TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2590/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa EL FU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2590/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore sig. , con sede in Castenedolo (BS), Via Brescia n. 67/D, difesa Parte_2 ed assistita dall'Avv. Maria Luisa Garatti e dall'avv. Simone Grassi del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Brescia, Via Aurelio Saffi n.16, come da procura in calce all'atto introduttivo opponente contro
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 sig. , rappresentata e difesa nella presente procedura come da procura CP_2 rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della costituzione di nuovo procuratore del 04.10.2024 dall'Avv. Monica Fassera del Foro di Brescia, presso il cui studio elegge domicilio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n.4
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somma.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di pc. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo il 25.02.2020, la società si opponeva al decreto ingiuntivo telematico n. 141/2020 del Parte_1 10.01.2020 R.G. 18338/2019 emesso dal Tribunale di Brescia e notificato il 13.01.2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di € 9.530,64 oltre interessi come da domanda e spese liquidate in € 750,00 oltre accessori. L'opponente sosteneva nell'atto introduttivo che la società opposta avrebbe aggiunto unilateralmente le spese di trasporto, già comprese nel prezzo della fornitura e posa del materiale acquistato e che, pertanto, nulla era più dovuto all'opposta, avendo già provveduto al pagamento di quanto pattuito. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare di rito: non concedersi se richiesta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 18338/2019 r.g. e n. 141/2020 d.i. del 10.01.2020 notificato via pec il 13.01.2020 essendo l'opposizione dettagliatamente motivata, fondata su prova scritta e di pronta soluzione. In via principale: revocarsi il decreto ingiuntivo telematico opposto n.18338/2019 r.g. e n. 141/2020 d.i. del 10.01.2020 notificato via pec il 13.01.2020 e pertanto respingersi la richiesta di pagamento di € 9.530,64 oltre interessi come da domanda e spese liquidate in
€ 750,00 oltre accessori dichiarando che nulla è dovuto da ad Parte_1 CP_1 per i motivi di cui alla premessa;
condannarsi in persona del suo legale
[...] CP_1 rappresentante pro tempore signor al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_2
In via istruttoria: con espressa riserva di dedurre e capitolare negli assegnandi termini di legge di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. In ogni caso: spese di causa interamente rifuse oltre IVA e CPA come per legge. Con ogni formale riserva”. Si costituiva ritualmente la società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, contestando integralmente tutto quanto ex adverso esposto, dedotto e controdedotto in quanto infondato in fatto e in diritto. Ribadiva la correttezza della fattura azionata, quantificata in base alle conferme d'ordine sottoscritte da parte opponente. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, G.I. designato, contrariis rejectis, in via preliminare: per le ragioni tutte sopra esposte, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta e/o comunque di pronta soluzione ma essendo per contro documentalmente provate le ragioni di credito di in via principale CP_1 e nel merito: respingersi l'opposizione proposta dalla società avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 141/2020 del 13.01.2020, n. 18338/2019 R.G., in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte, e ogni altra domanda dalla stessa proposta, e per l'effetto confermare e dichiarare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese del presente giudizio;
in via istruttoria: ci si riserva ogni ulteriore argomentazione, precisazione e modificazione, nonché ulteriori deduzioni istruttorie nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione, nonché di indicare testi anche a prova contraria”. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott. Sabbadini, udienza di prima comparizione del 04.09.2023 Con ordinanza del 27.11.2020, il giudice autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva che le parti procedessero all'esperimento della mediazione ai sensi del decreto legislativo n.28/2010 nei termini di cui agli artt. 5 e 6 del decreto cit.; impregiudicato ogni ulteriore provvedimento, rinviava la causa per trattazione al 22 aprile 2021, differita al 24.02.2002 su istanza di parte. All'udienza, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, il giudice concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e rinviva al 24.11.2022 per la discussione. A detta udienza il giudice si riservava. Con decreto del 20.01.2023, assegnava il procedimento al gop EL FU, la quale con ordinanza del 10.05.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva la prova orale e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.09.2023, da celebrarsi a trattazione scritts;
la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, quindi, si conferma il decreto ingiuntivo opposto. Preliminarmente, si prende atto dell'attivazione del procedimento di mediazione da parte della società opposta, stante l'invito del giudice dott. Sabbadini, allo scopo di trovare una soluzione conciliativa alla questione, nonché dell'esito negativo della stessa, per mancata partecipazione della società opponente. Nel merito, nel presente giudizio non si discute sull'adempimento della fornitura e posa dei serramenti presso il cantiere di Cremona da parte di , per conto di CP_3 CP_1 [...]
bensì sugli importi esposti nella fattura azionata con il procedimento monitorio, Parte_1 che, secondo quanto affermato dalla società opponente, quantificherebbero anche le voci
“trasporto” e “montaggio”, non precedentemente concordate, in quanto comprese nei costi di fornitura e posa. Questo giudice ha ritenuto di non ammettere le prove orali richieste, in quanto ritiene che la causa sia istruita documentalmente. Le singole conferme d'ordine prodotte in causa, poste a sostegno della fattura azionata da
, contengono la descrizione tecnica dei materiali forniti con elencazione dei CP_1 prezzi e del loro costo finale, riportano nel dettaglio le caratteristiche specifiche dei serramenti ordinati dalla cliente, le misure, i colori e le relative voci di costo dei serramenti calcolabili sulla base dei disegni forniti, il relativo sconto concordato sul costo dei serramenti acquistati, nonché tutte le condizioni di vendita applicate alla cliente in ordine alla fornitura e posa in questione. Su ogni conferma d'ordine è stata apposta firma e timbro, non contestati, da parte di
[...]
la quale accettando le condizioni e i termini indicati nelle stesse, si è vincolata Parte_1 a sua volta, al rispetto degli obblighi contrattuali di sua competenza. La sottoscrizione del documento apposta dalla società opponente senza alcuna modifica o integrazione, vale senza ombra di dubbio come accettazione in toto dello stesso e delle condizioni ivi indicate. Non è certamente determinante, ma senz'altro indiziario e utile ai fini del decidere, anche il fatto che abbia provveduto, nel rispetto di quanto concordato, al Parte_1 versamento del 25% del totale complessivo indicato, senza sollevare alcuna osservazione in merito, dando così esecuzione al contratto concluso tra le parti. “I comportamenti concludenti, univoci e non equivoci, incompatibili con una volontà contraria a quella che da essa si argomenta, sono elementi costitutivi e comprovanti l'effettiva conclusione dell'accordo tra le parti” (cfr. Cass. Civ. 08.11.1983, n. 6591). L'accordo negoziale tra le parti si è quindi perfezionato. Alla luce della lettura della documentazione in atti, è evidente che nessuna conferma d'ordine riporti la clausola di inclusione dei costi di trasporto;
si ritiene corretta la spiegazione fornita dalla società opposta, ossia che l'indicazione nelle conferme d'ordine “trasporto e montaggio inclusi” non significhi che dette prestazioni sono a titolo gratuito ma che esse sono ricomprese nella fornitura complessiva, considerato, peraltro, che nell'importo complessivo è specificamente indicato il prezzo per la voce “trasporto e posa”.
ha chiarito che trattasi di “note aziendali” ad esclusivo uso interno dell'azienda CP_1 fornitrice, nelle quali è riportato a titolo di memorandum tutto ciò che è compreso nell'offerta totale finale e gli interventi da realizzare a favore del cliente: nel caso di specie, “trasporto e montaggio” veniva indicato come servizio da effettuare a favore del cliente nell'offerta complessiva, e non come servizio gratuito. La circostanza è stata rilevata anche nell'ordinanza del 27.11.2020 che ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione: “rilevato che quanto indicato da parte opposta nelle conferme d'ordine e cioè “trasporto e montaggio inclusi” non significa necessariamente che dette prestazioni sono a titolo gratuito ma che esse sono ricomprese nella fornitura complessiva ed il fatto poi che nell'importo complessivo sia specificamente indicato il prezzo per la voce “trasporto e posa” esclude l'interpretazione che ne vuole dare parte opponente”. In considerazione di quanto esposto, si deve concludere che le contestazioni sollevate dalla società opponente non hanno avuto riscontro, mentre, parte opposta ha assolto all'onere probatorio della prova del credito vantato, come il procedimento di opposizione prevede. Sia l'an che il quantum della pretesa creditoria sono stati correttamente provati e l'ingiunzione è stata legittimamente emessa: spetta dunque ad l'importo di cui CP_1 al decreto ingiuntivo opposto. In ordine alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente, la stessa è assorbita da quanto deciso da questo giudice.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza della società opponente e dell'attività processuale, le spese del presente giudizio sono liquidate a carico di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod., nel valore medio, in € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1 rigetta le domande tutte della società opponente in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 141/2020, R.G. 18338/2019, emesso il 13.01.2020 dal Tribunale di Brescia e condanna la società opponente in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, la somma capitale di € 9.530,64 oltre interessi come da domanda e spese liquidate in € 750,00 oltre accessori.
