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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1060/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FAVARO LEONARDO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FAVARO LEONARDO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto il 08/09/1996 e trascritto al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 1996 Pt_2
del registro degli atti di matrimonio del Comune di SUSEGANA alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, sita in Susegana (TV), Via Zecchinel n. 3, rimarrà, con arredi e corredi in essa contenuti, assegnata al signor , che continuerà a vivervi con il Parte_1
figlio ormai maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio, , quando lo avrà Per_1
ciascuno presso di sé; le spese straordinarie, individuate in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale, oltre alle spese di vestiario verranno suddivise nella misura del 50% fra le
Parti.
4) Si dà atto che nell'ambito della riorganizzazione del patrimonio familiare e volendo, con il presente atto, regolamentare anche ogni altra questione patrimoniale nascente dal matrimonio, le Parti pattuiscono, a tacitazione di ogni reciproco diritto sul patrimonio comune e sui risparmi accantonati quanto segue:
la signora si impegna ed obbliga a trasferire al , il quale Parte_2 Parte_1
accetta, ½ indiviso della proprietà della casa familiare, così catastalmente censita (Catasto
Terreni e Fabbricati):
COMUNE DI SUSEGANA, VIA ZECCHINEL
- SEZ A F. 6 N. 347 Sub 2 CAT A/7 – ABITAZIONE – piano T-1
- SEZ A F. 6 N. 347 Sub 3 CAT C/6 – ABITAZIONE – piano T
si impegna ed obbliga a trasferire al , il quale accetta, anche Parte_2 Parte_1 una quota pari al 50% della sua proprietà indivisa ed in comproprietà con CP_1
delle aree di pertinenza dell'abitazione familiare, destinate ad area di manovra, parcheggio e passaggio, così catastalmente censite al catasto terreni del COMUNE DI SUSEGANA
- Foglio 6, particella 246 classe 05,
- Foglio 6, particella 349, classe 05,
- Foglio 6, particella 352, classe 03,
Per effetto, dunque, della predetta cessione, senza trasferimento di denaro, il Signor
diverrà proprietario di ½ indiviso del compendio familiare, con le relative Parte_1
pertinenze e relativamente alle aree censite al catasto terreni del Comune di Susegana
foglio 6, particelle n.246-349-352 diverrà proprietario indiviso per la quota di ¼, rimanendo le restanti quote di ¼ in capo a e di 2/4 in capo a . Parte_2 CP_1
Le parti si impegnano, inoltre, a riprodurre, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, davanti al Notaio designando, il consenso oggi manifestato, nei termini e con le modalità qui stabilite, sì che il trasferimento del diritto di proprietà oggetto del presente impegno avvenga nelle dovute forme di legge anche ai fini della trascrizione,
con l'esenzione da ogni tributo (bollo, registro, ipotecaria, catastali, diritti ipotecari etc.) ai sensi dell'articolo 19 della Legge del 6 marzo 1987, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni e della sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile 1999 e 10 maggio 1999, n.
154.
Il presente accordo avviene nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale dei coniugi e senza spirito di liberalità.
5) Si dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente alla richiesta di un contributo al mantenimento.
6) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani