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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13334/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Favro Parte_1
-ricorrente- contro on il patrocinio dell'avv. Lorena Iannuzzi e dell'avv. Parween Trischitta CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. Parte_1
con la sig.ra ;
[...] CP_1
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiusa di San Michele (TO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere alle dovute annotazioni/ trascrizioni di legge;
3. disporre la modificazione delle condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori e disponendo quanto segue: Per_1 Per_2
- i minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i figli concernenti l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, ai sensi dell'art. 337 ter comma III c.c.;
- i figli minori e manterranno la loro residenza anagrafica presso la residenza Per_1 Per_2 della madre;
pagina 1 di 5 - relativamente al padre potrà tenere con sé i minori secondo il seguente calendario:
Prima settimana
Il padre terrà con sé e dal termine delle attività scolastiche e connesse (o in Per_1 Per_2 orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il martedì e sino al mercoledì mattina successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza). Il padre terrà, inoltre, e dal termine delle Per_1 Per_2 attività scolastiche e connesse (o in orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il venerdì e sino al lunedì successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza).
Seconda settimana
Il padre terrà con sé e dal termine delle attività scolastiche e connesse (o in Per_1 Per_2 orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il giovedì e sino al venerdì successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza).
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé i figli minori nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio con presa e rilascio alle ore 18,00. I figli trascorreranno la sera del 24 dicembre dalle ore 18,00 alle ore 9,00 del giorno successivo con il genitore con cui non condivideranno il giorno di Natale;
- relativamente alle festività pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i figli minori per un periodo pari a due Settimane anche non consecutive;
- parimenti anche la madre potrà tenere con sé i figli minori durante le vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive;
- le vacanze estive saranno da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo i figli trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari. In tali periodi verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare il luogo di villeggiatura nel periodo di vacanza.
- per le disposizioni relative al calendario di visita, viene espressamente fatto salvo ogni diverso accordo intercorso tra i genitori, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici e socio-ricreativi dei minori;
- relativamente al contributo al mantenimento per i figli minori disporre che il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo CP_1 mensile pari ad € 375,00 complessivi (da intendersi € 187,50 per ciascun figlio minore), da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N., sportive e socio-ricreative, previamente concordate e/o necessitate e successivamente documentate, così come indicato nel Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in data 15/03/2016, con decorrenza dal mese di luglio 2025;
- La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Chiusa di San Michele (TO), Via Cantore n. 25 viene assegnata alla sig.ra che vi vivrà coi figli, con l'arredo che la compone. CP_1
- Dare atto che i coniugi corrisponderanno, nella misura della metà ciascuno, la rata di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale, sino alla completa estinzione.
pagina 2 di 5 - Dare atto che i coniugi hanno ciascuno una fonte autonoma di reddito e che provvedono personalmente al proprio sostentamento;
inoltre, con l'esatto adempimento di quanto contenuto nel presente verbale, nulla avranno più a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o titolo.”
- spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in CHIUSA SAN MICHELE, il 19/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIUSA SAN MICHELE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/05/2012 e il 10/08/2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09/10/2019.
Con ricorso depositato il 22/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Parte convenuta si costituiva in data 08/04/2025.
All'udienza del 15/05/2025 le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei difensori. Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e all'esito le parti chiedevano un breve rinvio al fine di trovare un accordo.
All'udienza del 26/06/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo e, precisate conclusioni congiunte come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In data 30.06.2025 le parti congiuntamente chiedevano un'integrazione delle condizioni già depositate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 CP_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
pagina 3 di 5 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIUSA SAN MICHELE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i minori e ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i figli concernenti l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, ai sensi dell'art. 337 ter comma III c.c.;
DISPONE che i figli minori e mantengano la loro residenza anagrafica presso la Per_1 Per_2 residenza della madre;
DISPONE che relativamente al padre egli possa tenere con sé i minori secondo il seguente calendario:
- Prima settimana: Il padre terrà con sé e dal termine delle attività scolastiche e Per_1 Per_2 connesse (o in orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il martedì e sino al mercoledì mattina successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza). Il padre terrà, inoltre, e dal Per_1 Per_2 termine delle attività scolastiche e connesse (o in orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il venerdì e sino al lunedì successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza).
