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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7916 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
02/12/2024 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NOTARO MATTEO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. La figlia minore risiederà prevalentemente con il padre nella casa familiare sita in 20877 Persona_1
Roncello (MB) – Via Dante n.22 (ove la medesima manterrà la residenza anagrafica), in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
pertanto, il Sig. e la Sig.ra si impegnano a Pt_1 Pt_2 prendere di comune accordo le decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, avendo a riferimento essenziale l'interesse di quest'ultima, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità.
2. In ragione dell'affidamento congiunto innanzi stabilito, i ricorrenti convengono di adoperarsi e collaborare fra loro per far sì che ciascuno possa vedere (e stare con) la figlia con libertà di giorni ed orari, previo accordo telefonico fra i medesimi. L'ottemperanza al presente impegno di collaborazione da parte dei ricorrenti dovrà tener conto (contemporaneamente) anche delle rispettive e reciproche esigenze, in particolare lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità della figlia e comunque nel pieno rispetto dei Per_1 suoi impegni scolastici, ricreativi e sportivi. In ogni caso e, comunque, in difetto di accordo, la Sig.ra potrà vedere con le seguenti modalità: Parte_2 Per_1
- a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio, fino al lunedì mattina ingresso scuola (ovvero in orario corrispondente per i periodi non scolastici);
- un ulteriore giorno infrasettimanale con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie: in periodo da concordare;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze scolastiche estive: per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi con la madre entro e non oltre il 30 di aprile di ciascun anno.
3. La casa familiare sita in Roncello (MB), Via Dante n. 22, viene assegnata, con l'uso di tutti gli arredi ivi esistenti, al Sig. in quanto genitore convivente con la figlia minore La Sig.ra Parte_1 Per_1 Pt_2 lascerà l'abitazione non appena avrà reperito una soluzione abitativa idonea, comunque entro e non oltre cinque mesi dalla sottoscrizione del rogito di cui al punto 10 del ricorso, portando con sé i propri beni ed effetti personali. Il Sig. sosterrà tutte le spese per le utenze e le spese condominiali Parte_1 ordinarie.
4. Le parti concordano che provvederanno al mantenimento diretto di quando la medesima starà Per_1 con loro e che il Sig. sosterrà il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia minore Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza, che si allegano al presente ricorso costituendone parte integrante.
5. L'assegno unico universale, le detrazioni e gli altri benefici fiscali e contributi a vario titolo, verranno assegnati al 100% al Sig. n quanto convivente con la figlia minore. Pt_1
A tal fine la Sig.ra si obbliga ad effettuare le dichiarazioni necessarie richieste dall'INPS, onde Pt_2 consentire il pagamento diretto ed integrale dell'importo riconosciuto in favore del Sig. In ogni Pt_1 caso la Sig.ra si obbliga a rimborsare al Sig. li eventuali versamenti riconosciuti dall'Ente Pt_2 Pt_1 in favore della minore e ricevuti dalla medesima. Cont
6. I ricorrenti si impegnano a chiudere il conto cointestato agenzia di Busnago quando verrà chiuso il mutuo che grava attualmente sulla casa familiare. L'assegno unico universale nonché tutti gli altri contributi e benefici fiscali previsti in favore della figlia minore verranno versati direttamente sul Per_1 nuovo conto corrente personale del Sig. Pt_1
7. I ricorrenti si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche della figlia Per_1
8. Ove gli odierni ricorrenti dovessero intrattenere stabili relazioni future con nuovi partners, essi valuteranno e decideranno di comune accordo, tenendo conto dei sentimenti e delle esigenze di Per_1 se e quando detti nuovi partners andranno fatti conoscere e potranno frequentare la figlia, precisandosi che ciò dovrà comunque ed in ogni caso avvenire in modo discreto e graduale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 9. La Sig.ra e il Sig. continueranno ad utilizzare le autovetture e la moto Parte_2 Parte_1 di cui sono proprietari. 10. Il Sig. si impegna ad acquistare e la Sig.ra si impegna a vendere al Parte_1 Parte_2 medesimo la quota del 30% dell'immobile sito in Roncello (MB) – Via Dante n. 22, nel complesso edilizio denominato “RESIDENZA LE CORBUSIER” con accesso dai civici n. 22/A e 22/B della Via Dante Alighieri, al mappale 882, foglio 2, unità immobiliare ad uso abitazione composta da una cantina, cavedio di proprietà e vano uso autorimessa pertinenziale a piano primo sotto strada e due locali, servizi, sottotetto, balcone e terrazzo al primo piano il tutto collegato da scala di proprietà che si diparte dal piano primo sotto strada e attualmente censito nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: foglio 2, mappale 882, sub. 9, Via Dante n. 22/A, piano S1 – T1 categoria, A/3 classe, 5 vani, R.C. 253,06, foglio 2, mappale 882, sub. 21, Via Dante n. 22/B, piano S1categoria C/6 classe 2, mq. 35, R.C. € 108,46.
Il prezzo della cessione, tenuto conto che il presente accordo è frutto di un'intesa finalizzata allo scioglimento dell'unione di fatto, è stato pattuito in € 60.000,00= e che il relativo rogito, le cui spese saranno sostenute dal Sig. dovrà essere stipulato entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente Pt_1 ricorso.
11. Le parti, fermo e restando quanto pattuito nel punto 10 del presente ricorso, si danno reciprocamente atto di avere già risolto tutte le questioni di natura economica e patrimoniale e di non avere nulla da pretendere l'una dall'altra.
12. Le spese legali del presente procedimento saranno sostenute dal Sig. Parte_1
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle medesime risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (25.04.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali Per_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 02/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 febbraio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
02/12/2024 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. NOTARO MATTEO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. La figlia minore risiederà prevalentemente con il padre nella casa familiare sita in 20877 Persona_1
Roncello (MB) – Via Dante n.22 (ove la medesima manterrà la residenza anagrafica), in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
pertanto, il Sig. e la Sig.ra si impegnano a Pt_1 Pt_2 prendere di comune accordo le decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, avendo a riferimento essenziale l'interesse di quest'ultima, in un'ottica di reciproca, fattiva e costante collaborazione e responsabilità.
2. In ragione dell'affidamento congiunto innanzi stabilito, i ricorrenti convengono di adoperarsi e collaborare fra loro per far sì che ciascuno possa vedere (e stare con) la figlia con libertà di giorni ed orari, previo accordo telefonico fra i medesimi. L'ottemperanza al presente impegno di collaborazione da parte dei ricorrenti dovrà tener conto (contemporaneamente) anche delle rispettive e reciproche esigenze, in particolare lavorative, avendo comunque a principio ispiratore quello di soddisfare, da parte di entrambi, gli interessi, le aspirazioni, i desideri e le necessità della figlia e comunque nel pieno rispetto dei Per_1 suoi impegni scolastici, ricreativi e sportivi. In ogni caso e, comunque, in difetto di accordo, la Sig.ra potrà vedere con le seguenti modalità: Parte_2 Per_1
- a fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio, fino al lunedì mattina ingresso scuola (ovvero in orario corrispondente per i periodi non scolastici);
- un ulteriore giorno infrasettimanale con pernottamento;
- durante le vacanze natalizie: in periodo da concordare;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze scolastiche estive: per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi con la madre entro e non oltre il 30 di aprile di ciascun anno.
3. La casa familiare sita in Roncello (MB), Via Dante n. 22, viene assegnata, con l'uso di tutti gli arredi ivi esistenti, al Sig. in quanto genitore convivente con la figlia minore La Sig.ra Parte_1 Per_1 Pt_2 lascerà l'abitazione non appena avrà reperito una soluzione abitativa idonea, comunque entro e non oltre cinque mesi dalla sottoscrizione del rogito di cui al punto 10 del ricorso, portando con sé i propri beni ed effetti personali. Il Sig. sosterrà tutte le spese per le utenze e le spese condominiali Parte_1 ordinarie.
