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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 8080 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023, promosso da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. SOLANGE PES, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro nata a [...], l'[...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. SERENELLA FRONGIA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Pagina 1 Nell'interesse delle parti:
“Voglia il Tribunale adito così decidere:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in San Sperate il
14/03/2010, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di San Sperate al n. 1, parte II, serie A,
anno 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
b) Affidare i figli minori e a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre.
c) Per l'effetto assegnare la casa coniugale sita in Monastir nella Via Vespa n. 26/b alla signora per ivi abitarvi con i figli. Controparte_1
d) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I minori conserveranno con entrambi i genitori, e con i rispettivi nuclei parentali, rapporti equilibrati, continui e significativi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità separatamente.
e) Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori figli secondo il seguente prospetto: nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana col padre, il martedì e giovedì dall'uscita di scuola e sino al mattino successivo, allorquando verranno riaccompagnati dal padre a scuola;
nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola e sino al mattino successivo, allorquando verranno accompagnati dal padre a scuola.
I medesimi giorni e orari verranno rispettati dai genitori nel periodo estivo, nel quale i minori verranno presi e riaccompagnati nelle rispettive abitazioni dei genitori.
Pagina 2 Fatta salva la possibilità di modificare di comune accordo, anche per periodi prolungati, orari e giorni di visita stabiliti, in base agli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, previo avviso telefonico.
Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le festività, alternate di anno in anno, i minori staranno con ciascuno di essi: la Vigilia di Natale e/o il giorno di Natale;
il 31 dicembre e/o il 1° gennaio;
l'Epifania; il giorno di Pasqua e/o il Lunedì dell'Angelo. Il criterio dell'alternanza tra i genitori varrà altresì nel giorno del compleanno dei minori, per il giorno di , per il 1° maggio, il 2 Per_3
giugno, il 1° novembre, il 25 aprile, e il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni dei minori.
Durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, i minori potranno stare con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, comunicando i quindici giorni di spettanza con almeno un mese di anticipo.
f) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00) -
comprensiva anche di quota per spese estetiche di unghie e capelli di -, da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario,
oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dalla delibera del Consiglio Nazionale
Forense del 29/11/2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e approvare.
g) Le parti convengono che l'intero importo dell'assegno unico, e delle altre provvidenze o sussidi previsti per legge in favore dei figli, sarà percepito dalla madre.
h) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
i) Le parti prestano sin da ora consenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per i minori figli.
Al fine di definire i rapporti patrimoniali tra loro pendenti, anche a titolo di adempimento una tantum reciproco, le parti concordano:
Pagina 3 j) di porre ad esclusivo e totale carico della signora le rate della Agos Ducato S.p.A, pari CP_1
ad euro 336,00 mensili, relative all'acquisto del Camper di cui i coniugi erano proprietari, fino ad integrale estinzione del debito.
k) Il signor si impegna a trasferire la sua quota di proprietà relativa alla casa coniugale, sita Pt_1
in Monastir nella Via Vespa 27/B, in favore della signora entro e non oltre trenta giorni CP_1
dalla pubblicazione della Sentenza di divorzio.
l) Il signor avrà cura di individuare il Notaio rogante – che la già da ora dichiara di Pt_1 CP_1
accettare -, contribuendo al 50% delle spese notarili.
m) A seguito del trasferimento immobiliare suddetto, la signora si obbliga a corrispondere CP_1
in via esclusiva l'intera rata mensile, pari attualmente a euro 670,00-, relativa al mutuo fondiario acceso presso Ing. Direct S.p.A, nonché tutte le altre eventuali spese concernenti il mutuo, a decorrere dal mese successivo al trasferimento della quota di proprietà da parte del signor Pt_1
ciò sino a totale estinzione dello stesso.
n) Le parti si impegnano al mantenimento in essere del conto corrente cointestato acceso presso Ing.
Direct SpA, fino all'integrale estinzione del prestito Agos Ducato e del mutuo fondiario;
tutte le spese inerenti al predetto conto sono a intero carico della signora Le parti si impegnano, CP_1
altresì, a estinguere tale conto entro e non oltre i 15 giorni successivi all'estinzione del prestito e del mutuo.
o) Il signor rinuncia a qualsivoglia pretesa nei confronti della signora in ordine al Pt_1 CP_1
rimborso di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di mutuo fondiario fino alla data di trasferimento della propria quota di proprietà relativa alla casa coniugale.
