Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 1
Il potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici non si esercita attraverso un'attività giurisdizionale. La funzione disciplinare ha natura amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che di questo costituisce diretta emanazione, e nell'interno del gruppo, in relazione alla violazione di interessi propri di questo. L'intervento della giurisdizione avviene dopo l'esercizio del potere del gruppo, a garanzia dei singoli, ed ha luogo mediante l'esame dell'atto amministrativo che ha posto termine al procedimento. Pertanto, non vi è doppio grado di giurisdizione disciplinare, ma un procedimento amministrativo, chiuso con un provvedimento, ed un processo in sede di impugnativa di questo, definito con sentenza. Ne consegue che l'omessa comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo ad uno dei soggetti previsti dall'art. 49, primo comma, del Regolamento approvato con d.P.R. 5 Aprile 1950, n. 221 (nella specie, il Ministro della sanità, che deve intendersi sostituito al Prefetto, originariamente previsto in detta norma, le cui competenze in materia di sanità sono venute meno, mentre sussiste la competenza dello Stato in relazione agli Ordini professionali), non comporta una nullità processuale, inerente alla necessaria integrità del contraddittorio tra le parti del processo, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8995 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ORD MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI PROV TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.L. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati CLAUDIO DAL PIAZ, ROBERTO LONGHIN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GB AT CH, MINISTERO DELLA SANITÀ, COMM CENTR ES PROF SAN, PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSAZIONE;
PROCURATOREGENERALE PRESSO TRIBUNALE TORINO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 07721/97 proposto da:
OH TH CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, difeso anche disgiuntamente dagli avvocati MARCO CASAVECCHIA, ALDO PERLA, ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORD MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI PROV DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. L. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati CLAUDIO DAL PIAZ, ROBERTO LONGHIN, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
P M TRIBUNALE TORINO, MINISTERO DELLA SANITÀ, PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSAZIONE;
COMM CENTR ES PROF SAN;
- intimati -
avverso la decisione n. 44/97 della COMM CENTR ES PROF SAN di ROMA, emessa il 31/01/97 e depositata il 05/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Roberto LONGHIN;
uditi gli Avvocati Marco CASAVECCHIA e Aldo PERLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità dell'incidentale. Svolgimento del processo.
Con atto adottato nella seduta del 5 ottobre 1992 la Commissione medica dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Torino infliggeva al dottor IA HR OH la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di tre mesi. li provvedimento era impugnato sia dal l'interessato, sia dal procuratore della Repubblica di Torino, il quale chiedeva il proscioglimento dell'incolpato. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 5 marzo 1997, accoglieva il secondo motivo del ricorso del l'interessato, rilevando che l'inizio del procedimento disciplinare non era stato comunicato al Ministro della sanità, come prescritto dall'art.49 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, sostituita tale autorità al prefetto ivi inizialmente previsto;
tale omissione comportava la nullità dell'atto iniziale del procedimento e di tutti gli atti successivi, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Ordine.
Avverso la decisione della Commissione centrale l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Torino ha proposto ricorso per cassazione, mentre il dottor OH ha presentato ricorso incidentale condizionato, al quale l'Ordine ha resistito con controricorso. Le Sezioni unite di questa Corte, a cui i due ricorsi erano stati inizialmente assegnati, ha, con ordinanza del 25 giugno 1998, ritenuto che la previsione dell'art.19 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n.233) è superata dalla Costituzione repubblicana, che ha consentito il ricorso per cassazione avverso le pronunzie degli organi giurisdizionali speciali per qualsivoglia violazione di legge (e non solo per motivi attinenti alla giurisdizione), onde su detto ricorso deve pronunziarsi la sezione semplice di questa Corte quando non ricorra una delle ipotesi previste dall'art.374 c.p.c.. Assegnati i ricorsi a questa sezione e fissata l'udienza per la discussione, le due parti ricorrenti hanno presentato memoria ed hanno partecipato alla discussione.
Motivi della decisione.
1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 C.P.C.). 2.- Il ricorso principale dell'Ordine provinciale dei medici censura, per diverse ragioni, la decisione che ha dichiarato la nullità del procedimento disciplinare da esso instaurato contro il dottor OH e conclusosi con la sanzione allo stesso inflitta. Il ricorrente ritiene, in sintesi, che la Commissione centrale abbia errato nell'applicare un orientamento giurisprudenziale, formatosi in relazione alla regolarità del contraddittorio davanti all'organo giurisdizionale, alla diversa fattispecie di un procedimento amministrativo e nel non considerare che alla omessa comunicazione dell'inizio del procedimento avevano prestato acquiescenza sia il sanitario interessato, sia il Ministero della sanità, il quale ha ricevuto la comunicazione scritta del 24 novembre 1992 sulla conclusione del procedimento disciplinare senza sollevare rilievi di sorta.
Il ricorso principale è fondato.
È essenziale osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 14 marzo 1961 n. 579, 15 maggio 1972 n. 1442), il potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici non si esercita attraverso un'attività giurisdizionale. Tale funzione disciplinare ha natura amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che di questo è diretta emanazione, e nell'interno del gruppo, per violazione di interessi propri di questo. L'intervento della giurisdizione avviene dopo l'esercizio del potere del gruppo, a garanzia dei singoli;
ed ha luogo mediante l'esame dell'atto amministrativo che ha posto termine al procedimento. Pertanto, non vi è doppio grado di giurisdizione disciplinare, ma un procedimento amministrativo, chiuso con un provvedimento, ed un processo in sede di impugnativa di questo, chiuso con sentenza.
