CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
AP AN, RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2149/2022 depositato il 03/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00299/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00299/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00299/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso l'avviso di accertamento n. TYX01FF00299/22, per l'anno d'imposta
2018, notificato in data 21/03/2022 (Istanza di accertamento con adesione notificata in data 20/04/2022), per tassazione ex art. 14, comma 4, L. n. 537/93 proventi da attività asseritamente ritenute illecite per complessivi € 128.883,51, conseguentemente avanzando la richiesta di pagamento della maggiore IRPEF di € 49.868,00, della maggiore Add. Reg.le di € 1.978,00 e della maggiore Add. Com.le di € 659,00 e la sanzione amministrativa pecuniaria di € 47.254,90 (tenuto conto delle sanzioni irrogate per le annualità precedenti) a seguito di PVC del 27.01.2021 della GdF di Patti che ha contestato all'odierno ricorrente, quale titolare di azienda agricola, l'indebita percezione di un finanziamento regionale e comunitario di € 364.639,41 per il presunto utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Il 21/03/2023 il ricorrente presentava istanza di sospensione del giudizio ex art. 1 comma 197 della Legge
197/2022 volendosi avvalere della definizione della lite fiscale, delle norme contenute nell'art. 1 commi
186-205 della Legge197/0222.
In data 27/04/2023 la CGT di Messina sez. 10 sospendeva il giudizio fino al 10 ottobre 2023.
In data 28/02/2024 il ricorrente non avendo definito la lite fiscale, proponeva istanza di trattazione del procedimento ex art. 43 del D. Lgs. 546/92.
In data 13/03/2024 il ricorrente si dichiarava disponibile ad una soluzione e/o risoluzione dello stesso per effetto di eventuale e proficua conciliazione giudiziale della controversia che tenga adeguatamente conto di tutti gli elementi in fatto ed in diritto debitamente evidenziati in ricorso e chiedeva il rinvio della udienza di trattazione per espletare il tentativo di conciliazione giudiziale della controversia.
Il 18/04/2024 la CGT rinviava al 06/06/24 ore 10:30 per tentativo di conciliazione. Ulteriore rinvio al 24/10/24 ore 10:30.
A seguito di istanza del 24/10/2024 la CGT rinviava al 16/01/25 ore 10:00 e seguenti.
A seguito di ulteriore istanza del 10/01/2025 la CGT rinviava al 15/05/24 ore 10:00.
A seguito di ulteriore istanza del 12/05/2025 la CGT rinviava al 25/09/25 ore 10:00, onerando parte ricorrente di dare comunicazione e produrre l'esito del procedimento penale.
Il ricorrente in data 15/09/2025 chiedeva a Codesta Corte di Giustizia Tributaria adita un differimento della trattazione della causa ed un rinvio dell'udienza fissata per il giorno 25.9.2025, al fine di consentire la produzione dell'esito del giudizio penale la cui udienza convocata in pari data.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento trae origine dal processo verbale di constatazione del 27.01.2021 della GdF di
Patti che ha contestato all'odierno ricorrente, quale titolare di azienda agricola, l'indebita percezione di un finanziamento regionale e comunitario di € 364.639,41 per il presunto utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti, nell'ambito del procedimento penale n. 1889/19 R.G.N.R. nei confronti di Ricorrente_1 ed altri. I militari della Guardia di Finanza segnalavano all'autorità giudiziaria competente n. 8 responsabili a vario titolo del sistema fraudolento attuato con i fondi attinti dal bilancio dello Stato e dell'Unione Europea ed il
GIP del Tribunale di Barcellona P.G. sottoponeva a sequestro preventivo ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. per un ammontare complessivo di euro 1,2 milioni di euro (Capannone per ricovero bovini, N. 5 fabbricati e N. 46 terreni, nonché le disponibilità finanziarie presenti nei conti correnti riconducibili a Ricorrente_1).
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Controlli, dopo avere esaminato le osservazioni difensive, presentate dalla parte ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, e quindi respinto la richiesta di archiviazione del Processo Verbale di Constatazione;
per l'anno d'imposta 2016, con l'avviso in epigrafe ha dunque accertato redditi diversi, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 917/86, per complessivi
€ 128.883,51; e ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del DPR n. 600/1973 il reddito complessivo di
€ 130.397,51; nonché le seguenti maggiori imposte: IRPEF: € 49.868,00; ADD. REG.: € 1.978,00; ADD.
COM.: € 659,00e contestualmente ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a € 91.121,00.
Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta la nullità dell'atto di accertamento opposto per violazione dell'art. 14, co. 4, L. n. 537/92 - L'atto impoesattivo in contestazione, per espressa previsione normativa, in presenza di sequestro ex art. 321 cpp richiesto dalla Procura di Barcellona P.G. ed emesso con Decreto del
GIP del Tribunale di Barcellona P.G., non poteva essere emesso dall'Ufficio resistente;
l'Ufficio non può procedere al recupero a tassazione a mezzo accertamento di un profitto che è già stato sottoposto a vincolo
(sia esso provvisorio o definitivo) da parte del giudice penale. Inoltre lamenta che, sulla base del citato, infondato, PVC, l'Amministrazione resistente, con l'avviso di accertamento oggi impugnato, pretenderebbe comunque ricondurre a tassazione ai fini delle II.DD., ai sensi dell'art. 14, co. 4, L. n. 537/93, quali proventi di natura illecita tassabili, l'importo complessivo del finanziamento erogato e, in particolare, € 235.755,90 per l'anno 2016, ed € 128.883,00, per l'anno 2018.
Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta l'assenza dei presupposti per l'esercizio della potestà impositiva e la carenza di motivazione dell'atto nonché per assoluta carenza di sostrato probatorio;
non si può ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi sui quali l'atto in questione si fonda, né ritenersi completa ed esaustiva la motivazione stesso, in quanto non consente né al contribuente di difendersi in maniera adeguata né di poter valutare gli elementi sui quali il PVC in questione prima, e l'atto di accertamento poi, dichiarano di fondarsi.
In ultimo, con istanza del 15/09/2025 di rinvio dell'udienza del 25/09/2025 il ricorrente prospettava che, attesa l'equipollenza delle questioni trattate “tassazione di provenienti da illecito penale” dei due giudizi tributari (RGR 2155/22 ed 2149/22) ed attesa la particolare complessità delle questioni affrontate, formulava richiesta di un ulteriore ultimo rinvio della trattazione ad una data successiva al 25 settembre 2025 per consentire la produzione dell'esito del giudizio penale.
Produceva in data 15/12/2025 sentenza n. 900/2025 emessa il 25/09/2025 dal Tribunale di Barcellona P. G. – Sezione Penale, nei confronti di Ricorrente_1 e altri di cui in premessa il Giudice adito, già in premessa, dichiara come l'istruttoria dibattimentale espletata imponga di pervenire alla statuizione assolutoria degli odierni imputati non essendosi raccolta solida e adeguata prova a supporto della prospettazione accusatoria ed apparendo piuttosto, i dati valorizzati dagli inquirenti, arrestarsi al novero dei meri “sospetti”, certamente insuscettibili di costituire il fondamento di una statuizione penale di condanna.
Quanto motivato in dettaglio è fondato.
Ai sensi dell'art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 1, lett. m), D.Lgs. 87/2024, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso”, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali, in ogni stato e grado.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3800/2025, ha chiarito che l'efficacia del giudicato penale nel processo tributario riguarda esclusivamente i fatti materiali, e si riferisce in via diretta alle sanzioni tributarie, mentre l'accertamento dell'imposta resta oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario:
“l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio”.
Con ordinanza interlocutoria n. 21969/2025 è stata rimessa la questione alle Sezioni Unite, evidenziando la necessità di chiarire se, in presenza di identità dei fatti, la sentenza penale possa vincolare anche l'accertamento tributario.
In dottrina, si è sottolineato come una lettura costituzionalmente orientata e conforme ai principi unionali imponga una valutazione integrata tra processo penale e tributario, al fine di evitare contraddizioni sistemiche e violazioni del principio del ne bis in idem.
La questione dell'efficacia della sentenza penale irrevocabile nel processo tributario impone una riflessione sistematica sul rapporto tra l'art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 e l'art. 654 c.p.p.
L'art. 654 c.p.p., norma generale del codice di rito penale, prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna o assoluzione abbia efficacia nel giudizio civile o amministrativo, limitatamente all'accertamento dei fatti e nei confronti delle parti che hanno partecipato al processo penale. Tale disposizione, tuttavia, ha trovato applicazione restrittiva nel processo tributario, in quanto condizionata all'identità soggettiva tra le parti e alla natura del giudizio.
Diversamente, l'art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, costituisce norma speciale e innovativa, volta a disciplinare in modo diretto l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario. Esso stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso”, produce effetti di giudicato nel processo tributario, in ogni stato e grado, quanto ai fatti materiali oggetto di valutazione.
La norma non richiede l'identità soggettiva tra le parti, né limita l'efficacia al solo ambito sanzionatorio, ma consente al giudice tributario di conformarsi alla decisione penale laddove vi sia coincidenza dei fatti materiali.
Tale interpretazione è coerente con i principi di economia processuale, di coerenza sistemica e di tutela del contribuente, nonché con il principio del ne bis in idem sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Alla luce di ciò, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, intervenuta nel caso di specie con la formula
“perché il fatto non sussiste”, deve ritenersi vincolante per il presente giudizio tributario, quanto alla insussistenza del fatto generatore dell'obbligazione tributaria.
Difatti, nel caso in esame, i fatti materiali oggetto della sentenza penale coincidono con quelli posti a fondamento dell'avviso di accertamento. La pronuncia penale ha escluso la sussistenza del fatto contestato, ritenendo insussistenti le anomalie valorizzate dalla Guardia di Finanza, “non avendo ricevuto alcun approfondimento in sede investigativa fino a palesare tutta la strutturale debolezza in fase dibattimentale”, così che “il dato sospettoso dell'estrema genericità delle fatture raccolte dai Finanzieri è permasto del tutto inesplorato, a fronte, d'altronde, dell'effettivo riscontro sui luoghi della compiuta e regolare realizzazione della stragrande maggioranza delle opere di cui al progetto di ammodernamento e, ancora, della astratta compatibilità dei ricavi d'impresa con gli importi in denaro contante accreditati sul conto corrente della ditta”.
Ne consegue che l'assoluzione definitiva in sede penale per insussistenza del fatto, in assenza di elementi ulteriori rispetto a quelli accertati ed esaminati sopra, non può non comportare quale logica conseguenza in questa sede l'accoglimento del ricorso. Pertanto, il presupposto dell'obbligazione tributaria viene meno, e l'avviso di accertamento deve essere annullato.
Le spese di giudizio, attesa la particolarità della questione, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente
AP AN, RE
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2149/2022 depositato il 03/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00299/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00299/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01FF00299/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso l'avviso di accertamento n. TYX01FF00299/22, per l'anno d'imposta
2018, notificato in data 21/03/2022 (Istanza di accertamento con adesione notificata in data 20/04/2022), per tassazione ex art. 14, comma 4, L. n. 537/93 proventi da attività asseritamente ritenute illecite per complessivi € 128.883,51, conseguentemente avanzando la richiesta di pagamento della maggiore IRPEF di € 49.868,00, della maggiore Add. Reg.le di € 1.978,00 e della maggiore Add. Com.le di € 659,00 e la sanzione amministrativa pecuniaria di € 47.254,90 (tenuto conto delle sanzioni irrogate per le annualità precedenti) a seguito di PVC del 27.01.2021 della GdF di Patti che ha contestato all'odierno ricorrente, quale titolare di azienda agricola, l'indebita percezione di un finanziamento regionale e comunitario di € 364.639,41 per il presunto utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Il 21/03/2023 il ricorrente presentava istanza di sospensione del giudizio ex art. 1 comma 197 della Legge
197/2022 volendosi avvalere della definizione della lite fiscale, delle norme contenute nell'art. 1 commi
186-205 della Legge197/0222.
In data 27/04/2023 la CGT di Messina sez. 10 sospendeva il giudizio fino al 10 ottobre 2023.
In data 28/02/2024 il ricorrente non avendo definito la lite fiscale, proponeva istanza di trattazione del procedimento ex art. 43 del D. Lgs. 546/92.
In data 13/03/2024 il ricorrente si dichiarava disponibile ad una soluzione e/o risoluzione dello stesso per effetto di eventuale e proficua conciliazione giudiziale della controversia che tenga adeguatamente conto di tutti gli elementi in fatto ed in diritto debitamente evidenziati in ricorso e chiedeva il rinvio della udienza di trattazione per espletare il tentativo di conciliazione giudiziale della controversia.
Il 18/04/2024 la CGT rinviava al 06/06/24 ore 10:30 per tentativo di conciliazione. Ulteriore rinvio al 24/10/24 ore 10:30.
A seguito di istanza del 24/10/2024 la CGT rinviava al 16/01/25 ore 10:00 e seguenti.
A seguito di ulteriore istanza del 10/01/2025 la CGT rinviava al 15/05/24 ore 10:00.
A seguito di ulteriore istanza del 12/05/2025 la CGT rinviava al 25/09/25 ore 10:00, onerando parte ricorrente di dare comunicazione e produrre l'esito del procedimento penale.
Il ricorrente in data 15/09/2025 chiedeva a Codesta Corte di Giustizia Tributaria adita un differimento della trattazione della causa ed un rinvio dell'udienza fissata per il giorno 25.9.2025, al fine di consentire la produzione dell'esito del giudizio penale la cui udienza convocata in pari data.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento trae origine dal processo verbale di constatazione del 27.01.2021 della GdF di
Patti che ha contestato all'odierno ricorrente, quale titolare di azienda agricola, l'indebita percezione di un finanziamento regionale e comunitario di € 364.639,41 per il presunto utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti, nell'ambito del procedimento penale n. 1889/19 R.G.N.R. nei confronti di Ricorrente_1 ed altri. I militari della Guardia di Finanza segnalavano all'autorità giudiziaria competente n. 8 responsabili a vario titolo del sistema fraudolento attuato con i fondi attinti dal bilancio dello Stato e dell'Unione Europea ed il
GIP del Tribunale di Barcellona P.G. sottoponeva a sequestro preventivo ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. per un ammontare complessivo di euro 1,2 milioni di euro (Capannone per ricovero bovini, N. 5 fabbricati e N. 46 terreni, nonché le disponibilità finanziarie presenti nei conti correnti riconducibili a Ricorrente_1).
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Controlli, dopo avere esaminato le osservazioni difensive, presentate dalla parte ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, e quindi respinto la richiesta di archiviazione del Processo Verbale di Constatazione;
per l'anno d'imposta 2016, con l'avviso in epigrafe ha dunque accertato redditi diversi, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 917/86, per complessivi
€ 128.883,51; e ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del DPR n. 600/1973 il reddito complessivo di
€ 130.397,51; nonché le seguenti maggiori imposte: IRPEF: € 49.868,00; ADD. REG.: € 1.978,00; ADD.
COM.: € 659,00e contestualmente ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a € 91.121,00.
Con il primo motivo di ricorso la parte lamenta la nullità dell'atto di accertamento opposto per violazione dell'art. 14, co. 4, L. n. 537/92 - L'atto impoesattivo in contestazione, per espressa previsione normativa, in presenza di sequestro ex art. 321 cpp richiesto dalla Procura di Barcellona P.G. ed emesso con Decreto del
GIP del Tribunale di Barcellona P.G., non poteva essere emesso dall'Ufficio resistente;
l'Ufficio non può procedere al recupero a tassazione a mezzo accertamento di un profitto che è già stato sottoposto a vincolo
(sia esso provvisorio o definitivo) da parte del giudice penale. Inoltre lamenta che, sulla base del citato, infondato, PVC, l'Amministrazione resistente, con l'avviso di accertamento oggi impugnato, pretenderebbe comunque ricondurre a tassazione ai fini delle II.DD., ai sensi dell'art. 14, co. 4, L. n. 537/93, quali proventi di natura illecita tassabili, l'importo complessivo del finanziamento erogato e, in particolare, € 235.755,90 per l'anno 2016, ed € 128.883,00, per l'anno 2018.
Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta l'assenza dei presupposti per l'esercizio della potestà impositiva e la carenza di motivazione dell'atto nonché per assoluta carenza di sostrato probatorio;
non si può ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi sui quali l'atto in questione si fonda, né ritenersi completa ed esaustiva la motivazione stesso, in quanto non consente né al contribuente di difendersi in maniera adeguata né di poter valutare gli elementi sui quali il PVC in questione prima, e l'atto di accertamento poi, dichiarano di fondarsi.
In ultimo, con istanza del 15/09/2025 di rinvio dell'udienza del 25/09/2025 il ricorrente prospettava che, attesa l'equipollenza delle questioni trattate “tassazione di provenienti da illecito penale” dei due giudizi tributari (RGR 2155/22 ed 2149/22) ed attesa la particolare complessità delle questioni affrontate, formulava richiesta di un ulteriore ultimo rinvio della trattazione ad una data successiva al 25 settembre 2025 per consentire la produzione dell'esito del giudizio penale.
