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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AR IO, all'udienza del 25.11.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8730/2024, cui è stata riunita quella di ATPO R.G. n. 2767/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difesa dall'avv. Cesare Soriano Parte_1 ed elett.te dom.to in Caserta, alla Via Renella n. 32, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.12.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva dinanzi a questo Giudice
l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP iscritto al n. CP_2
R.G. 2767/2023, deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o in subordine della pensione di inabilità sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di accertamento giudiziario con condanna dell' al pagamento della prestazione, oltre interessi CP_2 legali, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva il convenuto eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la riunione al presente procedimento di quello di
ATPO n. R.G. 2767/2023; ritenuto di non dover disporre alcun rinnovo delle operazioni peritali né
l'integrazione della consulenza, all'odierna udienza del 25.11.2025 è pronunciata sentenza completa del dispositivo e della contestuale motivazione. Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.11.2024 e la dichiarazione è stata tempestivamente depositata il 25.11.2024. Il ricorso è stato depositato il giorno 3.12.2024.
Sempre in ordine all'ammissibilità si osserva che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del
CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, osserva il giudicante che le censure mosse alla consulenza depositata in atti, pur integrando il requisito della specificità dei motivi di opposizione, sono destituite di fondamento.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando l'erroneità delle conclusioni rassegnate dal CTU che ha omesso la valutazione delle patologie di cui il ricorrente è affetto ed ha errato nella qualificazione della patologia cardiologica non applicando il codice 6444 delle tabelle ministeriali, pervenendo così al riconoscimento di una percentuale di invalidità inferiore al 100% legittimante il riconoscimento delle prestazioni richieste.
In realtà, il consulente, come evidenziato già in risposta alle osservazioni formulate alla bozza dell'elaborato peritale, ha preso in considerazione la sola patologia cardiologica in quanto ampiamente documentata e riscontrata, oltre che certamente rilevante e caratterizzante le condizioni di salute del ricorrente, sottolineando altresì l'assenza di documentazione medica probante la sussistenza di ulteriori patologie. Ha tuttavia evidenziato che tale patologia determina certamente un'invalidità pari all'80% ma ha escluso che possa configurarsi una totale inabilità.
In particolare, in ordine alla autonoma rilevanza del pregresso impianto di defibrillatore ha chiarito che non può essere applicata una diversa ed ulteriore percentuale, trattandosi pur sempre di patologia cardiologica che va complessivamente valutata tenendo conto del danno funzionale all'organo.
Infine, il CTU ha evidenziato che nel caso di specie la patologia non può essere ricondotta al codice tabellare 6444 relativo alle miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave, in quanto dalla documentazione agli atti e all'esito dell'esame obiettivo la suddetta patologia può ricondursi alla terza classe NYHA con conseguente applicazione del codice tabellare 6443.
Del resto, anche la documentazione da ultimo prodotta (cfr. certificato medico depositato in data
24.11.2025) qualifica la patologia in questione cardiomiopatia dilatativa valutabile in III classe
NHYA.
Va poi rilevato che anche nella presente fase del giudizio non vi è prova della sussistenza delle ulteriori patologie indicate in ricorso. In conclusione, deve affermarsi che l'ausiliario, nell'elaborato peritale che si richiama integralmente, ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nell'elaborato peritale ed ha considerato e valutato compiutamente le patologie di cui il ricorrente è affetto, procedendo ad una loro corretta qualificazione e percentualizzazione.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che non sussistano elementi per disporre un supplemento di istruttoria e/o un rinnovo delle operazioni peritali.