2 Condanna la società opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento a favore di , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 20 ottobre 2025
Il Giudice g.o.p. EL FU
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa EL FU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2590/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore sig. , con sede in Castenedolo (BS), Via Brescia n. 67/D, difesa Parte_2 ed assistita dall'Avv. Maria Luisa Garatti e dall'avv. Simone Grassi del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Brescia, Via Aurelio Saffi n.16, come da procura in calce all'atto introduttivo opponente contro
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 sig. , rappresentata e difesa nella presente procedura come da procura CP_2 rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della costituzione di nuovo procuratore del 04.10.2024 dall'Avv. Monica Fassera del Foro di Brescia, presso il cui studio elegge domicilio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n.4
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somma.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di pc. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo il 25.02.2020, la società si opponeva al decreto ingiuntivo telematico n. 141/2020 del Parte_1 10.01.2020 R.G. 18338/2019 emesso dal Tribunale di Brescia e notificato il 13.01.2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di € 9.530,64 oltre interessi come da domanda e spese liquidate in € 750,00 oltre accessori. L'opponente sosteneva nell'atto introduttivo che la società opposta avrebbe aggiunto unilateralmente le spese di trasporto, già comprese nel prezzo della fornitura e posa del materiale acquistato e che, pertanto, nulla era più dovuto all'opposta, avendo già provveduto al pagamento di quanto pattuito. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare di rito: non concedersi se richiesta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 18338/2019 r.g. e n. 141/2020 d.i. del 10.01.2020 notificato via pec il 13.01.2020 essendo l'opposizione dettagliatamente motivata, fondata su prova scritta e di pronta soluzione. In via principale: revocarsi il decreto ingiuntivo telematico opposto n.18338/2019 r.g. e n. 141/2020 d.i. del 10.01.2020 notificato via pec il 13.01.2020 e pertanto respingersi la richiesta di pagamento di € 9.530,64 oltre interessi come da domanda e spese liquidate in
€ 750,00 oltre accessori dichiarando che nulla è dovuto da ad Parte_1 CP_1 per i motivi di cui alla premessa;
condannarsi in persona del suo legale
[...] CP_1 rappresentante pro tempore signor al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_2
In via istruttoria: con espressa riserva di dedurre e capitolare negli assegnandi termini di legge di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. In ogni caso: spese di causa interamente rifuse oltre IVA e CPA come per legge. Con ogni formale riserva”. Si costituiva ritualmente la società in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, contestando integralmente tutto quanto ex adverso esposto, dedotto e controdedotto in quanto infondato in fatto e in diritto. Ribadiva la correttezza della fattura azionata, quantificata in base alle conferme d'ordine sottoscritte da parte opponente. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, G.I. designato, contrariis rejectis, in via preliminare: per le ragioni tutte sopra esposte, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta e/o comunque di pronta soluzione ma essendo per contro documentalmente provate le ragioni di credito di in via principale CP_1 e nel merito: respingersi l'opposizione proposta dalla società avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 141/2020 del 13.01.2020, n. 18338/2019 R.G., in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte, e ogni altra domanda dalla stessa proposta, e per l'effetto confermare e dichiarare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna, in ogni caso, alla rifusione delle spese del presente giudizio;
in via istruttoria: ci si riserva ogni ulteriore argomentazione, precisazione e modificazione, nonché ulteriori deduzioni istruttorie nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., dei quali si chiede sin d'ora la concessione, nonché di indicare testi anche a prova contraria”. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott. Sabbadini, udienza di prima comparizione del 04.09.2023 Con ordinanza del 27.11.2020, il giudice autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva che le parti procedessero all'esperimento della mediazione ai sensi del decreto legislativo n.28/2010 nei termini di cui agli artt. 5 e 6 del decreto cit.; impregiudicato ogni ulteriore provvedimento, rinviava la causa per trattazione al 22 aprile 2021, differita al 24.02.2002 su istanza di parte. All'udienza, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, il giudice concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e rinviva al 24.11.2022 per la discussione. A detta udienza il giudice si riservava. Con decreto del 20.01.2023, assegnava il procedimento al gop EL FU, la quale con ordinanza del 10.05.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva la prova orale e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.09.2023, da celebrarsi a trattazione scritts;
la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, quindi, si conferma il decreto ingiuntivo opposto. Preliminarmente, si prende atto dell'attivazione del procedimento di mediazione da parte della società opposta, stante l'invito del giudice dott. Sabbadini, allo scopo di trovare una soluzione conciliativa alla questione, nonché dell'esito negativo della stessa, per mancata partecipazione della società opponente. Nel merito, nel presente giudizio non si discute sull'adempimento della fornitura e posa dei serramenti presso il cantiere di Cremona da parte di , per conto di CP_3 CP_1 [...]
bensì sugli importi esposti nella fattura azionata con il procedimento monitorio, Parte_1 che, secondo quanto affermato dalla società opponente, quantificherebbero anche le voci
“trasporto” e “montaggio”, non precedentemente concordate, in quanto comprese nei costi di fornitura e posa. Questo giudice ha ritenuto di non ammettere le prove orali richieste, in quanto ritiene che la causa sia istruita documentalmente. Le singole conferme d'ordine prodotte in causa, poste a sostegno della fattura azionata da
, contengono la descrizione tecnica dei materiali forniti con elencazione dei CP_1 prezzi e del loro costo finale, riportano nel dettaglio le caratteristiche specifiche dei serramenti ordinati dalla cliente, le misure, i colori e le relative voci di costo dei serramenti calcolabili sulla base dei disegni forniti, il relativo sconto concordato sul costo dei serramenti acquistati, nonché tutte le condizioni di vendita applicate alla cliente in ordine alla fornitura e posa in questione. Su ogni conferma d'ordine è stata apposta firma e timbro, non contestati, da parte di
[...]
la quale accettando le condizioni e i termini indicati nelle stesse, si è vincolata Parte_1 a sua volta, al rispetto degli obblighi contrattuali di sua competenza. La sottoscrizione del documento apposta dalla società opponente senza alcuna modifica o integrazione, vale senza ombra di dubbio come accettazione in toto dello stesso e delle condizioni ivi indicate. Non è certamente determinante, ma senz'altro indiziario e utile ai fini del decidere, anche il fatto che abbia provveduto, nel rispetto di quanto concordato, al Parte_1 versamento del 25% del totale complessivo indicato, senza sollevare alcuna osservazione in merito, dando così esecuzione al contratto concluso tra le parti. “I comportamenti concludenti, univoci e non equivoci, incompatibili con una volontà contraria a quella che da essa si argomenta, sono elementi costitutivi e comprovanti l'effettiva conclusione dell'accordo tra le parti” (cfr. Cass. Civ. 08.11.1983, n. 6591). L'accordo negoziale tra le parti si è quindi perfezionato. Alla luce della lettura della documentazione in atti, è evidente che nessuna conferma d'ordine riporti la clausola di inclusione dei costi di trasporto;
si ritiene corretta la spiegazione fornita dalla società opposta, ossia che l'indicazione nelle conferme d'ordine “trasporto e montaggio inclusi” non significhi che dette prestazioni sono a titolo gratuito ma che esse sono ricomprese nella fornitura complessiva, considerato, peraltro, che nell'importo complessivo è specificamente indicato il prezzo per la voce “trasporto e posa”.
ha chiarito che trattasi di “note aziendali” ad esclusivo uso interno dell'azienda CP_1 fornitrice, nelle quali è riportato a titolo di memorandum tutto ciò che è compreso nell'offerta totale finale e gli interventi da realizzare a favore del cliente: nel caso di specie, “trasporto e montaggio” veniva indicato come servizio da effettuare a favore del cliente nell'offerta complessiva, e non come servizio gratuito. La circostanza è stata rilevata anche nell'ordinanza del 27.11.2020 che ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione: “rilevato che quanto indicato da parte opposta nelle conferme d'ordine e cioè “trasporto e montaggio inclusi” non significa necessariamente che dette prestazioni sono a titolo gratuito ma che esse sono ricomprese nella fornitura complessiva ed il fatto poi che nell'importo complessivo sia specificamente indicato il prezzo per la voce “trasporto e posa” esclude l'interpretazione che ne vuole dare parte opponente”. In considerazione di quanto esposto, si deve concludere che le contestazioni sollevate dalla società opponente non hanno avuto riscontro, mentre, parte opposta ha assolto all'onere probatorio della prova del credito vantato, come il procedimento di opposizione prevede. Sia l'an che il quantum della pretesa creditoria sono stati correttamente provati e l'ingiunzione è stata legittimamente emessa: spetta dunque ad l'importo di cui CP_1 al decreto ingiuntivo opposto. In ordine alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente, la stessa è assorbita da quanto deciso da questo giudice.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza della società opponente e dell'attività processuale, le spese del presente giudizio sono liquidate a carico di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod., nel valore medio, in € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1 rigetta le domande tutte della società opponente in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 141/2020, R.G. 18338/2019, emesso il 13.01.2020 dal Tribunale di Brescia e condanna la società opponente in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, la somma capitale di € 9.530,64 oltre interessi come da domanda e spese liquidate in € 750,00 oltre accessori.
2 Condanna la società opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento a favore di , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 20 ottobre 2025
Il Giudice g.o.p. EL FU
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.