TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 17/04/2026, n. 150
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Sentenza breve 17 aprile 2026

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    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del Decreto Legge n. 73/2022, convertito dalla Legge n. 122/2022. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998. Illogicità e ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, poiché notificato oltre i termini rispetto all'adozione del provvedimento di revoca. Ha specificato che le comunicazioni amministrative relative alla revoca del nulla osta, se adottate prima dell'ingresso dello straniero in Italia, devono essere indirizzate ai recapiti indicati nella domanda originaria del datore di lavoro, inclusi gli indirizzi PEC. Ha inoltre sottolineato che non è possibile attendere l'ingresso dello straniero per adottare tali provvedimenti, al fine di evitare l'ingresso di soggetti non aventi i requisiti, e che la conoscenza effettiva dei provvedimenti non può dipendere dall'attivazione spontanea dell'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 17/04/2026, n. 150
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 150
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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