TRIB
Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/08/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
n. 802/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 802/2022, avente ad oggetto: solo
danni a cose, riservata in decisione all'udienza con ordinanza del 18.6.2025 emessa per l'udienza cartolare del 30.5.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 ridotti alla metà c.p.c.), promossa da:
BASSOLINO EMILIA, (CF: rapp. e difesa dall'avv.to C.F._1
Giulio Costanzo (CF: ), elettivamente domiciliata in Via C.F._2
Carmelo Pezzullo, 53 Frattamaggiore, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._3
dall'avv.to Sergio Cosentini (CF: ), elettivamente domiciliato C.F._4
in Via Nuova Del Campo 14 Napoli, presso lo studio del predetto difensore. pagina 1 di 7 PARTE CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, BA IL
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale deducendo di essere CP_1
conduttrice di un immobile di proprietà del convenuto, nel rapporto di locazione tra le parti avente ad oggetto l'immobile sito in Frattamaggiore alla via Miseno n. 62 (come da contratto agli atti). Deduceva ancora che, a causa dell'omessa manutenzione straordinaria, l'immobile aveva subito copiose infiltrazioni nell'intero appartamento pagina 2 di 7 fatto che aveva generato lo stato di inagibilità della camera da letto matrimoniale in cui si erano evidenziata muffa, distacchi di intonaco, rigonfiamenti e deformazioni delle controsoffittature. Chiedeva pertanto dichiararsi la responsabilità dei fatti a carico del , con condanna alle riparazioni e al reintegro di un ambiente salubre, CP_1
quindi, la condanna in via equitativa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali ed extrapatrimoniali in suo favore.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendo che le infiltrazioni origine dei danni lamentati dall'attrice erano conseguenza dei lavori di abbattimento di un fabbricato adiacente a quello in cui era sito l'immobile condotto dalla BA e che, per i danni riconducibili direttamente al condominio, quest'ultima era stata già risarcita dalla società assicuratrice garante dell'immobile condominiale per l'importo di euro 1.200,00, contestando però che tale somma le fosse stata erroneamente corrisposta dall'amministratore condominiale in quanto non legittimata all'incasso, deducendo che ella fosse solo la conduttrice dell'immobile, fatto per cui spiegava domanda riconvenzionale per l'assegnazione a sé di tale somma. Chiedeva, infine, chiamarsi in causa l'amministrazione del
, onde essere manlevato da ogni pronuncia sfavorevole. Controparte_2
Ciò posto in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia del
[...]
, che pur essendo stato regolarmente citato non si Controparte_2
costituiva in giudizio.
Dirimente per le sorti del presente giudizio risulta essere la CTU espletata in pagina 3 di 7 corso di istruttoria, da cui si traggono gli elementi utili ai fini della presente decisione in ordine all'origine dei danni all'immobile.
L'ausiliario del Giudice, infatti, accertava che tutte le infiltrazioni lamentate dall'attrice in domanda risultavano, al momento degli accessi, già abbondantemente asciutte;
indicativo in tal senso risulta la descrizione di cui al punto 3.2 a pagina 11
della relazione “…si può affermare che la camera da letto matrimoniale è invasa da
ampie forme di degrado causate principalmente da fenomeni infiltrativi e,
conseguentemente, da muffe e funghi. Ad oggi tali fenomeni infiltrativi non appaiono
più in corso, tanto è vero che, a seguito dei saggi eseguiti nel II accesso CTU gli
elementi architettonici apparivano integri ed asciutti…”. Considerato che le operazioni peritali sono state effettuate nelle date 21/12/2023 primo accesso ed
11/1/2024 secondo accesso, bisogna ritenere che i lavori di rifacimento pluviale deliberati nell'assemblea del 3/6/2020 per rimuovere la causa delle infiltrazioni nell'immobile condotto dalla BA, risultano effettivamente e regolarmente eseguiti, visto l'effetto sortito. Per tali danni, poi, veniva fatta richiesta di ristoro alla spa Reale Mutua, società garante dell'immobile con apertura della pratica di sinistro da parte del condominio, cui veniva corrisposta la somma di euro 1.200,00 quale ristoro di quanto riscontrato, girata ed incassata dalla BA con bonifico postale prodotto agli atti di parte convenuta, circostanza non negata dall'attrice.
Orbene, la situazione rilevata e cristallizzata dal CTU offre il quadro chiaro e completo della vicenda in esame in quanto, non essendovi più infiltrazioni in atto, le pagina 4 di 7 cui cause, l'una di origine condominiale risulta essere rimossa, l'altra di origine esterna all'immobile condominiale, ritenuta effetto dell'abbattimento di un vecchio fabbricato adiacente a quello condominiale in cui è sito l'appartamento condotto dalla
BA, non risulta più attiva, la vicenda si focalizza sulla richiesta di ripristino di abitabilità della camera da letto.
L'avvenuta eliminazione delle cause delle infiltrazioni da parte del , CP_2
con il conseguente risarcimento in favore della BA, esaurisce la vicenda atteso che non risultano accertati altri danni temporalmente successivi a quelli lamentati e rimossi già con l'intervento deliberato in data 3.6.2020, poi risarciti con il bonifico inviato in data 3.12.2020 all'attrice. Quest'ultima, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, non destinava la somma di euro 1.200,00 al ripristino della situazione di abitabilità della camera da letto, ma lasciava degenerare lo stato già precario dell'immobile, considerato che l'Ausiliario non rilevava tracce di intervento recenti in tal senso.
Le condizioni dell'appartamento condotto dalla BA, e segnatamente della camera da letto, così come accertate dal CTU, non consegnano al giudizio elementi tali per ritenere fondate le domande da ella avanzate, e ciò sia in ordine ad eventuali responsabilità del sia del . CP_1 CP_2
Quanto accertato, pertanto, toglie ogni supporto probatorio alle richieste della
BA la cui domanda va integralmente rigettata con tutte le conseguenze di cui appresso. pagina 5 di 7 Circa la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto , va CP_1
detto che la richiesta formulata risulta essere destituita di ogni fondamento, atteso che correttamente l'amministratore del condominio rimetteva la somma liquidata dalla spa garante alla BA, quale soggetto direttamente interessato dalle infiltrazioni,
quindi legittimato al ristoro. Stante ciò, la domanda riconvenzionale va rigettata con le conseguenze di cui appresso.
Le spese di lite, in ragione della doppia soccombenza, vengono dichiarate compensate.
Vengono poste a carico di tutte le parti, in solido, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da BA IL nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale da questi spiegata, così CP_1
provvede:
- Rigetta la domanda attrice;
- Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto
[...]
; CP_1
- Dichiara compensate le spese tra le parti;
- Pone a carico di tutte le parti, in solido, le spese di CTU liquidate come pagina 6 di 7 da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Aversa, 30/08/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 802/2022, avente ad oggetto: solo
danni a cose, riservata in decisione all'udienza con ordinanza del 18.6.2025 emessa per l'udienza cartolare del 30.5.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 ridotti alla metà c.p.c.), promossa da:
BASSOLINO EMILIA, (CF: rapp. e difesa dall'avv.to C.F._1
Giulio Costanzo (CF: ), elettivamente domiciliata in Via C.F._2
Carmelo Pezzullo, 53 Frattamaggiore, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._3
dall'avv.to Sergio Cosentini (CF: ), elettivamente domiciliato C.F._4
in Via Nuova Del Campo 14 Napoli, presso lo studio del predetto difensore. pagina 1 di 7 PARTE CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, BA IL
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale deducendo di essere CP_1
conduttrice di un immobile di proprietà del convenuto, nel rapporto di locazione tra le parti avente ad oggetto l'immobile sito in Frattamaggiore alla via Miseno n. 62 (come da contratto agli atti). Deduceva ancora che, a causa dell'omessa manutenzione straordinaria, l'immobile aveva subito copiose infiltrazioni nell'intero appartamento pagina 2 di 7 fatto che aveva generato lo stato di inagibilità della camera da letto matrimoniale in cui si erano evidenziata muffa, distacchi di intonaco, rigonfiamenti e deformazioni delle controsoffittature. Chiedeva pertanto dichiararsi la responsabilità dei fatti a carico del , con condanna alle riparazioni e al reintegro di un ambiente salubre, CP_1
quindi, la condanna in via equitativa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali ed extrapatrimoniali in suo favore.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, deducendo che le infiltrazioni origine dei danni lamentati dall'attrice erano conseguenza dei lavori di abbattimento di un fabbricato adiacente a quello in cui era sito l'immobile condotto dalla BA e che, per i danni riconducibili direttamente al condominio, quest'ultima era stata già risarcita dalla società assicuratrice garante dell'immobile condominiale per l'importo di euro 1.200,00, contestando però che tale somma le fosse stata erroneamente corrisposta dall'amministratore condominiale in quanto non legittimata all'incasso, deducendo che ella fosse solo la conduttrice dell'immobile, fatto per cui spiegava domanda riconvenzionale per l'assegnazione a sé di tale somma. Chiedeva, infine, chiamarsi in causa l'amministrazione del
, onde essere manlevato da ogni pronuncia sfavorevole. Controparte_2
Ciò posto in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia del
[...]
, che pur essendo stato regolarmente citato non si Controparte_2
costituiva in giudizio.
Dirimente per le sorti del presente giudizio risulta essere la CTU espletata in pagina 3 di 7 corso di istruttoria, da cui si traggono gli elementi utili ai fini della presente decisione in ordine all'origine dei danni all'immobile.
L'ausiliario del Giudice, infatti, accertava che tutte le infiltrazioni lamentate dall'attrice in domanda risultavano, al momento degli accessi, già abbondantemente asciutte;
indicativo in tal senso risulta la descrizione di cui al punto 3.2 a pagina 11
della relazione “…si può affermare che la camera da letto matrimoniale è invasa da
ampie forme di degrado causate principalmente da fenomeni infiltrativi e,
conseguentemente, da muffe e funghi. Ad oggi tali fenomeni infiltrativi non appaiono
più in corso, tanto è vero che, a seguito dei saggi eseguiti nel II accesso CTU gli
elementi architettonici apparivano integri ed asciutti…”. Considerato che le operazioni peritali sono state effettuate nelle date 21/12/2023 primo accesso ed
11/1/2024 secondo accesso, bisogna ritenere che i lavori di rifacimento pluviale deliberati nell'assemblea del 3/6/2020 per rimuovere la causa delle infiltrazioni nell'immobile condotto dalla BA, risultano effettivamente e regolarmente eseguiti, visto l'effetto sortito. Per tali danni, poi, veniva fatta richiesta di ristoro alla spa Reale Mutua, società garante dell'immobile con apertura della pratica di sinistro da parte del condominio, cui veniva corrisposta la somma di euro 1.200,00 quale ristoro di quanto riscontrato, girata ed incassata dalla BA con bonifico postale prodotto agli atti di parte convenuta, circostanza non negata dall'attrice.
Orbene, la situazione rilevata e cristallizzata dal CTU offre il quadro chiaro e completo della vicenda in esame in quanto, non essendovi più infiltrazioni in atto, le pagina 4 di 7 cui cause, l'una di origine condominiale risulta essere rimossa, l'altra di origine esterna all'immobile condominiale, ritenuta effetto dell'abbattimento di un vecchio fabbricato adiacente a quello condominiale in cui è sito l'appartamento condotto dalla
BA, non risulta più attiva, la vicenda si focalizza sulla richiesta di ripristino di abitabilità della camera da letto.
L'avvenuta eliminazione delle cause delle infiltrazioni da parte del , CP_2
con il conseguente risarcimento in favore della BA, esaurisce la vicenda atteso che non risultano accertati altri danni temporalmente successivi a quelli lamentati e rimossi già con l'intervento deliberato in data 3.6.2020, poi risarciti con il bonifico inviato in data 3.12.2020 all'attrice. Quest'ultima, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, non destinava la somma di euro 1.200,00 al ripristino della situazione di abitabilità della camera da letto, ma lasciava degenerare lo stato già precario dell'immobile, considerato che l'Ausiliario non rilevava tracce di intervento recenti in tal senso.
Le condizioni dell'appartamento condotto dalla BA, e segnatamente della camera da letto, così come accertate dal CTU, non consegnano al giudizio elementi tali per ritenere fondate le domande da ella avanzate, e ciò sia in ordine ad eventuali responsabilità del sia del . CP_1 CP_2
Quanto accertato, pertanto, toglie ogni supporto probatorio alle richieste della
BA la cui domanda va integralmente rigettata con tutte le conseguenze di cui appresso. pagina 5 di 7 Circa la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto , va CP_1
detto che la richiesta formulata risulta essere destituita di ogni fondamento, atteso che correttamente l'amministratore del condominio rimetteva la somma liquidata dalla spa garante alla BA, quale soggetto direttamente interessato dalle infiltrazioni,
quindi legittimato al ristoro. Stante ciò, la domanda riconvenzionale va rigettata con le conseguenze di cui appresso.
Le spese di lite, in ragione della doppia soccombenza, vengono dichiarate compensate.
Vengono poste a carico di tutte le parti, in solido, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da BA IL nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale da questi spiegata, così CP_1
provvede:
- Rigetta la domanda attrice;
- Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto
[...]
; CP_1
- Dichiara compensate le spese tra le parti;
- Pone a carico di tutte le parti, in solido, le spese di CTU liquidate come pagina 6 di 7 da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Aversa, 30/08/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 7 di 7