Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 17/04/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2026, proposto dal sig. ME AI AI OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno - Sportello Unico per l'Immigrazione di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Isernia il 1°.01.2025 – Codice Pratica: P-IS/L/Q/2024/100417, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta (e il rigetto all’autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato) ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla Legge n. 189/2002 e art. 38 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni, precedentemente rilasciato in data 3.12.2024 in favore dell’interessato; nonché di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. IG LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il cittadino extracomunitario in epigrafe ha agito in giudizio avverso il provvedimento di revoca del nulla osta precedentemente rilasciato in suo favore in data 3.12.2024, disposto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Isernia il 1°.01.2025 (Codice Pratica: P-IS/L/Q/2024/100417), di cui l’interessato ha dichiarato avere avuto conoscenza solo attraverso l’accesso agli atti del 26.01.2026.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
a) di aver fatto ingresso in Italia in data 11.01.2025 in osservanza del c.d. “decreto flussi” ed in forza del nulla osta per lavoro subordinato rilasciatogli dalla Prefettura di Isernia, su richiesta della società KEY DI PI NE e C.;
b) che giunto in Italia e non ricevendo comunicazioni relative al procedimento, a distanza di un anno, avrebbe presentato, a mezzo del suo difensore, l’istanza di accesso agli atti a mezzo del 26.01.2026, per conoscere lo stato della sua pratica;
c) che solo in seguito al riscontro fornito dal SUI presso la Prefettura di Isernia in data 26.01.2026, l’interessato sarebbe venuto a conoscenza del provvedimento, risalente al 1°.01.2025, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in suo favore.
2. Con il ricorso, notificato il 17.03.2026 e depositato il 18.03.2026, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento di revoca del 1°.01.2025, con contestuale istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del gravato provvedimento.
Il gravame è stato affidato all’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del Decreto Legge n. 73/2022, convertito dalla Legge n. 122/2022. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998. Illogicità e ingiustizia manifesta ”.
In sintesi, con il ricorso ci si duole del fatto che:
a) l’Amministrazione non avrebbe dato avviso dell’avvio del procedimento di revoca nei confronti del cittadino straniero;
b) il preavviso di revoca del 18.12.2024 e la revoca del 1°.01.2025, asseritamente non comunicati al cittadino straniero, sarebbero stati illegittimamente adottati prima del suo ingresso in Italia (ingresso risalente all’11.01.2025);
c) il cittadino straniero sarebbe stato comunque assunto alle dipendenze del datore d lavoro per le mensilità di Dicembre 2025 e Gennaio 2026, così trovandosi in situazione tale da meritare la concessione, quantomeno, di un permesso temporaneo di soggiorno per attesa occupazione;
d) “ La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del ricorrente e del datore di lavoro presso il competente Sportello Unico per l’Immigrazione di Isernia è dipeso esclusivamente da cause imputabili al solo datore di lavoro, il quale, come è noto, è l’unica parte deputata a fornire all’Amministrazione la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del possesso sia del requisito economico (asseverazione ex art. 44 D.L. n. 73/2022), oggetto di contestazione, e le cui conseguenze pregiudizievoli non possono certamente ricadere sul cittadino extracomunitario che ha fatto ingresso in Italia munito di valido visto” (cfr. il ricorso alle pagine 8 e 9);
e) “ il Sig. SHOUSHA si trova, a tutt’oggi, lavorativamente inserito nel territorio nazionale: lo stesso, infatti, svolge regolare attività lavorativa di natura subordinata, a tempo indeterminato, alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro, la Società PIZZERIA FLAVIA HALAL S.R.L.S., con sede legale e di lavoro in AD (Roma), Viale Italia n. 7, come si evince dalla Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav inviata il 19.02.2026, che si deposita anch’essa ” (cfr. il ricorso a pag. 9);
f) “ in data 28.10.2024, il Sig. GE RO ON ha presentato richiesta di idoneità alloggiativa (n. RIA/2024/15/138916), al Comune di Roma, che si deposita anch’essa, al fine di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in favore del cittadino egiziano, relativamente all’immobile sito in Roma, alla Via Aretusa n. 26, Piano Terra, Interno 1, di proprietà della Sig.ra RO VA, nata a [...] il [...], la quale ha dichiarato, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata, in particolare, che “l’alloggio è attualmente occupato da 0 persone” ” (cfr. il ricorso a pag. 9).
3 . Nell’interesse dell’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso oltre che la sua infondatezza, rappresentando che “ la Prefettura di Isernia ha legittimamente trasmesso il preavviso di revoca del nulla osta al domicilio digitale dichiarato in domanda dal datore di lavoro (baldini.paolo@pec.it) e, peraltro, lo stesso indirizzo PEC viene indicato anche quale recapito per le comunicazioni ufficiali che interessano il lavoratore, come si evince dal riepilogo della domanda Ali (All.2).
Successivamente, in assenza di memorie difensive prodotte dal richiedente in riscontro alla comunicazione di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, il procedimento è stato definito in data 01.01.2025 con l’’archiviazione dell’istanza motivata dall’incompletezza dei dati contenuti nell’asseverazione (All.8), con conseguente revoca definitiva del nulla osta e del visto di ingresso ai di quanto previsto dall’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022.
Anche detto ultimo provvedimento definitivo risulta debitamente notificato al domicilio digitale dichiarato in domanda dal datore di lavoro, indicato anche quale recapito per le comunicazioni ufficiali che interessano il lavoratore.
Alla luce di quanto precede, il ricorso avversario non potrà che essere dichiarato inammissibile, siccome tardivo ” (cfr. memoria avvocatura pag. 3).
