Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8995
CASS
Sentenza 27 agosto 1999

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Il potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici non si esercita attraverso un'attività giurisdizionale. La funzione disciplinare ha natura amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che di questo costituisce diretta emanazione, e nell'interno del gruppo, in relazione alla violazione di interessi propri di questo. L'intervento della giurisdizione avviene dopo l'esercizio del potere del gruppo, a garanzia dei singoli, ed ha luogo mediante l'esame dell'atto amministrativo che ha posto termine al procedimento. Pertanto, non vi è doppio grado di giurisdizione disciplinare, ma un procedimento amministrativo, chiuso con un provvedimento, ed un processo in sede di impugnativa di questo, definito con sentenza. Ne consegue che l'omessa comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo ad uno dei soggetti previsti dall'art. 49, primo comma, del Regolamento approvato con d.P.R. 5 Aprile 1950, n. 221 (nella specie, il Ministro della sanità, che deve intendersi sostituito al Prefetto, originariamente previsto in detta norma, le cui competenze in materia di sanità sono venute meno, mentre sussiste la competenza dello Stato in relazione agli Ordini professionali), non comporta una nullità processuale, inerente alla necessaria integrità del contraddittorio tra le parti del processo, bensì una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/1999, n. 8995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8995
    Data del deposito : 27 agosto 1999

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