Art. 3.
In dipendenza dei versamenti relativi alla quota iniziale di partecipazione dell'Italia all'Associazione di cui all'articolo 1, stabilita 1, in dollari U.S.A. 18.160.000 il Ministro per il tesoro e' autorizzato a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta all'uopo coefficiente ed a rilasciare all'Ente medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza di lire 11.550.000 ripartiti in corrispondenza dei versamenti che saranno effettuati all'I.D.A.
Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 11 luglio dell'anno successivo a quelle della loro emissione e fruttanti interesse al tasso che sara' stabilito dal Ministro medesimo, pagabile in rate semestrali posticipate al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno, a decorrere, dall'esercizio 1962-63.
Ai certificati ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1932, n. 2356 .
I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e, godono delle garanzie privilegi e benefici ad essi concessi'.
Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati il tasso di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed i piani di rimborso di essi.
In dipendenza dei versamenti relativi alla quota iniziale di partecipazione dell'Italia all'Associazione di cui all'articolo 1, stabilita 1, in dollari U.S.A. 18.160.000 il Ministro per il tesoro e' autorizzato a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta all'uopo coefficiente ed a rilasciare all'Ente medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza di lire 11.550.000 ripartiti in corrispondenza dei versamenti che saranno effettuati all'I.D.A.
Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 11 luglio dell'anno successivo a quelle della loro emissione e fruttanti interesse al tasso che sara' stabilito dal Ministro medesimo, pagabile in rate semestrali posticipate al 1 gennaio ed al 1 luglio di ogni anno, a decorrere, dall'esercizio 1962-63.
Ai certificati ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1932, n. 2356 .
I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e, godono delle garanzie privilegi e benefici ad essi concessi'.
Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati il tasso di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed i piani di rimborso di essi.