Art. 15.
Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidita' di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennita' da parte di Governi esteri.
Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidita' di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennita' da parte di Governi esteri.