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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1486 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BURGIO Parte_1
ARMANDO, giusta procura depositata telematicamente;
-opponente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. MONTALBANO PATRIZIA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Con ricorso del 10.5.24 proponeva opposizione al D.I. n. Parte_1
50/2024 del 29.3.24 emesso dal Tribunale di Agrigento con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 24.782,74, oltre interessi e spese della procedura monitoria, alla Controparte_1
per debiti contributivi per le annualità dal 2013 al 2020.
[...]
Eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto, rilevava l'indeterminatezza del credito in forza della mancata indicazione dei criteri di calcolo di sanzioni ed interessi, eccepiva la prescrizione e lamentava inoltre la duplicazione dei titoli esecutivi, avendo la cassa iscritto a ruolo le medesime somme richieste anche a mezzo di cartella esattoriale, per la quale era stata accordata una rateizzazione. Chiedeva quindi la revoca del D.I. opposto.
Si costituiva la Controparte_1 Controparte_1 ed insistendo nel merito nella propria pretesa.
[...]
1 La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 26.11.25.
Motivi della decisione
Preliminarmente, giova evidenziare come non risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di illegittimità dell'attività esattiva per duplicazione della stessa, in quanto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 agosto 2019, n. 21768), “la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto di ne bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio
(desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3,
Sentenza n. 20106 del 18/09/2009) e del processo (ex multis, Sez. U., Sentenza n. 9935 del 15/05/2015)”.
Ne consegue che se per un verso non potrà agire in sede monitoria il creditore che abbia già ottenuto una sentenza o un altro decreto ingiuntivo per il medesimo diritto di credito e nei confronti della medesima persona, per l'altro nell'ordinamento non
è rinvenibile alcun principio che precluda alla odierna opposta, di iscrivere a CP_1 ruolo il proprio credito e di depositare parimenti un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il soddisfacimento della stessa pretesa (come già rammentato con l'ordinanza del 15.4.25 emessa in senso al presente giudizio).
Né rileva la richiesta accordata di piano di rateizzazione in merito alla duplicazione dei titoli, atteso che la stessa –da considerarsi, eventualmente, in termini di quantum della pretesa in ipotesi di prova dell'avvenuto pagamento- non costituisce titolo esecutivo azionabile.
A tal proposito, deve rilevarsi che la cartella in atti (v. note dell'opponente del 3.6.25) ha ad oggetto le annualità dal 2014 al 2017 e non copre l'intero importo del decreto ingiuntivo opposto, comprendendo in aggiunta anche altri debiti di diversa natura come ad esempio la tassa automobilistica regionale.
Allo stato, risulta comprovato il pagamento di una sola rata, la prima, (v. note di trattazione del 3.6.25) della richiesta rateizzazione della cartella per euro 223,07.
Ritiene il Tribunale di imputare tale pagamento ai crediti previdenziali, sia in quanto maggiormente garantiti sia in quanto più risalenti tra tutti quelli scaduti di cui alla cartella (in ossequio alla gradazione di cui all'art. 1193 cc.). Tale importo dovrà quindi essere detratto dalla somma eventualmente accertata come dovuta.
2 Quanto alla eccezione relativa alla mancanza dei requisiti per l'emissione del D.I.,
è sufficiente rammentare che L'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c. (v. Cass. 27 ottobre 2020, n. 23616 in materia di contributi dovuti alla , ma trattasi di principio generale ben noto, v. Cass. 28 ottobre Parte_2
2008, n. 25888). Oltretutto, va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve valutare nel merito, ed in disparte dal contenuto del provvedimento monitorio, la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione. Parimenti, occorre rilevare come non risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, atteso che se da un lato l'art. 19, comma 2, della legge n. 773/1982 prevede che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1 all'articolo 17”, dall'altro l'odierno opponente non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio di aver presentato, negli anni di riferimento, la suddetta dichiarazione alla previdenziale. CP_1
A ciò si aggiunga che la nel costituirsi nella fase di merito, ha allegato (v. CP_1 doc. 13, 14, 15 allegati alla memoria) le PEC recapitate all'opponente nelle date del
25.9.15, 12.9.19 e del 18.6.2020, con valenza interruttiva. Nel merito, l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo segue il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., in quanto per giurisprudenza pacifica (ex multis, Cassazione 27 giugno 2000 n. 8718; Cassazione 7 giugno 2013
n. 14444), nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti poiché ciascuna di esse assume la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Segnatamente, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova (ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in base alla regola di allocazione dell'onere probatorio - che impone che,
a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento, è il debitore ad essere gravato
3 dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento - incombeva sulla parte opponente l'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di corresponsione delle somme ingiunte ovvero la dimostrazione della sussistenza di un idoneo fatto estintivo della dedotta obbligazione contributiva.
Ciò premesso in via generale, facendo applicazione di consolidati principi giurisprudenziali di legittimità (v. Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022), deve osservarsi nel caso di specie che risulta dagli atti di causa che l'odierno opponente è stato iscritto all'albo professionale dei geometri dal 2008. A tal proposito, si rammenta che, “in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Controparte_1 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”. (in termini v. le sentt. di Cass. sopra citate) L'obbligo contributivo nei confronti della trae, dunque, la propria CP_1 origine dall'iscrizione e cessa con la cancellazione;
ne deriva che la scelta discrezionale di iscriversi (e di conservare l'iscrizione) all'albo professionale determina – ai sensi dell'art. 1, l. 37/1967, e dell'art. 5 dello Statuto della –
l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria e l'obbligo di versare la contribuzione minima, che è dovuta da tutti gli iscritti agli albi a prescindere dall'effettivo e/o continuativo esercizio della professione. Tanto basta a fondare nell'an la pretesa della CP_1
Ne consegue che, in base alla regola di allocazione dell'onere probatorio - che impone che, a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento, è il debitore ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento - incombeva sulla parte opponente l'onere di provare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di corresponsione delle somme ingiunte ovvero la dimostrazione della sussistenza di un idoneo fatto estintivo della dedotta obbligazione contributiva;
nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
Per quel che concerne le eccezioni sul quantum, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente sia nel prospetto di cui al doc. 1 di fase monitoria, sia nell'estratto contributivo di cui al doc. 5, colonna 6, la somma residua per il 2019 in ordine al contributo soggettivo minimo non pagato è pari ad euro 2.780,92.
Del tutto generica è in ultimo la contestazione riguardante gli interessi e l'ammontare delle sanzioni, che il ricorrente sostiene essere stati addebitati senza fondamento normativo. Al riguardo si osserva che, dalla Dichiarazione ed
4 Attestazione del Direttore Generale dell'Ente ex art. 635 c.p.c., si ricava che gli interessi di mora e le sanzioni, reclamate nella richiesta di ingiunzione, sono state correttamente liquidate ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sulla Contribuzione.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, tuttavia il decreto va revocato alla luce del pagamento della somma di euro 223,07 effettuata all'Agenzia delle Entrate, e l'importo dovuto va quindi quantificato in euro 24.559,67. Spese in capo all'opponente tenuto conto della materia, del valore e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza deduzione rigetta il ricorso;
revoca il decreto ingiuntivo n. 50/2024 del 29.3.2024 emesso dal Tribunale di
Agrigento; condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di euro Controparte_1
24.559,67 a titolo di contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative, dall'anno 2013 all'anno
2020, oltre interessi come per legge;
conferma la statuizione sulle spese di fase monitoria, poste in capo a Parte_1
, con liquidazione di euro 350,00 per compenso professionale, oltre spese
[...] generali 15%, IVA e CPA e rimborso CU se versato;
liquida le spese della presente fase di merito, poste in capo a , Parte_1 in euro 2.697,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Agrigento, 26/11/2025
Il Giudice
EM Di ST
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