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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/10/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1698/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. AO LO Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1698/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. SALAMI CELESTINO Controparte_1 e
con il patrocinio dell' Avv. SALAMI CELESTINO Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: Le parti ricorrono “all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ferrara affinché, letto il presente ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi a sé, ovvero sostituendo la detta udienza con autorizzazione al deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.c., preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere e nominato il giudice relatore, rimetta gli atti al Collegio per omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di TA (FE), Via 24 Maggio 1918 n. 3, di proprietà della Signora
per quanto possa occorrere, è definitivamente assegnata alla stessa. Controparte_1
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali
1 inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la Persona_1 Persona_2 dimora materna. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 e fino alla domenica sera alle ore 21.00, con cena consumata, prelevandoli e riaccompagnandoli presso la dimora materna;
4/b) per un pomeriggio infrasettimanale e, precisamente il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con cena consumata, e per due pomeriggi infrasettimanali e, precisamente il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle 21.00 con cena consumata, quando non è prevista la permanenza nel fine settimana;
4/c) durante le festività Natalizie dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio ad anni alterni;
4/d) durante le festività Pasquali il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta ad anni alterni;
4/e) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Entrambi i genitori, per quanto possibile, festeggeranno insieme ai minori i loro compleanni.
5. Il Signor corrisponderà alla Signora tramite accredito in c/c bancario, Per_1 CP_1 entro e non oltre il giorno trenta di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile pari nel complesso ad € 1.200,00 e così € 600,00 per ciascun figlio, con decorrenza dal 30 luglio 2025. L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. La Signora continuerà a percepire, in nome e per conto del figlio CP_1 minore , la pensione di invalidità a quest'ultimo attribuita dall'INPS (doc. 10). Per_1
7. Tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico del Signor CP_2 nella misura del 100% ed in particolare:
[...] 7/a) le spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che saranno rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro ed in particolare:
- spese scolastiche (mensa scolastica, tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del minore con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi di ausilio per esigenze di salute diagnosticate e/o per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei);
- spese mediche sanitarie (tickets, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e specialistiche effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psicofisiche siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e siano necessarie con prescrizione medica);
- spese sportive che siano richieste dal medico curante per specifiche esigenze di salute e benessere del minore, concordando eventuali possibilità di recupero in caso di assenze;
7/b) le spese che devono essere previamente concordate tra i genitori ed in particolare:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, gite scolastiche);
2 - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per la salute, il benessere e l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN);
- spese ludiche sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta, anche a mezzo whatsapp, di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente e comunque entro e non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso, in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Signor CP_2 corrisponderà alla Signora tramite accredito in c/c, entro e non
[...] Controparte_1 oltre il giorno quindici di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il pagamento delle utenze e delle spese per l'autoveicolo di proprietà della stessa. Il Signor
inoltre, si impegna ad approvvigionare annualmente il serbatoio GPL e la riserva Per_1 di pellet per riscaldamento. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci 9. Il Signor si rende disponibile ad intervenire presso l'abitazione della Signora Per_1 in caso di guasto all'impianto di riscaldamento. Entrambi i coniugi prestano il CP_1 reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.” Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 02.02.2012 avevano contratto matrimonio in San
[...] AG di TA (Fe); che dall'unione erano nati i figli e , entrambi Per_2 Per_1 minorenni. Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso per la separazione consensuale. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Controparte_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in TA in data 02.02.2012 e trascritto al N. 1 P. II, S. A).
3 Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti. Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TA (Fe) provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 29.10.2025
Il Presidente est.
AO LO
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