Giova a questo punto evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Ebbene, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni e/o errori del consulente nella valutazione ed in assenza di elementi sufficienti ad indurre ad un'integrazione istruttoria, la domanda non può che essere rigettata, configurandosi in concreto le doglianze della parte ricorrente come mero dissenso diagnostico avverso le valutazioni del consulente.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., risultando in atti rituale dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
Il Giudice
AR IO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AR IO, all'udienza del 25.11.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8730/2024, cui è stata riunita quella di ATPO R.G. n. 2767/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difesa dall'avv. Cesare Soriano Parte_1 ed elett.te dom.to in Caserta, alla Via Renella n. 32, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.12.2024, il ricorrente in epigrafe conveniva dinanzi a questo Giudice
l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP iscritto al n. CP_2
R.G. 2767/2023, deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o in subordine della pensione di inabilità sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di accertamento giudiziario con condanna dell' al pagamento della prestazione, oltre interessi CP_2 legali, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva il convenuto eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta la riunione al presente procedimento di quello di
ATPO n. R.G. 2767/2023; ritenuto di non dover disporre alcun rinnovo delle operazioni peritali né
l'integrazione della consulenza, all'odierna udienza del 25.11.2025 è pronunciata sentenza completa del dispositivo e della contestuale motivazione. Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.11.2024 e la dichiarazione è stata tempestivamente depositata il 25.11.2024. Il ricorso è stato depositato il giorno 3.12.2024.
Sempre in ordine all'ammissibilità si osserva che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del
CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, osserva il giudicante che le censure mosse alla consulenza depositata in atti, pur integrando il requisito della specificità dei motivi di opposizione, sono destituite di fondamento.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando l'erroneità delle conclusioni rassegnate dal CTU che ha omesso la valutazione delle patologie di cui il ricorrente è affetto ed ha errato nella qualificazione della patologia cardiologica non applicando il codice 6444 delle tabelle ministeriali, pervenendo così al riconoscimento di una percentuale di invalidità inferiore al 100% legittimante il riconoscimento delle prestazioni richieste.
In realtà, il consulente, come evidenziato già in risposta alle osservazioni formulate alla bozza dell'elaborato peritale, ha preso in considerazione la sola patologia cardiologica in quanto ampiamente documentata e riscontrata, oltre che certamente rilevante e caratterizzante le condizioni di salute del ricorrente, sottolineando altresì l'assenza di documentazione medica probante la sussistenza di ulteriori patologie. Ha tuttavia evidenziato che tale patologia determina certamente un'invalidità pari all'80% ma ha escluso che possa configurarsi una totale inabilità.
In particolare, in ordine alla autonoma rilevanza del pregresso impianto di defibrillatore ha chiarito che non può essere applicata una diversa ed ulteriore percentuale, trattandosi pur sempre di patologia cardiologica che va complessivamente valutata tenendo conto del danno funzionale all'organo.
Infine, il CTU ha evidenziato che nel caso di specie la patologia non può essere ricondotta al codice tabellare 6444 relativo alle miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave, in quanto dalla documentazione agli atti e all'esito dell'esame obiettivo la suddetta patologia può ricondursi alla terza classe NYHA con conseguente applicazione del codice tabellare 6443.
Del resto, anche la documentazione da ultimo prodotta (cfr. certificato medico depositato in data
24.11.2025) qualifica la patologia in questione cardiomiopatia dilatativa valutabile in III classe
NHYA.
Va poi rilevato che anche nella presente fase del giudizio non vi è prova della sussistenza delle ulteriori patologie indicate in ricorso. In conclusione, deve affermarsi che l'ausiliario, nell'elaborato peritale che si richiama integralmente, ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nell'elaborato peritale ed ha considerato e valutato compiutamente le patologie di cui il ricorrente è affetto, procedendo ad una loro corretta qualificazione e percentualizzazione.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che non sussistano elementi per disporre un supplemento di istruttoria e/o un rinnovo delle operazioni peritali.
Giova a questo punto evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Ebbene, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni e/o errori del consulente nella valutazione ed in assenza di elementi sufficienti ad indurre ad un'integrazione istruttoria, la domanda non può che essere rigettata, configurandosi in concreto le doglianze della parte ricorrente come mero dissenso diagnostico avverso le valutazioni del consulente.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., risultando in atti rituale dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
Il Giudice
AR IO