CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1202/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF DIFENSORE 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Assoservizi Societa' A Supporto Della Pubblica Amministrazio - 06833891002
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato all'Assoservizi S.r.l., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi del Comune di Avellino, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, contenente contestazione di omessa dichiarazione eversamento TARI per gli anni dal 2019 al 2024.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) inesistenza dell'obbligazione di pagamento per gli anni oggetto di accertamento, atteso il fatto che il bene era stato acquistato con contratto di compravendita rogato per atto notarile del 6.5.24 ; 2) inesistenza dell'obbligazione di pagamento per il periodo successivo all'acquisto del possosso, attesa la CILA relativa agli interventi di ristrutturazione e, quindi, l'inutilizzabilità dle bene.
Il ricorrente non compariva all'udienza fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, avendo depositato nota contenente richiesta di cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
In via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che l'Ente resistente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs. 546/92 per cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso suindicato, non essendo più attuale la controversia tra le parti, attesa la definizione delle pendenze tributarie.
La tempestiva adozione del provvedimento di annullamento integra i gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contndere,compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1202/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
DIFENSORE 1 - CF DIFENSORE 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Assoservizi Societa' A Supporto Della Pubblica Amministrazio - 06833891002
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TARI 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913076105106/2025 TEFA 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato all'Assoservizi S.r.l., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi del Comune di Avellino, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, contenente contestazione di omessa dichiarazione eversamento TARI per gli anni dal 2019 al 2024.
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) inesistenza dell'obbligazione di pagamento per gli anni oggetto di accertamento, atteso il fatto che il bene era stato acquistato con contratto di compravendita rogato per atto notarile del 6.5.24 ; 2) inesistenza dell'obbligazione di pagamento per il periodo successivo all'acquisto del possosso, attesa la CILA relativa agli interventi di ristrutturazione e, quindi, l'inutilizzabilità dle bene.
Il ricorrente non compariva all'udienza fissata per la discussione dell'istanza di sospensione, avendo depositato nota contenente richiesta di cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
In via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che l'Ente resistente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs. 546/92 per cessazione della materia del contendere in considerazione dell'intervenuto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso suindicato, non essendo più attuale la controversia tra le parti, attesa la definizione delle pendenze tributarie.
La tempestiva adozione del provvedimento di annullamento integra i gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contndere,compensa le spese.