L'omessa comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo ad uno dei soggetti previsti dall'art.49, primo comma, del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950 n.221 (nel caso di specie, il Ministro della sanità, che deve intendersi sostituito al prefetto inizialmente previsto in detta norma, le cui competenze in materia di sanità sono venute meno, mentre sussiste la competenza dello Stato relativamente agli Ordini professionali: v., ex plurimis, Cass. 5 aprile 1991 n. 3556 e 3557) non comporta, pertanto, una nullità processuale, inerente alla integrità del contraddittorio tra le parti del processo, ma concretizza una illegittimità amministrativa che, secondo i principi generati relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la norma violata è prevista. Di tali principi generali è espressione l'esplicito disposto dell'art.8, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241, secondo cui l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
La notizia prescritta dal citato art.49 dell'avvio del procedimento disciplinare contro un sanitario mira a tutelare l'interesse della autorità che ne è destinataria, onde la omissione della stessa può essere fatta valere solo dal medesimo soggetto, e non anche dal sanitario. Nel caso di specie, il Ministro della sanità, che ha poi ricevuto comunicazione dell'esito del procedimento disciplinare, non ha formulato alcuna doglianza in ordine alla mancata notizia dell'avvio del procedimento, non avendo neanche partecipato alla fase giurisdizionale. Tale omissione deve, quindi, ritenersi priva di rilievo invalidante il provvedimento amministrativo di applicazione della sanzione disciplinare. Va, perciò, cassata la decisione impugnata che ha fatto derivare dalla detta omissione (lamentata dal solo sanitario incolpato) la "nullità" di tutti gli atti del procedimento, facendo erroneamente applicazione di Istituti processuali. 3.- Il corso incidentale del dottor OH introduce, in tutti i motivi proposti, questioni non decise dalla Commissione centrale, onde, non essendovi stata soccombenza del ricorrente sulle stesse questioni, esso va dichiarato inammissibile. Dette questioni dovranno essere affrontate e decise nel giudizio di rinvio. 4.- Nel corso della discussione orale la difesa del dott. OH ha sostenuto che l'azione disciplinare contro di lui esercitata si e prescritta ai sensi dell'art.51 del citato regolamento n,221/1950 (secondo cui tale azione si prescrive in cinque anni), essendo trascorsi più di sette anni e mezzo dall'epoca dei fatti a lui addebitati. La tesi prospettata presuppone l'applicabilità alla prescrizione della presente azione disciplinare della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 160 del codice penale, secondo cui in nessun caso i termini di prescrizione fissati dalla legge possono essere prolungati oltre la metà. Ma tale assunto è infondato.
In ordine al regime della prescrizione prevista dal citato art.51 (o anche dalla disposizione di uguale tenore contenuta nell'art.51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, sull'ordinamento della professione di avvocato), questa Corte ha ritenuto applicabili le norme del codice civile, e quindi gli artt.2943 e 2945 di detto codice. Inizialmente si è affermato che la prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno della commessa infrazione, è interrotta senza limiti dall'azione disciplinare (Cass. 20 marzo 1971 n. 811; 9 luglio 1973 n. 1960), facendosi quindi applicazione del secondo comma dell'art.2945 (c.d. interruzione permanente o interruzione-sospensione). In tempi recenti si è distinto tra la fase giurisdizionale davanti alla commissione centrale (o al Consiglio nazionale forense), in cui trova applicazione l'art.2945,secondo comma, e la fase del procedimento amministrativo, in cui si è ritenuta applicabile la regola della interruzione ad effetto istantaneo, per cui dal momento dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (Cass. 2 giugno 1997 n. 4909, con riferimento all'azione disciplinare contro i sanitari, Cass. 22 maggio 1995 n. 5603; 5 febbraio 1997 n. 1081; 26 marzo 1997 n. 2661, relativamente all'azione disciplinare contro gli avvocati). Nel caso di specie, gli effetti permanenti dell'interruzione avvenuta con l'instaurazione del giudizio davanti alla Commissione centrale impediscono che la prescrizione possa essersi maturata nel corso di detto giudizio ovvero durante il giudizio di cassazione, onde la sola prescrizione che può essere qui invocata è quella che si sia verificata nel corso del procedimento amministrativo. Ma detta prescrizione si sarebbe dovuta dedurre tra i motivi del ricorso proposto dal dott. OH alla Commissione centrale avverso il provvedimento amministrativo di inflizione della sanzione disciplinare, tenuto conto che la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile ex officio (in relazione alla natura degli interessi coinvolti, che rende inapplicabile l'art.2938 c.c.), ma nel rispetto dei principi inerenti alla impugnazione dei provvedimenti amministrativi (o anche - ma il punto qui non rileva - del formarsi del giudicato interno).
Poiché tra i motivi del ricorso alla Commissione centrale l'incolpato non ha eccepito la prescrizione dell'azione disciplinare, essa va esclusa.
5.- In conclusione, a seguito della cassazione della decisione impugnata, la causa va rinviata alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che pronunzierà nuovamente sul ricorso proposto dal dott. OH.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999