Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1528/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1528/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 te domiciliati in Salerno, alla via Set lo studio dell'avv. Antonio Salerno che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Con sentenza n. 405/2024 pubblicata il 19. 24, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 18 marzo 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 405/2024 pubblicata il 19.07.2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Pellezzano di proprietà della figlia in Via Filanda n. 25 unitamente CP_1 ai mobili, arredi e pertinenze, in f a in ragione Parte_2 diritto reale di abitazione vitalizio;
- La sig.ra provvede al pagamento delle utenze domestiche Parte_2 relative ad ua e gas metano, nonché a corrispondere la tassa annuale sui rifiuti urbani;
- nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento in favore sig.ra e Parte_2 del sig. che manleva espressamente la sig. Parte_1 Parte_2 da qua itoria personale. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14 aprile 2012 nel Comune di Salerno tra nato a [...] Parte_1
RE (SA) il 02.06.1959, C.F.: , nata CodiceFiscale_1 Parte_2
a Salerno il 21.07.1960, C.F.: t Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di S n. 384, Parte II, Serie A, Uff. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi