Art. 4. ((Finanziamento della progettazione)) 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) .
5. Per il finanziamento a fondo perduto ((del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilita' tecnico-economica e del progetto definitivo)) dei soggetti richiamati espressamente dall' articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall' articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , ((esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato)) e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. ((L'assegnazione puo' essere incrementata, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)) .
(( 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse )) ((28)) 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289 .
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 175) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all' articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilita' finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione".
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) .
5. Per il finanziamento a fondo perduto ((del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilita' tecnico-economica e del progetto definitivo)) dei soggetti richiamati espressamente dall' articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall' articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , ((esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato)) e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. ((L'assegnazione puo' essere incrementata, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)) .
(( 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse )) ((28)) 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289 .
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 175) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all' articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilita' finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione".