Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 22549/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22549/2019 promossa da:
, con sede legale in NAPOLI alla via Duomo, 305, e con sede CP_1 amministrativa in Scafati alla via D. Catalano, 88, P. Iva nr. , in P.IVA_1 persona del l.r.p.t., ( , Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Faiella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati (SA) alla via C. Colombo 16/a come da mandato in atti all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, PEC
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OPPONENTE
contro
Controparte_3
, cod. fiscale ,
[...] P.IVA_2 dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza n.ro 163/2018, in persona del curatore dr. , rappresentato e difeso, per mandato allegato al Controparte_4 ricorso n. R.G. 17978/19, dall' avv.Bruno Fiorentino
( ), giusta provvedimento del G.D. dr. Gianpiero C.F._2
Scoppa del 5.4.2019, presso il quale in Napoli alla via Ottavio Caiazzo n.19 elettivamente domicilia, pec. ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 04.11.2024, precisavano le conclusioni e con ordinanza del 07.11.2024 la causa era assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La notifica tempestivamente opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
4837/2019 emesso in data 24 giugno 2019 con il quale il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dr. Giovanni Scotto di Carlo, ha ingiunto alla CP_1 di pagare, in favore del , la somma di
[...] Parte_1 euro 106.250,41 oltre interessi, spese ed onorari di giudizio, quale saldo delle fatture emesse in virtù del contratto stipulato in data 22 aprile 2014 con la licenziataria del marchio GIVOVA. La deduceva che CP_1 CP_1 tra le parti vi erano due contratti, entrambi sottoscritti: uno di sponsorizzazione tecnica del 01.09.2014 in virtù del quale l'opponente CP_1
doveva corrispondere materiale omaggio per le quali venivano emesse
[...] fatture passive;
in virtù di tale contratto, nessun corrispettivo in denaro doveva essere pagato da se non i soli premi previsti per le ipotesi CP_1 espressamente elencate in detto contratto, di fatto non maturati e pertanto non dovuti. L'altro contratto (22.04.2014) era quello di sponsor ufficiale (main sponsor) in virtù del quale la licenziataria del marchio Givova, in CP_1 adempimento alle proprie obbligazioni pecuniarie di cui al contratto di sponsorizzazione (main sponsor), a fronte degli obblighi assunti dalla
[...]
si impegnava a corrispondere un contributo in denaro Controparte_3 pari a complessivi euro 647.500,00 oltre Iva mediante bonifici bancari.
Somme che parte opponente asserisce di aver puntualmente pagate come da bonifici bancari – versati in atti – unitamente alle relative fatture, tutte autenticate dal notaio. Parte opponente evidenziava ulteriormente che, all'epoca dell'interruzione dei rapporti commerciali con la parte opposta
(febbraio 2016), essa risultava addirittura creditrice dell' Controparte_3 per aver effettuato pagamenti complessivi per euro 799.034,00,
[...] superiori rispetto all'importo previsto dal contratto di sponsorizzazione che prevedeva il pagamento di euro 789.950,00 (euro 647.500,00 + iva). Parte opponente, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) revocare e/o annullare l'opposto D.I. nr. 4837/2019 Rgn 17978/2019 emesso dal Tribunale di Napoli essendo pari a zero il credito vantato dalla società odierna fallita nei confronti della 2) revocare e/o annullare CP_1
l'opposto D.I. nr. 4837/2019 Rgn 17978/2019 emesso dal Tribunale di Napoli per inammissibilità dello stesso, essendo stato concesso in assenza delle
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condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 e segg. del c.p.c., e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia dello stesso;
3) dichiarare sempre e comunque non dovuta alcuna somma da nei confronti della società CP_1 odierna fallita. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario . Si costituiva controparte eccependo la mancata consegna delle forniture indicate dall'opponente (per oltre euro 300.000,00), rilevando il mancato riscontro delle stesse forniture nella contabilità della fallita, disconoscendo le schede contabili prodotte dalla parte opponente. Ulteriormente parte opposta richiama il contratto di sponsorizzazione sottoscritto il 22.04.2014, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dalla ed in virtù della quale la stessa si era obbligata CP_1 al pagamento in favore della società in bonis della somma di euro 647.500,00 oltre iva, credito che, come dedotto dalla parte opposta, trova riscontro nella documentazione contabile e nel bilancio fallimentare. All'uopo parte opposta conclude, perché preliminarmente, non fondandosi l'opposizione su prova scritta, venga concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione giacché infondata e pretestuosa e carente di prova;
in subordine, chiede che venga accertato l'esatto ammontare ancora dovuto alla comparente in virtù del contratto di sponsorizzazione del
22.4.2014 e condannata l'opponente al pagamento della maggiore o minore somma dovuta oltre interessi moratori ex art. 4, 5 e 6 del D.Lgs 231/02. come aggiornato ex Legge n.27/2012 e Legge 91/2015; con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, nonché alla rifusione delle spese e competenze di lite con attribuzione in favore del costituito avvocato per fattone anticipo. Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività, venivano concessi i termini ex art.183 cpc. Espletata la prova testimoniale e la consulenza contabile di CTU contabile, al fine di ricostruire, sulla base della documentazione versata agli atti, i rapporti dare/avere tra le parti in causa, le parti precisavano le conclusioni e con ordinanza del 07.11.2024 la causa era assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così brevemente espositi i fatti di causa e le deduzioni delle parti, ritiene, il
Tribunale, che la domanda sia fondata e debba, pertanto essere accolta.