p) Le parti dichiarano di aver così definito integralmente i rapporti patrimoniali intercorrenti tra le stesse e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
con ricorso depositato dal in data 7/12/2023, e Controparte_1 Pt_1
costituzione della in data 5/04/2024, previa rinuncia alla comparizione personale, i CP_1
Pagina 4 coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio alle condizioni concordate.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separati e che, dalla comparizione personale davanti al
Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,
erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
Devono inoltre essere recepite le condizioni concordate dai coniugi in quanto eque e conformi agli interessi dei minori.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a SAN SPERATE il
14/03/2010 tra nato a [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...], l'[...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per
[...]
l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2010 - Comune di SAN
SPERATE);
Sull'accordo delle parti:
2. affida i minori e a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2
madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative
Pagina 5 extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I minori conserveranno con entrambi i genitori, e con i rispettivi nuclei parentali, rapporti equilibrati, continui e significativi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità separatamente;
3. assegna ad la casa coniugale, sita in Monastir via Vespa n. Controparte_1
26/b, per continuare ad abitarvi con i figli;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come segue: nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana col padre, il martedì e giovedì dall'uscita di scuola e sino al mattino successivo, allorquando verranno riaccompagnati dal padre a scuola;
nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola e sino al mattino successivo, allorquando verranno accompagnati dal padre a scuola. I medesimi giorni e orari verranno rispettati dai genitori nel periodo estivo, nel quale i minori verranno presi e riaccompagnati nelle rispettive abitazioni dei genitori. Fatta salva la possibilità di modificare di comune accordo, anche per periodi prolungati, orari e giorni di visita stabiliti, in base agli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, previo avviso telefonico. Salvo diverso accordo tra i genitori,
durante le festività, alternate di anno in anno, i minori staranno con ciascuno di essi: la Vigilia di
Natale e/o il giorno di Natale;
il 31 dicembre e/o il 1° gennaio;
l'Epifania; il giorno di Pasqua e/o il
Lunedì dell'Angelo. Il criterio dell'alternanza tra i genitori varrà altresì nel giorno del compleanno dei minori, per il giorno di , per il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre, il 25 aprile, e il Per_3
tutto salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni dei minori. Durante le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, i minori potranno stare con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, comunicando i quindici giorni di spettanza con almeno un mese di anticipo;
5) dispone che corrisponda in favore di Parte_1 Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 440,00,
comprensiva anche di quota per spese estetiche di unghie e capelli di da rivalutare Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario,
Pagina 6 oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dalla delibera del Consiglio Nazionale
Forense del 29/11/2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e approvare;
5) le parti convengono che l'intero importo dell'assegno unico, e delle altre provvidenze o sussidi previsti per legge in favore dei figli, sarà percepito dalla madre;
6) le parti dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
7) le parti prestano sin da ora consenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per i minori figli;
8) al fine di definire i rapporti patrimoniali tra loro pendenti, anche a titolo di adempimento una tantum reciproco, le parti concordano: di porre ad esclusivo e totale carico di
[...]
le rate della Agos Ducato S.p.A, pari ad euro 336,00 mensili, relative CP_1
all'acquisto del Camper di cui le part erano proprietarie, fino ad integrale estinzione del debito;
9) si impegna a trasferire la sua quota di proprietà relativa alla casa Parte_1
coniugale, sita in Monastir nella Via Vespa 27/B, in favore di Controparte_1
entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della Sentenza di divorzio;
10) avrà cura di individuare il Notaio rogante – che Parte_1 Controparte_1
ià da ora dichiara di accettare, contribuendo al 50% delle spese notarili;
[...]
11) a seguito del trasferimento immobiliare suddetto, i obbliga Controparte_1
a corrispondere in via esclusiva l'intera rata mensile, pari attualmente a euro 670,00, relativa al mutuo fondiario acceso presso Ing. Direct S.p.A, nonché tutte le altre eventuali spese concernenti il mutuo, a decorrere dal mese successivo al trasferimento della quota di proprietà da parte di ciò sino a totale estinzione dello stesso;
Parte_1
12) le parti si impegnano al mantenimento in essere del conto corrente cointestato acceso presso
Ing. Direct SpA, fino all'integrale estinzione del prestito Agos Ducato e del mutuo fondiario;
tutte le spese inerenti al predetto conto sono a intero carico di Le Controparte_1
parti si impegnano, altresì, a estinguere tale conto entro e non oltre i 15 giorni successivi all'estinzione del prestito e del mutuo;
Pagina 7 13) rinuncia a qualsivoglia pretesa nei confronti di Parte_1 Controparte_1
n ordine al rimborso di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di mutuo fondiario
[...]
fino alla data di trasferimento della propria quota di proprietà relativa alla casa coniugale;
14) le parti dichiarano di aver così definito integralmente i rapporti patrimoniali intercorrenti tra le stesse e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo;
15) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
18/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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