Articolo 15 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 14Articolo 16
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16 settembre 1950
Art. 15.
Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidita' di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennita' da parte di Governi esteri.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950