Art. 12. (Competenze accessorie). 1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, le misure delle competenze accessorie per il personale delle aziende postelegrafoniche con qualifiche dirigenziali e con qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono determinate, fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli stabiliti con disposizioni a carattere generale, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione ad analoghi provvedimenti concernenti il personale inquadrato nelle categorie professionali.
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8 novembre 1989
8 novembre 1989