per un periodo massimo di anni 2 decorrenti dalla sottoscrizione della separazione dopodiché, qualora l'immobile non fosse ancora stato venduto, entrambi provvederanno a reperire diversa soluzione abitativa indipendente;
4) La casa coniugale verrà messa in vendita dal momento della sottoscrizione della separazione ed il ricavato della futura vendita sarà suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
5) Con il ricavato della vendita dell'immobile i ricorrenti si impegnano sin da ora a provvedere all'estinzione dei mutui e di ogni altro finanziamento cointestato;
6) Durante il periodo di convivenza le spese relative alle utenze domestiche saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno a prescindere dalla loro intestazione;
2 Per_ 7) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i Per_4 genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse a loro relative ed eserciteranno congiuntamente Per_ la potestà genitoriale. e manterranno l'attuale Per_4 residenza anagrafica presso l'abitazione dei ricorrenti sita in
Uzzano (PT) Via Parri n. 68 fino alla vendita del suddetto immobile oppure per un periodo massimo di 2 anni dal momento della sottoscrizione della separazione da parte dei ricorrenti.
Successivamente andranno a vivere con la madre presso la nuova abitazione che verrà reperita e dove trasferiranno la propria residenza. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni dei figli minori;
Per_ 8) Il padre potrà tenere con sé le figlie e con le Per_4 seguenti modalità: durante la settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dall'orario di cessazione delle lezioni scolastiche fino al giorno successivo occupandosi anche del rientro a scuola delle figlie;
nei fine settimana alternati dalle ore 20:00 del venerdì fino alla domenica sera alle 19:00.Entrambi i genitori avranno il diritto di far visita alle figlie anche durante il periodo assegnato all'altro coniuge quando vorranno, previo accordo telefonico, compatibilmente con i rispettivi impegni e con le esigenze scolastiche e di salute delle figlie minori. Durante il periodo estivo per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordarsi tra i coniugi, attraverso un “piano ferie” da definire entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio ad anni alterni una settimana che ricomprenda il Natale e l'anno successivo una settimana che ricomprenda il capodanno.
Ogni modificazione che alle modalità del diritto di visita innanzi specificate dovrà essere concordata tra i coniugi, tenendo conto del preminente interesse dei figli e delle loro esigenze, specificando però che in caso di malattia, festività e ricorrenze e, più in generale
3 in casi particolari, entrambi i genitori si impegnano a consentire all'altro il diritto di visita dei minori anche fuori dai giorni e dagli orari convenuti, previo accordo con l'altro coniuge;
9) Il Sig. dal momento che i coniugi vivranno Pt_2 separatamente e quindi dalla vendita della casa coniugale o al massimo trascorsi 2 anni dalla sottoscrizione delle separazione verserà a titolo di contributo per gli oneri di mantenimento, di Per_ istruzione e di educazione delle figlie e la somma di € Per_4
400,00 (200 ciascuno) da corrispondere alla Sig.ra Parte_1 entro il 10di ogni mese, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici
Istat;
10) Per quanto riguarda le spese straordinarie si farà riferimento al protocollo d'intesa del Tribunale di Pistoia e saranno sostenute nell'interesse dei figli da entrambi i coniugi sin da subito nella misura del 50%, sempre previo accordo tra di essi. Il genitore che ha sostenuto la spesa avrà diritto al rimborso del 50% previa esibizione di documentazione attestante la spesa, retribuzione che avverrà entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione;
11) Per quanto riguarda l'assegno unico lo stesso continuerà ad essere accreditato sul conto corrente cointestato fino a che i coniugi coabiteranno. Dal momento del trasferimento presso altra abitazione gli stessi si impegnano a chiedere che l'importo sia addebitato sul proprio conto corrente personale nella misura del
50% ciascuno.
12) I coniugi dichiarano di aver definito in separata sede ogni altro rapporto di natura economica;
13) Nell'ambito della loro autonomia e al fine di regolare l'assetto economico e patrimoniale dei rapporti fra i coniugi derivante dalla crisi coniugale e di risolvere il conflitto che ne è scaturito, i coniugi intendono si da ora risolvere, a seguito dello scioglimento della comunione legale successivo allo scadere del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, anche la ripartizione della comunione de residuo;
14) Fin da ora i coniugi prestano reciproco assenso affinché gli stessi possano disgiuntamente richiedere in favore dei figli
4 autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e della carta d'identità valida per l'espatrio e non frappongono ostacoli a che ciascuno di loro possa recarsi all'estero.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data 23 Parte_2 aprile 1995 in Montecatini Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
5 Comune di Montecatini Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 9, P. 2, S. A, anno 1995);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente relatore
TE LL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
TE LL Presidente relatore
NA NI IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1644/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 15.09.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Uzzano (PT) Via Parri n.68 (C.F.: ) C.F._1
e nato a [...] il [...] e Parte_2 residente a [...] (C.F.:
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
ZO CC (C.F.: del Foro di Pistoia C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio posto in
Montecatini Terme (PT), Via Garibaldi n. 42 (pec:
, giusta procura in atti;
Email_1
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.09.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio in data 23 aprile 1995 in Montecatini Terme (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 10.09.1995 a Per_1
Per_ Pistoia), (il 29.11.2003 a Pescia), (il 07.05.2008 a Pescia) Per_2
e (il 30.09.2013 a Pescia). Per_4
Le parti evidenziavano peraltro che, tra i coniugi si manifestavano incompatibilità caratteriali ed incomprensioni tali da non consentire la prosecuzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi si danno atto reciprocamente di essere autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, rinunciano entrambi alla corresponsione di alcuna somma di mantenimento;
3) I ricorrenti continueranno ad abitare unitamente ai figli Per_5
e nella casa coniugale sita in Uzzano (PT) Via Parri n.
[...] Per_2
68 per un periodo massimo di anni 2 decorrenti dalla sottoscrizione della separazione dopodiché, qualora l'immobile non fosse ancora stato venduto, entrambi provvederanno a reperire diversa soluzione abitativa indipendente;
4) La casa coniugale verrà messa in vendita dal momento della sottoscrizione della separazione ed il ricavato della futura vendita sarà suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
5) Con il ricavato della vendita dell'immobile i ricorrenti si impegnano sin da ora a provvedere all'estinzione dei mutui e di ogni altro finanziamento cointestato;
6) Durante il periodo di convivenza le spese relative alle utenze domestiche saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno a prescindere dalla loro intestazione;
2 Per_ 7) Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i Per_4 genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse a loro relative ed eserciteranno congiuntamente Per_ la potestà genitoriale. e manterranno l'attuale Per_4 residenza anagrafica presso l'abitazione dei ricorrenti sita in
Uzzano (PT) Via Parri n. 68 fino alla vendita del suddetto immobile oppure per un periodo massimo di 2 anni dal momento della sottoscrizione della separazione da parte dei ricorrenti.
Successivamente andranno a vivere con la madre presso la nuova abitazione che verrà reperita e dove trasferiranno la propria residenza. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni dei figli minori;
Per_ 8) Il padre potrà tenere con sé le figlie e con le Per_4 seguenti modalità: durante la settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dall'orario di cessazione delle lezioni scolastiche fino al giorno successivo occupandosi anche del rientro a scuola delle figlie;
nei fine settimana alternati dalle ore 20:00 del venerdì fino alla domenica sera alle 19:00.Entrambi i genitori avranno il diritto di far visita alle figlie anche durante il periodo assegnato all'altro coniuge quando vorranno, previo accordo telefonico, compatibilmente con i rispettivi impegni e con le esigenze scolastiche e di salute delle figlie minori. Durante il periodo estivo per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordarsi tra i coniugi, attraverso un “piano ferie” da definire entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo natalizio ad anni alterni una settimana che ricomprenda il Natale e l'anno successivo una settimana che ricomprenda il capodanno.
Ogni modificazione che alle modalità del diritto di visita innanzi specificate dovrà essere concordata tra i coniugi, tenendo conto del preminente interesse dei figli e delle loro esigenze, specificando però che in caso di malattia, festività e ricorrenze e, più in generale
3 in casi particolari, entrambi i genitori si impegnano a consentire all'altro il diritto di visita dei minori anche fuori dai giorni e dagli orari convenuti, previo accordo con l'altro coniuge;
9) Il Sig. dal momento che i coniugi vivranno Pt_2 separatamente e quindi dalla vendita della casa coniugale o al massimo trascorsi 2 anni dalla sottoscrizione delle separazione verserà a titolo di contributo per gli oneri di mantenimento, di Per_ istruzione e di educazione delle figlie e la somma di € Per_4
400,00 (200 ciascuno) da corrispondere alla Sig.ra Parte_1 entro il 10di ogni mese, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici
Istat;
10) Per quanto riguarda le spese straordinarie si farà riferimento al protocollo d'intesa del Tribunale di Pistoia e saranno sostenute nell'interesse dei figli da entrambi i coniugi sin da subito nella misura del 50%, sempre previo accordo tra di essi. Il genitore che ha sostenuto la spesa avrà diritto al rimborso del 50% previa esibizione di documentazione attestante la spesa, retribuzione che avverrà entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione;
11) Per quanto riguarda l'assegno unico lo stesso continuerà ad essere accreditato sul conto corrente cointestato fino a che i coniugi coabiteranno. Dal momento del trasferimento presso altra abitazione gli stessi si impegnano a chiedere che l'importo sia addebitato sul proprio conto corrente personale nella misura del
50% ciascuno.
12) I coniugi dichiarano di aver definito in separata sede ogni altro rapporto di natura economica;
13) Nell'ambito della loro autonomia e al fine di regolare l'assetto economico e patrimoniale dei rapporti fra i coniugi derivante dalla crisi coniugale e di risolvere il conflitto che ne è scaturito, i coniugi intendono si da ora risolvere, a seguito dello scioglimento della comunione legale successivo allo scadere del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, anche la ripartizione della comunione de residuo;
14) Fin da ora i coniugi prestano reciproco assenso affinché gli stessi possano disgiuntamente richiedere in favore dei figli
4 autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e della carta d'identità valida per l'espatrio e non frappongono ostacoli a che ciascuno di loro possa recarsi all'estero.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data 23 Parte_2 aprile 1995 in Montecatini Terme (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
5 Comune di Montecatini Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 9, P. 2, S. A, anno 1995);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente relatore
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