Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 44/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/05/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 09/01/2025 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. NAPOLETANO ELIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIEDIMONTE MATESE (CE) in data 24/07/2004; rilevato che dal matrimonio sono nati tre figli: (maggiorenne), (22/07/2007) e Per_1 Per_2
(19/08/2014) minori;
Per_3 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 23/03/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
rilevato che le parti, hanno precisato di essersi separati consensualmente alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, con domicilio eletto a discrezione di ciascuno di essi con l'obbligo, tuttavia, di tempestiva, reciproca comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
- La casa coniugale sita in Castello del Matese alla Via delle Mura, snc, rimarrà nella disponibilità della SI.ra che vi risiederà unitamente ai tre figli il cui affidamento sarà condiviso;
Parte_2
- Il SI. trasferirà la sua residenza in altro immobile che verrà comunicato all'altro coniuge;
Parte_1
- Il SI. si impegna al pagamento delle rate restanti del mutuo acceso per l'acquisto della propria quota di Pt_1 proprietà della casa coniugale, mentre le utenze riguardanti la stessa saranno a carico della SI.ra (gas, Pt_2 acqua, elettricità e tarsu), ad eccezione dell'utenza telefonica che continuerà ad essere pagata dal SI. Pt_1
- L'Assegno Unico percepito fino ad oggi dal SI. ammontante ad € 600,00, verrà corrisposto Parte_1 direttamente dall'Inps alla SI.ra ; Pt_2
- I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
- I figli staranno con il padre. a fine settimana alterni, dalle ore 14:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica;
- Durante il periodo natalizio ( 23, 24. 25, 26 Dicembre) i figli rimarranno tutti insieme con il padre o con la madre ad anni alterni, cosi come per il Capodanno ( 30, 31 Dicembre ed il 1° Gennaio). nonché per il periodo di Pasqua ( Venerdì Santo, Sabato Santo, il giorno di Pasqua ed il Lunedi in Albis) In caso di malattia e/o indisposizione dei minori gli stessi trascorreranno il successivo periodo festivo con 1l genitore non convivente, nel mese di Agosto i figli trascorreranno le vacanze per 7 giorni (da stabilire in base al periodo di ferie spettante), ad anni alterni con il padre e la madre.
- Le spese straordinarie comprese quelle scolastiche e sanitarie nonché quelle necessarie per la crescita psico-fisica e sociale dei figli, saranno a carico per meta di entrambi i genitori;
- I genitori, comunque, rispetto ai punti 6 e 7 si potranno accordare diversamente in caso di Necessità c/o di diverse eSIenze:
- Tutti i beni mobili ricevuti dai coniugi in occasione del matrimonio ed acquistati durante il periodo matrimoniale, presenti nella casa coniugale, rimarranno nella stessa e nella disponibilità della moglie
- Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
- Il padre verserà un assegno di mantenimento per i tre figli pari ad € 150,00 complessivo, da versarsi mensilmente;
- Il padre incontrerà il figlio nei pomeriggi di martedì e giovedì, dopo l'orario scolastico e fino alle ore 19:00. Per_3 ritenuto che i coniugi, personalmente comparsi all'udienza del 01/04/2025, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio con “conferma delle condizioni della separazione così come indicato nel ricorso introduttivo;
confermando altresì il diritto di visita infrasettimanale del padre con riguardo al figlio ed il contributo del padre per Per_3 il mantenimento per i figli della coppia di € 150,00 complessivi oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, tenuto conto che il SI. paga la rata mensile del mutuo di € 500,00 per la casa coniugale e Pt_1 che l'assegno unico di € 600,00 viene percepito per l'intero dalla madre;
le parti hanno precisato che il è operaio Pt_1
e guadagna 1500,00 € mensili circa”. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIEDIMONTE MATESE
(CE) il 24/07/2004 da , nato a [...] il Parte_1
15/06/1978, e da , nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piedimonte Matese (Ce) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 26, parte II, serie A, anno
2004);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 09/05/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese