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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16797/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P. d.ssa Rosalba Campanaro, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto sotto il n.16797/2019 R.G., vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Castellaneta, elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Bari alla via Principe Amedeo n.165;
ricorrenti
e
, in persona del presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla Via De Rossi CP_2
n. 32, presso lo Studio Legale de , rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_3
Alessandro Luigi de Felice e Annabella Paola de Felice, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
NOZIONI DI FATTO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., e , hanno adito il Tribunale di Bari Parte_1 Parte_2
l' ”, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro
8.000,00 - oltre interessi e rivalutazione monetaria - a titolo di rimborso delle spese sostenute per il trasporto dei pazienti nefropatici presso i centri di dialisi nel periodo ricompreso tra il novembre 2017 ed il settembre 2018, avendo essi svolto, in qualità di soci, le mansioni di autisti di ambulanze e di accompagnatori.
Hanno allegato e prodotto le dichiarazioni sottoscritte in data 30.09.2018 dall'ex presidente p.t. della dott. , nelle quali veniva riconosciuto l'importo di euro 6.000,00 per il CP_1 Persona_1
- al netto dell'acconto di euro 1.900,00 - e di euro 2.000,00 per l - al netto Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 4 dell'acconto di euro 700,00 - a titolo di spese sostenute per vitto, benzina e varie, lamentando tuttavia che le ripetute richieste di pagamento erano rimaste inevase.
L ”, si è costituita in giudizio, Controparte_1
contestando la pretesa attorea e ritenendola inesigibile, in quanto condizionata ai rimborsi, mai erogati, che a sua volta la Onlus avrebbe dovuto ottenere dalle ASL e concludendo per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per la condanna della parte attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Previo mutamento di rito, le parti hanno depositato le memorie autorizzate ex art. 183 VI comma c.p.c.
e la causa è stata istruita con produzioni documentali, anche mediante ordine di esibizione ex art.210
c.p.c., e con l'espletamento dell'interrogatorio formale dei ricorrenti.
Indi, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 25.10.2024, celebrate in trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti hanno fondato la loro pretesa sulle dichiarazioni rilasciate dall'ex presidente della in data 30.09.2018 in cui, pur riconoscendosi le spese sostenute per le prestazioni CP_1
assistenziali effettuate dai ricorrenti dal novembre 2017 al settembre 2018, se ne condizionava il pagamento al preventivo rimborso da parte delle A.S.L..
Ed invero le suddette note, di identico tenore, testualmente riportano: “E di tanto si procederà alla liquidazione delle competenze solo e successivamente al risarcimento delle indennità spettanti, a questa associazione, che la disporrà di volta in volta sul c/c di questa associazione in ragione Pt_3 dell'attività svolta”. (doc. 1 del fascicolo di attoreo).
Pur volendo allora qualificare tali dichiarazioni come promesse di pagamento e ricognizioni di debito ai sensi dell'art.1988 c.c., giova rilevare che la suddetta disposizione normativa, pur dispensando il soggetto al quale sia rilasciata una promessa di pagamento od una ricognizione di debito dall'onere di provare il rapporto fondamentale, consente a chi ne abbia interesse di fornire la prova contraria dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa.
La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre affermato, con riguardo alla ricognizione del debito, che quest'ultima non può assurgere ad autonoma fonte di obbligazioni, ma produce il mero effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale, “con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora dia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligo oggetto del riconoscimento” (così Cass.Civile, n. 20689/2016, richiamata anche da parte resistente).
pagina 2 di 4 La predetta pronuncia fa espresso riferimento al caso, come quello di cui è causa, in cui la dichiarazione contenga una condizione o altro elemento accidentale.
La Suprema Corte, anche più recentemente ha ribadito il suddetto principio, affermando che
“l'astrazione processuale conseguente alla ricognizione si sostanzia in una relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dalla necessità di provare il rapporto sottostante al debito riconosciuto, che si presume fino a prova contraria, salvo, appunto, che la parte da cui provenga dimostri che il medesimo rapporto non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente, ovvero che esita una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. la sentenza ella Corte di Cassazione, Terza
Sezione Civile, n. 11766 del 15 maggio 2018. Rel. Guizzi). CP_4
La Suprema Corte, a tal proposito, ha opportunamente rilevato che il principio di astrazione processuale della causa “non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'inesistenza” (si veda, sul punto la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n.
17713 del 7 settembre 2016).
Ne consegue che, qualora il debitore abbia fornito la prova della inesigibilità del credito, spetta al creditore provare l'esistenza e l'esigibilità dello stesso.
Nella specie la convenuta ha documentato il mancato riconoscimento dei rimborsi spese da parte della producendo in giudizio la corrispondenza intercorsa con quest'ultima nel periodo da Parte_3
gennaio ad aprile 2019 (cfr. doc. 2 fasc. convenuta) e dalla quale si evince effettivamente che l'Azienda sanitaria ha reiteratamente respinto le richieste di rimborso rimaste inevase per il periodo giugno/settembre 2018 per asserite irregolarità della documentazione di spesa riscontrate in sede di verifica amministrativa.
Vieppiù che la documentazione acquisita a seguito dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. dimostra che gli unici rimborsi erogati dalla all'associazione nel periodo in contestazione sono Pt_3 CP_1
quelli riconosciuti e liquidati con delibera n. 6240 del 28.05.2018 per euro 4.268,08 e delibera n. 6289 del 13.06.2018 per euro 4.404,31; nessun ulteriore rimborso risulta effettuato nel periodo successivo, a seguito della reiterata richiesta della con missiva del 24.01.2019 e delle relative contestazioni CP_1
di irregolarità da parte dell' . Controparte_5
Gli odierni ricorrenti, di contro, pur avendo l'onere di documentare le spese sopportate a corredo delle richieste di rimborso, proprio con riferimento alle comunicazioni della ASL, avendo tale ente contestato recisamente la debenza di tali somme “per irregolarità” della documentazione di spesa, non hanno invece assolto l'onere probatorio posto a loro carico.
pagina 3 di 4 L'associazione ha provato, invece - e per la verità non è neanche contestato - che i ricorrenti hanno ricevuto dall'associazione, per il periodo in questione, le somme di euro 1.900,00 e di euro 700,00 in acconto spese, e che nella compagine associativa operano altri volontari, cui pure sono stati effettuati i rimborsi per l'attività prestata (doc. 7 fasc. convenuta).
È dunque verosimile che i rimborsi effettuati ai sigg. e rappresentano la quota parte di Pt_1 Pt_2
quanto loro spettante in base alla documentazione presentata ed ai rimborsi ricevuti a sua volta dall'associazione da parte dell'ASL.
Nè è previsto dallo statuto dell'associazione di volontariato, invocato dai ricorrenti, che i volontari debbano riscuotere un qualsiasi compenso o indennità per l'attività prestata a titolo gratuito, al di fuori del rimborso delle spese debitamente documentate.
Alla luce dei rilievi sopra svolti e della complessiva disamina delle prove assunte, la domanda è risultata infondata.
2. Ritiene il tribunale che, in considerazione della natura e della novità delle questioni trattate, le spese processuali possano essere per intero compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n.16797/2019 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Bari, 15 gennaio 2025
IL Giudice Onorario
Dott.ssa ROSALBA CAMPANARO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P. d.ssa Rosalba Campanaro, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto sotto il n.16797/2019 R.G., vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Castellaneta, elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Bari alla via Principe Amedeo n.165;
ricorrenti
e
, in persona del presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla Via De Rossi CP_2
n. 32, presso lo Studio Legale de , rappresentata e difesa dagli avv. Controparte_3
Alessandro Luigi de Felice e Annabella Paola de Felice, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
NOZIONI DI FATTO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., e , hanno adito il Tribunale di Bari Parte_1 Parte_2
l' ”, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro
8.000,00 - oltre interessi e rivalutazione monetaria - a titolo di rimborso delle spese sostenute per il trasporto dei pazienti nefropatici presso i centri di dialisi nel periodo ricompreso tra il novembre 2017 ed il settembre 2018, avendo essi svolto, in qualità di soci, le mansioni di autisti di ambulanze e di accompagnatori.
Hanno allegato e prodotto le dichiarazioni sottoscritte in data 30.09.2018 dall'ex presidente p.t. della dott. , nelle quali veniva riconosciuto l'importo di euro 6.000,00 per il CP_1 Persona_1
- al netto dell'acconto di euro 1.900,00 - e di euro 2.000,00 per l - al netto Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 4 dell'acconto di euro 700,00 - a titolo di spese sostenute per vitto, benzina e varie, lamentando tuttavia che le ripetute richieste di pagamento erano rimaste inevase.
L ”, si è costituita in giudizio, Controparte_1
contestando la pretesa attorea e ritenendola inesigibile, in quanto condizionata ai rimborsi, mai erogati, che a sua volta la Onlus avrebbe dovuto ottenere dalle ASL e concludendo per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per la condanna della parte attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Previo mutamento di rito, le parti hanno depositato le memorie autorizzate ex art. 183 VI comma c.p.c.
e la causa è stata istruita con produzioni documentali, anche mediante ordine di esibizione ex art.210
c.p.c., e con l'espletamento dell'interrogatorio formale dei ricorrenti.
Indi, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 25.10.2024, celebrate in trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti hanno fondato la loro pretesa sulle dichiarazioni rilasciate dall'ex presidente della in data 30.09.2018 in cui, pur riconoscendosi le spese sostenute per le prestazioni CP_1
assistenziali effettuate dai ricorrenti dal novembre 2017 al settembre 2018, se ne condizionava il pagamento al preventivo rimborso da parte delle A.S.L..
Ed invero le suddette note, di identico tenore, testualmente riportano: “E di tanto si procederà alla liquidazione delle competenze solo e successivamente al risarcimento delle indennità spettanti, a questa associazione, che la disporrà di volta in volta sul c/c di questa associazione in ragione Pt_3 dell'attività svolta”. (doc. 1 del fascicolo di attoreo).
