Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 25/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 415 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 19.11.2024 e vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. CAPPELLU STEFANO e
FABRIZIO RAIMONDO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad atp in materia di assegno ordinario di invalidità
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07.10.2022, la sig.ra Parte 1 adiva il Tribunale di
Isernia rappresentando:
- che a seguito di ricorso amministrativo veniva effettuata visita medico-legale, che confermava lo stato di NON INVALIDO;
- che, ritenendo la propria situazione di maggior gravità rispetto a quanto accertato dalla suddetta Commissione Medica, la Sig.ra Pt_1 decideva di adire le vie legali presso la
Sezione Lavoro del Tribunale di Isernia, il cui ATPO ex art. 445 cpc (consulenza depositata il 25/07/2022), si concludeva per lo stato di NON INVALIDO con diagnosi di "Esiti di lesione dei tendini flessori del III e IV dito della mano sinistra. Sindrome da conflitto della spalla destra. Lieve sindrome del tunnel carpale a destra". Previo deposito di dichiarazione di dissenso, parte ricorrente proponeva pertanto ricorso ordinario al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'AOI.
Espletata una nuova c.t.u. medico legale, la causa giungeva alla discussione all'udienza del 19.11.2024, trattata in modalità cartolare, e veniva decisa tenuto conto delle note ritualmente depositate.
***
2. Il ricorso è fondato, nei limiti di cui in motivazione.
Secondo l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222, “si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacitàControparte 1 di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.'د و
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle patologie, le quali integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici economici di cui al ricorso. Per 1 emerge infattiDalla documentazione in atti, come affermato dalla consulente che la Sig.ra Parte 1 a seguito di visita medico-legale per conferma di AOI ex L.
222/84, effettuata presso la sede CP_1 di IS il 24/06/2021 veniva riconosciuta NON
INVALIDO, con diagnosi di Esiti di trauma accidentale (2012) con lesione inveterata dei tendini flessori superficiali e profondi del III e IV dito mano sinistra in soggetto destrimane. Ansia reattiva.
Sindrome del tunnel carpale mano dx. Iniziale patologia degenerativa dei polsi e delle spalle.
Esperito con esito negativo il ricorso amministrativo e ritenendo di essere affetta da patologie tali da garantirle il diritto alle prestazioni richieste, veniva effettuata ATP presso il Tribunale di Isernia, che si concludeva con la conferma dello stato di NON
INVALIDO ex art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222 con diagnosi di “Esiti di lesione dei tendini flessori del III e IV dito della mano sinistra. Sindrome da conflitto della spalla destra. Lieve sindrome del tunnel carpale a destra”.
Previo deposito di dichiarazione di dissenso, parte Ricorrente proponeva pertanto ricorso ordinario al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'AOI.
La Sig.ra Parte 1 risulta attualmente affetta da:
- Sindrome algodisfunzionale della mano sinistra dominante in esito a lesione traumatica dei tendini flessori del III e IV dito, chirurgicamente trattata;
-Sindrome da conflitto della spalla destra e della spalla sinistra con limitazione articolare;
- Lieve sindrome del tunnel carpale sinistro.
Risulta dagli atti che, a seguito di un incidente domestico del 2012, la Ricorrente pativa la lesione dei tendini flessori del III e IV dito della mano sinistra, che veniva nell'immediatezza trattata presso il Pronto Soccorso del P.O. di Isernia, cui seguivano visite ortopediche presso centri specializzati in chirurgia della mano, che tuttavia non ponevano indicazione al reintervento. A livello dello stesso organo è altresì documentata strumentalmente una lieve sindrome del tunnel carpale.
In esito a tali minorazioni a carico della mano sinistra dominante, residua un evidente deficit funzionale del III e IV dito nonché una ipostenia della mano, che si estrinsecano funzionalmente sulla possibilità di chiudere attivamente la mano a pugno, sulla impugnatura di oggetti, sulla possibilità di effettuare lavori ripetitivi e bimanuali, nonché preparazioni manuali o lavori di precisione.
Peraltro, l'arto superiore sinistro è ulteriormente menomato da una patologia a carico della cuffia dei rotatori, con limitazione articolare della spalla sinistra pluridirezionale di
1/4, in soggetto peraltro affetto dalla medesima patologia a carico della spalla destra (con limitazione articolare pluridirezionale di 1/3).
La Sig. Pt 1 ha un diploma di scuola media inferiore, ha lavorato in qualità di operaia dapprima in qualità di vassoista, poi presso una fabbrica tessile e infine presso una fabbrica di parabrezza e attualmente non si trova in attualità di lavoro (dal 2013) a seguito di inidoneità da parte del medico competente. Pertanto, le attitudini lavorative della medesima appaiono inquadrabili nell'ambito di una figura operaia, in cui la funzione prensile ed in generale degli arti superiori, risulta di primaria importanza.
Le patologie descritte, a carico della mano sinistra (nel caso di specie dominante) e delle spalle bilateralmente, si estrinsecano sulla Ricorrente con ripercussioni funzionali che pregiudicano sia la possibilità di effettuare occupazioni confacenti alle proprie attitudini e sono tali da implicare un danno lavorativo, ovvero un danno alla capacità di lavoro in modo permanente e nella misura superiore ai due terzi. La dott.ssa Per_1 ha concluso affermando che: "la Sig.ra Parte 1 è soggetto invalido con capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo ex art. 1, legge 222/84. Per ciò che concerne la decorrenza del beneficio, esso andrebbe retrodatato al giugno 2023, per aggravamento funzionale di infermità preesistenti in relazione al quadro artrosico a carico delle spalle (rispetto a quanto obiettivato in epoca precedente)".
2. La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto della perizianda) alla quale si fa integralmente rinvio, in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito sanitario di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto.
Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n.
27010).
3. La decorrenza del beneficio in data successiva al deposito del ricorso introduttivo consente di ravvisare giusti motivi per compensare le spese processuali in ragione della metà. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del convenuto ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222, con decorrenza dal 01.06.2023;
- condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in euro 455,00 oltre iva, spese e cpa come per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico dell' CP_1 Così deciso in Isernia, il 25.02.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio