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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/10/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Benedetta Rossella Setta - GIUDICE
3) Dott. Mario Miele - GIUDICE ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 373 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania, Via F. Parri , nello C.F._2 studio dell'avv. Giovanni Laurito, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 10/07/2025 i ricorrenti – premesso di aver in data 24.10.2009 contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cannalonga (SA), n.7, anno 2009 – Parte II – serie A e che dall'unione coniugale erano nati due figli il Persona_1
4.08.2011 e il 30.01.2009 entrambi minorenni – chiedevano di pronunciare la Persona_2 separazione personale alle seguenti condizioni: “1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto
; 2)Il sig. manterrà il proprio domicilio nella casa coniugale in Cannalonga alla via II variante 3)La sig.ra si trasferirà, Parte_2 Parte_1 fino a quando troverà una diversa sistemazione abitativa, presso la residenza dei propri genitori sempre in Cannalonga alla Via Cesare Battisti n. 26
4);I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma, assecondando la loro volontà, con collocazione prevalente presso la madre nell'indirizzo sopra indicato al punto 3 ; 5)Concordano che i minori saranno liberi di trascorrere il proprio tempo con ciascuno dei genitori senza limitazioni temporali predeterminate, compatibilmente con le esigenze di studio degli stessi e delle esigenze lavorative dei genitori.
Solo in caso di disaccordo motivato dei genitori, il diri-to di visita sarà così disciplinato: i figli trascorreranno con il padre almeno due weekend al mese, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21.00; durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali sempre ad anni alterni, dal venerdì santo fino alla domenica di Pasqua;
nel periodo delle vacanze estive, per due settimane anche non consecutive da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
per tutte le altre festività da calendario o eventi familiari, nonché per il giorno del compleanno dei mi-nori, sempre seguendo il criterio dell'alternanza annuale. 6) I genitori sono tenuti a comunicare il proprio recapito telefonico all'altro e a comunicare i loro eventuali spostamenti non ordinari quando hanno con sé i minori;
7) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei minori saranno prese concordemente da entrambi i genitori;
8) I coniugi concordano che il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di €. 500,00 (€. Parte_2 Parte_1
250,00 rispettivamente per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori. Si prevede inoltre la divisione al 50% delle spese straordinarie;
9) L'assegno unico o qualunque altra provvidenza economica spettante per la presenza di figli nel nucleo familiare è concordato venga corrisposta direttamente al coniuge collocatario sig.ra e l'altro coniuge presterà tutte le dichiarazioni burocratiche necessarie a tal fine. Parte_1
10). I genitori autorizzano preventivamente eventuali viaggi all'estero dei figli minori con l'altro genitore.; 11). I coniugi rinunciano espressamente ad ogni forma di mantenimento reciproco e dichiarano di aver definito in precedenza ogni altra questione economica inerente i beni in comunione e dichiarano espressamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Con note scritte depositate telematicamente in data 26 settembre 2025, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'accoglimento.
Lette le note depositate ai sensi dell'art 127 ter cpc, il Tribunale riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio e all'interesse dei minori. Osserva il Tribunale come, stante l'età di questi ultimi, non appare pregiudizievole la clausola secondo la quale la casa familiare resta nella disposizione del genitore non collocatario, anche in considerazione della circostanza che i minori coabiteranno con i nonni materni.
2 In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. Omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Vallo della Lucania, 6/10/2025
La Presidente Est. dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Benedetta Rossella Setta - GIUDICE
3) Dott. Mario Miele - GIUDICE ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 373 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania, Via F. Parri , nello C.F._2 studio dell'avv. Giovanni Laurito, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 10/07/2025 i ricorrenti – premesso di aver in data 24.10.2009 contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cannalonga (SA), n.7, anno 2009 – Parte II – serie A e che dall'unione coniugale erano nati due figli il Persona_1
4.08.2011 e il 30.01.2009 entrambi minorenni – chiedevano di pronunciare la Persona_2 separazione personale alle seguenti condizioni: “1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto
; 2)Il sig. manterrà il proprio domicilio nella casa coniugale in Cannalonga alla via II variante 3)La sig.ra si trasferirà, Parte_2 Parte_1 fino a quando troverà una diversa sistemazione abitativa, presso la residenza dei propri genitori sempre in Cannalonga alla Via Cesare Battisti n. 26
4);I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma, assecondando la loro volontà, con collocazione prevalente presso la madre nell'indirizzo sopra indicato al punto 3 ; 5)Concordano che i minori saranno liberi di trascorrere il proprio tempo con ciascuno dei genitori senza limitazioni temporali predeterminate, compatibilmente con le esigenze di studio degli stessi e delle esigenze lavorative dei genitori.
Solo in caso di disaccordo motivato dei genitori, il diri-to di visita sarà così disciplinato: i figli trascorreranno con il padre almeno due weekend al mese, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21.00; durante le vacanze natalizie ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali sempre ad anni alterni, dal venerdì santo fino alla domenica di Pasqua;
nel periodo delle vacanze estive, per due settimane anche non consecutive da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
per tutte le altre festività da calendario o eventi familiari, nonché per il giorno del compleanno dei mi-nori, sempre seguendo il criterio dell'alternanza annuale. 6) I genitori sono tenuti a comunicare il proprio recapito telefonico all'altro e a comunicare i loro eventuali spostamenti non ordinari quando hanno con sé i minori;
7) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei minori saranno prese concordemente da entrambi i genitori;
8) I coniugi concordano che il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di €. 500,00 (€. Parte_2 Parte_1
250,00 rispettivamente per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori. Si prevede inoltre la divisione al 50% delle spese straordinarie;
9) L'assegno unico o qualunque altra provvidenza economica spettante per la presenza di figli nel nucleo familiare è concordato venga corrisposta direttamente al coniuge collocatario sig.ra e l'altro coniuge presterà tutte le dichiarazioni burocratiche necessarie a tal fine. Parte_1
10). I genitori autorizzano preventivamente eventuali viaggi all'estero dei figli minori con l'altro genitore.; 11). I coniugi rinunciano espressamente ad ogni forma di mantenimento reciproco e dichiarano di aver definito in precedenza ogni altra questione economica inerente i beni in comunione e dichiarano espressamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Con note scritte depositate telematicamente in data 26 settembre 2025, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'accoglimento.
Lette le note depositate ai sensi dell'art 127 ter cpc, il Tribunale riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, rispondendo lo stesso alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio e all'interesse dei minori. Osserva il Tribunale come, stante l'età di questi ultimi, non appare pregiudizievole la clausola secondo la quale la casa familiare resta nella disposizione del genitore non collocatario, anche in considerazione della circostanza che i minori coabiteranno con i nonni materni.
2 In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. Omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Vallo della Lucania, 6/10/2025
La Presidente Est. dott.ssa Elvira Bellantoni
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