Pur volendo allora qualificare tali dichiarazioni come promesse di pagamento e ricognizioni di debito ai sensi dell'art.1988 c.c., giova rilevare che la suddetta disposizione normativa, pur dispensando il soggetto al quale sia rilasciata una promessa di pagamento od una ricognizione di debito dall'onere di provare il rapporto fondamentale, consente a chi ne abbia interesse di fornire la prova contraria dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa.
La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre affermato, con riguardo alla ricognizione del debito, che quest'ultima non può assurgere ad autonoma fonte di obbligazioni, ma produce il mero effetto di confermare un preesistente rapporto fondamentale, “con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora dia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligo oggetto del riconoscimento” (così Cass.Civile, n. 20689/2016, richiamata anche da parte resistente).
pagina 2 di 4 La predetta pronuncia fa espresso riferimento al caso, come quello di cui è causa, in cui la dichiarazione contenga una condizione o altro elemento accidentale.
La Suprema Corte, anche più recentemente ha ribadito il suddetto principio, affermando che
“l'astrazione processuale conseguente alla ricognizione si sostanzia in una relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dalla necessità di provare il rapporto sottostante al debito riconosciuto, che si presume fino a prova contraria, salvo, appunto, che la parte da cui provenga dimostri che il medesimo rapporto non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente, ovvero che esita una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. la sentenza ella Corte di Cassazione, Terza
Sezione Civile, n. 11766 del 15 maggio 2018. Rel. Guizzi). CP_4
La Suprema Corte, a tal proposito, ha opportunamente rilevato che il principio di astrazione processuale della causa “non può intendersi nel senso che al debitore compete l'impossibile prova dell'assenza di qualsiasi altra ipotetica ragione di debito, ulteriore rispetto a quella di cui abbia dimostrato l'inesistenza” (si veda, sul punto la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n.
17713 del 7 settembre 2016).
Ne consegue che, qualora il debitore abbia fornito la prova della inesigibilità del credito, spetta al creditore provare l'esistenza e l'esigibilità dello stesso.
Nella specie la convenuta ha documentato il mancato riconoscimento dei rimborsi spese da parte della producendo in giudizio la corrispondenza intercorsa con quest'ultima nel periodo da Parte_3
gennaio ad aprile 2019 (cfr. doc. 2 fasc. convenuta) e dalla quale si evince effettivamente che l'Azienda sanitaria ha reiteratamente respinto le richieste di rimborso rimaste inevase per il periodo giugno/settembre 2018 per asserite irregolarità della documentazione di spesa riscontrate in sede di verifica amministrativa.
Vieppiù che la documentazione acquisita a seguito dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. dimostra che gli unici rimborsi erogati dalla all'associazione nel periodo in contestazione sono Pt_3 CP_1
quelli riconosciuti e liquidati con delibera n. 6240 del 28.05.2018 per euro 4.268,08 e delibera n. 6289 del 13.06.2018 per euro 4.404,31; nessun ulteriore rimborso risulta effettuato nel periodo successivo, a seguito della reiterata richiesta della con missiva del 24.01.2019 e delle relative contestazioni CP_1
di irregolarità da parte dell' . Controparte_5
Gli odierni ricorrenti, di contro, pur avendo l'onere di documentare le spese sopportate a corredo delle richieste di rimborso, proprio con riferimento alle comunicazioni della ASL, avendo tale ente contestato recisamente la debenza di tali somme “per irregolarità” della documentazione di spesa, non hanno invece assolto l'onere probatorio posto a loro carico.
pagina 3 di 4 L'associazione ha provato, invece - e per la verità non è neanche contestato - che i ricorrenti hanno ricevuto dall'associazione, per il periodo in questione, le somme di euro 1.900,00 e di euro 700,00 in acconto spese, e che nella compagine associativa operano altri volontari, cui pure sono stati effettuati i rimborsi per l'attività prestata (doc. 7 fasc. convenuta).
È dunque verosimile che i rimborsi effettuati ai sigg. e rappresentano la quota parte di Pt_1 Pt_2
quanto loro spettante in base alla documentazione presentata ed ai rimborsi ricevuti a sua volta dall'associazione da parte dell'ASL.
Nè è previsto dallo statuto dell'associazione di volontariato, invocato dai ricorrenti, che i volontari debbano riscuotere un qualsiasi compenso o indennità per l'attività prestata a titolo gratuito, al di fuori del rimborso delle spese debitamente documentate.
Alla luce dei rilievi sopra svolti e della complessiva disamina delle prove assunte, la domanda è risultata infondata.
2. Ritiene il tribunale che, in considerazione della natura e della novità delle questioni trattate, le spese processuali possano essere per intero compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n.16797/2019 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Bari, 15 gennaio 2025
IL Giudice Onorario
Dott.ssa ROSALBA CAMPANARO
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