Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1258 del 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose” e vertente TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PAOLINO Parte_1 C.F._1
RIZZUTI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante –
E
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA PILUSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
-Parte Appellata –
, parte residente in [...]. Controparte_2
-Parte Appellata Contumace –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di
Pace di Castrovillari in data 16.04.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 P_
e a sua difesa ha dedotto che:
[...] Controparte_1
- In data 25.06.2019, in agro del Comune di Cassano Ionio, si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolte l'autovettura Fiat ND tg. FD222NB, di proprietà di e condotta nell'occasione da e l'autocarro Volvo Parte_1 Persona_1 tg. DR602RL di proprietà e condotto da;
Controparte_2
- Per come emergente dalla CTU in atti, rimessa alla compagnia ma non valutata, la responsabilità dell'occorso è da porsi esclusivamente o, quantomeno, prevalentemente a carico del conducente dell'autocarro Volvo, tg. DR602RL, , Controparte_2 che procedeva a velocità non consentita e non consona allo stato dei luoghi ed effettuava una erronea manovra investendo la autovettura Fiat ND, sebbene gravata del segnale di precedenza. Aveva già superato la corsia di pertinenza dell'autocarro e si trovava, al momento dell'impatto, nella corsia di canalizzazione centrale presente sul posto.
- Sebbene la conducente della Fiat ND abbia posto in essere una condotta violativa delle norme del codice della strada la stessa violazione è, di fatto, ininfluente al fine del verificarsi dell'evento.
- A seguito di diffida e messa in mora la che garantiva per la RC Controparte_1 l'autovettura Fiat ND tg. ED 222NB ed era a ciò tenuta ex art. 149 del codice delle assicurazioni, ha inviato offerta per € 2.325,00 ritenendo che il sinistro si fosse verificato
per responsabilità concorrente e paritaria dei conducenti i veicoli coinvolti nell'evento foriero di danno.
- Detta somma è stata trattenuta a titolo di acconto, atteso che la stessa non è satisfattiva del danno e, soprattutto, non tiene conto delle reali responsabilità dell'evento così come emergenti dalla richiamata CTU.
- Il danno subito dalla autovettura Fiat ND è stato quantificato dalla CP_1
non si intende contestare la valutazione, per cui si concorda che la riparazione
[...] del veicolo sia antieconomica e che il valore della vettura sia pari ad € 5.750,00.
- Quello che è erroneo è il valore assegnato al relitto, che, per contro, nulla vale.
- A ciò consegue che il danno residuo da risarcire ammonta ad € 3.425,00.
- Ogni tentativo di definire la posizione è risultato vano.
Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari di: Parte_1
a. Accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 25.06.2019 in agro del Comune di Cassano Ionio, e che ha visto coinvolte l'autovettura Fiat ND tg. FD222NB, di proprietà di e condotta nell'occasione da e Parte_1 Persona_1 l'autocarro Volvo tg. DR602RL di proprietà e condotto da Controparte_2
è avvenuto per fatto e colpa esclusiva o quantomeno, prevalente, di P_
.
[...] b. Condannare per l'effetto e in persona Controparte_2 Controparte_1 del suo legale rappresentante p.t. in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti da nella misura di € 3.425,00 o la somma maggiore o minore che si Parte_1 accerterà in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo.
c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. d. Il tutto nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in occasione della prima udienza dell'8.09.2020 si è costituita in giudizio la la quale ha allegato che: Controparte_1
- L'atto di citazione avverso è destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale;
- All'esito della svolta istruttoria è emersa una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro, né controparte ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, per cui la deducente compagnia, ai sensi dell'art. 2054 c.c., ha formulato offerta reale di € 2.325,00 a totale tacitazione delle pretese avverse;
- Detta somma, di cui l'attore dà atto in citazione, è esattamente pari al valore commerciale di € 5.740,00 (che l'attore dichiara espressamente di non contestare, confermando altresì l'antieconomicità della riparazione del mezzo sinistrato) del mezzo, al netto del valore del relitto pari ad € 1.100,00 (€ 4.650:2 = € 2.325).
- Tanto, per come emerge dalla perizia di stima a firma del TP . Persona_2
- In punto di responsabilità concorsuale, insuperabili appaiono tanto il rapporto di intervento, atto pubblico fidefacente, redatto dalla Polstrada di Trebisacce, intervenuta sui luoghi, quanto la CTU a firma dell'ing. agli atti del proc. pen. Persona_3
N. 2029/2019 R.G.N.R. allo stato pendente presso la Procura della Repubblica di Castrovillari.
- Documenti, questi, entrambi noti all'attore, per essere parte del processo penale a ministero dello stesso difensore, a comprova della temerarietà della qui contrastata questione.
- Dal rapporto della Polstrada di Trebisacce e dalla CTU dell'ing. , infatti, Persona_3 emerge che nell'occorso la conducente della Fiat ND di proprietà dell'attore, tale
“in evidente contrasto con quanto prescritto dall'art. 140 comma 1 Persona_1 e dall'art. 145 commi 1 e 4 del vigente C.D.S. … approssimandosi all'intersezione con la S.S. 106 Jonica Radd. non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti e R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 3 di 14
perché eseguiva una manovra di volta a sinistra senza concedere la precedenza all'autoarticolato proveniente dalla sua sinistra, in violazione del segnale verticale di fermarsi e dare precedenza (STOP)” (CTU ); “in data 28.06.2019, veniva Persona_3 inviata segnalazione ai sensi dell'art. 222 C.d.S. della sospensione della patente di guida a carico di entrambi i conducenti – a carico di veniva elevata Persona_1 contravvenzione ai sensi dell'art. 145/5-10 e art. 15/2 del C.d.S.” (rapporto Polstrada Trebisacce).
- Ne consegue l'infondatezza dell'azione avversa che andrà rigettata. Tanto premesso, la ha chiesto al Giudice di Pace di Castrovillari Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Rigettare la domanda perché infondata b. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Pur ritualmente citato, non si è costituito nel giudizio di primo grado P_
[...]
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti con ordinanza resa in data 17.11.2020, all'esito dei disposti rinvii, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Conseguentemente con la sentenza n. 345/2021, depositata in Cancelleria in data
01.06.2021, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 355/2020 R.G il Giudice di Pace di Castrovillari ha stabilito: “definendo il giudizio rigetta la domanda proposta da con Parte_1 atto di citazione del 3.02.2020 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante, e di e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento, in favore Controparte_2 della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 771,00 oltre Iva ed Controparte_1 accessori di legge”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 18.06.2021 l'appellante ha proposto gravame avverso la prefata sentenza per i Parte_1 seguenti motivi:
- Premesso lo svolgimento del procedimento di primo grado, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione della causa sul ruolo, la violazione dei principi in merito alla valutazione/ammissione delle prove.
- In primo luogo, l'onere di provare il valore del relitto era e rimane in capo alla compagnia assicuratrice.
- Il giudice di Pace ha omesso di considerare la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione ed il raccoglimento della prova orale ritualmente richiesta e non ammessa, formulata in via preliminare dalla difesa di parte attrice.
- L'attore aveva capitolato una prova tesa a dimostrare, nonostante non fosse e non sia suo onere, come il proprietario del veicolo sinistrato non abbia ottenuto alcuna somma dal “rottame” della vettura. Nel corpo della sentenza, sia nella parte dedicata allo svolgimento del processo sia ai motivi della decisone, non è fatto riferimento alcuno alla legittima richiesta di rimessione della causa sul ruolo quasi che il Giudice di Pace non si sia neppure accorto della istanza.
- Nel riportarsi a quanto dedotto in atti e nei verbali di causa di udienza di primo grado, da intendersi riportati e trascritti, si ribadisce anche in questa sede la richiesta di ammissione della prova orale con escussione del teste indicato sui capitoli di prova formulati a Testimone_1 verbale di udienza dell'8.09.2020.
- Si chiede, dunque, che il Tribunale di Castrovillari proceda all'ammissione della prova orale con escussione del teste indicato in atti sui capitoli di prova formulati.
- In relazione all'an debeatur, il Giudice di Pace ha ritenuto che il sinistro si sia verificato per responsabilità paritaria dei conducenti i veicoli coinvolti nello stesso, ma facendo ciò ha omesso R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 4 di 14
di considerare e valutare correttamente le risultanze rinvenibili nell'elaborato peritale in atti, pure richiamato in sentenza.
- In base alla CTU redatta dall'Ing. la responsabilità dell'occorso è da porsi Persona_3 esclusivamente o, quantomeno, prevalentemente a carico del conducente dell'autocarro Volvo,
Tg. DR 602 RL, Sig. , che procedeva a velocità non consentita e non consona Controparte_2 allo stato dei luoghi ed effettuava una erronea manovra investendo la autovettura Fiat ND che, sebbene gravata del segnale di precedenza, aveva già superato la corsia di pertinenza dell'autocarro e si trovava, al momento dell'impatto, nella corsia di canalizzazione centrale presente sul posto.
- Sebbene la conducente della Fiat ND abbia posto in essere una condotta violativa delle norme del CDS la stessa violazione è, di fatto, ininfluente ai fini del verificarsi dell'evento. Di ciò il Giudice di Pace non ha tenuto conto, ritenendo la responsabilità paritaria.
- I dati rintracciabili nella richiamata perizia permettevano - cosa non fatta dal Giudice di Pace - di ritenere superata anche la presunzione di corresponsabilità, ex art. 2054 comma 2, c.c.. La dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità sono state cristallizzate, per cui la residuale presunzione ex lege non poteva e non può trovare applicazione.
- Si chiede pertanto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene che il sinistro sia avvenuto per responsabilità paritaria ovvero di applicare il disposto di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. e, per l'effetto, si chiede che il Tribunale voglia accertare e dichiarare che il sinistro, occorso in data 25.06.2019, in agro del comune di Cassano Ionio è avvenuto per fatto e colpa esclusiva o, quantomeno, prevalente, del Sig. . Controparte_2
- In relazione al quantum debeatur il Giudice di Pace non ha fornito alcuna motivazione sul punto limitandosi a stabilire che la somma versata dalla compagnia in fase stragiudiziale fosse congrua e satisfattiva, tenendo presente il valore ante-sinistro del veicolo e quello del relitto dello stesso.
- Si premette che la funzione tipica del risarcimento, qualunque ne sia la forma, è di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato, se il fatto dannoso non si fosse prodotto. Ciò può avvenire o mediante il pagamento di una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene leso ovvero, quando sia possibile, restituendo al bene stesso il valore che esso aveva precedentemente alla lesione. In altri termini si può procedere alla liquidazione del danno per equivalente o, se possibile, al risarcimento in forma specifica.
Corollario della funzione stessa del risarcimento è che lo stesso non può creare in favore e/o sfavore del danneggiato una situazione migliore e/o peggiore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto.
- In applicazione di detto principio al caso concreto si doveva operare una liquidazione per equivalente (il veicolo è stato rottamato) prendendo a parametro base il valore ante sinistro della vettura. Diversamente, come ha fatto il Giudice di Pace, si avrebbe un ingiusto depauperamento del danneggiato.
- Ciò premesso, si insiste per la liquidazione del danno nella misura di € 3.450.00 somma pari alla differenza tra quanto corrisposto in fase stragiudiziale e l'intero danno subito da parte attrice.
- Il Giudice di Pace ha fondato la sua decisione sulla base di tre dati: il valore ante-sinistro della vettura indicato in € 5.750.00; l'antieconomicità della riparazione del veicolo;
il valore del relitto indicato in € 1.100,00.
- L'odierno appellante non ha contestato né la valutazione del valore ante-sinistro del veicolo - € 5.750,00 - né la circostanza che la riparazione dello stesso fosse antieconomica - ciò è dimostrato dalla circostanza che la vettura è stata rottamata come da certificato depositato all'udienza del 08/09/2020.
- Per la valutazione del danno deve farsi riferimento alla perizia, neppure contestata limitatamente alla quantificazione del valore ante-sinistro del veicolo, a firma del perito , depositata Per_2 dall'assicuratore.
- La contestazione di parte appellante concerne due diversi elementi: R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 5 di 14
o Il primo è rintracciabile nella valutazione del valore a relitto del veicolo indicato dal perito della convenuta in € 1.100,00 e decurtato dalla liquidazione finale.
o Il secondo è rinvenibile nel mancato risarcimento delle somme necessarie per il passaggio di proprietà relativo all'acquisto di altro veicolo e le spese connesse.
- In relazione al valore del relitto, la decurtazione del valore del relitto operata dalla compagnia assicuratrice e contra legem e la decisione, non motivata, del primo giudice, di ritenere implicitamente la stessa corretta è del tutto erronea per diversi motivi.
- Preliminarmente si rileva che era onere di controparte dimostrare che il relitto del veicolo avesse effettivamente un valore e, poi, di dimostrare che questo valore corrispondeva a quello esposto in perizia. Tale onere è stato del tutto disatteso da controparte che si è limitata alla produzione della perizia senza offrire alcun riscontro alla valutazione data dal perito al relitto.
- Il Giudice di Pace, dunque, senza motivazione, ha implicitamente fatto sua la valutazione operata dal perito della compagnia di assicurazioni e ha ritenuto corretta la valutazione del relitto in € 1.100,00, ma ciò è in contrasto con i principi in tema di risarcimento del danno.
- Inoltre, il giudice ha ignorato che la perizia di parte non è dotata di alcuna valenza probatoria, non essendo prevista nel nostro ordinamento la precostituzione di prova al di fuori del contraddittorio tra le parti.
- Né la compagnia ha fornito al Giudice alcuna prova in merito al valore del relitto. A ciò doveva conseguire che la liquidazione del danno andava operata senza decurtazione dal valore del veicolo del valore del relitto.
- Il Giudice di Pace ha, inoltre, ignorato i principi di comune esperienza, dato che, in caso di rottamazione del veicolo, la ditta di autodemolizione non corrisponde nulla al danneggiato, il quale deve invero pagare i costi dello smaltimento del rottame. Il relitto, dunque, anziché rappresentare un valore, è un costo per il danneggiato.
- Infine, l'attore si è offerto, sebbene non fosse suo onere, di provare che dal relitto non ha ricevuto utilità economica.
- Il Giudice avrebbe dovuto fondare la quantificazione / liquidazione del danno sulla base del valore ante-sinistro del veicolo così come quantificato dalla compagnia di assicurazioni, ossia sulla base di € 5.750.00, non procedendo ad alcuna decurtazione del valore del relitto, non essendo, tra l'altro, provato il valore del relitto medesimo.
- Ciò avrebbe comportato, anche in caso di accertamento della concorsualità paritaria nella causazione del sinistro, la liquidazione della ulteriore somma di € 550,00 (€ 1.100,00:2).
- Inoltre, il Giudice di Pace ha omesso la motivazione in merito alla richiesta di ristoro degli ulteriori danni risarcibili, tra tutti il costo del passaggio di proprietà di altro veicolo, la cui prova è rinvenibile nella documentazione prodotta dall'attore all'udienza del 08.09.2020 e, segnatamente, dal prospetto costi passaggi di proprietà da cui si coglie che il costo per il passaggio di proprietà di un veicolo uguale, meglio, simile a quello demolito ( 80 CV pari a 59 KW) è pari ad € 350.00.
- Censura specifica merita il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, liquidate dal Giudice in € 771,00. Il Giudice non ha tenuto conto della mancanza di istruttoria della causa, per cui la somma da liquidarsi doveva essere inferiore. Voglia, dunque, il Tribunale riformare la sentenza gravata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite e, in caso di rigetto del gravame, provvedere alla loro compensazione. Tanto premesso, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
a. In via preliminare: ammettere la prova per testi capitolata in primo grado e con il teste indicato fissando udienza per il suo raccoglimento;
b. In punto all'an debeatur: accertare e dichiarare che il sinistro, occorso in data 25/06/2019, in agro del comune di Cassano Ionio, e che ha visto coinvolte: l'autovettura Fiat ND, Tg. FD 222 NB, di proprietà dal Sig. e Parte_1 condotta, nella occasione, dal l'autocarro Volvo, Tg. DR602RL, Persona_1 di proprietà e condotto da , è avvenuto per fatto e colpa Controparte_2 R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 6 di 14
esclusiva o, quantomeno, prevalente, di condannando, per Controparte_2 l'effetto, e la in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante p.t., in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti da
[...] nella misura di € 3.425.00, o la somma maggiore o minore che si Pt_1 accerterà in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. c. In punto al quantum debeatur. In via principale: accertare e dichiarare che il danno subito non liquidato dalla ammonta ad € Parte_1 Controparte_1 3.450,00 e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento di detta somma;
d. in via gradata: accertare e dichiarare che dalla liquidazione del danno non può essere scomputato il valore del relitto e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma relativa a detto valore;
e. in via ancora più gradata: dichiarare che la convenuta compagnia di assicurazioni non ha fornito la prova del valore del relitto e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma relativa a detto valore;
f. in via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare l'effettivo valore del relitto e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della somma pari alla differenza tra il valore del relitto accertato dal Tribunale e la somma scomputata;
g. in ogni caso: condannare i convenuti al ristoro dei danni connessi ai costi del passaggio di proprietà di altro veicolo usato come da prospetto in atti e per l'importo di € 350,00. h. Sulle spese di lite, in caso di rigetto delle altre domande proposte, in via principale: provvedere alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
i. in via gradata: provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado tenendo conto della soccombenza, almeno parziale di controparte ed operando congrua compensazione percentuale. j. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 10.11.2021 si è costituita in giudizio la a sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- L'appello è inammissibile per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per non avere l'appellante assolto agli oneri primari cui è condizionata l'ammissibilità del gravame. L'appellante in particolare chiede al giudice superiore l'integrale rilettura della sua domanda, omettendo di riportare un solo rigo della sentenza censurata. Il gravame è, dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., attesa la manifesta insussistenza della benché minima ragionevole probabilità di accoglimento.
- La parte non ha fornito alcun elemento in forza del quale, diversamente opinando rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, dovrebbe giungersi ad una decisione corrispondente ai propri desiderata, limitandosi a riferire che la motivazione sarebbe errata senza fornire elementi idonei ad inficiare il percorso logico/giuridico seguito dal primo giudice.
- L'appello è inammissibile anche ex art. 342 c.p.c. in quanto è chiaro l'intento di integrare con nuove argomentazioni, deduzioni e domande nuove il thema decidendum.
- L'attore non specifica le parti della sentenza che intende appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, ma pretende di sostituire al decisum la sua lettura dei fatti di causa e omette del tutto di indicare quali sono le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
- Invero, è richiesta la riforma della sentenza limitandosi a pretendere un'interpretazione dei fatti più benevola, ignorando le emergenze processuali e la documentazione acquisita agli atti di causa. R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 7 di 14
- Inoltre, nel giudizio vengono inammissibilmente introdotte domande nuove mai formulate prima, come la domanda gradata di accertamento del valore del relitto e la domanda di ristoro dei danni connessi al costo del passaggio.
- Nel merito l'appello è infondato.
- In relazione all'omessa rimessione della causa sul ruolo il giudice di primo grado con ordinanza del 17.11.2020 ha ben ha ben scrutinato le richieste istruttorie avverse, rigettandole motivatamente. Il primo giudice ha ben valutato la richiesta di prova orale articolata dall'appellato, rigettandola implicitamente per la idoneità e concludenza della documentazione già in atti. Non si comprende, dunque, in quale errore sarebbe incorso il
Giudice di Pace.
- In relazione all'an debeatur, l'appellante assume che “sebbene la conducente della Fiat ND abbia posto in essere una condotta violativa delle norme del CDS la stessa violazione è, di fatto, ininfluente ai fini del verificarsi dell'evento” e che “di ciò il Giudice di Pace non ha tenuto conto ritenendo … la responsabilità paritaria”, senza motivarlo.
- Il Giudice di Pace, tuttavia, ha ben motivato sul punto perché “le emergenze acquisite” deponevano “per la sussistenza della responsabilità concorsuale, di grado paritario, in ordine all'evento sinistroso de quo”, concludendo, quindi, più che giustamente, così richiamata la documentazione in atti e ritenuta incontestata tra le parti la quantificazione del danno, per una responsabilità concorsuale ex art. 2054, secondo comma, c.c..
- Sul quantum debeatur controparte si duole che il primo giudice abbia conferito un valore economico al relitto, detraendolo dalla quantificazione del danno, e del mancato riconoscimento dei costi ulteriori sostenuti per l'acquisto di altra vettura usata. Quanto a tale ultima voce, si ribadisce che la pretesa, oltre ad essere indebita, è pure inammissibile perché mai utilmente avanzata in primo grado.
- Quanto al relitto è pacifico e noto che il relitto dell'auto, nei casi in cui la sua riparazione risulti antieconomica, è un bene suscettibile di valutazione economica poiché rimane nella proprietà del danneggiato.
- Inoltre, l'appellante trascura di considerare che il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o da quelle risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione di esse e che l'unico limite nell'esercizio di tale potere è rappresentato da un'adeguata motivazione.
- Nella fattispecie il giudice ha ritenuto congruo il valore del relitto in € 1.100,00 per come stimato dal perito assicurativo e documentato in atti. Persona_2
- In relazione alle censure mosse dall'appellante sulle spese di lite, l'appellante non dice quale doveva essere la somma giusta da liquidarsi e soprattutto non dice da dove avrebbe desunto che il primo giudice nella liquidazione dei compensi di soccombenza avrebbe considerato anche la fase istruttoria.
- Invero, il primo giudice ha liquidato un compenso addirittura inferiore ai valori medi della vigente tariffa forense, già esclusa la fase istruttoria.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: Controparte_1 a. In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile b. In via gradata e di merito, rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto c. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, all'esito dei rinvii disposti, all'ultima udienza del 19.09.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e, conseguentemente, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
3. Declaratoria di contumacia.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, anche nel presente grado di giudizio non si è costituito Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_2 R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 8 di 14
4. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
5. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent.
S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
L'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 925 del 2017).
6. Integrazione motivazione.
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. Civ. n. 4889 del 2016).
7. Nel merito. L'appello è fondato solo parzialmente e deve essere accolto nei limiti di seguito esplicitati. Si impone, pertanto, un approfondimento analitico dei singoli motivi di appello.
7.1. Il motivo di appello relativo alla responsabilità esclusiva o concorrente ma in misura maggiore del nella determinazione dell'evento dannoso è infondato e non può essere P_ accolto. Invero, l'appellante, pur riproducendo pedissequamente taluni passi della perizia del consulente del pubblico ministero nel procedimento penale tuttora in corso, non considera le ulteriori specificazioni dell'ing. in ordine alla dinamica del sinistro, da cui emerge in Persona_3 maniera chiara la responsabilità di entrambi i conducenti e, quindi, anche di colei che conduceva l'auto di proprietà del Pt_1 R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 9 di 14
Infatti, come rilevato dal consulente, “la conducente dell'autovettura FIAT ND, la signora nel compiere la manovra di volta a sinistra a causa di attimi di Persona_1 distrazione non si accertava prima che dalla sua sinistra non provenissero altri veicoli oppure pur rendendosi conto della presenza dell'autoarticolato in avvicinamento non ne attendeva il suo transito perché ne giudicava erroneamente la sua velocità di marcia, commettendo un errore di calcolo “spazio – temporale” e generando così la turbativa ad origine del sinistro”, concludendo nel senso che “Il comportamento della signora alla guida dell'autovettura Persona_1 FIAT ND, è stato in evidente contrasto con quanto prescritto dall'Art. 140 comma 1 e dall'Art. 145 commi 1 e 4 del vigente C.D.S.1, perché approssimandosi all'intersezione con la S.S. 106 Jonica Radd. non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti e perché eseguiva una manovra di volta a sinistra senza concedere la precedenza all'autoarticolato proveniente dalla sua sinistra, in violazione del segnale verticale di fermarsi e dare precedenza (STOP)”. Sotto il profilo giuridico, nel percorso della motivazione, il giudice di prime cure si è adeguato al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento della responsabilità da parte di un conducente non libera, almeno astrattamente, il conducente del veicolo antagonista dalla presunzione di colpa concorrente di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c. Infatti, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987). Per cui nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede la prova liberatoria, dalla parte non responsabile nella causazione dell'evento, di essersi uniformata alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza (v. Cass. Civ. 10031 del 2006 e Cass. Civ. 18631 del 2015; con riferimento alle manovre di emergenza cfr. Cass. Civ. n. 15822 del 2015).
Del resto, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., ma è tenuto a verificare, nel concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (così ex multis Cass. Civ., n. 23431 del 2014).
Ipotesi questa chiaramente esclusa dallo stesso appellante, che deduce, anche in sede di gravame, la condotta imprudente del conducente del veicolo di proprietà del che, peraltro, Pt_1 non ha ispezionato correttamente il crocevia, non ha offerto la precedenza nell'atto di immettersi sulla strada e non ha rispettato il segnale di stop. Nel caso di specie, quindi, correttamente il giudice di pace si è adeguato al principio per cui il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo
(ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso (v. Cass. Civ. 30070 del 2022 e Cass. Civ. n.14791 del 2024). Pertanto, la conducente del veicolo del intendendo svoltare a sinistra al crocevia di cui è causa, avrebbe dovuto astenersi Pt_1 dall'iniziare la manovra, fermandosi allo stop e ispezionando adeguatamente i luoghi prima di immettersi sulla corsia.
Di contro, alcuna prova liberatoria di aver adottato una condotta di guida regolare e di aver posto in essere tutte le manovre di emergenza possibili è stata fornita dall'odierno appellante. Né rilevano le richieste istruttorie non accolte dal g.d.p. di cui si duole l'appellante, tutte concernenti il danno e non la dinamica del sinistro. R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 10 di 14
7.2. Né può essere accolto il motivo relativo ad una diversa graduazione delle colpe (o degli apporti causali) nella determinazione del sinistro, tenuto conto della condotta di guida del conducente della Fiat ND, la quale non ha rispettato il segnale di Stop.
A tal fine va osservato che il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza (cfr. Cass. Civ. n. 4055 del 2009).
7.3. Deve, invece, essere accolto il motivo di appello, concernente l'erronea quantificazione del danno subito dal proprietario del veicolo ND, odierno appellante. Come correttamente evidenziato dall'appellante, alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 2008, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare).
Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973).
Orbene, nel caso di specie, sotto il profilo giuridico, il giudice di pace si è conformato alla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'articolo 2058 c.c., comma 2, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 21012 del 2010; Cass. Civ. n. 2402 del 1998; ma anche Cass. Civ. n. 9367 del 2014).
Pertanto, nel caso in cui l'importo per la riparazione superi il valore commerciale del mezzo, il danneggiante o la compagnia assicuratrice legittimamente rimborsa solo quest'ultimo: si tratta del c.d. risarcimento per equivalente.
Sostanzialmente, alcuna contestazione è stata mossa in primo grado né in ordine alla antieconomicità della riparazione né al valore economico della vettura, indicato dalla stessa compagnia assicurativa in euro 5.750,00. Né sussistono motivi di gravame in ordine a tali profili.
Di contro, il si duole che il giudice di prime cure, accedendo acriticamente a quanto Pt_1 valutato dal c.t.p. della compagnia assicurativa, abbia sottratto all'importo dovuto il valore del relitto (quest'ultimo quantificato in euro 1.100). Tale rilievo è fondato e deve essere accolto.
Infatti, la antieconomicità della riparazione – nel solco della pacifica giurisprudenza impegnata a bilanciare le ragioni anche idiosincratiche del danneggiato, che ben potrebbe preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato, con quelle del danneggiante, che non può R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 11 di 14
essere chiamato a risarcire il costo delle riparazioni, ove questo superi “notevolmente” il valore di mercato del veicolo danneggiato – importa che il danneggiante (e, per esso, la Compagnia Assicurativa) sia chiamato a corrispondere non già il costo delle riparazioni, ma il valore commerciale del bene. Da tale importo, ben potrebbe essere detratto il valore del relitto, ove questo abbia ancora un valore commerciale o d'uso per il danneggiato, al fine di attuare una piena esplicazione della funzione meramente compensativa della responsabilità civile e non assegnare al danneggiato utilità maggiori di quelle che avrebbe potuto conseguire in assenza dell'illecito. Ma, nel caso di specie, dalle fotografie in atti e dalla c.t.p. della stessa compagnia assicurativa, emerge in maniera pacifica la gravità dei danni riportati dal veicolo anche alle parti meccaniche, tali da rendere lo stesso inutilizzabile. Peraltro, a suffragare tali emergenze istruttorie, viene in rilievo altresì il documento del 30.7.20 attestante la demolizione del veicolo, senza il versamento, da parte della società incaricata, di alcun corrispettivo al Pertanto, in assenza Pt_1 di qualsiasi ulteriore deduzione (sul piano assertivo) e prova (sul piano istruttorio) da parte dei convenuti in primo grado, è agevole concludere che il valore del relitto fosse pari a zero.
Ne consegue che la decurtazione operata dal giudice di prime cure è erronea. E, pertanto, il deve essere compensato del pregiudizio patrimoniale subito in misura pari a € 2.875,00 (€ Pt_1
5.750,00/2), atteso il concorso paritario dei due conducenti nella determinazione dell'evento lesivo.
7.4. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento della domanda, il danno subito dall'appellante deve essere quantificato nella somma complessiva di € Parte_1
2.875,00, espressa in valori sostanzialmente coevi al tempo dell'illecito e che, rivalutato alla attualità, ascende ad attuali € 3.363,75. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, e cioè, in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU.
n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000).
Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.
Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (25.06.19) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data della domanda e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
7.5. Tuttavia, tale operazione viene complicata nel caso di specie dal fatto che la compagnia assicuratrice ha già liquidato in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.325,00 a titolo di acconto in data 7.10.19, come risulta dalla data di ricezione dell'assegno in atti. Per cui dalla somma spettante all'odierno appellante deve essere detratta la somma già corrisposta dalla a titolo di acconto. Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo spiegato, con un orientamento consolidato al quale va data ulteriore continuità, che nel giudizio risarcitorio derivante da illecito aquiliano, R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 12 di 14
qualora intervenga, da parte del debitore, un adempimento parziale nelle more del giudizio, il giudice, ai fini del calcolo del debito residuo, deve procedere in modo tale da comparare i valori monetari in termini di valore reale. In vista di tale obiettivo egli ha diverse possibilità: 1) esprimere in moneta attuale tutti i valori, rivalutando dall'epoca del fatto la somma equivalente all'entità del danno e dall'epoca del versamento quella corrisposta in acconto;
2) ridurre l'acconto al minor valore che, in termini di espressione monetaria, avrebbe avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, rivalutando poi la differenza tra le due somme da comparare;
3) rivalutare l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca dell'acconto, raffrontare i valori a quella data e rivalutare la differenza da tale data all'attualità; 4) rapportare il valore monetario di acconto e danno ad una data intermedia - ad esempio quella della decisione di primo grado - e quindi effettuare il calcolo tra il dare e l'avere.
In altri termini, non è possibile che il credito risarcitorio venga rivalutato senza provvedere ad analoga operazione in ordine alla somma pagata medio tempore a titolo di acconto, perché in tal modo le due grandezze non sarebbero omogenee (cfr. Cass. civ. n.4734 del 2019).
Sotto tale profilo, il Tribunale ritiene preferibile il metodo sub.1) con rivalutazione dell'acconto alla data odierna. Gli interessi compensativi, poi, dovranno essere calcolati, dopo aver reso omogenei i due valori, sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla definitiva liquidazione (v. la sentenza Cass. Civ. n. 17743 del 2005, ribadita, tra le altre, dalle più recenti sentenze n. 6347 del 2014 e n. 24539 del 2016). Con particolare riferimento alla sentenza 6347 del 2014, soprattutto ai fini di un più preciso calcolo degli interessi, la Suprema Corte ha evidenziato due modalità alternative ma equivalenti di scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito:
“(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza
n. 8104 del 03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi
(supra, p.6.4): (b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991 n. 10149; Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228)”. Con tale sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto “preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo (n.d.g.: metodo), in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto. Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari a quello legale”. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, va quindi rivalutato l'acconto di € 2.325,00 versato dalla compagnia assicuratrice odierna appellata. Per l'effetto, l'originario importo ascende all'attualità ad una somma pari a € 2.729,55. Sottratta tale somma da quanto astrattamente dovuto a titolo di risarcimento all'attore in primo grado (e cioè € 3.363,75), in definitiva a andrebbe riconosciuta, a titolo di Parte_1 risarcimento all'attualità, la somma rivalutata di € 634,20, già dedotto quanto precedentemente R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 13 di 14
corrisposto dalla convenuta [somma ottenuta dal seguente calcolo: € 3.363,75 (risarcimento) – €
2.729,55 (acconto all'attualità)]. Quanto agli interessi compensativi sempre seguendo il procedimento sopra descritto questi debbono essere computati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. sull'importo di euro € 3.363,75 (intero capitale) devalutato al 25.06.2019 (data illecito) e pari, quindi, a € 2.875,00 e sulla somma via via rivalutata anno per anno fino al 07.10.2019 e poi dal 7.10.19 (data del pagamento dell'acconto) sull'importo di € 547,90 (ottenuto dalla sottrazione tra i € 2.875,00 rivalutati/devalutati al 7.10.19 e, quindi, pari ad € 2.872,90 e i € 2.325,00 summenzionati) e sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data di oggi di pronuncia della presente sentenza, secondo il noto procedimento sopra indicato.
Come già sopra precisato, poi, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, c.c.), ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 13470 del 1999; Cass. civ. n.
4030 del 1998). Ne consegue l'assorbimento del motivo di appello relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale, peraltro superflua alla luce della documentazione in atti e del regime delle non contestazioni ex art. 115 c.p.c.
7.6. Gli ulteriori motivi di appello, concernenti il risarcimento del danno, sono infondati e non possono essere accolti. In primo luogo, sotto il profilo assertivo, come correttamente sostenuto dall'appellato, gli ulteriori danni si traducono in domande nuove, in quanto relative alla richiesta di voci diverse di danno, tardivamente formulate in primo grado solo con la comparsa conclusionale, come riconosciuto dalla stessa parte odierna appellante (v. sul punto comparsa conclusionale nel presente giudizio).
Peraltro, “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (v. Cass. Civ. n. 691 del 2012).
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, infatti, il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E, dunque, in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei « danni subiti e subendi », quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (v. Cass. civ.
n. 13328 del 2015).
E, ovviamente, tali allegazioni devono necessariamente essere tempestivamente proposte, nei rigorosi termini delle preclusioni assertive. Evenienza non riscontrata nel caso di specie.
In ogni caso, poi, sotto il profilo probatorio, la domanda è infondata, non essendovi alcuna prova degli esborsi effettuati, essendo stato depositato mero prospetto generico e non relativo al concreto importo versato tale da diminuire il patrimonio dell'appellante (v. Cass. civ. n.19958 del R.G. n. 1528 del 2021 - Pag. 14 di 14
2024, secondo cui “Essendo anche questa una forma di danno emergente, ai fini della liquidazione di dette spese accessorie, è necessaria la prova dell'esborso. In applicazione di tale principio, correttamente è stata respinta la domanda risarcitoria dell'odierna ricorrente”).
8. Il regime delle spese
Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Nel caso di specie, alla luce dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento solo parziale di alcune domande proposte da parta attrice in primo grado con il rigetto delle altre, sussiste una reciproca soccombenza tra le parti, che giustifica la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di Controparte_2 B. ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da e, in RIFORMA della Parte_1
SENTENZA appellata n. 345 del 2021 del Giudice di Pace di Castrovillari, depositata in
Cancelleria in data 1.06.21, CONDANNA gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante della ulteriore somma di € 634,20, oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (25.06.19) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme (specificate in parte motiva) devalutate alla data dell'illecito e via via rivalutate (come precisate in parte motiva, tenendo conto dell'acconto già versato) secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento dettagliatamente descritto in parte motiva;
C. RIGETTA gli ulteriori motivi di appello nonché le ulteriori domande;
D. COMPENSA integralmente le spese dei due gradi di giudizio;
E. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Caronia