4. Con la memoria del 10.04.2026, la parte ricorrente ha obiettato che non sarebbero state depositate dalla difesa erariale le ricevute di consegna della trasmissione degli atti all’indirizzo PEC fantini.paolo@pec.it , così -in tesi- “ difettando, quindi, la prova della conoscenza, effettiva e certa, sia del preavviso di revoca che del provvedimento definitivo di revoca adottati dal S.U.I. di Isernia, in special modo, in capo all’attuale ricorrente (che, comunque, non ha ricevuto alcunchè da parte del datore di lavoro). Si consideri, peraltro, che sono le stesse Amministrazioni resistenti, nella succitata memoria difensiva, a dare chiaramente atto che è stato il (solo) datore di lavoro ad indicare il proprio domicilio digitale (anche per il lavoratore), atteso che questo è l’unico soggetto deputato a presentare la domanda in favore di un cittadino non comunitario, per l’appunto, il Sig. SHOUSHA, che, alla data della presentazione di richiesta di Nulla osta in suo favore si trovava ancora nel proprio Paese di origine ” (cfr. la memoria del 10.04.2026 a pag. 4).
5. Alla camera di consiglio del 15.04.2026, dato atto della richiesta di passaggio in decisione precedentemente depositata dalla difesa della parte ricorrente, udita la difesa erariale e verbalizzato l’avvio della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per l’immediata definizione integrale del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
7. Il ricorso è irricevibile per tardività, come eccepito dalla difesa erariale.
8. Il nulla osta all’ingresso del cittadino straniero interessato è stato rilasciato dal competente SUI in data 3.12.2024, sulla richiesta del legale rappresentante pro tempore della società KEY DI PI NE e C. (Codice Pratica: P-IS/L/Q/2024/100417): domanda nella quale erano stati indicati per il lavoratore straniero i seguenti recapiti: l’indirizzo di AD (Roma), via Taranto n. 12, l’indirizzo di AD (Roma) via del porto n. 25, e l’indirizzo PEC baldini.paolo@pec.it e l’indirizzo (cfr. all. n. 2 alla produzione della parte ricorrente del 10.04.2026).
Il nulla osta era stato indirizzato già a suo tempo, oltre che all’indirizzo indicato dalla società, anche all’indirizzo PEC baldini.paolo@pec.it.
8.1. L’Amministrazione ha eccepito di aver inoltrato l’avviso di avvio del procedimento e la conseguente revoca proprio al suddetto indirizzo PEC baldini.paolo@pec.it .
La difesa della parte ricorrente ha semplicemente obiettato che di tale trasmissione non sarebbe stata fornita prova.
Ma ad una simile prova l’Amministrazione non era tenuta in assenza di una specifica contestazione del fatto: contestazione che la difesa della parte ricorrente ha omesso di esplicitare.
8.2. Invero, la tesi della parte ricorrente è basata sull’assunto secondo il quale i provvedimenti andrebbero comunicati personalmente allo straniero e, pertanto, una simile comunicazione non sarebbe stata possibile senza attendere l’ingresso in Italia di questi.
L’impostazione è destituita di fondamento, perché si risolverebbe nell’impossibilità per l’Amministrazione di adottare la revoca del nulla osta prima dell’ingresso in Italia dello straniero, non potendosi raggiungere il cittadino straniero nei luoghi di origine con comunicazioni individuali.
A ben guardare, invece, è auspicabile che l’Amministrazione conduca tempestivamente le verifiche del caso e si determini prima che il cittadino straniero faccia ingresso in Italia, proprio per evitare l’ingresso nel territorio nazionale di chi non ne abbia i requisiti prescritti dalla legge.
In un simile contesto, gli unici recapiti ai quali l’Amministrazione può e deve indirizzare le comunicazioni del caso (come del resto avviene per il rilascio del nulla osta, così anche per l’eventuale revoca) sono quelli indicati nella domanda con la quale il datore di lavoro ha dato avvio alla relativa pratica (nella quale non a caso sono indicati anche i recapiti del lavoratore).
La necessità di raggiungere il cittadino straniero con comunicazioni individuali del provvedimento di revoca può sussistere solo allorquando l’Amministrazione si determini dopo che il cittadino straniero abbia fatto ingresso in Italia, lì dove si è in presenza di una dichiarazione di primo ingresso in Italia nella quale sono indicati indirizzi di recapito del lavoratore (sovente diversi da quelli indicati nell’originaria istanza).
Ma se i provvedimenti sono tempestivamente adottati prima dell’ingresso in Italia dello straniero, le relative comunicazioni non possono che essere indirizzate ai soli indirizzi indicati nella domanda originaria.
Non guasta aggiungere, del resto, che nel caso di specie la parte ricorrente neppure ha documentato di aver formalmente dichiarato alle competenti autorità nazionali il suo primo ingresso in Italia, in guisa tale da consentire all’Amministrazione di conoscere del suo ingresso nel territorio nazionale e quindi di notiziarlo personalmente dei provvedimenti in contestazione.
Di contro, non si può far dipendere la conoscenza effettiva dei provvedimenti dalla spontanea attivazione dell’interessato che, come accaduto nel caso di specie, a distanza di tempo si decida per avanzare un’istanza di accesso agli atti del procedimento: il che equivarrebbe a rimettere alla scelta, se non all’arbitrio, dell’interessato il momento di decorrenza dei termini per l’impugnazione del provvedimento amministrativo, in spregio alle basilari regole della decadenza.
8.3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso - notificato solo il 17.03.2026 - si rivela tardivo rispetto all’adozione del provvedimento di revoca risalente al 1°.01.2025 e, come tale, deve essere dichiarato irricevibile.
9. In conclusione, per le illustrate ragioni, il ricorso è irricevibile.
10. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, devono essere infine compensate tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ER, Presidente
IG LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LL | OR ER |
IL SEGRETARIO