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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 119 /2025 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. IOTTI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA SAN PIETRO MARTIRE 10 42121 REGGIO EMILIA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. REGAZZON LISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA GASPARE GOZZI N.2G 35131 PADOVA
- resistente –
Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
In via principale e nel merito, accertare l'inesistenza del credito in capo a
[...]
conseguentemente dichiarare inammissibile, improcedibile, irrito, Controparte_1
infondato, non provato, nullo, annullabile o come meglio, il decreto ingiuntivo
820/2024 – RG 1870/2024 – emesso dal Tribunale di Rovigo nella persona del giudice dott. Nicola Del Vecchio su ricorso di e comunque dichiarare, Controparte_1
per il motivi esposti in narrativa, che nulla è dovuto ad alcun titolo da Parte_1
a Controparte_1
Riservata ogni istanza ex art. 96 c.p.c. all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese oltre accessori di legge.
PER PARTE OPPOSTA: in via pregiudiziale,
- ai sensi dell'art.645 co. 2 c.p.c. disporsi l'anticipazione della prima udienza per la comparizione delle parti;
in via preliminare,
- ai sensi dell'art.648 co.3 c.p.c., ritenute le ragioni d'urgenza nell'attesa, sentite le parti nei limiti di quanto ritenuto necessario, concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta di € 105.302,33 ovvero, in subordine, per la parte non contestata di € 88.302,33, oltre interessi e spese liquidate;
in via preliminare subordinata,
- ai sensi dell'art.648 co.1 c.p.c. concedersi in ogni caso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta di € 105.302,33 ovvero, in subordine, per la parte non contestata di € 88.302,33, oltre interessi e spese liquidate;
in principalità nel rito,
- dichiararsi l'opposizione improcedibile, stante la tardiva iscrizione a ruolo ex art. 165 co. 1 c.p.c.; in subordine nel merito,
- respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Spese rifuse, anche ex art.96 co.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto A seguito di ricorso proposto da il Tribunale di Rovigo Controparte_1
pronunciava decreto ingiuntivo n. 820/2024, col quale ingiungeva a Parte_1
il pagamento della somma di euro 105.302,33, oltre accessori e spese.
A supporto della richiesta, il allegava che lo giusta scrittura CP_1 Pt_1
privata del 09.01.2023, si era riconosciuto debitore della somma di euro 131.802,33, promettendo di pagare ratealmente il debito, mediante pagamento di acconto di euro
15.000,00 e successive rate mensili di euro 5.000,00, fino al saldo, ma che non aveva poi onorato la promessa, corrispondendo solo la minor somma di euro 26.500,00.
Avverso il decreto proponeva opposizione lo allegando che la somma sarebbe Pt_1
stata erroneamente calcolata dall'opposta, che non avrebbe tenuto conto di un ulteriore versamento di euro 11.500,00. In ogni caso gli importi complessivamente versati ammonterebbero ad euro 43.000,00, come da messaggi whatsapp scambiati tra le parti e prodotti in causa.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse Controparte_1
allegazioni.
In esito alla prima udienza del 26.02.2025, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto ed erano concessi i termini per deposito di memorie ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c.
In esito al deposito di queste ultime, in assenza di istanze di assunzione di prove costituende, la causa era rinviata per discussione all'udienza del 19.03.2025, quando era trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui agli atti.
In diritto
L'opposizione è infondata e va respinta.
Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di improcedibilità, per tardiva iscrizione a ruolo del ricorso notificato.
L'opponente denuncia che lo avrebbe notificato l'opposizione a mezzo PEC in Pt_1
data 13.01.2025 e si sarebbe poi costituito in data 24.01.2025, oltre quindi il decimo giorno previsto dall'art. 165 c.p.c. In realtà il termine di dieci giorni va calcolato dal perfezionamento della notificazione al destinatario, che nella specie è avvenuto, per stessa ammissione dell'opposta, in data
14.01.2024, sicchè il termine stabilito dall'art. 165 c.p.c. appare rispettato.
Sul punto si richiama Cass. 18203/2008: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma;
163 bis, secondo comma e 165 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono che il termine di iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo decorra dal perfezionamento della notificazione dell'atto di opposizione (piuttosto che dalla consegna di esso all'ufficiale giudiziario)…”.
Venendo al merito, non è stata posta in discussione la scrittura privata del 09.01.2023, con la quale lo riconosceva verso un debito di euro 131.802,33, Pt_1 CP_1
suddiviso tra capitale e interessi, derivante da nota di credito n. 19 del 11.12.2019.
La causa verte in effetti unicamente sulla quantificazione del debito residuo, avendo da allora lo corrisposto degli acconti. Pt_1
In particolare, acconti per complessivi euro 26.500,00 sono già stati riconosciuti e computati in detrazione dall'opposta nello stesso ricorso monitorio.
Lo allega l'esistenza di ulteriori due acconti, versati tramite bonifico, per Pt_1
complessivi euro 11.500,00.
In realtà dai documenti 6-7 di parte opposta si conferma trattarsi di due bonifici, rispettivamente di euro 3.500,00 ed euro 8.000,00, risalenti al 2022, sicchè è evidente che degli stessi si è già tenuto conto nella scrittura privata del 09.01.2023, successiva ai bonifici stessi.
Lo allega poi lo screenshot di uno scambio di messaggi whatsapp con la Pt_1
controparte, datato 19.04.2024, ove quest'ultima ammetterebbe di aver ricevuto complessivamente euro 43.500,00 (doc. 4). In pratica, quindi, non CP_1
avrebbe tenuto conto di ulteriori euro 17.000,00.
In realtà nella comparsa di risposta l'opposta ha chiarito che degli acconti per complessivi euro 17.000,00 (comprensivi evidentemente anche della somma di euro 11.500,00 di cui ai due bonifici doc. 6-7) si era già tenuto conto nell'accordo del
09.01.2023.
Si legge infatti al punto 3 che “nonostante i solleciti a titolo Parte_2
di acconto in più tranches la complessiva somma di euro 17.000,00”.
Quanto quindi il l.r.p.t. del , nel messaggio whatsapp del 2024 dianzi CP_1
citato, riconosce di aver ricevuto complessivamente euro 43.000,00, si riferisce appunto alla somma di euro 17.000,00 già mentovata nell'accordo, nonché agli ulteriori acconti corrisposti dall'opponente fino a quel momento, ossia euro 26.500,00, poi portati in deconto sul maggior importo dovuto, come spiegato già nel ricorso per ingiunzione.
La somma di tali due importi è appunto euro 43.500,00.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, l'opposizione va rigettata, col favore delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, visto il carattere meramente contabile della causa e l'assenza di istruttoria, equitativamente, in euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Rovigo, 02/06/2025
Il Giudice
Giulio Borella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 119 /2025 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. IOTTI MATTEO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA SAN PIETRO MARTIRE 10 42121 REGGIO EMILIA
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. REGAZZON LISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA GASPARE GOZZI N.2G 35131 PADOVA
- resistente –
Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
In via principale e nel merito, accertare l'inesistenza del credito in capo a
[...]
conseguentemente dichiarare inammissibile, improcedibile, irrito, Controparte_1
infondato, non provato, nullo, annullabile o come meglio, il decreto ingiuntivo
820/2024 – RG 1870/2024 – emesso dal Tribunale di Rovigo nella persona del giudice dott. Nicola Del Vecchio su ricorso di e comunque dichiarare, Controparte_1
per il motivi esposti in narrativa, che nulla è dovuto ad alcun titolo da Parte_1
a Controparte_1
Riservata ogni istanza ex art. 96 c.p.c. all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese oltre accessori di legge.
PER PARTE OPPOSTA: in via pregiudiziale,
- ai sensi dell'art.645 co. 2 c.p.c. disporsi l'anticipazione della prima udienza per la comparizione delle parti;
in via preliminare,
- ai sensi dell'art.648 co.3 c.p.c., ritenute le ragioni d'urgenza nell'attesa, sentite le parti nei limiti di quanto ritenuto necessario, concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta di € 105.302,33 ovvero, in subordine, per la parte non contestata di € 88.302,33, oltre interessi e spese liquidate;
in via preliminare subordinata,
- ai sensi dell'art.648 co.1 c.p.c. concedersi in ogni caso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta di € 105.302,33 ovvero, in subordine, per la parte non contestata di € 88.302,33, oltre interessi e spese liquidate;
in principalità nel rito,
- dichiararsi l'opposizione improcedibile, stante la tardiva iscrizione a ruolo ex art. 165 co. 1 c.p.c.; in subordine nel merito,
- respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Spese rifuse, anche ex art.96 co.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto A seguito di ricorso proposto da il Tribunale di Rovigo Controparte_1
pronunciava decreto ingiuntivo n. 820/2024, col quale ingiungeva a Parte_1
il pagamento della somma di euro 105.302,33, oltre accessori e spese.