L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento. Secondo
l'interpretazione ormai consolidata, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ed in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio
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diritto di credito ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile. Il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio e pertanto, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel suddetto giudizio, parte opponente ha dimostrato l'adempimento delle prestazioni contrattuali derivanti dai due contratti, quello di main sponsor e di sponsorizzazione tecnica. Il quadro istruttorio prodotto, dalle dichiarazioni testimoniali alle risultanze dell'elaborato contabile unitamente alla documentazione tutta prodotta, ha riscontrato sia l'avvenuta consegna del materiale/abbigliamento sportivo che la mancanza di alcun credito dell'opponente a favore della società tenendo conto Controparte_3 sia dei pagamenti prodotti dalla opponente, effettuati con bonifici bancari e della compensazione con i controcrediti vantati dalla stessa. In merito ai testi, significative le dichiarazioni del teste di parte opponente, , Testimone_1 secondo cui (che aveva ricoperto la carica di presidente della Testimone_2 parte opposta) e (carica di direttore generale della società Tes_3 opposta), andassero frequentemente a ritirare la merce riferendo ulteriormente che, relativamente alla fornitura negli anni 2014 e 2015 di attrezzature per un valore di € 159.000,00, ritirate presso la , non abbia ricevuto alcun reso CP_1 da parte della società opposta. Dichiarazioni di fatto confermate dai testi e secondo cui si sono recati presso il deposito Testimone_2 Tes_3 della a Scafati per ritirare il materiale anche con l'ausilio di un CP_1 pulmino dichiarando il teste che l'importo delle forniture Testimone_2 ricevute in consegna era “…certamente una somma rilevante” .Ulteriormente la consulenza contabile sui rapporti di dare ed avere, alla luce della completa documentazione prodotta da (fatture con autentica notarile, copia CP_1 bonifici bancari, fatture sponsor emesse ex adverso a compensazione di quelle emesse dall'opponente, mastrini) allegata da parte opponente, asserisce che il
“il credito del fallimento opposto di cui alle fatture emesse dalla società fallita e poste alla base del decreto ingiuntivo, tenuto conto dei pagamenti eccepiti dalla opponente e delle compensazioni con i controcrediti vantati dall'opponente, risulta essere pari a zero”. Specificando ulteriormente:
Totale fatture emesse (a credito (cfr. prospetto pag. Controparte_3
XIX) 1.099.541,83 , Totale pagamenti eseguiti da (cfr. prospetto pag. CP_1
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XXI) 799.034,00 - Compensazioni fatture fornitura materiale (debito
[...]
300.507,83- CP_3
Conclusione condivisibile alla luce altresì dell'ulteriore circostanza secondo cui, mentre la parte opponente con documentazione contabile tenuta in maniera regolare ha consentito non solo la ricostruzione dei rapporti ma anche di verificare la carenza di poste creditore a favore della società
[...]
, di contro parte opposta non ha dimostrato, per la carenza CP_3 della documentazione contabile completa e regolare della stessa, che i suddetti pagamenti, siano deducibili dal quadro contabile della società fallita come asserisce. Infatti i pagamenti effettuati dalla parte opponente dimostrati con i bonifici e riscontrati dalla consulenza tecnica non sono stati screditati da alcuna documentazione regolare ed attendibile della parte opposta. Pertanto, se parte opponente ha allegato documentazione probante la carenza di poste a credito per la parte opposta, di contro la non ha allegato CP_3 nessun quadro contabile chiaro e regolare dal quale si possa evincere una posta passiva.
Quanto alle spese processuali, vanno liquidate secondo i parametri medi del
DM 147/22 e seguono la soccombenza, così come le spese di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del CP_1 [...]
n.ro 157/2018, disattesa ogni Controparte_3 altra eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione formulata dalla in p.l.r.p.t. nei CP_1
confronti del in p. del Controparte_3
curatore p.t.;
2) per l'effetto revoca il D.I. nr. 4837/2019 Rgn 17978/2019 emesso dal
Tribunale di Napoli;
3) condanna il in persona del Controparte_3
curatore p.t. al pagamento delle spese processuali in favore della in p.l.r.p.t. che liquida in euro 400,00 per spese CP_1
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esenti, euro 14.103,00 per compensi di causa, oltre 15% di spese generali oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Flavia Faiella;
4) pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 07/11/2024, a carico della parte opposta.
Così deciso in Napoli il 19/02/2025
Il Giudice
Dott. Francesco Russo
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