- Seconda settimana: Il padre terrà con sé e dal termine delle attività scolastiche e Per_1 Per_2 connesse (o in orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il giovedì e sino al venerdì successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza).
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé i figli minori nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio con presa e rilascio alle ore 18,00. I figli trascorreranno la sera del 24 dicembre dalle ore 18,00 alle ore 9,00 del giorno successivo con il genitore con cui non condivideranno il giorno di Natale;
- relativamente alle festività pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i figli minori per un periodo pari a due Settimane anche non consecutive;
- parimenti anche la madre potrà tenere con sé i figli minori durante le vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive;
- le vacanze estive saranno da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo i figli trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari. In tali periodi verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare il luogo di villeggiatura nel periodo di vacanza.
- per le disposizioni relative al calendario di visita, viene espressamente fatto salvo ogni diverso accordo intercorso tra i genitori, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici e socio-ricreativi dei minori;
DISPONE che relativamente al contributo al mantenimento per i figli minori il sig. Parte_1 corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo mensile CP_1 pari ad € 375,00 complessivi (da intendersi € 187,50 per ciascun figlio minore), da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N., sportive e socio-ricreative, previamente concordate e/o necessitate e pagina 4 di 5 successivamente documentate, così come indicato nel Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in data 15/03/2016, con decorrenza dal mese di luglio 2025;
ASSEGNA la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Chiusa di San Michele (TO), Via Cantore n. 25 alla sig.ra che vi vivrà coi figli, con l'arredo che la compone. CP_1
DA' ATTO che i coniugi corrisponderanno, nella misura della metà ciascuno, la rata di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale, sino alla completa estinzione.
DA' ATTO che i coniugi hanno ciascuno una fonte autonoma di reddito e che provvedono personalmente al proprio sostentamento;
inoltre, con l'esatto adempimento di quanto contenuto nel presente provvedimento, nulla avranno più a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o titolo
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 24.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13334/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Favro Parte_1
-ricorrente- contro on il patrocinio dell'avv. Lorena Iannuzzi e dell'avv. Parween Trischitta CP_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. Parte_1
con la sig.ra ;
[...] CP_1
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiusa di San Michele (TO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere alle dovute annotazioni/ trascrizioni di legge;
3. disporre la modificazione delle condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori e disponendo quanto segue: Per_1 Per_2
- i minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i figli concernenti l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, ai sensi dell'art. 337 ter comma III c.c.;
- i figli minori e manterranno la loro residenza anagrafica presso la residenza Per_1 Per_2 della madre;
pagina 1 di 5 - relativamente al padre potrà tenere con sé i minori secondo il seguente calendario:
Prima settimana
Il padre terrà con sé e dal termine delle attività scolastiche e connesse (o in Per_1 Per_2 orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il martedì e sino al mercoledì mattina successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza). Il padre terrà, inoltre, e dal termine delle Per_1 Per_2 attività scolastiche e connesse (o in orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il venerdì e sino al lunedì successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza).
Seconda settimana
Il padre terrà con sé e dal termine delle attività scolastiche e connesse (o in Per_1 Per_2 orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il giovedì e sino al venerdì successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza).
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé i figli minori nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio con presa e rilascio alle ore 18,00. I figli trascorreranno la sera del 24 dicembre dalle ore 18,00 alle ore 9,00 del giorno successivo con il genitore con cui non condivideranno il giorno di Natale;
- relativamente alle festività pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i figli minori per un periodo pari a due Settimane anche non consecutive;
- parimenti anche la madre potrà tenere con sé i figli minori durante le vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive;
- le vacanze estive saranno da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo i figli trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari. In tali periodi verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare il luogo di villeggiatura nel periodo di vacanza.