A supporto della richiesta, il allegava che lo giusta scrittura CP_1 Pt_1
privata del 09.01.2023, si era riconosciuto debitore della somma di euro 131.802,33, promettendo di pagare ratealmente il debito, mediante pagamento di acconto di euro
15.000,00 e successive rate mensili di euro 5.000,00, fino al saldo, ma che non aveva poi onorato la promessa, corrispondendo solo la minor somma di euro 26.500,00.
Avverso il decreto proponeva opposizione lo allegando che la somma sarebbe Pt_1
stata erroneamente calcolata dall'opposta, che non avrebbe tenuto conto di un ulteriore versamento di euro 11.500,00. In ogni caso gli importi complessivamente versati ammonterebbero ad euro 43.000,00, come da messaggi whatsapp scambiati tra le parti e prodotti in causa.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse Controparte_1
allegazioni.
In esito alla prima udienza del 26.02.2025, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto ed erano concessi i termini per deposito di memorie ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c.
In esito al deposito di queste ultime, in assenza di istanze di assunzione di prove costituende, la causa era rinviata per discussione all'udienza del 19.03.2025, quando era trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui agli atti.
In diritto
L'opposizione è infondata e va respinta.
Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di improcedibilità, per tardiva iscrizione a ruolo del ricorso notificato.
L'opponente denuncia che lo avrebbe notificato l'opposizione a mezzo PEC in Pt_1
data 13.01.2025 e si sarebbe poi costituito in data 24.01.2025, oltre quindi il decimo giorno previsto dall'art. 165 c.p.c. In realtà il termine di dieci giorni va calcolato dal perfezionamento della notificazione al destinatario, che nella specie è avvenuto, per stessa ammissione dell'opposta, in data
14.01.2024, sicchè il termine stabilito dall'art. 165 c.p.c. appare rispettato.
Sul punto si richiama Cass. 18203/2008: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma;
163 bis, secondo comma e 165 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono che il termine di iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo decorra dal perfezionamento della notificazione dell'atto di opposizione (piuttosto che dalla consegna di esso all'ufficiale giudiziario)…”.
Venendo al merito, non è stata posta in discussione la scrittura privata del 09.01.2023, con la quale lo riconosceva verso un debito di euro 131.802,33, Pt_1 CP_1
suddiviso tra capitale e interessi, derivante da nota di credito n. 19 del 11.12.2019.
La causa verte in effetti unicamente sulla quantificazione del debito residuo, avendo da allora lo corrisposto degli acconti. Pt_1
In particolare, acconti per complessivi euro 26.500,00 sono già stati riconosciuti e computati in detrazione dall'opposta nello stesso ricorso monitorio.
Lo allega l'esistenza di ulteriori due acconti, versati tramite bonifico, per Pt_1
complessivi euro 11.500,00.
In realtà dai documenti 6-7 di parte opposta si conferma trattarsi di due bonifici, rispettivamente di euro 3.500,00 ed euro 8.000,00, risalenti al 2022, sicchè è evidente che degli stessi si è già tenuto conto nella scrittura privata del 09.01.2023, successiva ai bonifici stessi.
Lo allega poi lo screenshot di uno scambio di messaggi whatsapp con la Pt_1
controparte, datato 19.04.2024, ove quest'ultima ammetterebbe di aver ricevuto complessivamente euro 43.500,00 (doc. 4). In pratica, quindi, non CP_1
avrebbe tenuto conto di ulteriori euro 17.000,00.
In realtà nella comparsa di risposta l'opposta ha chiarito che degli acconti per complessivi euro 17.000,00 (comprensivi evidentemente anche della somma di euro 11.500,00 di cui ai due bonifici doc. 6-7) si era già tenuto conto nell'accordo del
09.01.2023.
Si legge infatti al punto 3 che “nonostante i solleciti a titolo Parte_2
di acconto in più tranches la complessiva somma di euro 17.000,00”.
Quanto quindi il l.r.p.t. del , nel messaggio whatsapp del 2024 dianzi CP_1
citato, riconosce di aver ricevuto complessivamente euro 43.000,00, si riferisce appunto alla somma di euro 17.000,00 già mentovata nell'accordo, nonché agli ulteriori acconti corrisposti dall'opponente fino a quel momento, ossia euro 26.500,00, poi portati in deconto sul maggior importo dovuto, come spiegato già nel ricorso per ingiunzione.
La somma di tali due importi è appunto euro 43.500,00.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, l'opposizione va rigettata, col favore delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, visto il carattere meramente contabile della causa e l'assenza di istruttoria, equitativamente, in euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Rovigo, 02/06/2025
Il Giudice
Giulio Borella