Art. 12. (Competenze accessorie). 1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, le misure delle competenze accessorie per il personale delle aziende postelegrafoniche con qualifiche dirigenziali e con qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono determinate, fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli stabiliti con disposizioni a carattere generale, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione ad analoghi provvedimenti concernenti il personale inquadrato nelle categorie professionali.
Articolo 12 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 11Articolo 13
Articolo 12 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Versione
8 novembre 1989
8 novembre 1989