Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06732/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6732 del 2025, proposto da
SA CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza definitiva n. 2862/2023 del tribunale ordinario di Napoli Nord sezione lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente in favore della ricorrente per gli anni scolastici: 2020/2021 e 2021/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. AB EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame, la parte ricorrente ha esposto di essere titolare di un diritto di credito accertato con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2862/2023, pubblicata il 20 giugno 2023. Con tale pronuncia, il giudice del lavoro ha parzialmente accolto il suo ricorso e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito) nei seguenti termini: "all’assegnazione in favore della ricorrente della 'Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado' per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, con conseguente emissione in suo favore di n. 2 buoni elettronici, di importo di € 500,00, da utilizzare entro due anni dalla pubblicazione della presente sentenza".
La ricorrente ha dedotto che, nonostante la sentenza sia passata in giudicato e sia stata ritualmente notificata ai fini dell'adempimento, l'Amministrazione resistente è rimasta inerte, non provvedendo a dare esecuzione a quanto statuito nel titolo giudiziale. Ha quindi adito questo Tribunale per ottenere la piena ed integrale esecuzione del giudicato, chiedendo che venga ordinato all'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e che, in caso di perdurante inadempimento, venga nominato un commissario ad acta che si sostituisca all'organo inadempiente. Ha concluso, infine, con la richiesta di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con atto di mera forma, senza svolgere alcuna difesa nel merito né allegare prova dell'avvenuto adempimento.
All’udienza camerale del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, il Collegio deve statuire sulla ricevibilità del ricorso. L'azione di ottemperanza è stata proposta per conseguire l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrando così nella previsione di cui all'art. 112, comma 2, lett. c), del Codice del processo amministrativo (c.p.a.). La competenza di questo Tribunale è radicata ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., trovandosi il Tribunale di Napoli Nord, che ha emesso la sentenza da ottemperare, nella circoscrizione di questo T.A.R.. Il ricorso risulta, inoltre, corredato dalla copia autentica della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, munita di attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla competente cancelleria in data 4 ottobre 2024, in conformità a quanto prescritto dall'art. 114, comma 2, c.p.a.. Infine, risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, atteso che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 3.5.2025 ed il presente giudizio è stato introdotto con ricorso notificato in data 1.12.2025. Il ricorso è, pertanto, sotto ogni profilo, ricevibile e procedibile.
3.- Nel merito, il ricorso è palesemente fondato e merita accoglimento. La sentenza del Giudice ordinario, passata in giudicato, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum senza margini di discrezionalità, se non per gli aspetti meramente tecnici e procedurali dell'esecuzione. Il contenuto dell’obbligo, nel caso di specie, consiste nel far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità o il bene della vita già riconosciuti in sede di cognizione, ovvero l'accredito dei buoni elettronici per la formazione. L'inadempimento dell'Amministrazione è pacifico, non essendo stato contestato e non risultando dagli atti di causa alcun provvedimento di esecuzione del giudicato.
Va, pertanto, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2862/2023, provvedendo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, ad assegnare alla parte ricorrente la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditare sulla stessa l’importo nominale complessivo di € 1.000,00, corrispondente a due buoni elettronici da € 500,00 ciascuno per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
In accoglimento della richiesta formulata dalla parte ricorrente, e in previsione di un'eventuale e ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine sopra assegnato, si nomina fin d’ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o un dirigente da lui delegato. Detto commissario, su semplice istanza della parte ricorrente, si insedierà decorso inutilmente il termine sopra assegnato e provvederà, nei successivi sessanta giorni, a compiere tutti gli atti necessari per la completa esecuzione del giudicato, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Al fine di chiarire la portata dei poteri commissariali, si precisa quanto segue. Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice e, nell'esercizio delle sue funzioni, agisce quale organo straordinario dell'Amministrazione, sostituendosi ad essa nell'adempimento dell'obbligo imposto dal giudicato. Egli è pertanto investito di tutti i poteri e le facoltà dell'Amministrazione inadempiente, potendo adottare tutti i provvedimenti, anche di natura contabile, necessari per dare concreta e puntuale attuazione alla presente decisione. Nello specifico, il commissario dovrà provvedere all'accreditamento delle somme dovute, superando ogni eventuale ostacolo di natura burocratica o procedurale e potendo emanare i relativi mandati di pagamento direttamente all'istituto tesoriere. Si rammenta che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il potere del commissario ad acta e quello dell'amministrazione sono concorrenti, sicché l'amministrazione conserva la facoltà di adempiere spontaneamente fino a quando il commissario non abbia provveduto (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato num. 8 del 2021). Le spese relative all'attività del commissario, liquidate con separato decreto, saranno poste a carico dell'Amministrazione inadempiente.
4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore, avv. Giovanna Sarnacchiaro, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), lo accoglie e per l’effetto:
1.- ORDINA al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2862/2023, secondo le modalità e i chiarimenti indicati in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notifica, se anteriore;
2.- NOMINA, per il caso di perdurante inadempimento oltre il termine di cui al punto precedente, quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale provvederà, su istanza di parte e con spese a carico dell'Amministrazione, a dare attuazione al giudicato entro i successivi sessanta giorni, secondo i poteri e le modalità specificate in motivazione;
3.- CONDANNA il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e alla restituzione del contributo unificato, ove versato, disponendone la distrazione di dette somme in favore dell'avv. Giovanna Sarnacchiaro, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN EL, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
AB EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB EI | IN EL |
IL SEGRETARIO