Produceva in data 15/12/2025 sentenza n. 900/2025 emessa il 25/09/2025 dal Tribunale di Barcellona P. G. – Sezione Penale, nei confronti di Ricorrente_1 e altri di cui in premessa il Giudice adito, già in premessa, dichiara come l'istruttoria dibattimentale espletata imponga di pervenire alla statuizione assolutoria degli odierni imputati non essendosi raccolta solida e adeguata prova a supporto della prospettazione accusatoria ed apparendo piuttosto, i dati valorizzati dagli inquirenti, arrestarsi al novero dei meri “sospetti”, certamente insuscettibili di costituire il fondamento di una statuizione penale di condanna.
Quanto motivato in dettaglio è fondato.
Ai sensi dell'art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 1, lett. m), D.Lgs. 87/2024, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso”, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali, in ogni stato e grado.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3800/2025, ha chiarito che l'efficacia del giudicato penale nel processo tributario riguarda esclusivamente i fatti materiali, e si riferisce in via diretta alle sanzioni tributarie, mentre l'accertamento dell'imposta resta oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario:
“l'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1 del d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119T.U. della giustizia tributaria - in base al quale la sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai "fatti materiali oggetto di valutazione" - si riferisce, in base a un'interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto al quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio”.
Con ordinanza interlocutoria n. 21969/2025 è stata rimessa la questione alle Sezioni Unite, evidenziando la necessità di chiarire se, in presenza di identità dei fatti, la sentenza penale possa vincolare anche l'accertamento tributario.
In dottrina, si è sottolineato come una lettura costituzionalmente orientata e conforme ai principi unionali imponga una valutazione integrata tra processo penale e tributario, al fine di evitare contraddizioni sistemiche e violazioni del principio del ne bis in idem.
La questione dell'efficacia della sentenza penale irrevocabile nel processo tributario impone una riflessione sistematica sul rapporto tra l'art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 e l'art. 654 c.p.p.
L'art. 654 c.p.p., norma generale del codice di rito penale, prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna o assoluzione abbia efficacia nel giudizio civile o amministrativo, limitatamente all'accertamento dei fatti e nei confronti delle parti che hanno partecipato al processo penale. Tale disposizione, tuttavia, ha trovato applicazione restrittiva nel processo tributario, in quanto condizionata all'identità soggettiva tra le parti e alla natura del giudizio.
Diversamente, l'art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, costituisce norma speciale e innovativa, volta a disciplinare in modo diretto l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario. Esso stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso”, produce effetti di giudicato nel processo tributario, in ogni stato e grado, quanto ai fatti materiali oggetto di valutazione.
La norma non richiede l'identità soggettiva tra le parti, né limita l'efficacia al solo ambito sanzionatorio, ma consente al giudice tributario di conformarsi alla decisione penale laddove vi sia coincidenza dei fatti materiali.
Tale interpretazione è coerente con i principi di economia processuale, di coerenza sistemica e di tutela del contribuente, nonché con il principio del ne bis in idem sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Alla luce di ciò, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, intervenuta nel caso di specie con la formula
“perché il fatto non sussiste”, deve ritenersi vincolante per il presente giudizio tributario, quanto alla insussistenza del fatto generatore dell'obbligazione tributaria.
Difatti, nel caso in esame, i fatti materiali oggetto della sentenza penale coincidono con quelli posti a fondamento dell'avviso di accertamento. La pronuncia penale ha escluso la sussistenza del fatto contestato, ritenendo insussistenti le anomalie valorizzate dalla Guardia di Finanza, “non avendo ricevuto alcun approfondimento in sede investigativa fino a palesare tutta la strutturale debolezza in fase dibattimentale”, così che “il dato sospettoso dell'estrema genericità delle fatture raccolte dai Finanzieri è permasto del tutto inesplorato, a fronte, d'altronde, dell'effettivo riscontro sui luoghi della compiuta e regolare realizzazione della stragrande maggioranza delle opere di cui al progetto di ammodernamento e, ancora, della astratta compatibilità dei ricavi d'impresa con gli importi in denaro contante accreditati sul conto corrente della ditta”.
Ne consegue che l'assoluzione definitiva in sede penale per insussistenza del fatto, in assenza di elementi ulteriori rispetto a quelli accertati ed esaminati sopra, non può non comportare quale logica conseguenza in questa sede l'accoglimento del ricorso. Pertanto, il presupposto dell'obbligazione tributaria viene meno, e l'avviso di accertamento deve essere annullato.
Le spese di giudizio, attesa la particolarità della questione, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti.