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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 788/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 788/2022 R.G. vertente:
TRA
(P.I. , in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con sede in Torrenova, via Nazionale n. 112 elettivamente domiciliata ai fini del
[...] presente atto in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto, 85, presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Mazzone (C.F. – PEC: che la CodiceFiscale_1 Email_1 rappresenta e difende, come da procura in allegato al presente atto;
-Appellante -
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante ed amministratore CP_1 P.IVA_2 unico, Geom. con sede in Sant'Agata Militello, via Michelangelo n. 15, CP_2 elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello, via Martoglio n. 14, presso lo studio dell'avv. Antonello Protopapa, (C.F. – pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per procura speciale rilasciata in Email_2 calce al presente atto;
-Appellato-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 577/2022 pubblicata in data 01.08.2022, emessa dal Tribunale di Patti, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 100038/2007.
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante: 1) rigettare le domande svolte dalla nel giudizio di primo grado;
CP_1
2) in via subordinata ridimensionare le pretese della nei limiti del giusto e del CP_1 provato, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio; 3) per l'effetto dell'accoglimento, anche parziale, del presente atto di appello e la conseguente rideterminazione delle somme dovute dalla si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia condannare la società Parte_1 alla restituzione dell'importo di euro 129.982,27 corrisposto dalla in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado e dopo la notifica dell'atto di precetto;
ritenere e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuta Controparte_1
a corrispondere alla in persona del legale rappresentante, la somma di €. Pt_1
353.096,00 – o quella che il Giudice riterrà di giustizia, da quantificare anche con l'ausilio di c.t.u. per le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, giusto conteggio allegato;
5) per l'effetto condannare la in persona CP_1 del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla la somma di €. Parte_3
353.096,00 – o quella che il Giudice riterrà di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
6) trasferire alla la proprietà esclusiva della zona di Parte_1 parcheggio di mq. 29,00 posta sul lato del corpo B., in quanto tale area non solo non è stata computata nella permuta, ma figura anche come parcheggio annesso al corpo B, come si evince nei grafici allegati alla concessione edilizia relativa ai corpi C-D; 7) trasferire alla gli spazi esterni per parcheggio relativamente al corpo B. 8) condannare parte Parte_1 appellata al pagamento delle spese ed agli onorari del doppio grado di giudizio;
9) in via gradata riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato l'odierna appellante al rimborso delle spese legali in favore della controparte disponendo l'integrale compensazione, ovvero ridurre la quantificazione nella misura del giusto tenendo conto della reciproca soccombenza.
Per l'appellato: 1) Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto per le ragioni indicate in narrativa;
2) Sempre in via preliminare rigettare l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria; 3) Nel merito rigettarsi l'appello, come infondato in fatto e in diritto, e confermarsi la Sentenza di primo grado. 4) Condannarsi l'appellante alle spese del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2007 la società conveniva in giudizio CP_1 la società per sentirla condannare al pagamento della somma di euro Parte_3
268.572,87, essendosi la predetta società, secondo i conteggi di parte attrice, resasi parzialmente inadempiente rispetto ad un contratto di permuta/appalto (avente ad oggetto dei lotti edificabili di proprietà di ricadenti all'interno del territorio del Comune Parte_1 di Sant'Agata di Militello) stipulato in data 14.04.1993 con cui le parti convenivano che le spese relative al piano di lottizzazione ed alle opere di urbanizzazione sarebbero state tra loro ripartite proporzionalmente.
Con comparsa dell'11.04.2007 si costituiva in giudizio la società contestando Parte_3 la domanda di parte attrice, e chiedendo in via riconvenzionale, in virtù del medesimo contratto di permuta/appalto (modificato successivamente dalle parti), il pagamento della somma di euro 353.096,00 e il trasferimento sia della zona di parcheggio di mq. 29,00 posta
2 sul lato del corpo B, (in quanto tale area figura anche come parcheggio annesso al corpo B, come si evince nei grafici allegati alla concessione edilizia relativa ai corpi C-D), sia degli spazi esterni per parcheggio relativamente al corpo B.
Instauratosi il contraddittorio, erano concessi alle parti i termini ex art. 183 C.P.C., di cui se ne avvaleva solo Controparte_1
Dovendosi, preliminarmente, decidere la questione relativa al riparto delle spese di lottizzazione ed urbanizzazione (che secondo parte attrice si sarebbero dovute ripartire per il 65% a carico di e per il restante 35% a carico di mentre, Parte_3 Controparte_1 secondo parte convenuta, si sarebbero dovute ripartire in ragione del 50% ciascuno), le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e depositare i propri scritti conclusivi in relazione a detto aspetto.
Con sentenza parziale n. 103/09 del 21.04.2009 il Tribunale di Patti, sez. distaccata di Sant'Agata di Militello, dichiarava che “le spese relative ai lavori di urbanizzazione in oggetto gravano in parte uguale a carico di entrambe le parti”.
Successivamente, si procedeva alla fase istruttoria mediante prova per testi e C.T.U.; il giudizio, tuttavia, veniva interrotto e riassunto due volte (la prima volta a seguito del fallimento di e la seconda volta per il ritorno in bonis della predetta società). Parte_3
All'udienza del 07.12.2021 veniva introitato per la decisione con i termini ex art. 190 C.P.C.
In data 01.08.2022, veniva emessa la sentenza n. 577/2022 con la quale il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 100038/2007 R.G.: “Rinvia alla sentenza parziale pronunciata dal Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata di Militello – il 21 aprile 2009 e recante n. 103/2009; dichiara che è tenuta a
Parte_1 rimborsare a il 50% delle spese di lottizzazione e di urbanizzazione dei lotti Controparte_1 di terreno oggetto di causa così come quantificate dal C.T.U. nella propria relazione;
condanna a corrispondere a la somma di 106.466,34 euro,
Parte_1 Controparte_1 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
condanna alla refusione delle
Parte_1 spese di lite in favore di che liquida in 13.430,00 euro, oltre rimborso spese Controparte_1 generali al 15%, Iva e Cpa ove dovuti come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. marco vicari;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di .
Parte_1
Il decidente evidenziava che il C.T.U., in esito alla consulenza espletata, quantificava l'importo originario dei lavori eseguiti da in virtù della concessione edilizia n. 62/95 CP_1 in euro 160.502,28, cui occorreva aggiungere la somma di 52.430,41 euro per le opere eseguite in variante o a completamento, per un totale di 212.932,69 euro.
Relativamente al criterio di riparto relativo alle spese di lottizzazione ed urbanizzazione, rinviava alla citata sentenza parziale n. 103/2009; concludeva dunque che la somma determinata in sede di consulenza tecnica d'ufficio doveva pertanto essere ripartita al 50% tra le parti, in misura pari ad euro 106.466,34 ciascuno.
Da ultimo, evidenziava che parte convenuta né in sede di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale o memoria di replica insisteva nella domanda riconvenzionale
3 spiegata al momento della costituzione in giudizio, la quale, pertanto, anche in considerazione della condotta processuale tenuta dalla parte, doveva ritenersi abbandonata.
§
Con atto di appello, depositato telematicamente il 21.11.2022, notificato il 14.11.2022, la società proponeva appello avverso la suddetta sentenza, affidandolo ai motivi Parte_3 di cui infra si dirà.
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente in data 02.04.2023, si costituiva la società la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello; Controparte_1 chiedeva, altresì, il rigetto della domanda avversaria di rinnovazione dell'istruttoria e sosteneva nel merito l'infondatezza delle doglianze proposte. Insisteva, quindi, per la conferma della sentenza impugnata.
§
Successivamente all'udienza del 05.05.2023, la Corte di Appello, con ordinanza depositata in data 08.05.2023, ritenuto che non ricorrevano le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.06.2024.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, come già statuito con ordinanza dell'8.5.2023 va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
L'atto di appello, del resto, deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate. 4 §§§
§ 2. Con il primo dei motivi di appello, la società eccepisce la nullità della Parte_1
c.t.u. redatta dall'ing. in relazione a tutte le operazioni, deduzioni e conclusioni Per_1 dipendenti e correlate alla documentazione che il tecnico ha acquisito presso parte attrice (il
Estimativo privo di data e di provenienza incerta in primis, come contestato Controparte_3 dal CTP ing. anche sotto gli aspetti di merito) e presso altri uffici ed enti pubblici, Per_2 per la violazione del principio della disponibilità e dell'onere della prova.
L'appellante – citando giurisprudenza di legittimità (nello specifico Cass. S.U. 1° febbraio 2022 n. 3086) – sostiene che il c.t.u. ha di fatto supplito al carente espletamento dell'onere probatorio di controparte in violazione dell'art. 2697 c.c.
Nello specifico – osserva la CO.CI. B., come già rilevato nella prima difesa utile dopo il deposito della consulenza – l'ing. , come emerge dal verbale di sopralluogo del Per_1
25.10.2019, ha chiesto alle parti di allegare documentazione tecnica ed amministrativa non presente nei fascicoli di parte, utilizzando così per l'adempimento dell'incarico un computo metrico non ritualmente prodotto da parte attrice, sottratto al contraddittorio delle parti.
§
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Secondo questo Collegio le doglianze mosse alla consulenza tecnica espletata in primo grado non costituiscono motivo di nullità anche sulla scorta del principio di diritto espresso nella pronuncia della Suprema Corte richiamata proprio dall'appellante.
Secondo tale sentenza, "In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" (cfr. S.U. 3086/2022).
Muovendo da tale principio di diritto e tenuto conto dell'ulteriore consolidata giurisprudenza di legittimità, è opportuno ricordare che la consulenza tecnica, pur non rientrando nella categoria dei mezzi di prova, afferisce all'istruzione probatoria e l'attività del consulente può esplicarsi nell'assistenza al giudice nella valutazione tecnica delle prove raccolte (consulenza cd. deducente), oppure può divenire essa stessa un mezzo di prova (consulenza percipiente), allorquando si traduca "nell'indagare direttamente per ricostruire dei fatti la cui stessa percezione richiede il possesso di cognizioni tecniche, sia sotto il profilo delle cause, sia sotto il profilo dello svolgimento, per poi riferire al giudice quanto il c.t.u. ha rilevato, osservando le tracce di ciò che è avvenuto, e quanto ha appreso, informandosi" (cfr. CASS.1763/2024).
Sulla scorta di quanto evidenziato, per comprendere la questione oggetto di gravame, occorre ricostruire la vicenda muovendo dal verbale di conferimento d'incarico di C.T.U. del 16 5 ottobre 2019, nel quale il primo giudice disponeva alla lettera e) “che il c.t.u. possa assumere dalle parti le informazioni necessarie all'espletamento del suo mandato e possa acquisire dalle parti e presso terzi e pubblici uffici, informazioni, atti, e documenti connessi all'incarico affidatogli”.
Orbene, l'ing. CTP della odierna appellante, evidenziava nel verbale Per_2 Parte_3 di secondo accesso sopralluogo del 15.11.2019 che “il computo metrico estimativo relativo alle opere di urbanizzazione e presente agli atti è carente di planimetrie e di eventuali verbali e pertanto ritiene che deve essere considerato non adeguato a rispondere al mandato del giudice”.
Dall'altro lato, il CTP di parte attrice in primo grado sosteneva che “il computo metrico sia adeguato a rispondere al quesito del giudice”. A fronte di tali rilievi, il CTU rispondeva che
“se lo riterrà opportuno provvederà all'acquisizione della documentazione tecnica già presente presso enti pubblici…omissis”.
Sulla scorta di tali contestazioni il giudice di prime cure, all'udienza del 26 gennaio 2021, disponeva che “ritenuta la necessità di acquisire agli atti gli allegati alla concessione edilizia (n.62/1995, già in atti alla produzione di parte attrice) sub specie di planimetrie delle opere da realizzare, nonché il nulla osta del Genio Civile, conferendo apposito mandato al CTU onerato di convocare le parti in occasione del relativo accesso” (cfr. verbale udienza 26.01.2021).
Orbene nell'integrazione alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 01.03.2021, il c.t.u. evidenziava che “Da un ulteriore analisi dei contenuti dei fascicoli delle parti, inerenti la causa in oggetto, si può affermare che, relativamente all'acquisizione richiesta delle planimetrie delle opere da realizzare, allegate alla concessione edilizia n. 62/1995, rilasciata dal Comune di S. Agata Militello, le medesime risultano già presenti nel fascicolo di parte convenuta, individuate con il numero 6 dell'elenco allegati della comparsa di costituzione e risposta del 11.04.2007. L'elaborato, individuato appunto con il n. 6, riporta sia la concessione edilizia n. 62/95, rilasciata dal Comune di S. Agata Militello in data 18.08.1995, a nome della società sia le copie delle tavole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Parte_1
7, riguardante il “Progetto per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nel piano di lottizzazione Cannamelata”. Gli stessi elaborati, si riferiscono appunto, oltre allo stralcio del Piano Regolatore Generale e planimetria catastale (Tav. 1 e 2), alle planimetrie relative all'area interessata, alla rete viaria, alla rete idrica e fognante, alla rete elettrica e telefonica, ai particolari costruttivi, relativi all'intervento oggetto di causa. Gli elaborati riportano regolarmente il timbro del Comune medesimo, la data del 19.12.1994 in cui è stato esaminato il progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale, la data 18.08.1995 di autorizzazione della Concessione Edilizia ed il n° 62/95 della medesima, nonché la firma del Sindaco ed il timbro del Comune. Pertanto, il sottoscritto non ha ritenuto necessario provvedere all'acquisizione ulteriore della documentazione relativa alla concessione edilizia n. 62/95 presso l'ufficio tecnico del Comune di S. Agata Militello, in quanto si ritiene coincidente con quella già inoltrata dalla stessa parte convenuta” (cfr.pag.1-2-integrazione relazione c.t.u. dell'01.03.2021).
Tenuto conto di quanto emerso agli atti del giudizio di primo grado, è evidente che il C.T.U. nell'espletamento del proprio mandato si è basato esclusivamente su documenti allegati dalle
6 parti e non corrisponde al vero la circostanza secondo la quale il computo metrico sarebbe stato prodotto da parte attrice in modo irrituale.
Inoltre, non è censurabile l'ulteriore circostanza secondo la quale anche taluni documenti allegati da parte convenuta al fine di provare fatti impeditivi della pretesa di parte attrice siano stati posti a fondamento dell'indagine del C.T.U. per accertare la veridicità o meno dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda principale. In tal caso, assume rilevanza la distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione: il primo si pone come estrinsecazione del principio della domanda che individua solo nella parte il soggetto che può disporre del proprio diritto;
il secondo, invece, può essere oggetto di una condivisione tra la parte ed il giudice. Quest'ultimo, invero, per il tramite del c.t.u. (quando non ha adeguata competenza tecnica nella materia oggetto del giudizio), può rilevare officiosamente i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa ove questi risultino acquisiti al giudizio indipendentemente dalla volontà dispositiva della parte che ne trae vantaggio.
Alla luce di ciò, torna nuovamente utile la già citata pronuncia della Suprema Corte, laddove evidenzia che “stante il potere del C.T.U. di procedere nei limiti dei quesiti sottopostigli alla investigazione dei fatti accessori, il consulente possa estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso al C.T.U., pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili da chiunque, così come è da credere, secondo un intendimento presente in dottrina, che l'attività consulenziale possa indirizzarsi anche in direzione dell'accertamento dei fatti accessori allorché, pur non costituendo oggetto di espressa indicazione, "essi risultino in qualche modo già ricompresi nelle allegazioni delle parti", in quanto, fermo il fatto costitutivo o, diversamente, modificativo od estintivo dedotto dalla parte, il fatto accessorio accertato dal C.T.U. nel corso delle indagini affidate dal giudice, corrobori indirettamente l'assunto fatto valere con la domanda o con l'eccezione” (cfr. S.U. 3086/2022).
Rilevato quanto sopra, risulta, altresì, infondata la contestazione relativa all'utilizzo del computo metrico estimativo che mancherebbe di una serie di elementi formali (mancanza della sottoscrizione di uno dei tre tecnici che avevano espletato l'incarico progettuale, mancanza della data di redazione, mancanza di sottoscrizione delle parti per accettazione ecc…omissis).
Invero, lo stesso C.T.U., a fronte di tali contestazioni già mosse in primo grado, ha evidenziato che “in nessun documento tecnico allegato ai fascicoli di parte, risulta la presenza delle tre firme dei professionisti incaricati per la lottizzazione, così come si evince anche dagli elaborati presenti, inerenti il rilascio della concessione edilizia n. 62/95, i quali riportano due sole firme (geom. e ing. )” (cfr. relazione di C.T.U.). Per_3 Per_4
Sul punto, occorre rilevare che la contestazione di aspetti formali inerenti ai documenti esaminati non conduce all'esito indicato ovvero non incide sulla validità della relazione di c.t.u., posto che il primo decidente ha correttamente fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi emersi dagli atti di causa e dalle valutazioni tecniche effettuate dal proprio ausiliario.
7 In realtà, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ciò che si evince é che lo stesso ausiliario del giudice nella disamina dei documenti tecnici da porre a base della propria attività ha effettuato una valutazione critica e, tenuto conto anche del rapporto emerso tra le parti nell'instaurazione del rapporto contrattuale posto a base della vicenda sub iudice, ha tenuto in considerazione quella documentazione che risultava basata sul rapporto fiduciario intercorrente tra le società all'epoca dei fatti.
A tal proposito, nella relazione di C.T.U., evidenziava che “Risulta anche presente, nella documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, un ulteriore computo metrico estimativo, inerente la contabilizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei lotti, il quale non è stato analizzato e tenuto in considerazione, in base ai contenuti della sentenza n. 103/09, richiamata nel mandato conferitomi. In riferimento alla contabilità allegata ai fascicoli del procedimento, redatta dai direttori dei lavori, si sono pertanto considerate veritiere, relativamente allo stato dei luoghi, tutte le misurazioni relative ad elementi costruttivi entro terra o categorie di lavoro eseguite alla data di realizzazione dell'intervento (scavi di sbancamento ed a sezione obbligata, compensi per rinterri, etc.) e pertanto sono state le stesse confermate nella stima delle opere redatta dal sottoscritto. Si è conseguentemente ritenuto fiduciario l'incarico conferito alla direzione lavori per l'esecuzione dell'opera e non si rileva alcuna obbiezione sul loro operato in alcuna documentazione presente nei fascicoli di causa, che possa fare emergere dubbi rilevanti sulla loro professionalità”.
Ciò che emerge dunque è che l'attendibilità dei calcoli operati dal c.t.u. si basa non solo su quel computo metrico privo di taluni requisiti formali ma su una disamina e un raffronto complessivo (con conseguente eliminazione di quegli scritti non conformi) di tutti i documenti allegati agli atti e presenti, altresì, presso enti pubblici.
§§§
§ 3. Con il secondo dei motivi di appello, la società si duole, delle risultanze Parte_3 della relazione di c.t.u., posto che l'ing. non avrebbe adempiuto fedelmente Per_1 all'incarico conferito. Invero, quest'ultimo ha predisposto due computi metrici estimativi e, facendo la differenza tra questi, ha ottenuto l'importo di euro 52.430,41 (£ 101.519.430), relativo alle sole opere che secondo il Consulente sono da ritenere in variante o a completamento rispetto a quelle iniziali. In entrambi i casi, il C.T.U. non avrebbe effettuato
– disattendendo il quesito posto dal Giudice – il confronto tra il costo delle opere realizzate ed i dati proposti dalla società Controparte_1
§
Sulla scorta dell'ordinanza di conferimento incarico c.t.u. e della successiva relazione tecnica depositata, questo decidente ritiene infondate le doglianze mosse con il suesposto motivo.
Invero, il C.T.U. muovendo dal dato certo rappresentato dalla scrittura privata del 14.04.1993 e dando atto della mancata redazione del computo metrico estimativo in essa indicato si è basato nelle determinazione delle somme contestate su dati oggettivi certi rappresentati, in primo luogo, dai prezzi fissati dal prezziario regionale vigente all'epoca della redazione delle suindicata scrittura privata – dando in tal modo valenza alla volontà delle parti espressa in
8 tale accordo ( per la determinazione dei costi inerenti la realizzazione delle opere si sarebbe fatto riferimento ad un preliminare computo metrico estimativo redatto prima dell'inizio dei lavori, con l'applicazione dei prezzi compresi nel prezziario regionale vigente all'epoca di redazione); cfr. art 6 scrittura del 14.04.1993.
Relativamente invece a quelle categorie di lavori non presenti nel medesimo prezziario, ha fatto riferimento ad analisi prezzi di categorie di lavoro similari, tenendo in dovuta considerazione i costi di materiali e manodopera, riportati alla data di riferimento.
In secondo luogo, nella determinazione delle opere effettivamente realizzate ha tenuto conto degli elaborati allegati alla concessione edilizia n. 62/95 e per tutte le opere realizzate in variante ha fatto riferimento alle misurazioni eseguite nel corso dei sopralluoghi effettuati.
Non risulta poi veritiera l'asserita mancata risposta al quesito posto dal giudice relativo alla stima delle opere eseguite e dei relativi costi, con specificazione della corrispondenza con i costi allegati da parte attrice.
Invero, dalla disamina del punto 3.2. della c.t.u. depositata rubricato “Stima delle opere eseguite e dei relativi costi, specificando la corrispondenza con i costi allegati da parte attrice”, il tecnico incaricato ha evidenziato la disamina dei costi allegati nei fascicoli di parte attrice indicando quali ha ritenuto secondo le proprie competenze tecniche validi da considerare nei propri calcoli e quali da escludere anche alla luce della sentenza parziale intervenuta tra le parti. Nello specifico “In riferimento alla contabilità allegata ai fascicoli del procedimento, redatta dai direttori dei lavori, si sono pertanto considerate veritiere, relativamente allo stato dei luoghi, tutte le misurazioni relative ad elementi costruttivi entro terra o categorie di lavoro eseguite alla data di realizzazione dell'intervento (scavi di sbancamento ed a sezione obbligata, compensi per rinterri, etc.) e pertanto sono state le stesse confermate nella stima delle opere redatta dal sottoscritto. Si è conseguentemente ritenuto fiduciario l'incarico conferito alla direzione lavori per l'esecuzione dell'opera e non si rileva alcuna obiezione sul loro operato in alcuna documentazione presente nei fascicoli di causa, che possa fare emergere dubbi rilevanti sulla loro professionalità…omissis…sottoscritto, come già affermato precedentemente, ha proceduto alla rilevazione metrica delle opere realizzate, comparandola con quelle contenute negli elaborati grafici e di quelli strutturali, relativi alla concessione edilizia n. 62/95 e all'autorizzazione ai fini sismici rilasciata dal Genio Civile di Messina. I sopralluoghi, come già affermato precedentemente, hanno evidenziato differenze nell'esecuzione delle opere tra quelle inizialmente previste negli elaborati progettuali originari e quelle effettivamente realizzate. Si è pertanto proceduto alla redazione di un primo computo metrico estimativo dell'intero intervento delle opere di urbanizzazione primaria realizzate, presenti sui luoghi ed un secondo computo metrico estimativo, nel quale si è cercato si stimare le sole opere previste inizialmente negli elaborati progettuali”.
Orbene, ciò che si evince dalla consulenza espletata é che il c.t.u., muovendo dalle indicazioni fornite dal giudice, nel rispetto del mandato conferito, ha effettuato una valutazione quanto più possibile obiettiva.
Le critiche espresse, invece, da parte appellante alle attività tecniche espletate risultano espressione di una contestazione priva di riscontro fattuale e documentale.
9 §§§
§ 4. Con il terzo dei motivi di appello, parte appellante contesta altresì, la sentenza impugnata per non aver, il giudice di prime cure, tenuto in considerazione nella propria decisione le contestazioni mosse rispetto alle risultanze dell'elaborato peritale.
In primo luogo, lamenta l'attribuzione del 50% dei costi per la realizzazione delle opere murarie di contenimento e sostegno delle porzioni immobiliari della , rilevato che in CP_1 nessun documento, relazione tecnica o elaborato grafico relativo alla concessione edilizia 62/1995 sono presenti o rappresentate tali opere murarie. Sul punto si evidenzia che il nulla osta del genio civile a tali opere risalirebbe al 6 marzo 1996 mentre la consegna delle opere di urbanizzazione per cui è causa risale ad appena due mesi dopo ovvero giugno 1996; da ciò occorre dedurre che il muro di cui al nullaosta non faceva parte delle opere di urbanizzazione concordate e di cui alla concessione edilizia. Alla luce di ciò – sostiene l'appellante – si deve dedurre che la realizzazione dei suindicati muri di contenimento riguarderebbe la successiva sistemazione del lotto assegnato in permuta alla società appellata. In tale ottica, a nulla rileva la circostanza che il nullaosta del genio civile sia stato rilasciato a nome della società Pt_3 dal momento che quest'ultima all'epoca era ancora proprietaria dei terreni, avendo solo in
[...] data 19.11.1998 provveduto a formalizzare l'atto di permuta ed il parziale trasferimento di proprietà in capo alla CP_1
In secondo luogo, lamenta l'attribuzione di metà del costo del muro che divide i lotti delle parti, rilevato che lo stesso è funzionale all'assetto morfologico del lotto della controparte e pertanto tale opera doveva essere imputata per l'intero alla proprietaria del fondo CP_1 superiore (contrariamente a quanto sostenuto dal decidente secondo il quale detto muro ha una funzione di sostegno, nonché di consentire l'accesso carrabile ai garages e delimitare i rispettivi lotti).
In terzo luogo, si duole dell'errata qualificazione dell'area oggetto dei lavori di processo operata dal C.T.U., posto che quella di intervento era posta fuori dall'abitato e pertanto doveva essere valutata con riguardo alle categorie di lavoro prendendo in considerazione la distinzione operata dal prezziario regionale tra zone all'interno dell'abitato e zone poste all'esterno.
Da ultimo, si contesta anche l'errata determinazione della distanza della discarica ove sarebbero stati indirizzati i materiali di risulta dal momento che il C.T.U. aveva determinato una distanza di 8 km senza specificare il criterio utilizzato.
§§§
Le doglianze mosse con il suindicato motivo d'appello risultano infondate in quanto mirano a contrastare le risultanze della C.t.u. attraverso la riproposizione delle contestazioni che erano state mosse dal c.t.p. della e che erano già state correttamente Parte_3 esaminate, secondo questo Collegio, dal primo decidente. Invero, tali doglianze non sono accompagnate da ulteriori elementi che consentono di discostarsi dalle condivisibili risultanze cui è pervenuto il C.t.u.
10 Relativamente alla contestazione della somma relativa al muro di confine, risulta congruo porre metà della somma calcolata per la sua realizzazione a carico dell'odierna appellante rilevato che la struttura sopracitata, ha avuto nella sua costruzione un duplice scopo e cioè
“da un lato costituire un'opera di sostegno, nell'ambito della sistemazione plano-altimetrica necessaria dei lotti soprastanti e dall'altro per permettere la realizzazione della rampa carrabile di accesso e della scala pedonale, ricadenti nell'ambito dei lotti rimasti in carico alla parte convenuta”.
Dunque, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, la suindicata opera risulta funzionale ai lotti di quest'ultima e, al di là delle mere contestazioni mosse, nulla è stato dedotto anche tramite argomenti di prova circa una diversa funzione dello stesso.
Invero, non appare dirimente la circostanza secondo la quale il muro di cui al nulla osta non faceva parte delle opere di urbanizzazione concordate e di cui alla concessione edilizia, posto che, come risulta dai lavori espletati, notevoli sono state le opere ulteriori eseguite in variante rispetto agli accordi iniziali.
Priva di pregio giuridico, è l'ulteriore censura relativa all'errata qualificazione dell'area operata dal C.T.U.
Invero, la classificazione della suddetta area come zona all'interno del centro abitato non è basata su una valutazione soggettiva del C.T.U., posto che quest'ultimo nelle proprie osservazioni ha evidenziato di aver inoltrato al istanza in data Parte_4
16.06.2020, prot. 17883, per il rilascio di attestazione relativa all'ubicazione della medesima e che: “… Dai contenuti dell'attestato suddetto, giusto prot. n. 19825 del 07.07.2020 (elaborato n. 10), si è quindi potuto accertare: che l'area interessata, a far data dal novembre 1988, ricade nelle previsioni del vigente P.R.G. in zona territoriale omogenea C4; che l'area de quo, in relazione allo sviluppo della S.S. 113, attraversante la cittadina, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, con delibera di Giunta Comunale n. 268/1997, rientra nella delimitazione del centro abitato, ai soli fini del nuovo codice della strada;
che, dal punto di vista urbanistico, l'area in oggetto fa parte a pieno titolo del centro edificato, in quanto tra l'altro contigua alla struttura ospedaliera, all'impiantistica sportiva del centro salesiano, al quartiere delle “Case Agricole” (cfr. pag. 30 C.T.U.). Dunque, corrisponde al vero la circostanza che la zona oggetto dei lavori è classificata come area C ovvero destinata alla costruzione di nuovi complessi insediativi, tuttavia il C.t.u. ha opportunamente ritenuto di considerarla come centro edificato ritenuto che contiguamente ad essa erano già presenti la struttura ospedaliera, l'impianto sportivo ed ulteriori insediamenti abitativi.
Anche la contestazione relativa al criterio utilizzato per la determinazione della distanza prevista per lo scarico del materiale di risulta non appare fondata, posto che muovendo dal dato certo e incontestato secondo il quale le parti non hanno indicato il sito di stoccaggio di tale materiale, il C.t.u. ha ritenuto di adottare un criterio obiettivo rappresentato dal prezziario adottato valido per l'anno 1993 che faceva riferimento per quanto riguarda il trasporto di materiale di scarico, a pubbliche discariche del o discarica del comprensorio o aree Pt_4 acquistate dal ed autorizzate dagli organi competenti. Pt_4
11 Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a contestare solo il criterio utilizzato dal c.t.u., che a parere di questo decidente risulta valido ed obiettivo, non avendo invece dimostrato che la distanza della discarica utilizzata per il deposito del materiale di risulta fosse in realtà diversa (ad es.: inferiore).
§§§
§ 5. Con il quarto dei motivi di appello, si contesta la mancata trattazione delle domande riconvenzionali promosse dall'odierna appellante in primo grado. Invero, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, su tali domande non vi sarebbe stata alcuna rinuncia ne esplicita né implicita. A sostegno di ciò – evidenzia l'appellante – la stessa controparte nella propria comparsa conclusionale le ha esaminate chiedendone il rigetto.
§
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre rilevare che, come correttamente affermato dall'appellante, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla. Tuttavia, in tali casi, si rende necessario effettuare una valutazione complessiva della condotta processuale della parte, volta a verificare la sussistenza del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Orbene, andando ad esaminare la condotta processuale tenuta in primo grado dall'odierna appellante, ciò che emerge è che:
- dopo aver promosso in sede di comparsa di costituzione e risposta le seguenti domande riconvenzionali – “… ritenere e dichiarare che la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, è tenuta a corrispondere alla in persona del legale Parte_3 rappresentante, la somma di €. 353.096,00…omissis… per le causali di cui alla narrativa e giusto conteggio allegato che qui deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria…omissis…sempre in via riconvenzionale trasferire alla la proprietà esclusiva della zona di parcheggio di mq. 29,00 Parte_1 posta sul lato del corpo B., in quanto tale area non solo non è stata computata nella permuta, ma figura anche come parcheggio annesso al corpo B, come si evince nei grafici allegati alla concessione edilizia relativa ai corpi C-D; sempre in via riconvenzionale trasferire alla gli spazi esterni per parcheggio relativamente al corpo B – Parte_1 non ha effettuato alcuna richiesta di carattere istruttorio volta a suffragare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda;
- in seguito all'ordinanza di conferimento d'incarico di c.t.u., l'attore in riconvenzionale nulla ha rilevato in relazione ai quesiti posti dal primo giudice al C.t.u., nei quali non vi era alcun riferimento volto ad accertare i fatti costitutivi delle pretese avanzate in riconvenzionale dalla Parte_1
12 - anche in sede di contestazioni alla c.t.u., nessun riferimento è stato effettuato rispetto a tali pretese e nessuna precisazione è stata richiesta circa l'omessa valutazione delle domande riconvenzionali poste in comparsa di costituzione;
- nelle note del 31.3.2021, l'avvocato di parte convenuta contestava l'esito della C.t.u. in modo specifico, riportandosi altresì, alle osservazioni tecniche del CT (che del pari nulla aveva chiarito sui fatti costitutivi delle domande riconvenzionali proposte) senza, tuttavia, alcun riferimento all'omessa considerazione delle pretese avanzate in via riconvenzionale (si insiste nelle richieste già formulate volte ad ottenere la rinnovazione della C.T.U. ed in via gradata la risposta del C.T.U. adeguata ed esaustiva a tutti i rilievi tecnici e metodologici sollevati, non potendosi diversamente definire il giudizio se non sulla base di elementi incerti e di pure deduzioni e supposizioni errate. In particolare, richiedendo, come già fatto in occasione dell'udienza del 26/01/2021, che al C.T.U. vengano chieste nuove conclusioni in via alternativa a quelle già depositate, escludendo dai documenti utilizzati il computo tecnico estimativo agli atti di parte attrice ovvero espungendo dalla contabilizzazione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione i muri di contenimento non previsti in progetto ed estranei agli accordi intervenuti tra le parti).
Per cui si ritiene che condivisibilmente il giudice di prime cure effettuando la disamina del comportamento processuale dell'attrice in via riconvenzionale ha ritenuto abbandonate le domande proposte nella comparsa di costituzione e risposta, rafforzando il proprio convincimento sulla base del fatto che comunque queste non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, riformulate nella comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica.
Ed anche a voler ritenere giovevole il solo loro generico richiamo, comunque non si può non rilevare che nei fatti le richieste formulate in via riconvenzionale in comparsa di costituzione e risposta non sono state in concreto coltivate.
In tale ottica, risulta calzante quanto espresso dalle S.U. con sentenza n. 1785/2018, che in motivazione evidenziano: “… la condotta processuale della parte, rilevante per l'interpretazione delle conclusioni in cui sia stata omessa quella relativa ad una domanda, può e deve essere solo quella antecedente alla precisazione delle conclusioni e non anche quella successiva, espressa nelle conclusionali…”.
§§§
§ 6. Con il quinto dei motivi di appello, parte appellante si duole dell'asseritamente erronea condanna alle spese legali, posto che il decidente nel regolamentare tali spese non ha tenuto conto delle seguenti circostanze:
- la è risultata soccombente rispetto alla sentenza parziale n. 103/2019 che, in CP_1 accoglimento di quanto sostenuto dalla B. ha disposto che “le spese relative ai CP_4 lavori di urbanizzazione in oggetto gravano in parte uguale a carico di entrambe le parti” mentre la sosteneva che la dovesse partecipare alle spese nella CP_1 Parte_3 misura de 65% delle intere opere di urbanizzazione: il 50% per i lavori intervenuti sui lotti non oggetto di permuta e il 30% dei lavori relativi ai lotti permutati;
- inoltre, l'ammontare della somma richiesta da controparte era assolutamente sproporzionata rispetto ai fatti oggetto di causa e altresì sfornita di prova.
13 §
Neanche tale motivo è fondato, risultando la disposta regolamentazione delle spese conforme al principio di soccombenza.
Inoltre, priva di rilievo ai fini dell'eventuale accoglimento della suesposta doglianza è la circostanza che l'appellata sia risultata soccombente in primo grado limitatamente alla questione decisa con la sentenza non definitiva.
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole. (Sez. 6-3, ordinanza n. 13356 del 18/05/2021).
§
§ 7. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio, 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 5.103,00 per la fase decisionale), calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore indeterminato della controversia, secondo i parametri medi, considerata l'entità delle questioni trattate.
Occorre precisare che è stata inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
14 Stante il rigetto dell'appello, ricorrono altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L. 228/2012.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sopra generalizzata, Parte_3 avverso la sentenza n. 577/2022 pubblicata dal Tribunale di Patti in data 01.08.2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
2. condanna la società al pagamento in favore della società , delle Parte_3 CP_1 spese processuali d izio, liquidate in complessivi euro 1 artite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 14 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate.
15
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 788/2022 R.G. vertente:
TRA
(P.I. , in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con sede in Torrenova, via Nazionale n. 112 elettivamente domiciliata ai fini del
[...] presente atto in Capo d'Orlando, via Vittorio Veneto, 85, presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Mazzone (C.F. – PEC: che la CodiceFiscale_1 Email_1 rappresenta e difende, come da procura in allegato al presente atto;
-Appellante -
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante ed amministratore CP_1 P.IVA_2 unico, Geom. con sede in Sant'Agata Militello, via Michelangelo n. 15, CP_2 elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello, via Martoglio n. 14, presso lo studio dell'avv. Antonello Protopapa, (C.F. – pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per procura speciale rilasciata in Email_2 calce al presente atto;
-Appellato-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 577/2022 pubblicata in data 01.08.2022, emessa dal Tribunale di Patti, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 100038/2007.
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante: 1) rigettare le domande svolte dalla nel giudizio di primo grado;
CP_1
2) in via subordinata ridimensionare le pretese della nei limiti del giusto e del CP_1 provato, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio; 3) per l'effetto dell'accoglimento, anche parziale, del presente atto di appello e la conseguente rideterminazione delle somme dovute dalla si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia condannare la società Parte_1 alla restituzione dell'importo di euro 129.982,27 corrisposto dalla in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado e dopo la notifica dell'atto di precetto;
ritenere e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuta Controparte_1
a corrispondere alla in persona del legale rappresentante, la somma di €. Pt_1
353.096,00 – o quella che il Giudice riterrà di giustizia, da quantificare anche con l'ausilio di c.t.u. per le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, giusto conteggio allegato;
5) per l'effetto condannare la in persona CP_1 del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla la somma di €. Parte_3
353.096,00 – o quella che il Giudice riterrà di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
6) trasferire alla la proprietà esclusiva della zona di Parte_1 parcheggio di mq. 29,00 posta sul lato del corpo B., in quanto tale area non solo non è stata computata nella permuta, ma figura anche come parcheggio annesso al corpo B, come si evince nei grafici allegati alla concessione edilizia relativa ai corpi C-D; 7) trasferire alla gli spazi esterni per parcheggio relativamente al corpo B. 8) condannare parte Parte_1 appellata al pagamento delle spese ed agli onorari del doppio grado di giudizio;
9) in via gradata riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha condannato l'odierna appellante al rimborso delle spese legali in favore della controparte disponendo l'integrale compensazione, ovvero ridurre la quantificazione nella misura del giusto tenendo conto della reciproca soccombenza.
Per l'appellato: 1) Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello proposto per le ragioni indicate in narrativa;
2) Sempre in via preliminare rigettare l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria; 3) Nel merito rigettarsi l'appello, come infondato in fatto e in diritto, e confermarsi la Sentenza di primo grado. 4) Condannarsi l'appellante alle spese del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2007 la società conveniva in giudizio CP_1 la società per sentirla condannare al pagamento della somma di euro Parte_3
268.572,87, essendosi la predetta società, secondo i conteggi di parte attrice, resasi parzialmente inadempiente rispetto ad un contratto di permuta/appalto (avente ad oggetto dei lotti edificabili di proprietà di ricadenti all'interno del territorio del Comune Parte_1 di Sant'Agata di Militello) stipulato in data 14.04.1993 con cui le parti convenivano che le spese relative al piano di lottizzazione ed alle opere di urbanizzazione sarebbero state tra loro ripartite proporzionalmente.
Con comparsa dell'11.04.2007 si costituiva in giudizio la società contestando Parte_3 la domanda di parte attrice, e chiedendo in via riconvenzionale, in virtù del medesimo contratto di permuta/appalto (modificato successivamente dalle parti), il pagamento della somma di euro 353.096,00 e il trasferimento sia della zona di parcheggio di mq. 29,00 posta
2 sul lato del corpo B, (in quanto tale area figura anche come parcheggio annesso al corpo B, come si evince nei grafici allegati alla concessione edilizia relativa ai corpi C-D), sia degli spazi esterni per parcheggio relativamente al corpo B.
Instauratosi il contraddittorio, erano concessi alle parti i termini ex art. 183 C.P.C., di cui se ne avvaleva solo Controparte_1
Dovendosi, preliminarmente, decidere la questione relativa al riparto delle spese di lottizzazione ed urbanizzazione (che secondo parte attrice si sarebbero dovute ripartire per il 65% a carico di e per il restante 35% a carico di mentre, Parte_3 Controparte_1 secondo parte convenuta, si sarebbero dovute ripartire in ragione del 50% ciascuno), le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e depositare i propri scritti conclusivi in relazione a detto aspetto.
Con sentenza parziale n. 103/09 del 21.04.2009 il Tribunale di Patti, sez. distaccata di Sant'Agata di Militello, dichiarava che “le spese relative ai lavori di urbanizzazione in oggetto gravano in parte uguale a carico di entrambe le parti”.
Successivamente, si procedeva alla fase istruttoria mediante prova per testi e C.T.U.; il giudizio, tuttavia, veniva interrotto e riassunto due volte (la prima volta a seguito del fallimento di e la seconda volta per il ritorno in bonis della predetta società). Parte_3
All'udienza del 07.12.2021 veniva introitato per la decisione con i termini ex art. 190 C.P.C.
In data 01.08.2022, veniva emessa la sentenza n. 577/2022 con la quale il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 100038/2007 R.G.: “Rinvia alla sentenza parziale pronunciata dal Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata di Militello – il 21 aprile 2009 e recante n. 103/2009; dichiara che è tenuta a
Parte_1 rimborsare a il 50% delle spese di lottizzazione e di urbanizzazione dei lotti Controparte_1 di terreno oggetto di causa così come quantificate dal C.T.U. nella propria relazione;
condanna a corrispondere a la somma di 106.466,34 euro,
Parte_1 Controparte_1 oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
condanna alla refusione delle
Parte_1 spese di lite in favore di che liquida in 13.430,00 euro, oltre rimborso spese Controparte_1 generali al 15%, Iva e Cpa ove dovuti come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. marco vicari;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di .
Parte_1
Il decidente evidenziava che il C.T.U., in esito alla consulenza espletata, quantificava l'importo originario dei lavori eseguiti da in virtù della concessione edilizia n. 62/95 CP_1 in euro 160.502,28, cui occorreva aggiungere la somma di 52.430,41 euro per le opere eseguite in variante o a completamento, per un totale di 212.932,69 euro.
Relativamente al criterio di riparto relativo alle spese di lottizzazione ed urbanizzazione, rinviava alla citata sentenza parziale n. 103/2009; concludeva dunque che la somma determinata in sede di consulenza tecnica d'ufficio doveva pertanto essere ripartita al 50% tra le parti, in misura pari ad euro 106.466,34 ciascuno.
Da ultimo, evidenziava che parte convenuta né in sede di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale o memoria di replica insisteva nella domanda riconvenzionale
3 spiegata al momento della costituzione in giudizio, la quale, pertanto, anche in considerazione della condotta processuale tenuta dalla parte, doveva ritenersi abbandonata.
§
Con atto di appello, depositato telematicamente il 21.11.2022, notificato il 14.11.2022, la società proponeva appello avverso la suddetta sentenza, affidandolo ai motivi Parte_3 di cui infra si dirà.
Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente in data 02.04.2023, si costituiva la società la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello; Controparte_1 chiedeva, altresì, il rigetto della domanda avversaria di rinnovazione dell'istruttoria e sosteneva nel merito l'infondatezza delle doglianze proposte. Insisteva, quindi, per la conferma della sentenza impugnata.
§
Successivamente all'udienza del 05.05.2023, la Corte di Appello, con ordinanza depositata in data 08.05.2023, ritenuto che non ricorrevano le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.06.2024.
Nella suindicata data, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, come già statuito con ordinanza dell'8.5.2023 va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
L'atto di appello, del resto, deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate. 4 §§§
§ 2. Con il primo dei motivi di appello, la società eccepisce la nullità della Parte_1
c.t.u. redatta dall'ing. in relazione a tutte le operazioni, deduzioni e conclusioni Per_1 dipendenti e correlate alla documentazione che il tecnico ha acquisito presso parte attrice (il
Estimativo privo di data e di provenienza incerta in primis, come contestato Controparte_3 dal CTP ing. anche sotto gli aspetti di merito) e presso altri uffici ed enti pubblici, Per_2 per la violazione del principio della disponibilità e dell'onere della prova.
L'appellante – citando giurisprudenza di legittimità (nello specifico Cass. S.U. 1° febbraio 2022 n. 3086) – sostiene che il c.t.u. ha di fatto supplito al carente espletamento dell'onere probatorio di controparte in violazione dell'art. 2697 c.c.
Nello specifico – osserva la CO.CI. B., come già rilevato nella prima difesa utile dopo il deposito della consulenza – l'ing. , come emerge dal verbale di sopralluogo del Per_1
25.10.2019, ha chiesto alle parti di allegare documentazione tecnica ed amministrativa non presente nei fascicoli di parte, utilizzando così per l'adempimento dell'incarico un computo metrico non ritualmente prodotto da parte attrice, sottratto al contraddittorio delle parti.
§
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Secondo questo Collegio le doglianze mosse alla consulenza tecnica espletata in primo grado non costituiscono motivo di nullità anche sulla scorta del principio di diritto espresso nella pronuncia della Suprema Corte richiamata proprio dall'appellante.
Secondo tale sentenza, "In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" (cfr. S.U. 3086/2022).
Muovendo da tale principio di diritto e tenuto conto dell'ulteriore consolidata giurisprudenza di legittimità, è opportuno ricordare che la consulenza tecnica, pur non rientrando nella categoria dei mezzi di prova, afferisce all'istruzione probatoria e l'attività del consulente può esplicarsi nell'assistenza al giudice nella valutazione tecnica delle prove raccolte (consulenza cd. deducente), oppure può divenire essa stessa un mezzo di prova (consulenza percipiente), allorquando si traduca "nell'indagare direttamente per ricostruire dei fatti la cui stessa percezione richiede il possesso di cognizioni tecniche, sia sotto il profilo delle cause, sia sotto il profilo dello svolgimento, per poi riferire al giudice quanto il c.t.u. ha rilevato, osservando le tracce di ciò che è avvenuto, e quanto ha appreso, informandosi" (cfr. CASS.1763/2024).
Sulla scorta di quanto evidenziato, per comprendere la questione oggetto di gravame, occorre ricostruire la vicenda muovendo dal verbale di conferimento d'incarico di C.T.U. del 16 5 ottobre 2019, nel quale il primo giudice disponeva alla lettera e) “che il c.t.u. possa assumere dalle parti le informazioni necessarie all'espletamento del suo mandato e possa acquisire dalle parti e presso terzi e pubblici uffici, informazioni, atti, e documenti connessi all'incarico affidatogli”.
Orbene, l'ing. CTP della odierna appellante, evidenziava nel verbale Per_2 Parte_3 di secondo accesso sopralluogo del 15.11.2019 che “il computo metrico estimativo relativo alle opere di urbanizzazione e presente agli atti è carente di planimetrie e di eventuali verbali e pertanto ritiene che deve essere considerato non adeguato a rispondere al mandato del giudice”.
Dall'altro lato, il CTP di parte attrice in primo grado sosteneva che “il computo metrico sia adeguato a rispondere al quesito del giudice”. A fronte di tali rilievi, il CTU rispondeva che
“se lo riterrà opportuno provvederà all'acquisizione della documentazione tecnica già presente presso enti pubblici…omissis”.
Sulla scorta di tali contestazioni il giudice di prime cure, all'udienza del 26 gennaio 2021, disponeva che “ritenuta la necessità di acquisire agli atti gli allegati alla concessione edilizia (n.62/1995, già in atti alla produzione di parte attrice) sub specie di planimetrie delle opere da realizzare, nonché il nulla osta del Genio Civile, conferendo apposito mandato al CTU onerato di convocare le parti in occasione del relativo accesso” (cfr. verbale udienza 26.01.2021).
Orbene nell'integrazione alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 01.03.2021, il c.t.u. evidenziava che “Da un ulteriore analisi dei contenuti dei fascicoli delle parti, inerenti la causa in oggetto, si può affermare che, relativamente all'acquisizione richiesta delle planimetrie delle opere da realizzare, allegate alla concessione edilizia n. 62/1995, rilasciata dal Comune di S. Agata Militello, le medesime risultano già presenti nel fascicolo di parte convenuta, individuate con il numero 6 dell'elenco allegati della comparsa di costituzione e risposta del 11.04.2007. L'elaborato, individuato appunto con il n. 6, riporta sia la concessione edilizia n. 62/95, rilasciata dal Comune di S. Agata Militello in data 18.08.1995, a nome della società sia le copie delle tavole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Parte_1
7, riguardante il “Progetto per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nel piano di lottizzazione Cannamelata”. Gli stessi elaborati, si riferiscono appunto, oltre allo stralcio del Piano Regolatore Generale e planimetria catastale (Tav. 1 e 2), alle planimetrie relative all'area interessata, alla rete viaria, alla rete idrica e fognante, alla rete elettrica e telefonica, ai particolari costruttivi, relativi all'intervento oggetto di causa. Gli elaborati riportano regolarmente il timbro del Comune medesimo, la data del 19.12.1994 in cui è stato esaminato il progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale, la data 18.08.1995 di autorizzazione della Concessione Edilizia ed il n° 62/95 della medesima, nonché la firma del Sindaco ed il timbro del Comune. Pertanto, il sottoscritto non ha ritenuto necessario provvedere all'acquisizione ulteriore della documentazione relativa alla concessione edilizia n. 62/95 presso l'ufficio tecnico del Comune di S. Agata Militello, in quanto si ritiene coincidente con quella già inoltrata dalla stessa parte convenuta” (cfr.pag.1-2-integrazione relazione c.t.u. dell'01.03.2021).
Tenuto conto di quanto emerso agli atti del giudizio di primo grado, è evidente che il C.T.U. nell'espletamento del proprio mandato si è basato esclusivamente su documenti allegati dalle
6 parti e non corrisponde al vero la circostanza secondo la quale il computo metrico sarebbe stato prodotto da parte attrice in modo irrituale.
Inoltre, non è censurabile l'ulteriore circostanza secondo la quale anche taluni documenti allegati da parte convenuta al fine di provare fatti impeditivi della pretesa di parte attrice siano stati posti a fondamento dell'indagine del C.T.U. per accertare la veridicità o meno dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda principale. In tal caso, assume rilevanza la distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione: il primo si pone come estrinsecazione del principio della domanda che individua solo nella parte il soggetto che può disporre del proprio diritto;
il secondo, invece, può essere oggetto di una condivisione tra la parte ed il giudice. Quest'ultimo, invero, per il tramite del c.t.u. (quando non ha adeguata competenza tecnica nella materia oggetto del giudizio), può rilevare officiosamente i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa ove questi risultino acquisiti al giudizio indipendentemente dalla volontà dispositiva della parte che ne trae vantaggio.
Alla luce di ciò, torna nuovamente utile la già citata pronuncia della Suprema Corte, laddove evidenzia che “stante il potere del C.T.U. di procedere nei limiti dei quesiti sottopostigli alla investigazione dei fatti accessori, il consulente possa estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso al C.T.U., pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili da chiunque, così come è da credere, secondo un intendimento presente in dottrina, che l'attività consulenziale possa indirizzarsi anche in direzione dell'accertamento dei fatti accessori allorché, pur non costituendo oggetto di espressa indicazione, "essi risultino in qualche modo già ricompresi nelle allegazioni delle parti", in quanto, fermo il fatto costitutivo o, diversamente, modificativo od estintivo dedotto dalla parte, il fatto accessorio accertato dal C.T.U. nel corso delle indagini affidate dal giudice, corrobori indirettamente l'assunto fatto valere con la domanda o con l'eccezione” (cfr. S.U. 3086/2022).
Rilevato quanto sopra, risulta, altresì, infondata la contestazione relativa all'utilizzo del computo metrico estimativo che mancherebbe di una serie di elementi formali (mancanza della sottoscrizione di uno dei tre tecnici che avevano espletato l'incarico progettuale, mancanza della data di redazione, mancanza di sottoscrizione delle parti per accettazione ecc…omissis).
Invero, lo stesso C.T.U., a fronte di tali contestazioni già mosse in primo grado, ha evidenziato che “in nessun documento tecnico allegato ai fascicoli di parte, risulta la presenza delle tre firme dei professionisti incaricati per la lottizzazione, così come si evince anche dagli elaborati presenti, inerenti il rilascio della concessione edilizia n. 62/95, i quali riportano due sole firme (geom. e ing. )” (cfr. relazione di C.T.U.). Per_3 Per_4
Sul punto, occorre rilevare che la contestazione di aspetti formali inerenti ai documenti esaminati non conduce all'esito indicato ovvero non incide sulla validità della relazione di c.t.u., posto che il primo decidente ha correttamente fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi emersi dagli atti di causa e dalle valutazioni tecniche effettuate dal proprio ausiliario.
7 In realtà, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ciò che si evince é che lo stesso ausiliario del giudice nella disamina dei documenti tecnici da porre a base della propria attività ha effettuato una valutazione critica e, tenuto conto anche del rapporto emerso tra le parti nell'instaurazione del rapporto contrattuale posto a base della vicenda sub iudice, ha tenuto in considerazione quella documentazione che risultava basata sul rapporto fiduciario intercorrente tra le società all'epoca dei fatti.
A tal proposito, nella relazione di C.T.U., evidenziava che “Risulta anche presente, nella documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, un ulteriore computo metrico estimativo, inerente la contabilizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei lotti, il quale non è stato analizzato e tenuto in considerazione, in base ai contenuti della sentenza n. 103/09, richiamata nel mandato conferitomi. In riferimento alla contabilità allegata ai fascicoli del procedimento, redatta dai direttori dei lavori, si sono pertanto considerate veritiere, relativamente allo stato dei luoghi, tutte le misurazioni relative ad elementi costruttivi entro terra o categorie di lavoro eseguite alla data di realizzazione dell'intervento (scavi di sbancamento ed a sezione obbligata, compensi per rinterri, etc.) e pertanto sono state le stesse confermate nella stima delle opere redatta dal sottoscritto. Si è conseguentemente ritenuto fiduciario l'incarico conferito alla direzione lavori per l'esecuzione dell'opera e non si rileva alcuna obbiezione sul loro operato in alcuna documentazione presente nei fascicoli di causa, che possa fare emergere dubbi rilevanti sulla loro professionalità”.
Ciò che emerge dunque è che l'attendibilità dei calcoli operati dal c.t.u. si basa non solo su quel computo metrico privo di taluni requisiti formali ma su una disamina e un raffronto complessivo (con conseguente eliminazione di quegli scritti non conformi) di tutti i documenti allegati agli atti e presenti, altresì, presso enti pubblici.
§§§
§ 3. Con il secondo dei motivi di appello, la società si duole, delle risultanze Parte_3 della relazione di c.t.u., posto che l'ing. non avrebbe adempiuto fedelmente Per_1 all'incarico conferito. Invero, quest'ultimo ha predisposto due computi metrici estimativi e, facendo la differenza tra questi, ha ottenuto l'importo di euro 52.430,41 (£ 101.519.430), relativo alle sole opere che secondo il Consulente sono da ritenere in variante o a completamento rispetto a quelle iniziali. In entrambi i casi, il C.T.U. non avrebbe effettuato
– disattendendo il quesito posto dal Giudice – il confronto tra il costo delle opere realizzate ed i dati proposti dalla società Controparte_1
§
Sulla scorta dell'ordinanza di conferimento incarico c.t.u. e della successiva relazione tecnica depositata, questo decidente ritiene infondate le doglianze mosse con il suesposto motivo.
Invero, il C.T.U. muovendo dal dato certo rappresentato dalla scrittura privata del 14.04.1993 e dando atto della mancata redazione del computo metrico estimativo in essa indicato si è basato nelle determinazione delle somme contestate su dati oggettivi certi rappresentati, in primo luogo, dai prezzi fissati dal prezziario regionale vigente all'epoca della redazione delle suindicata scrittura privata – dando in tal modo valenza alla volontà delle parti espressa in
8 tale accordo ( per la determinazione dei costi inerenti la realizzazione delle opere si sarebbe fatto riferimento ad un preliminare computo metrico estimativo redatto prima dell'inizio dei lavori, con l'applicazione dei prezzi compresi nel prezziario regionale vigente all'epoca di redazione); cfr. art 6 scrittura del 14.04.1993.
Relativamente invece a quelle categorie di lavori non presenti nel medesimo prezziario, ha fatto riferimento ad analisi prezzi di categorie di lavoro similari, tenendo in dovuta considerazione i costi di materiali e manodopera, riportati alla data di riferimento.
In secondo luogo, nella determinazione delle opere effettivamente realizzate ha tenuto conto degli elaborati allegati alla concessione edilizia n. 62/95 e per tutte le opere realizzate in variante ha fatto riferimento alle misurazioni eseguite nel corso dei sopralluoghi effettuati.
Non risulta poi veritiera l'asserita mancata risposta al quesito posto dal giudice relativo alla stima delle opere eseguite e dei relativi costi, con specificazione della corrispondenza con i costi allegati da parte attrice.
Invero, dalla disamina del punto 3.2. della c.t.u. depositata rubricato “Stima delle opere eseguite e dei relativi costi, specificando la corrispondenza con i costi allegati da parte attrice”, il tecnico incaricato ha evidenziato la disamina dei costi allegati nei fascicoli di parte attrice indicando quali ha ritenuto secondo le proprie competenze tecniche validi da considerare nei propri calcoli e quali da escludere anche alla luce della sentenza parziale intervenuta tra le parti. Nello specifico “In riferimento alla contabilità allegata ai fascicoli del procedimento, redatta dai direttori dei lavori, si sono pertanto considerate veritiere, relativamente allo stato dei luoghi, tutte le misurazioni relative ad elementi costruttivi entro terra o categorie di lavoro eseguite alla data di realizzazione dell'intervento (scavi di sbancamento ed a sezione obbligata, compensi per rinterri, etc.) e pertanto sono state le stesse confermate nella stima delle opere redatta dal sottoscritto. Si è conseguentemente ritenuto fiduciario l'incarico conferito alla direzione lavori per l'esecuzione dell'opera e non si rileva alcuna obiezione sul loro operato in alcuna documentazione presente nei fascicoli di causa, che possa fare emergere dubbi rilevanti sulla loro professionalità…omissis…sottoscritto, come già affermato precedentemente, ha proceduto alla rilevazione metrica delle opere realizzate, comparandola con quelle contenute negli elaborati grafici e di quelli strutturali, relativi alla concessione edilizia n. 62/95 e all'autorizzazione ai fini sismici rilasciata dal Genio Civile di Messina. I sopralluoghi, come già affermato precedentemente, hanno evidenziato differenze nell'esecuzione delle opere tra quelle inizialmente previste negli elaborati progettuali originari e quelle effettivamente realizzate. Si è pertanto proceduto alla redazione di un primo computo metrico estimativo dell'intero intervento delle opere di urbanizzazione primaria realizzate, presenti sui luoghi ed un secondo computo metrico estimativo, nel quale si è cercato si stimare le sole opere previste inizialmente negli elaborati progettuali”.
Orbene, ciò che si evince dalla consulenza espletata é che il c.t.u., muovendo dalle indicazioni fornite dal giudice, nel rispetto del mandato conferito, ha effettuato una valutazione quanto più possibile obiettiva.
Le critiche espresse, invece, da parte appellante alle attività tecniche espletate risultano espressione di una contestazione priva di riscontro fattuale e documentale.
9 §§§
§ 4. Con il terzo dei motivi di appello, parte appellante contesta altresì, la sentenza impugnata per non aver, il giudice di prime cure, tenuto in considerazione nella propria decisione le contestazioni mosse rispetto alle risultanze dell'elaborato peritale.
In primo luogo, lamenta l'attribuzione del 50% dei costi per la realizzazione delle opere murarie di contenimento e sostegno delle porzioni immobiliari della , rilevato che in CP_1 nessun documento, relazione tecnica o elaborato grafico relativo alla concessione edilizia 62/1995 sono presenti o rappresentate tali opere murarie. Sul punto si evidenzia che il nulla osta del genio civile a tali opere risalirebbe al 6 marzo 1996 mentre la consegna delle opere di urbanizzazione per cui è causa risale ad appena due mesi dopo ovvero giugno 1996; da ciò occorre dedurre che il muro di cui al nullaosta non faceva parte delle opere di urbanizzazione concordate e di cui alla concessione edilizia. Alla luce di ciò – sostiene l'appellante – si deve dedurre che la realizzazione dei suindicati muri di contenimento riguarderebbe la successiva sistemazione del lotto assegnato in permuta alla società appellata. In tale ottica, a nulla rileva la circostanza che il nullaosta del genio civile sia stato rilasciato a nome della società Pt_3 dal momento che quest'ultima all'epoca era ancora proprietaria dei terreni, avendo solo in
[...] data 19.11.1998 provveduto a formalizzare l'atto di permuta ed il parziale trasferimento di proprietà in capo alla CP_1
In secondo luogo, lamenta l'attribuzione di metà del costo del muro che divide i lotti delle parti, rilevato che lo stesso è funzionale all'assetto morfologico del lotto della controparte e pertanto tale opera doveva essere imputata per l'intero alla proprietaria del fondo CP_1 superiore (contrariamente a quanto sostenuto dal decidente secondo il quale detto muro ha una funzione di sostegno, nonché di consentire l'accesso carrabile ai garages e delimitare i rispettivi lotti).
In terzo luogo, si duole dell'errata qualificazione dell'area oggetto dei lavori di processo operata dal C.T.U., posto che quella di intervento era posta fuori dall'abitato e pertanto doveva essere valutata con riguardo alle categorie di lavoro prendendo in considerazione la distinzione operata dal prezziario regionale tra zone all'interno dell'abitato e zone poste all'esterno.
Da ultimo, si contesta anche l'errata determinazione della distanza della discarica ove sarebbero stati indirizzati i materiali di risulta dal momento che il C.T.U. aveva determinato una distanza di 8 km senza specificare il criterio utilizzato.
§§§
Le doglianze mosse con il suindicato motivo d'appello risultano infondate in quanto mirano a contrastare le risultanze della C.t.u. attraverso la riproposizione delle contestazioni che erano state mosse dal c.t.p. della e che erano già state correttamente Parte_3 esaminate, secondo questo Collegio, dal primo decidente. Invero, tali doglianze non sono accompagnate da ulteriori elementi che consentono di discostarsi dalle condivisibili risultanze cui è pervenuto il C.t.u.
10 Relativamente alla contestazione della somma relativa al muro di confine, risulta congruo porre metà della somma calcolata per la sua realizzazione a carico dell'odierna appellante rilevato che la struttura sopracitata, ha avuto nella sua costruzione un duplice scopo e cioè
“da un lato costituire un'opera di sostegno, nell'ambito della sistemazione plano-altimetrica necessaria dei lotti soprastanti e dall'altro per permettere la realizzazione della rampa carrabile di accesso e della scala pedonale, ricadenti nell'ambito dei lotti rimasti in carico alla parte convenuta”.
Dunque, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, la suindicata opera risulta funzionale ai lotti di quest'ultima e, al di là delle mere contestazioni mosse, nulla è stato dedotto anche tramite argomenti di prova circa una diversa funzione dello stesso.
Invero, non appare dirimente la circostanza secondo la quale il muro di cui al nulla osta non faceva parte delle opere di urbanizzazione concordate e di cui alla concessione edilizia, posto che, come risulta dai lavori espletati, notevoli sono state le opere ulteriori eseguite in variante rispetto agli accordi iniziali.
Priva di pregio giuridico, è l'ulteriore censura relativa all'errata qualificazione dell'area operata dal C.T.U.
Invero, la classificazione della suddetta area come zona all'interno del centro abitato non è basata su una valutazione soggettiva del C.T.U., posto che quest'ultimo nelle proprie osservazioni ha evidenziato di aver inoltrato al istanza in data Parte_4
16.06.2020, prot. 17883, per il rilascio di attestazione relativa all'ubicazione della medesima e che: “… Dai contenuti dell'attestato suddetto, giusto prot. n. 19825 del 07.07.2020 (elaborato n. 10), si è quindi potuto accertare: che l'area interessata, a far data dal novembre 1988, ricade nelle previsioni del vigente P.R.G. in zona territoriale omogenea C4; che l'area de quo, in relazione allo sviluppo della S.S. 113, attraversante la cittadina, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, con delibera di Giunta Comunale n. 268/1997, rientra nella delimitazione del centro abitato, ai soli fini del nuovo codice della strada;
che, dal punto di vista urbanistico, l'area in oggetto fa parte a pieno titolo del centro edificato, in quanto tra l'altro contigua alla struttura ospedaliera, all'impiantistica sportiva del centro salesiano, al quartiere delle “Case Agricole” (cfr. pag. 30 C.T.U.). Dunque, corrisponde al vero la circostanza che la zona oggetto dei lavori è classificata come area C ovvero destinata alla costruzione di nuovi complessi insediativi, tuttavia il C.t.u. ha opportunamente ritenuto di considerarla come centro edificato ritenuto che contiguamente ad essa erano già presenti la struttura ospedaliera, l'impianto sportivo ed ulteriori insediamenti abitativi.
Anche la contestazione relativa al criterio utilizzato per la determinazione della distanza prevista per lo scarico del materiale di risulta non appare fondata, posto che muovendo dal dato certo e incontestato secondo il quale le parti non hanno indicato il sito di stoccaggio di tale materiale, il C.t.u. ha ritenuto di adottare un criterio obiettivo rappresentato dal prezziario adottato valido per l'anno 1993 che faceva riferimento per quanto riguarda il trasporto di materiale di scarico, a pubbliche discariche del o discarica del comprensorio o aree Pt_4 acquistate dal ed autorizzate dagli organi competenti. Pt_4
11 Nel caso di specie, l'appellante si è limitato a contestare solo il criterio utilizzato dal c.t.u., che a parere di questo decidente risulta valido ed obiettivo, non avendo invece dimostrato che la distanza della discarica utilizzata per il deposito del materiale di risulta fosse in realtà diversa (ad es.: inferiore).
§§§
§ 5. Con il quarto dei motivi di appello, si contesta la mancata trattazione delle domande riconvenzionali promosse dall'odierna appellante in primo grado. Invero, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, su tali domande non vi sarebbe stata alcuna rinuncia ne esplicita né implicita. A sostegno di ciò – evidenzia l'appellante – la stessa controparte nella propria comparsa conclusionale le ha esaminate chiedendone il rigetto.
§
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, occorre rilevare che, come correttamente affermato dall'appellante, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla. Tuttavia, in tali casi, si rende necessario effettuare una valutazione complessiva della condotta processuale della parte, volta a verificare la sussistenza del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Orbene, andando ad esaminare la condotta processuale tenuta in primo grado dall'odierna appellante, ciò che emerge è che:
- dopo aver promosso in sede di comparsa di costituzione e risposta le seguenti domande riconvenzionali – “… ritenere e dichiarare che la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, è tenuta a corrispondere alla in persona del legale Parte_3 rappresentante, la somma di €. 353.096,00…omissis… per le causali di cui alla narrativa e giusto conteggio allegato che qui deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria…omissis…sempre in via riconvenzionale trasferire alla la proprietà esclusiva della zona di parcheggio di mq. 29,00 Parte_1 posta sul lato del corpo B., in quanto tale area non solo non è stata computata nella permuta, ma figura anche come parcheggio annesso al corpo B, come si evince nei grafici allegati alla concessione edilizia relativa ai corpi C-D; sempre in via riconvenzionale trasferire alla gli spazi esterni per parcheggio relativamente al corpo B – Parte_1 non ha effettuato alcuna richiesta di carattere istruttorio volta a suffragare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda;
- in seguito all'ordinanza di conferimento d'incarico di c.t.u., l'attore in riconvenzionale nulla ha rilevato in relazione ai quesiti posti dal primo giudice al C.t.u., nei quali non vi era alcun riferimento volto ad accertare i fatti costitutivi delle pretese avanzate in riconvenzionale dalla Parte_1
12 - anche in sede di contestazioni alla c.t.u., nessun riferimento è stato effettuato rispetto a tali pretese e nessuna precisazione è stata richiesta circa l'omessa valutazione delle domande riconvenzionali poste in comparsa di costituzione;
- nelle note del 31.3.2021, l'avvocato di parte convenuta contestava l'esito della C.t.u. in modo specifico, riportandosi altresì, alle osservazioni tecniche del CT (che del pari nulla aveva chiarito sui fatti costitutivi delle domande riconvenzionali proposte) senza, tuttavia, alcun riferimento all'omessa considerazione delle pretese avanzate in via riconvenzionale (si insiste nelle richieste già formulate volte ad ottenere la rinnovazione della C.T.U. ed in via gradata la risposta del C.T.U. adeguata ed esaustiva a tutti i rilievi tecnici e metodologici sollevati, non potendosi diversamente definire il giudizio se non sulla base di elementi incerti e di pure deduzioni e supposizioni errate. In particolare, richiedendo, come già fatto in occasione dell'udienza del 26/01/2021, che al C.T.U. vengano chieste nuove conclusioni in via alternativa a quelle già depositate, escludendo dai documenti utilizzati il computo tecnico estimativo agli atti di parte attrice ovvero espungendo dalla contabilizzazione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione i muri di contenimento non previsti in progetto ed estranei agli accordi intervenuti tra le parti).
Per cui si ritiene che condivisibilmente il giudice di prime cure effettuando la disamina del comportamento processuale dell'attrice in via riconvenzionale ha ritenuto abbandonate le domande proposte nella comparsa di costituzione e risposta, rafforzando il proprio convincimento sulla base del fatto che comunque queste non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, riformulate nella comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica.
Ed anche a voler ritenere giovevole il solo loro generico richiamo, comunque non si può non rilevare che nei fatti le richieste formulate in via riconvenzionale in comparsa di costituzione e risposta non sono state in concreto coltivate.
In tale ottica, risulta calzante quanto espresso dalle S.U. con sentenza n. 1785/2018, che in motivazione evidenziano: “… la condotta processuale della parte, rilevante per l'interpretazione delle conclusioni in cui sia stata omessa quella relativa ad una domanda, può e deve essere solo quella antecedente alla precisazione delle conclusioni e non anche quella successiva, espressa nelle conclusionali…”.
§§§
§ 6. Con il quinto dei motivi di appello, parte appellante si duole dell'asseritamente erronea condanna alle spese legali, posto che il decidente nel regolamentare tali spese non ha tenuto conto delle seguenti circostanze:
- la è risultata soccombente rispetto alla sentenza parziale n. 103/2019 che, in CP_1 accoglimento di quanto sostenuto dalla B. ha disposto che “le spese relative ai CP_4 lavori di urbanizzazione in oggetto gravano in parte uguale a carico di entrambe le parti” mentre la sosteneva che la dovesse partecipare alle spese nella CP_1 Parte_3 misura de 65% delle intere opere di urbanizzazione: il 50% per i lavori intervenuti sui lotti non oggetto di permuta e il 30% dei lavori relativi ai lotti permutati;
- inoltre, l'ammontare della somma richiesta da controparte era assolutamente sproporzionata rispetto ai fatti oggetto di causa e altresì sfornita di prova.
13 §
Neanche tale motivo è fondato, risultando la disposta regolamentazione delle spese conforme al principio di soccombenza.
Inoltre, priva di rilievo ai fini dell'eventuale accoglimento della suesposta doglianza è la circostanza che l'appellata sia risultata soccombente in primo grado limitatamente alla questione decisa con la sentenza non definitiva.
Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole. (Sez. 6-3, ordinanza n. 13356 del 18/05/2021).
§
§ 7. Regolamentazione delle spese del giudizio di appello.
Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio, 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €. 5.103,00 per la fase decisionale), calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore indeterminato della controversia, secondo i parametri medi, considerata l'entità delle questioni trattate.
Occorre precisare che è stata inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
14 Stante il rigetto dell'appello, ricorrono altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L. 228/2012.
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sopra generalizzata, Parte_3 avverso la sentenza n. 577/2022 pubblicata dal Tribunale di Patti in data 01.08.2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
2. condanna la società al pagamento in favore della società , delle Parte_3 CP_1 spese processuali d izio, liquidate in complessivi euro 1 artite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 14 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo, d.ssa Simona Abbate.
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