4. Le parti concordano che provvederanno al mantenimento diretto di quando la medesima starà Per_1 con loro e che il Sig. sosterrà il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia minore Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza, che si allegano al presente ricorso costituendone parte integrante.
5. L'assegno unico universale, le detrazioni e gli altri benefici fiscali e contributi a vario titolo, verranno assegnati al 100% al Sig. n quanto convivente con la figlia minore. Pt_1
A tal fine la Sig.ra si obbliga ad effettuare le dichiarazioni necessarie richieste dall'INPS, onde Pt_2 consentire il pagamento diretto ed integrale dell'importo riconosciuto in favore del Sig. In ogni Pt_1 caso la Sig.ra si obbliga a rimborsare al Sig. li eventuali versamenti riconosciuti dall'Ente Pt_2 Pt_1 in favore della minore e ricevuti dalla medesima. Cont
6. I ricorrenti si impegnano a chiudere il conto cointestato agenzia di Busnago quando verrà chiuso il mutuo che grava attualmente sulla casa familiare. L'assegno unico universale nonché tutti gli altri contributi e benefici fiscali previsti in favore della figlia minore verranno versati direttamente sul Per_1 nuovo conto corrente personale del Sig. Pt_1
7. I ricorrenti si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche della figlia Per_1
8. Ove gli odierni ricorrenti dovessero intrattenere stabili relazioni future con nuovi partners, essi valuteranno e decideranno di comune accordo, tenendo conto dei sentimenti e delle esigenze di Per_1 se e quando detti nuovi partners andranno fatti conoscere e potranno frequentare la figlia, precisandosi che ciò dovrà comunque ed in ogni caso avvenire in modo discreto e graduale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 9. La Sig.ra e il Sig. continueranno ad utilizzare le autovetture e la moto Parte_2 Parte_1 di cui sono proprietari. 10. Il Sig. si impegna ad acquistare e la Sig.ra si impegna a vendere al Parte_1 Parte_2 medesimo la quota del 30% dell'immobile sito in Roncello (MB) – Via Dante n. 22, nel complesso edilizio denominato “RESIDENZA LE CORBUSIER” con accesso dai civici n. 22/A e 22/B della Via Dante Alighieri, al mappale 882, foglio 2, unità immobiliare ad uso abitazione composta da una cantina, cavedio di proprietà e vano uso autorimessa pertinenziale a piano primo sotto strada e due locali, servizi, sottotetto, balcone e terrazzo al primo piano il tutto collegato da scala di proprietà che si diparte dal piano primo sotto strada e attualmente censito nel Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue: foglio 2, mappale 882, sub. 9, Via Dante n. 22/A, piano S1 – T1 categoria, A/3 classe, 5 vani, R.C. 253,06, foglio 2, mappale 882, sub. 21, Via Dante n. 22/B, piano S1categoria C/6 classe 2, mq. 35, R.C. € 108,46.
Il prezzo della cessione, tenuto conto che il presente accordo è frutto di un'intesa finalizzata allo scioglimento dell'unione di fatto, è stato pattuito in € 60.000,00= e che il relativo rogito, le cui spese saranno sostenute dal Sig. dovrà essere stipulato entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente Pt_1 ricorso.
11. Le parti, fermo e restando quanto pattuito nel punto 10 del presente ricorso, si danno reciprocamente atto di avere già risolto tutte le questioni di natura economica e patrimoniale e di non avere nulla da pretendere l'una dall'altra.
12. Le spese legali del presente procedimento saranno sostenute dal Sig. Parte_1
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle medesime risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (25.04.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali Per_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 02/12/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 febbraio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona