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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/11/2025, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Dotta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 20610/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALZARETTI Parte_1 C.F._1
DE ed elettivamente domiciliato in VIA F. DI GATTINARA, 1 13100 VERCELLI presso il difensore avv. BALZARETTI DE
Ricorrente contro
– Questura di Vercelli Controparte_1
Convenuto non costituito
Oggetto: domanda di ricongiungimento familiare.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: annullare il provvedimento del Questore di Vercelli 80/2024 emesso e notificato in data 14.11.2024 e disporre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in favore del ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1§. Con ricorso depositato in data 18.11.2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli 80/2024, che ha rigettato l'istanza presentata in data 15.5.2024 di rilascio della carta di soggiorno per motivi di famiglia o di equipollente permesso di soggiorno ex art. 19 lett.c) Dlgs 286/98 in quanto coniuge di cittadina italiana sig.ra Parte_2 insieme alla quale e alla figlia minore nata a [...] il [...] risiederebbe a Vercelli Per_1 in via Cirene n. 8.
Non è costituito in giudizio il . CP_1
pagina 1 di 4 Dopo due rinvii dell'udienza per acquisizioni documentali, la causa è stata trattenuta a decisione.
2§. Il provvedimento del Questore, pur non contestando il requisito della convivenza e della presenza di legami famigliari con cittadina italiana, ha tuttavia basato il rigetto ravvisando i motivi ostativi nei pregressi reati ritenuti di oggettiva gravità tale da costituire indice di pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico, cosicchè nel giudizio di bilanciamento tra i motivi ostativi e le ragioni famigliari queste ultime sono state considerate recessive.
3§. Nelle difese obietta il ricorrente che in data 22.5.2022 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli con ordinanza n. 1234/2022 ha concesso l'applicazione provvisoria dell'affidamento al ZIo Sociale per i reati l'ultimo dei quali risalente al 2018.
Evidenzia che sin dal 9.1.2028 il ricorrente ha svolto attività lavorativa di operario edile ( doc.4), vive con la moglie cittadina italiana e con la figlia minorenne in Vercelli via Cirene n. 8 e che il provvedimento del Questore non ha tenuto conto del fatto di tali circostanze.
4§. In corso di causa è stata sentita la moglie la quale ha dichiarato: Parte_2
“AD Sono moglie del ricorrente dal 21.3.2012. Abbiamo un maschio e una femmina di 12 anni e la piccola 6. Abitiamo la stessa casa in via Cirene n.
8. Lavoro come operatrice in comunità: Suno in provincia di Novara che si occupa di minori. Mio marito fa il muratore dal 2021. E' stato in carcere. Attualmente è in affidamento in prova ai servizi sociali. I bambini vanno a scuola. Mio marito è in Italia da quando lui aveva 7 anni. Tutta la sua famiglia è venuta dopo eccetto il padre che è venuto con lui. Aveva un permesso di soggiorno. Ci frequentiamo sia con la mia famiglia che con la famiglia di mio marito. AD non ero al corrente della condotta antigiuridica di mio marito. Ovviamente non mi ha fatto piacere scoprirlo.
E' stata depositata ulteriore documentazione comprovante il contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere dall'11.6.2024 con la ED UZ ( doc. 1), copia del precedente contratto di lavoro ( doc. 2), copia delle buste paga ( doc. 3), copia del certificato di famiglia e di residenza del nucleo famigliare con indicazione dei figli minori della coppia ( doc.4), copia del certificato di matrimonio ( doc. 6), copia del contratto di lavoro della moglie e buste paga( docc. 7 e 8).
5§. Ciò posto, nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, tenuto conto della risalenza nel tempo dei reati commessi, della presenza sul territorio italiano da lungo tempo, dalla convivenza con la moglie cittadina italiana e i due figli minori.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, “… la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del [permesso di soggiorno per motivi familiari], per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, pagina 2 di 4 per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso.” (Cass. n. 30342 del 27/10/2021).
In particolare, con riferimento alla rilevanza della durata del soggiorno quale elemento di bilanciamento, si è affermato che “ai fini del rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 richiede una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, nel bilanciamento tra pregresse condotte, eventualmente rilevanti quali minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ed il suo inserimento sociale, desunto, tra l'altro, dalla sua capacità lavorativa e dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale, dovendosi escludere l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di sentenze penali riportate” (così Corte d'Appello di Torino, sez. minori, sent., 10/02/2021, in www.leggiditalia.it).
Così definiti i termini della questione, un corretto bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza pubblica e di tutela della vita familiare impone – nel caso di specie – di ritenere prevalenti gli interessi di tutela della vita privata del ricorrente e dei suoi familiari.
Egli è sposato e convive con una cittadina italiana, ha creato negli anni una serie di relazioni lavorative e affettive stabili in Italia, ha due figli minori, produce un reddito da lavoro autonomo che gli consente di condurre una vita dignitoso.
Per quanto attiene ai precedenti penali, è possibile constatare come si tratti di fatti comunque risalenti nel tempo e che attualmente lo stesso Tribunale di Sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova ai ZI . Pt_3
Si deve dunque concludere che la pericolosità sociale del ricorrente abbia una portata recessiva rispetto alla natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato e all'esistenza di stabili legami sociali con l'Italia, situazioni giuridiche primarie e fondamentali contemplate e tutelate dall'art. 8 CEDU. Una diversa interpretazione della normativa verrebbe, infatti, a confliggere con i principi ripetutamente affermati dalla Corte Costituzionale circa l'obbligo di bilanciamento.
Deve pertanto essere accertato il diritto del ricorrente all'invocato permesso di soggiorno per motivi familiari e, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto.
3. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, tenuto anche conto delle produzioni documentali effettuate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 − accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che ha diritto al rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
− compensa le spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 10/11/2025
Il Giudice
dott. Roberta Dotta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Dotta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 20610/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALZARETTI Parte_1 C.F._1
DE ed elettivamente domiciliato in VIA F. DI GATTINARA, 1 13100 VERCELLI presso il difensore avv. BALZARETTI DE
Ricorrente contro
– Questura di Vercelli Controparte_1
Convenuto non costituito
Oggetto: domanda di ricongiungimento familiare.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: annullare il provvedimento del Questore di Vercelli 80/2024 emesso e notificato in data 14.11.2024 e disporre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in favore del ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1§. Con ricorso depositato in data 18.11.2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Vercelli 80/2024, che ha rigettato l'istanza presentata in data 15.5.2024 di rilascio della carta di soggiorno per motivi di famiglia o di equipollente permesso di soggiorno ex art. 19 lett.c) Dlgs 286/98 in quanto coniuge di cittadina italiana sig.ra Parte_2 insieme alla quale e alla figlia minore nata a [...] il [...] risiederebbe a Vercelli Per_1 in via Cirene n. 8.
Non è costituito in giudizio il . CP_1
pagina 1 di 4 Dopo due rinvii dell'udienza per acquisizioni documentali, la causa è stata trattenuta a decisione.
2§. Il provvedimento del Questore, pur non contestando il requisito della convivenza e della presenza di legami famigliari con cittadina italiana, ha tuttavia basato il rigetto ravvisando i motivi ostativi nei pregressi reati ritenuti di oggettiva gravità tale da costituire indice di pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico, cosicchè nel giudizio di bilanciamento tra i motivi ostativi e le ragioni famigliari queste ultime sono state considerate recessive.
3§. Nelle difese obietta il ricorrente che in data 22.5.2022 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli con ordinanza n. 1234/2022 ha concesso l'applicazione provvisoria dell'affidamento al ZIo Sociale per i reati l'ultimo dei quali risalente al 2018.
Evidenzia che sin dal 9.1.2028 il ricorrente ha svolto attività lavorativa di operario edile ( doc.4), vive con la moglie cittadina italiana e con la figlia minorenne in Vercelli via Cirene n. 8 e che il provvedimento del Questore non ha tenuto conto del fatto di tali circostanze.
4§. In corso di causa è stata sentita la moglie la quale ha dichiarato: Parte_2
“AD Sono moglie del ricorrente dal 21.3.2012. Abbiamo un maschio e una femmina di 12 anni e la piccola 6. Abitiamo la stessa casa in via Cirene n.
8. Lavoro come operatrice in comunità: Suno in provincia di Novara che si occupa di minori. Mio marito fa il muratore dal 2021. E' stato in carcere. Attualmente è in affidamento in prova ai servizi sociali. I bambini vanno a scuola. Mio marito è in Italia da quando lui aveva 7 anni. Tutta la sua famiglia è venuta dopo eccetto il padre che è venuto con lui. Aveva un permesso di soggiorno. Ci frequentiamo sia con la mia famiglia che con la famiglia di mio marito. AD non ero al corrente della condotta antigiuridica di mio marito. Ovviamente non mi ha fatto piacere scoprirlo.
E' stata depositata ulteriore documentazione comprovante il contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere dall'11.6.2024 con la ED UZ ( doc. 1), copia del precedente contratto di lavoro ( doc. 2), copia delle buste paga ( doc. 3), copia del certificato di famiglia e di residenza del nucleo famigliare con indicazione dei figli minori della coppia ( doc.4), copia del certificato di matrimonio ( doc. 6), copia del contratto di lavoro della moglie e buste paga( docc. 7 e 8).
5§. Ciò posto, nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso, tenuto conto della risalenza nel tempo dei reati commessi, della presenza sul territorio italiano da lungo tempo, dalla convivenza con la moglie cittadina italiana e i due figli minori.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, “… la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del [permesso di soggiorno per motivi familiari], per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, pagina 2 di 4 per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso.” (Cass. n. 30342 del 27/10/2021).
In particolare, con riferimento alla rilevanza della durata del soggiorno quale elemento di bilanciamento, si è affermato che “ai fini del rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 richiede una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, nel bilanciamento tra pregresse condotte, eventualmente rilevanti quali minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ed il suo inserimento sociale, desunto, tra l'altro, dalla sua capacità lavorativa e dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale, dovendosi escludere l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di sentenze penali riportate” (così Corte d'Appello di Torino, sez. minori, sent., 10/02/2021, in www.leggiditalia.it).
Così definiti i termini della questione, un corretto bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza pubblica e di tutela della vita familiare impone – nel caso di specie – di ritenere prevalenti gli interessi di tutela della vita privata del ricorrente e dei suoi familiari.
Egli è sposato e convive con una cittadina italiana, ha creato negli anni una serie di relazioni lavorative e affettive stabili in Italia, ha due figli minori, produce un reddito da lavoro autonomo che gli consente di condurre una vita dignitoso.
Per quanto attiene ai precedenti penali, è possibile constatare come si tratti di fatti comunque risalenti nel tempo e che attualmente lo stesso Tribunale di Sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova ai ZI . Pt_3
Si deve dunque concludere che la pericolosità sociale del ricorrente abbia una portata recessiva rispetto alla natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato e all'esistenza di stabili legami sociali con l'Italia, situazioni giuridiche primarie e fondamentali contemplate e tutelate dall'art. 8 CEDU. Una diversa interpretazione della normativa verrebbe, infatti, a confliggere con i principi ripetutamente affermati dalla Corte Costituzionale circa l'obbligo di bilanciamento.
Deve pertanto essere accertato il diritto del ricorrente all'invocato permesso di soggiorno per motivi familiari e, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto.
3. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, tenuto anche conto delle produzioni documentali effettuate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 − accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che ha diritto al rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
− compensa le spese tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 10/11/2025
Il Giudice
dott. Roberta Dotta
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