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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 74/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74/2023 promossa da:
C.F. ), con il con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
SERGIO PICCHI e GIORGIO LEONCINI ed elettivamente domiciliata a San Miniato (PI),
Largo Don Pino Puglisi 6 presso lo studio dei difensori
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. rappresentato e difeso dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliati a
Prato, v.le Borgovalsugana n. 63/B presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
attualmente docente a tempo determinato, ha adito il Tribunale di Prato Parte_1
per accertare il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto e condannarlo al pagamento delle CP_1
relative differenze retributive, quantificabili in euro 5.684,35 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. A suo dire, le disposizioni in esame, laddove limitano la fruizione dei benefici ai soli docenti di ruolo, sarebbero discriminatorie e contrasterebbero con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Si è costituito tardivamente il , chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepisce, CP_1
relativamente alla retribuzione professionale docenti, che la stessa non possa essere riconosciuta ai supplenti temporanei, che svolgono attività significativamente diverse rispetto agli assunti a tempo indeterminato o annuale, sia in riferimento alla durata (i primi svolgono supplenze brevi in sostituzione di docenti su scuole, classi e tipologia di posto diverso) sia in relazione all'incarico svolto (mancata partecipazione ai consigli di classe, riunioni, etc.)
Rileva, poi, sul riconoscimento del beneficio della carta docente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e, nel merito, la correttezza del proprio operato, conforme alla disciplina vigente in materia.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 25 gennaio 2024 e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
depositate dalle parti costituite.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
1. Sulla c.d. Retribuzione Professionale docenti
Innanzitutto, riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, appare opportuno richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001,
che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE -nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999,
sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto
contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018; nello
Pag. 2 di 7 stesso senso si veda anche Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui: “è conforme alla
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che
non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di
ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di
desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva,
sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”).
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. dall'art. 7 del CCNI del 15/03/2001, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
2. Sulla c.d. carta docente
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte convenuta, dal momento che il presente giudizio ha a oggetto la domanda di riconoscimento di una prestazione di natura economica, connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa, e il diniego di fruire di quel beneficio rientra tra le determinazioni assunte dal con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (e non nell'esercizio CP_1
di un potere autoritativo e discrezionale).
Ne consegue, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 3032/2011 e successive conformi).
Pag. 3 di 7 Venendo al merito della vicenda, deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce
retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e
prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A..
Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”- contrasta con la clausola 4 punto 1 CP_1
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
Pag. 4 di 7 s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una
reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi
della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015,
spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie
di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli
insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova
specifica di un pregiudizio maggiore”.
Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc.
2-5 ricorso) consentono di concludere che la docente ha prestato un'attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profilli di oggettiva differenziazione con l'attività di docenza prestata dal personale di ruolo.
Si tratta di circostanze di fatto che devono essere valorizzate per ritenere una continuità della prestazione lavorativa, che giustifica la concessione del beneficio in parola.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata, l'indagine in ordine alla comparabilità o meno tra la prestazione resa tra il docente precario e quello di ruolo, non può essere condotta sulla base di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative
Pag. 5 di 7 del tutto particolari”, quali, il part-time dei docenti di ruolo, l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato, né sulla base del dato normativo dei
180 giorni considerato da disposizioni riguardanti specifici fenomeni (quale, la ricostruzione della carriera, la retribuzione nei mesi estivi, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova) “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica””.
Pur non avendo la pronuncia affrontando la tematica qui in rilievo, ha chiaramente evidenziato che la funzione formativa della carta docente è strettamente connessa alla durata annua della prestazione, come confermato dal riferimento all'anno scolastico da parte della disposizione che lo ha istituito e, da ultimo, dall'art. 15 D.L. 69/ 2023 (conv. con mod., in L. n.
103/2023) che ha esteso il beneficio, per l'anno 2023, ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Tuttavia, a fronte della finalità perseguita con la misura, (vale a dire, sostenere la formazione continua dei docenti al fine di valorizzarne le competenze professionali), negarne il beneficio a chi, come nel caso di specie, ha svolto quella attività per la maggior parte dell'anno, per un numero di ore significativo (ossia più del 50% dell'orario pieno) e con continuità, significherebbe effettuare una discriminazione basata soltanto sulla tipologia di contratto che vincola il docente all'amministrazione scolastica, anziché su una oggettiva differenza rispetto al servizio prestato (del resto, neppure allegata dalla resistente).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, pertanto, il resistente deve essere CP_1
condannato a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per ciascun anno di cui al ricorso (quattro in tutto) dell'importo nominale di euro 500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
Deve invero escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma,
che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr.
Pag. 6 di 7 Cass., n. 29961/2023 cit).
Le spese di lite (liquidate applicando i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura documentale della causa e della non complessità delle questioni trattate) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente e liquidate in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1)accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente CP_1
condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 5.684,35, oltre interessi legali dalle singole scadenza a saldo;
2) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) CP_1
per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 2.695,00, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Prato, 21 maggio 2024
Il Giudice
Mariella Galano
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