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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/02/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 13961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 13961/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Riccardo Coscetta Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe in epigrafe ha dedotto:
-di aver ricevuto in data 25.10.2023 un sollecito di pagamento delle somme indebitamente percepite sulla prestazione di disoccupazione agricola;
-il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
-di non aver ricevuto notifica di atti presupposto a tale sollecito;
-la prescrizione dell'indebito.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“in via preliminare accertare il difetto di motivazione del sollecito di pagamento contenente provvedimento di rateizzazione di somme indebitamente percepite;
per l'effetto dichiarane la nullità e/o disporne l'annullamento con conseguente dichiarazione di inefficacia del su indicato provvedimento nei confronti della ricorrente;
in via subordinata accertare e dichiarare l'omessa notifica di uno, o più di uno, degli atti prodromici finalizzati all'accertamento ed al recupero del presunto indebito;
conseguentemente dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica di uno o più atti presupposti;
nel merito accertare la prescrizione del diritto al recupero dell'indebito previdenziale;
nel merito accertare l'eventuale decadenza dall'esercizio dell'azione di accertamento e recupero dell'indebito; conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto impugnato;
in ogni caso dichiarare non dovuta la somma di euro 4.575,72 e/o altra somma eventualmente accertata”.
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' , a cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio e resisteva CP_2
con diffuse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso con sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
È incontestato che parte ricorrente abbia fruito della prestazione -disoccupazione agricola- di cui l' chiede la ripetizione. CP_2
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, ovvero che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di non dovere le somme richieste a titolo di indebito sulla propria prestazione di
3 disoccupazione agricola con missiva del 9.10.2023 per l'importo di euro 4.575,72. L' , CP_2
dal canto suo, ha depositato in atti la missiva del 7.12.2012 e del 9.11.2015 con cui ha comunicato alla ricorrente la sussistenza di un indebito pari ad euro 4.575,72 sulla prestazione agricola cat. DSAGR per l'anno 2004. Ebbene, dagli atti di causa risulta che la missiva del 2012 non è stata notificata regolarmente dall , mentre quella del 2015 è CP_2
stata notificata compiutamente in data 25.11.2015 quando era già decorso il termine di prescrizione decennale. Ciò in quanto l'indebito afferisce al periodo dal gennaio 2004 al dicembre 2004 e pertanto, in assenza di prova di una diversa data di pagamento da parte dell' della prestazione agricola, tale pagamento deve ritenersi concluso nel dicembre CP_2
2004.
A quanto precede consegue che deve considerarsi prescritta la somma vantata dall' nei CP_2 confronti della ricorrente per l'anno 2004.
Sul punto, si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto CP_2
dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del
17 novembre 2003).
Non ignora il Giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento compiuto dall'Ente.
In tema di indebito sopravvenuto la S.C. a S.U. ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
4 L'accoglimento di tale eccezione determina l'irripetibilità delle somme richieste con la missiva del 9.10.2023 per euro 4.575,72 sulla prestazione agricola cat. DSAGR e, per l'effetto, l non è tenuto alla ripetizione delle somme per tale periodo. CP_2
L'accoglimento di tale motivo di ricorso comporta l'assorbimento di ogni valutazione in ordine alle altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M
.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) In accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione delle somme CP_2
oggetto della missiva del 9.10.2023 per euro 4.575,72 sulla prestazione agricola cat.
DSAGR della ricorrente, per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_2
liquida in euro 886,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 18.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 13961/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Riccardo Coscetta Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe in epigrafe ha dedotto:
-di aver ricevuto in data 25.10.2023 un sollecito di pagamento delle somme indebitamente percepite sulla prestazione di disoccupazione agricola;
-il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
-di non aver ricevuto notifica di atti presupposto a tale sollecito;
-la prescrizione dell'indebito.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“in via preliminare accertare il difetto di motivazione del sollecito di pagamento contenente provvedimento di rateizzazione di somme indebitamente percepite;
per l'effetto dichiarane la nullità e/o disporne l'annullamento con conseguente dichiarazione di inefficacia del su indicato provvedimento nei confronti della ricorrente;
in via subordinata accertare e dichiarare l'omessa notifica di uno, o più di uno, degli atti prodromici finalizzati all'accertamento ed al recupero del presunto indebito;
conseguentemente dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica di uno o più atti presupposti;
nel merito accertare la prescrizione del diritto al recupero dell'indebito previdenziale;
nel merito accertare l'eventuale decadenza dall'esercizio dell'azione di accertamento e recupero dell'indebito; conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto impugnato;
in ogni caso dichiarare non dovuta la somma di euro 4.575,72 e/o altra somma eventualmente accertata”.
Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' , a cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio e resisteva CP_2
con diffuse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso con sentenza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
È incontestato che parte ricorrente abbia fruito della prestazione -disoccupazione agricola- di cui l' chiede la ripetizione. CP_2
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, ovvero che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di non dovere le somme richieste a titolo di indebito sulla propria prestazione di
3 disoccupazione agricola con missiva del 9.10.2023 per l'importo di euro 4.575,72. L' , CP_2
dal canto suo, ha depositato in atti la missiva del 7.12.2012 e del 9.11.2015 con cui ha comunicato alla ricorrente la sussistenza di un indebito pari ad euro 4.575,72 sulla prestazione agricola cat. DSAGR per l'anno 2004. Ebbene, dagli atti di causa risulta che la missiva del 2012 non è stata notificata regolarmente dall , mentre quella del 2015 è CP_2
stata notificata compiutamente in data 25.11.2015 quando era già decorso il termine di prescrizione decennale. Ciò in quanto l'indebito afferisce al periodo dal gennaio 2004 al dicembre 2004 e pertanto, in assenza di prova di una diversa data di pagamento da parte dell' della prestazione agricola, tale pagamento deve ritenersi concluso nel dicembre CP_2
2004.
A quanto precede consegue che deve considerarsi prescritta la somma vantata dall' nei CP_2 confronti della ricorrente per l'anno 2004.
Sul punto, si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto CP_2
dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del
17 novembre 2003).
Non ignora il Giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento compiuto dall'Ente.
In tema di indebito sopravvenuto la S.C. a S.U. ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
4 L'accoglimento di tale eccezione determina l'irripetibilità delle somme richieste con la missiva del 9.10.2023 per euro 4.575,72 sulla prestazione agricola cat. DSAGR e, per l'effetto, l non è tenuto alla ripetizione delle somme per tale periodo. CP_2
L'accoglimento di tale motivo di ricorso comporta l'assorbimento di ogni valutazione in ordine alle altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M
.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) In accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione delle somme CP_2
oggetto della missiva del 9.10.2023 per euro 4.575,72 sulla prestazione agricola cat.
DSAGR della ricorrente, per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_2
liquida in euro 886,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 18.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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