- per le disposizioni relative al calendario di visita, viene espressamente fatto salvo ogni diverso accordo intercorso tra i genitori, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici e socio-ricreativi dei minori;
- relativamente al contributo al mantenimento per i figli minori disporre che il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo CP_1 mensile pari ad € 375,00 complessivi (da intendersi € 187,50 per ciascun figlio minore), da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N., sportive e socio-ricreative, previamente concordate e/o necessitate e successivamente documentate, così come indicato nel Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in data 15/03/2016, con decorrenza dal mese di luglio 2025;
- La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Chiusa di San Michele (TO), Via Cantore n. 25 viene assegnata alla sig.ra che vi vivrà coi figli, con l'arredo che la compone. CP_1
- Dare atto che i coniugi corrisponderanno, nella misura della metà ciascuno, la rata di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale, sino alla completa estinzione.
pagina 2 di 5 - Dare atto che i coniugi hanno ciascuno una fonte autonoma di reddito e che provvedono personalmente al proprio sostentamento;
inoltre, con l'esatto adempimento di quanto contenuto nel presente verbale, nulla avranno più a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o titolo.”
- spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in CHIUSA SAN MICHELE, il 19/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIUSA SAN MICHELE (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15/05/2012 e il 10/08/2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09/10/2019.
Con ricorso depositato il 22/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Parte convenuta si costituiva in data 08/04/2025.
All'udienza del 15/05/2025 le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei difensori. Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione e all'esito le parti chiedevano un breve rinvio al fine di trovare un accordo.
All'udienza del 26/06/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo e, precisate conclusioni congiunte come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In data 30.06.2025 le parti congiuntamente chiedevano un'integrazione delle condizioni già depositate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 CP_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
pagina 3 di 5 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIUSA SAN MICHELE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA i minori e ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affidamento Per_1 Per_2 condiviso, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i figli concernenti l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, ai sensi dell'art. 337 ter comma III c.c.;
DISPONE che i figli minori e mantengano la loro residenza anagrafica presso la Per_1 Per_2 residenza della madre;
DISPONE che relativamente al padre egli possa tenere con sé i minori secondo il seguente calendario:
- Prima settimana: Il padre terrà con sé e dal termine delle attività scolastiche e Per_1 Per_2 connesse (o in orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il martedì e sino al mercoledì mattina successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza). Il padre terrà, inoltre, e dal Per_1 Per_2 termine delle attività scolastiche e connesse (o in orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il venerdì e sino al lunedì successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza).
- Seconda settimana: Il padre terrà con sé e dal termine delle attività scolastiche e Per_1 Per_2 connesse (o in orario equivalente se presso l'abitazione di residenza) il giovedì e sino al venerdì successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola/fermata del mezzo pubblico (o in orario equivalente presso l'abitazione di residenza).
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé i figli minori nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio con presa e rilascio alle ore 18,00. I figli trascorreranno la sera del 24 dicembre dalle ore 18,00 alle ore 9,00 del giorno successivo con il genitore con cui non condivideranno il giorno di Natale;
- relativamente alle festività pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i figli minori per un periodo pari a due Settimane anche non consecutive;
- parimenti anche la madre potrà tenere con sé i figli minori durante le vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive;
- le vacanze estive saranno da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo i figli trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari. In tali periodi verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare il luogo di villeggiatura nel periodo di vacanza.
- per le disposizioni relative al calendario di visita, viene espressamente fatto salvo ogni diverso accordo intercorso tra i genitori, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici e socio-ricreativi dei minori;
DISPONE che relativamente al contributo al mantenimento per i figli minori il sig. Parte_1 corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori l'importo mensile CP_1 pari ad € 375,00 complessivi (da intendersi € 187,50 per ciascun figlio minore), da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte da S.S.N., sportive e socio-ricreative, previamente concordate e/o necessitate e pagina 4 di 5 successivamente documentate, così come indicato nel Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in data 15/03/2016, con decorrenza dal mese di luglio 2025;
ASSEGNA la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Chiusa di San Michele (TO), Via Cantore n. 25 alla sig.ra che vi vivrà coi figli, con l'arredo che la compone. CP_1
DA' ATTO che i coniugi corrisponderanno, nella misura della metà ciascuno, la rata di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale, sino alla completa estinzione.
DA' ATTO che i coniugi hanno ciascuno una fonte autonoma di reddito e che provvedono personalmente al proprio sostentamento;
inoltre, con l'esatto adempimento di quanto contenuto nel presente provvedimento, nulla avranno più a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o titolo
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 24.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 5 di 5