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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 3.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. R.G. 29292/2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gabriele Camozzi n.1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Erica Temporin che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta di deposito del ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale della convenuta sito in Roma, Via Calderon de la Barca n. 87, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Forte giusta procura generale alle liti per atto notaio , Rep. n. 9643, Racc. n. 4447 del Persona_1
08/09/2022
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 27.7.2024 ed iscritto a ruolo il 29.7.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che a decorrere dall'anno 2001 , l'azienda municipalizzata CP_1 che si occupa della raccolta dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, ha dato avvio al servizio di Contro raccolta differenziata per le utenze non domestiche;
che sin dall'attivazione di tale servizio ha proceduto alla suddivisione in c.d. “lotti” e ad appaltare la raccolta a Società che negli anni si sono aggiudicate i relativi bandi di gara;
che le Società via via succedutesi negli anni hanno di volta in volta provveduto a riassorbire il personale occupato nell'appalto, in ossequio a quanto previsto dalla c.d. “clausola sociale” prevista all'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali, tendenzialmente applicato da tutte le aziende aggiudicatarie subentranti;
che l'esternalizzazione del servizio di raccolta differenziata delle utenze non Contro domestiche (c.d. UND) si è protratto sino all'anno 2020, quando ha inteso reinternalizzare il servizio detto, indicendo a tal fine una procedura selettiva principalmente rivolta a tutti quei lavoratori addetti, come il ricorrente, ai vari appalti succedutisi per circa venti anni, anche in un'ottica di stabilizzazione degli stessi e di valorizzazione della professionalità acquisita;
che è comprovata la pregressa esperienza del lavoratore nella mansione specifica oggetto della selezione indetta da;
che il ricorrente, infatti, dall'ottobre 2018 al febbraio 2022 ha svolto CP_1 continuativamente la mansione di operatore ecologico ivi compresa quella di autista di mezzi autocompattatori anche in regime di operatore singolo con turnazione diurna e notturna;
che il Contr ricorrente ha trasmesso la propria candidatura ad collocandosi inizialmente tra i non idonei;
che all'esito di tale collocazione il lavoratore, insieme ad altri, ha proposto ricorso al Tribunale di
Roma – Sez. lavoro, avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria degli idonei, emesso sull'errato presupposto del mancato possesso della pregressa e comprovata esperienza nella mansione specifica per come richiesta dal bando di selezione, giudizio conciliato in data
19.12.2022, conciliazione in virtù della quale il lavoratore e gli altri colleghi sono stati riammessi a proseguire l'iter selettivo, mediante convocazione alle prove di mestiere;
che il lavoratore è stato successivamente convocato ed ha regolarmente svolto le prove di mestiere in data 16.2.2023, che sono state superate;
che il ricorrente veniva convocato a partecipare al corso base Lavoratori obbligatorio in materia di Salute e Sicurezza, effettivamente svoltosi nei giorni 28 aprile ed 8 marzo
2023; che successivamente il ricorrente veniva sottoposto a visita preassuntiva in data 19.04.2023
e successivamente in data 03.05.2023; che all'esito della visita medica preassuntiva il lavoratore è stato valutato con le seguenti limitazioni: Obbligo otoprotettori se esposto a Parte_2 rumore superiore a 80 dBA;
che con nota del 18.5.2023 comunicava, in virtù CP_1 dell'esito della visita preassuntiva, l'impossibilità di assumere il lavoratore per asserito difetto del requisito obbligatorio della “idoneità alla mansione specifica”; che il lavoratore ha proposto in data 5.6.2023 ricorso al Servizio di Prevenzione della ASL avverso il giudizio di idoneità Pt_3 parziale ed è stato convocato alla visita fissata in data 5.7.2023; che all'esito la Commissione medica ha confermato il giudizio di idoneità espresso dal medico competente, dott. Persona_2 valutando il lavoratore IDONEO alla mansione di operatore ecologico, con la “prescrizione” dell'obbligo di otoprotettori se esposto A RUMORE SUPERIORE A 80 dB(A); che nonostante la Contro conferma della idoneità del lavoratore, lo stesso riceveva in data 02.08.2023, da parte di notiziata dallo in relazione all'esito del ricorso promosso, comunicazione con la quale Pt_4 veniva ribadito il diniego al perfezionamento dell'assunzione; che il ricorrente ha contestato la condotta aziendale ed ha costituito in mora la resistente tramite il proprio legale con comunicazione Contro e diffida a mezzo pec inviata in data 07.09.2023, rimasta priva di riscontro da parte di che dopo un periodo di disoccupazione il ricorrente è stato assunto a far data dal settembre 2023 alle dipendenze di agenzia di somministrazione e lavoro con mansione di autista di mezzi per CP_2 il trasporto scolastico appaltato da Roma Capitale, risultandone idoneo;
che in pendenza della procedura selettiva ed in attesa di essere assunto il ricorrente continuava a lavorare per le aziende affidatarie del servizio nonché, a decorrere da settembre 2023, alle dipendenze dell'Agenzia di somministrazione e lavoro con somministrazione, a tutt'oggi, presso la Metauro BUS srl;
CP_2 Contr che il ricorrente stato giudicato idoneo tanto dal medico competente quanto in sede di ricorso dinanzi alla Commissione dello della avendo unicamente ricevuto la Pt_4 Parte_5 prescrizione di indossare un DPI, gli otoprotettori in caso di esposizione a rumore superiore agli 80
dBA; che in ogni caso la mancata assunzione deriva da una errata interpretazione di quanto disposto dal contratto collettivo che all'art. 4 rubricato “Assunzione del personale”, punto 3 dispone: “Non può farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro qualora le predette visite mediche attestino l'inidoneità del lavoratore alle specifiche mansioni”; che entrambe le visite hanno confermato l'idoneità del lavoratore, come richiesta dal contratto collettivo, non facendosi nel medesimo, alcun discrimine tra idoneità ed idoneità parziale/con prescrizioni, ma limitandosi la norma collettiva a porre quale condizione ostativa all'assunzione la sola inidoneità (e non anche l'idoneità con prescrizioni) del lavoratore alle specifiche mansioni;
che l'avviso di selezione al quale il ricorrente ha partecipato non faceva alcun discrimine tra l'idoneità individuata dall'art. 41, co. 6, lett. a) del
D.lgs. 81/2008 e quella prevista dalla successiva lett. b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
che la mancata assunzione del ricorrente ha determinato in capo allo stesso non solo un danno economico dato dal mancato godimento delle retribuzioni, ma anche un grave danno alla professionalità; che infatti i colleghi del ricorrente, assunti nel periodo nel quale si sarebbe dovuta perfezionare anche per lui l'assunzione (maggio 2023, a seguito delle visite mediche preassuntive), anche se assunti al primo livello del CCNL applicato, come previsto dalla selezione, hanno poi potuto beneficiare da “interni” di accordi sindacali e progressioni interne che hanno consentito il conseguimento di superiori livelli di inquadramento normativo ed Contro economico;
che inoltre durante l'anno ha indetto una sorta di concorso interno per la conduzione dei mezzi che richiedeva la patente superiore (C), ovvero certificato CQC, entrambi in possesso del ricorrente, all'esito del quale ha fatto svolgere al personale un corso di formazione interno all'autorimessa e l'attribuzione del livello 3B con la previsione di 120 giorni di prova, decorsi positivamente i quali è prevista, dopo ulteriori 6 mesi, l'attribuzione del 4 livello.
In punto di diritto il ricorrente deduceva: che la prescrizione imposta dal medico competente al lavoratore in sede di visita preassuntiva riguarda l'obbligo dell'utilizzo di un mero DPI, della cui fornitura è normativamente onerato il datore di lavoro;
che la mansione oggetto di selezione, ricadente nella declaratoria del 1° livello CCNL applicato -attività di spazzamento e raccolta manuale- caratterizzata dal lavoro manuale e senza ausilio di veicoli se non quelli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale è addetto alle attività di spazzamento manuale, non espone il lavoratore al rischio di rumori oltre la soglia indicata nel giudizio di idoneità, soglia oltre la quale il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a fornire i necessari DPI a protezione dell'udito; che l'esclusione del ricorrente operata sul presupposto di un'idoneità solo parziale dello stesso alla mansione specifica, costituisce ipotesi di discriminazione diretta;
che il lavoratore è sempre stato proficuamente adibito dalle aggiudicatarie della gestione del servizio di raccolta rifiuti, analogo e sovrapponibile a quello oggetto della selezione AMA, alla mansione specifica di operatore ecologico ed anche a quella superiore di autista di mezzi autocompattatori;
che il ricorrente si è visto negato il diritto all'assunzione sulla base di una idoneità con prescrizione dell'utilizzo di un DPI a tutela della propria salute;
che il d.lgs. 216/2003 (di attuazione della direttiva Europea 2000/78 CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), all'art. 2 lett. a) considera discriminazione diretta il caso in cui “nell'accesso all'occupazione al lavoro, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, o per nazionalità una persona, sia nel settore pubblico che privato, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata, o sarebbe trattata un'altra in una Contro situazione analoga”; che la condotta di che all'esito delle visite mediche per l'assunzione non ha proceduto alla assunzione in ragione dello stato di handicap del lavoratore, assume rilievo nella sua oggettività, e come tale è sanzionabile in ragione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 216/2003 e al d.lgs. 150/2011, senza che sia necessaria anche la presenza di un elemento psicologico di intenzionalità e senza che possa assumere alcun efficacia “scriminante” il fatto che il comportamento discriminatorio discenda dall'esito di accertamenti e valutazioni mediche.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:” In via principale 1) Accertata e dichiarata l'idoneità alla mansione specifica del ricorrente richiesta dall'avviso di selezione bandito da se del caso anche mediante la nomina di un CTU medico legale, accertare CP_1
e dichiarare il conseguente diritto del lavoratore al perfezionamento della assunzione a tutt'oggi negatagli dalla Società resistente e per l'effetto condannare e/o ordinare alla stessa di provvedere alla immediata assunzione del lavoratore, stabilendo somma risarcitoria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale;
Ancora in via principale 2) Accertata e dichiarata la discriminatorietà della condotta posta in essere da nei confronti del ricorrente, come CP_1 argomentata nel presente ricorso, ordinarne alla stessa la immediata cessazione e per l'effetto condannare la Società resistente e/o ordinare alla stessa di provvedere alla immediata assunzione del lavoratore, stabilendo somma risarcitoria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale;
In via gradata, e comunque in ogni caso 3) Accertata e dichiarata la discriminatorietà della condotta posta in essere da nei confronti del ricorrente, come CP_1 argomentata nel presente ricorso, condannare la stessa al risarcimento del danno professionale e/o da perdita di chance cagionato al ricorrente da liquidarsi in via equitativa in misura pari alla retribuzione annua prevista per il profilo oggetto di selezione pari ad € 18.500,00 stante la decorrenza della mancata assunzione dal 18.05.2023 e comunque in misura non inferiore ad euro
10.000,00, o la diversa misura ritenuta di giustizia. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta depositando memoria difensiva telematica ed allegato fascicolo.
In particolare deduceva: che in data 3.8.2020 le Organizzazioni Sindacali CP_1 CP_1 concludevano un Accordo con il quale l' resistente si impegnava ad indire una procedura CP_1 di selezione pubblica per n. 125 operatori ecologici da assumere con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro full time ed inquadramento nel livello 1°, posizione parametrica “B” del CCNL Utilitalia dei servizi ambientali;
che l'Accordo sindacale prevedeva che l'assunzione dei candidati, collocati in posizione utile all'esito della “prova pratica di mestiere”, avrebbe avuto corso soltanto a seguito di accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche, effettuato dal medico competente aziendale in sede di visita medica pre-assuntiva; che in esecuzione di quanto stabilito dal predetto Accordo, in data 13.11.2020 pubblicava l'Avviso di selezione CP_1 che ribadiva i requisiti di ammissione e criteri valutativi ed anche il necessario accertamento dell'idoneità alla mansione specifica in sede pre-assuntiva; che il ricorrente partecipava alla selezione di personale, ed escluso dalla graduatoria degli idonei, incardinava presso il Tribunale di
Roma un giudizio cautelare per il riconoscimento del diritto ad effettuare la prova di mestiere, procedimento conclusosi con una conciliazione;
che il ricorrente svolgeva, quindi, in data
16/02/2023 la prova pratica di mestiere e, successivamente, veniva convocato alla visita medica preassuntiva all'esito della quale il Medico Competente valutava il ricorrente idoneo parziale con prescrizioni/limitazioni permanente, con obbligo di otoprotettori se esposto a rumore superiore a 80
dBA; che il ricorrente impugnava il suddetto giudizio dinanzi all' che, sottoponeva il Parte_5 lavoratore ad una nuova visita all'esito della quale veniva giudicato idoneo con prescrizione – ovvero parzialmente idoneo -, confermando così quanto già accertato dal medico aziendale;
che sia l'Accordo Sindacale del 3/08/2020 che l'avviso di selezione del 13/11/2020 hanno indicato quale presupposto imprescindibile per le assunzioni l'accertamento dell'idoneità alle mansioni specifiche;
Contro che l'idoneità a cui ha fatto riferimento nell'Accordo e nell'avviso di selezione, è l'idoneità piena e non parziale (altrimenti sarebbe stata specificata), ciò anche in considerazione della figura ricercata nell'avviso e alle mansioni chiamata poi a svolgere;
che le attività proprie della mansione specifica di operatore ecologico espongono regolarmente i lavoratori a un valore di azione superiore ad 80 dB, soglia che è considerata normale;
che il fatto che il ricorrente avrebbe avuto l'obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione per livelli di rumorosità per i quali in condizioni normali non è previsto l'obbligo, è indice di una fragilità a livello uditivo che ne fa un soggetto parzialmente Contro idoneo;
che non vi è stata alcuna discriminazione attuata da nei confronti del ricorrente.
Contro
In punto di diritto la parte convenuta deduceva: che sulla base delle valutazioni svolte, sia dal Medico competente, sia dalla ha legittimamente ritenuto di non poter procedere Parte_5 all'assunzione del ricorrente in quanto non pienamente idoneo alla mansione di operatore ecologico, stante l'obbligatorietà del requisito dell'idoneità prevista nel bando di selezione cui il ricorrente ha partecipato;
che l'Accordo sindacale del 3/08/2020 prevede che le assunzioni potranno avere corso a seguito di accertamento delle relative idoneità alle mansioni e specifiche;
che l'avviso di selezione del 13/11/2020 indicava che “ “L'immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta dall'azienda compreso quanto previsto all'art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi Ambientali, nonché a seguito dell'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica mediante visita medica preventiva”; che il CCNL all'art. 4, comma 3, stabilisce che: “Non può farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro qualora le predette visite mediche attestino l'inidoneità del lavoratore alle specifiche mansioni”; che le menzionate disposizioni fanno riferimento ad una situazione di piena idoneità specifica alle mansioni, in cui deve necessariamente trovarsi il soggetto che partecipa alla selezione, idoneità che deve essere intesa come totale in riferimento a tutte le modalità di svolgimento delle mansioni proprie dell'operatore ecologico e non ad una sola di queste;
che in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione durante il lavoro, il D. Lgs. 81/08 definisce all'art. 188 i livelli di esposizione professionale giornaliera e settimanale del lavoratore e, al successivo art. 189 stabilisce quelli che sono i valori limite di esposizione e i valori di azione;
che dalla lettura della norma si evince quindi che il valore superiore di azione è quello pari (o superiore) ad 85 dBA, mentre stabilisce come valore inferiore di azione quello pari a 80 dBA, considerando, pertanto, quest'ultimo valore come normale e non comportante la necessità di utilizzo del dispositivo di sicurezza;
che riguardo agli obblighi del datore di lavoro il D. Lgs. 81/08 all'art. 193 prevede che
“a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito”; che quindi la normativa richiamata valuta come elemento di rischio solamente l'esposizione ad un rumore superiore ad 80 dBA e, di conseguenza, sino a tale soglia l'esposizione deve essere considerata come normale senza necessità di utilizzo del dispositivo di sicurezza;
che per tutte le attività proprie della mansione di operatore ecologico è considerato come normale un valore di azione superiore ad
80 dBA(non comportante l'obbligo di utilizzo delle cuffie); che la circostanza che il ricorrente avrebbe avuto l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione per livelli di rumorosità normali, per i quali non è previsto alcun obbligo, è indice di una fragilità a livello uditivo che ne fa un idoneo parziale e non un lavoratore idoneo a tutte le attività della mansione specifica;
che la Società ha valutato l'idoneità piena e totale come requisito imprescindibile per procedere all'assunzione e, pertanto, all'esito delle visite mediche che hanno dichiarato il ricorrente idoneo parziale con prescrizione con obbligo di otoprotettori, non ha ritenuto possibile procedere all'assunzione; che è infondata la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, che peraltro non tiene conto dell'aliunde perceptum.
Tanto esposto la società convenuta concludeva chiedendo di volere “ - in via principale e nel merito, rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente da parte di p.A.; - in via meramente subordinata, CP_3 nella ipotesi di accoglimento della domanda, vuoi costitutiva che risarcitoria, limitare il risarcimento danni detraendo l'aliunde perceptum, facendo decorrere, al più, il diritto alla retribuzione e/o al risarcimento dei danni dalla data di deposito del ricorso introduttivo.Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentite le parti liberamente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione versata in atti che in data 3.8.2020 e le Organizzazioni CP_1
Sindacali hanno concluso un Accordo con il quale l' convenuta, in ragione CP_1 dell'approvazione del Piano assunzionale intervenuta con la Deliberazione di Giunta Capitolina di
Roma Capitale n. 149 del 22/07/2020, si è impegnata ad indire una procedura di selezione pubblica per n. 125 operatori ecologici da assumere con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro full time ed inquadramento nel livello 1°, posizione parametrica “B” del CCNL Utilitalia dei servizi ambientali.
Il predetto Accordo prevede i seguenti requisiti di partecipazione: l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
la comprovata esperienza alla mansione specifica nel servizio di igiene urbana pari ad almeno 240 giorni negli ultimi tre anni;
il possesso della patente B in corso di validità; nonché i seguenti criteri valutativi aggiuntivi, in ordine di grandezza: l'anzianità nella mansione specifica, per un punteggio complessivo pari al massimo al 50% del totale;
la presenza di figli a carico, per un punteggio complessivo pari al massimo al 30% del totale (10% per ciascun figlio per un massimo di tre figli); il possesso della patente C, CQC e superiori in corso di validità, per un punteggio pari al 20% del totale.
L'Accordo sindacale prevede, inoltre, che, all'esito della verifica del possesso dei requisiti ivi elencati, sarebbe stata predisposta una prima graduatoria provvisoria dei primi 600 candidati ammessi alla “prove pratiche di mestiere”, stabilendo che “tutte le assunzioni in parola potranno avere corso a seguito di accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche”. E' parimenti documentato che il 13.11.2020 ha pubblicato un avviso di selezione esterna CP_1 volto “ alla ricerca di n.125 figure operative con esperienza nella mansione specifica anche per valorizzare, la professionalità acquisita dal personale che ha già operato e sta operando nelle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per le società del Parte_6 nell'ambito dei servizi di igiene ambientale”, stabilendo che “ L'offerta di lavoro prevede l'assunzione con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato e con rapporto a tempo pieno (full time
38 ore/settimana comprese domeniche e festivi) ed inquadramento nel livello 1°B del CCNL
Utilitalia dei servizi ambientali (Retribuzione Annua Lorda € 18.500,00 circa)”, nonché che “ L'immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta dall'azienda compreso quanto previsto all'art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi Ambientali. nonché a seguito dell'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica mediante visita medica preventiva”.
Il ricorrente ha partecipato alla predetta procedura, ed escluso dalla graduatoria degli idonei, all'esito di giudizio cautelare conclusosi con una conciliazione, ha svolto in data 16/02/2023 la prova pratica di mestiere e, successivamente, è stato convocato alla visita medica preassuntiva all'esito della quale il 19.4.2023 il Medico Competente ha valutato il ricorrente Parte_7
CON PRESCRIZ/LIMIT.PERMANENTE. Ulteriori indicazioni/prescrizioni: Obbligo otoprotettori se esposto a rumore superiore a 80 dBA”.
Con nota del 18.5.2023 in atti la convenuta ha comunicato al ricorrente che, alla luce del giudizio di parziale idoneità espresso dal Medico Competente, “non può procedere al perfezionamento dell'assunzione a causa della mancanza del requisito obbligatorio “idoneità alla mansione specifica” “. All'esito di ricorso presentato dal ricorrente avverso il giudizio di idoneità del medico competente, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL con nota del Pt_5
21.7.2023 ha comunicato al ricorrente, all'esito della visita medica effettuata il 5.7.2023 e vista la valutazione collegiale della Commissione, “la conferma del giudizio di idoneità espresso dal medico competente Dr. in data 19/04/2023 come segue: idoneo alla mansione di Persona_3
Operatore Ecologico con le seguenti limitazioni/prescrizioni: OBBLIGO DI OTOPROTETTORI SE
ESPOSTO A RUMEORE SUPERIORE A 80 dBA”.
Con comunicazione del 26.7.2023 ha comunicato al ricorrente che “In relazione CP_1 all'esito della visita medica con cui non è stata accertata la piena idoneità alla mansione specifica, bensì quella prevista dall'art. 41, co.6 lett. b) del D.lgs 81/2008 – idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, si comunica che, in assenza del requisito previsto dall'avviso di selezione e tenuto conto dell'esito negativo dell'accertamento previsto dall'art. 4 punto 2 del CCNL, non può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro”.
Il ricorrente ha dedotto che la sua mancata assunzione deriva da una errata interpretazione di quanto disposto dal contratto collettivo che all'art. 4 rubricato “Assunzione del personale”, punto 3, dispone che “Non può farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro qualora le predette visite mediche attestino l'inidoneità del lavoratore alle specifiche mansioni”, atteso che le visite mediche cui lo stesso è stato sottoposto non ne hanno attestato l'idoneità con l'unica prescrizione degli otoprotettori se esposto a rumore superiore agli 80 dB. L'istante ha, altresì, dedotto che l'avviso di selezione al quale il ricorrente ha partecipato non faceva alcun discrimine tra l'idoneità individuata dall'art. 41, co. 6, lett. a) del D.lgs. 81/2008 e quella prevista dalla successiva lett. b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni.
Si osserva che la questione oggetto di causa è già stata affrontata e decisa dal Tribunale di Roma in senso sfavorevole al ricorrente con sentenze la cui motivazione, interamente condivisa in questa sede, si richiama ex art. 118 disp. att. cpc.
In particolare il Tribunale di Roma sezione lavoro, in fattispecie del tutto analoga concernente la medesima procedura selettiva, ha rigettato la domanda di altro ricorrente con la seguente motivazione:
“…ha sostenuto il ricorrente il suo diritto all'assunzione non essendo egli stato dichiarato inidoneo alle mansioni ma idoneo, seppur con limitazioni. Ed infatti, ha argomentato l'istante, l'art.4, punto
3, del CCNL Utilitalia non prevedeva che il lavoratore dovesse avere l'incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica (di cui al punto A del comma 6 dell'art. 41 del D.Lvo 81/2008) ma che lo stesso non potesse essere assunto qualora la visita medica avesse attestato l'inidoneità alle specifiche mansioni. Contr Sul punto, ha contro dedotto che sia l'Accordo sindacale del 3.8.2020 che il CCNL Utilitalia all'art. 4, punto 3, così come l'Avviso di selezione prevedessero obbligo di assunzione solo nel caso di idoneità specifica alla mansioni, da intendersi come piena e perfetta.
3. Rileva il Tribunale come le parti richiamino le medesime disposizioni, ed in particolare art.4 comma 3 CCNL Utilitalia, la disciplina pattizia contenuta nell'Accordo Sindacale del 3.8.2020 e le previsioni di cui all'avviso di selezione, fornendone però interpretazioni divergenti: sostiene il ricorrente che quando tali norme prevedono il diritto ad assunzione dei soggetti idonei escluda solo coloro che sono risultati inidonei in modo assoluto alle mansioni;
argomenta viceversa la società resistente che ove scritto idoneo deve intendersi pienamente idoneo con esclusione anche di coloro che sono idonei ma con limitazioni.
Dispone l'art.4 comma 3 CCNL applicato che “Non si può far luogo alla costituzione di rapporto di lavoro qualora le predette visite mediche attestino l'inidoneità del lavoratore alle specifiche mansioni.”. L'accordo sindacale del 3.8.2020 a sua volta stabilisce che: “resta inteso che tutte le assunzioni in parola potranno avere corso a seguito di accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche”. Infine, l'Avviso di selezione per operatori ecologici qualificati prevedeva che: “L'immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta dall'azienda compreso quanto previsto all'art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi Ambientali. nonché a seguito dell'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica mediante visita medica preventiva”
La dizione letterale delle indicate disposizioni fa riferimento quindi genericamente ad “idoneità specifica alle mansioni”, dizione che consente, letteralmente, sia l'interpretazione restrittiva dell'indicato requisito offerta dalla convenuta (idoneità piena) sia quella ampia sostenuta dal ricorrente (idoneità in ogni ipotesi in cui non vi sia totale inidoneità).
Se la lettera delle riportate disposizioni non offre soluzione univoca, ritiene l'Ufficio che dirimenti indicazioni possano essere tratte sia utilizzato del criterio di interpretazione sistematico che di quello teleologico.
Dispone l'art.41 comma 6 del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 in materia di sorveglianza sanitaria che, “il medico competente, sulla base delle risultanze di ogni visita medica indicata dalla norma, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) Idoneità;
b) Idoneità con limitazioni alla mansione. Cioè idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) Non idoneità temporanea;
d) Non idoneità permanente.”
Il Giudizio di idoneità sanitaria vede quindi un ventaglio di ipotesi molto più ampio del mero dualismo idoneità-inidoneità graduandosi lo stato di salute del lavoratore con riferimento alle specifiche mansioni in 4 diverse situazioni: La prima, chiamata di “idoneità” la quale si riferisce ad idoneità piena, la seconda di “idoneità con limitazioni” riferita ad idoneità parziale, la terza di
“non idoneità temporanea” e la quarta ad “non idoneità permanente” e quindi definitiva. Come appare evidente quindi fra questi giudizi non esiste un giudizio di “incondizionata idoneità”, per cui si deve ritenere che le disposizioni pattizie e l'avviso di selezione si riferiscano al giudizio di cui alla lettera a), intendendo in modo implicito che detta idoneità -in quanto priva delle prescrizioni o limitazioni di cui alla successiva lettera b) - debba necessariamente e inevitabilmente essere “incondizionata”. Ne consegue che ove nel CCNL, nell'Accordo Sindacale e nell'Avviso di selezione è scritto
“idoneità” non si può interpretare la dizione utilizzata come “tutto ciò che non è inidoneo” sussistendo un accertamento intermedio consistente nella idoneità con limitazioni che è cosa diversa e distinta dalla semplice “idoneità”. Ne consegue che l'interpretazione offerta dalla società convenuta, all'esito della lettura congiunta delle norme in materia, appare la più corretta perché qualora si fosse inteso assicurare il diritto all'assunzione in sede di selezione anche a chi era idoneo con limitazioni sia l'accordo sindacale che l'indicato avviso avrebbe dovuto prevedere anche tale secondo possibile esito di accertamento. Né, secondo interpretazione teleologica, appare Contr illegittima la scelta operata dalle parti sociali e da atteso che in sede di assunzione il datore di lavoro è libero di fissare i requisiti per procedere alla contrattualizzazione scegliendo di selezionare lavoratori pienamente idonei al ruolo che intende coprire. In altre parole, i doveri di mantenimento in servizio propri del datore di lavoro nel caso di sopravvenuta inidoneità del dipendente non possono estendersi alla fase precontrattuale ove alcun rapporto di lavoro ancora si
è instaurato, potendo in tale momento l'imprenditore adeguare le proprie scelte alle migliori scelte di organizzazione imprenditoriale, libertà garantita e tutelata dall'art.41 Cost., le quali possono richiedere, per l'efficientamento massimo dell'attività, di instaurare rapporti con personale del tutto idoneo alle specifiche mansioni per cui viene assunto. Né l'istante può invocare, come tenta in ricorso, perfetta idoneità al livello 1B in cui le mansioni rientrano, essendo questa circostanza diversa dall'idoneità alle specifiche mansioni e corrispondendo solo quest'ultima ad interesse all'assunzione della datrice di lavoro, poiché, come evidenziato dall'avviso di selezione, mancante non genericamente di personale appartenente al livello ma di un contingente di persone da adibire specificatamente alla mansione di operatore ecologico.
4. Conferma alla chiave interpretativa di cui al precedente punto è offerta dalla pronuncia della
Sezione Grande della Corte di Giustizia della UE del 15 novembre 2016 (causa C 258/15), ove è stato ritenuto legittimo il comportamento di una la quale, dovendo assumere Controparte_4 infermieri, ha posto come condizione della sottoscrizione del contratto che i candidati fossero in grado di svolgere in modo completo la professione. Conformi a tale orientamento anche diverse pronunce del giudice nazionale. In particolare, il Giudice del lavoro di Udine con ordinanza n. 27 del 27 aprile 2022, ha confermato la piena legittimità della decisione aziendale di assumere infermieri integralmente abili per qualsiasi compito istituzionale (nello stesso senso vedi anche
Tribunale di Alessandria, sentenza n. 96 del 21.3.2018 ed Tribunale di Bologna, ordinanza n. 171 del 18.6.2013).
Per altro, appare ictu oculi non prospettabile discriminatorietà della scelta datoriale atteso che l'art.41, comma 2-bis del citato D.Lgs. 81/2008 testualmente recita che “le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro..”, all'evidenza consentendo una selezione in base all'esito della visita, che come visto può dare 4 diversi tipi di risultato, che altrimenti non avrebbe avuto ragione d'essere effettuata.
Ed infatti, a tutelare i lavoratori parzialmente inabili, seppur con una percentuale prefissata per legge di invalidità, soccorrono le norme sulle assunzioni obbligatorie cui la stessa società convenuta è vincolata. Occorre inoltre rilevare come l'inabilità a specifiche mansioni non escluda la perfetta abilità per altro ruolo e mansioni, da cui la piena possibilità di accedere ad altro impiego.
Né può assumere alcun rilievo la circostanza che il ricorrente svolga ad oggi in favore di altro Contr datore di lavoro senza limitazioni le mansioni per cui è stata operata da la selezione, atteso che tale dato, valutabile in base all'avviso di selezione con riferimento all'esperienza professionale acquisita, non era idoneo ad elidere il requisito della piena idoneità parimenti richiesto.
(…) Quanto sopra impone l'integrale rigetto del ricorso” (Trib. Roma sez.lav. sent. n. 7295/2023 del 12.7.2023 est. Casari).
In decisione del tutto analoga, relativa ad altri lavoratori che hanno partecipato alla medesima procedura selettiva dell'odierno ricorrente, il Tribunale di Roma ha così stabilito, con motivazione condivisa in questa sede: Contr
“ (…) E' documentalmente provato che in data 3.8.2020 abbia sottoscritto un accordo con le
OO.SS., con il quale si è impegnata a disporre l'avvio di una procedura di selezione per n. 125 operatori ecologici da assumere con contratto di lavoro full time al livello 1B CCNL Utilitalia.
E' incontestato che nell'ambito di tale procedura i ricorrenti abbiano superato con successo la prova pratica, e che, successivamente sottoposti alla visita medica finalizzata ad accertare la loro idoneità alla mansione specifica, il medico competente li abbia ritenuti temporaneamente idonei parziali alla mansione specifica “con obbligo di otoprotettori se esposti al rumore superiore a 80 decibel”, giudizio poi sostituito con quello di idoneità alla mansione di operatore ecologico “con obbligo di otoprotettori solo se esposto a rumore superiore ai limiti di legge: 80decibel nel rispetto della L. D.lgs. 81/08” dalla cui avevano fatto ricorso. Parte_8 Contr Parimenti pacifico è che, a fronte dell'indicato giudizio di idoneità con prescrizioni, non abbia proceduto alla loro assunzione.
2. Ciò posto, i ricorrenti affermano il proprio diritto all'assunzione non essendo essi stati dichiarati inidonei alle mansioni ma idonei, seppur con limitazioni.
In particolare, essi sostengono che l'art. 4, punto 3, del CCNL Utilitalia non prevedeva che il lavoratore dovesse avere l'incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica (di cui al punto A del comma 6 dell'art. 41 del D.Lvo 81/2008) ma che lo stesso non potesse essere assunto qualora la visita medica avesse attestato l'inidoneità alle specifiche mansioni. Contr Sul punto, ha controdedotto che sia l'Accordo sindacale del 3.8.2020 che il CCNL Utilitalia all'art. 4, punto 3, così come l'Avviso di selezione prevedessero obbligo di assunzione solo nel caso di idoneità specifica alla mansione, da intendersi come piena e perfetta.
3. Rileva il Tribunale come le parti richiamino le medesime disposizioni, ed in particolare art.4 comma 3 CCNL Utilitalia, la disciplina pattizia contenuta nell'Accordo Sindacale del 3.8.2020 e le previsioni di cui all'avviso di selezione, fornendone però interpretazioni divergenti: sostengono i ricorrenti che quando tali norme prevedono il diritto ad assunzione dei soggetti idonei escludano solo coloro che sono risultati inidonei in modo assoluto alle mansioni;
argomenta viceversa la società resistente che ove scritto idoneo deve intendersi pienamente idoneo con esclusione anche di coloro che sono idonei ma con limitazioni.
Dispone l'art.4 comma 3 CCNL applicato che “Non si può far luogo alla costituzione di rapporto di lavoro qualora le predette visite mediche attestino l'inidoneità del lavoratore alle specifiche mansioni.”. L'accordo sindacale del 3.8.2020 a sua volta stabilisce che: “resta inteso che tutte le assunzioni in parola potranno avere corso a seguito di accertamento delle relative idoneità alle mansioni specifiche”. Infine, l'Avviso di selezione per operatori ecologici qualificati prevedeva che: “L'immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta dall'azienda compreso quanto previsto all'art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi Ambientali, nonché a seguito dell'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica mediante visita medica preventiva”. La dizione letterale delle indicate disposizioni fa riferimento quindi genericamente ad “idoneità specifica alle mansioni”, dizione che consente, letteralmente, sia l'interpretazione restrittiva dell'indicato requisito offerta dalla convenuta (idoneità piena) sia quella ampia sostenuta dai ricorrenti (idoneità in ogni ipotesi in cui non vi sia totale inidoneità).
Se la lettera delle riportate disposizioni non offre soluzione univoca, ritiene l'Ufficio che dirimenti indicazioni possano essere tratte sia utilizzato del criterio di interpretazione sistematico che di quello teleologico.
Dispone l'art.41 comma 6 del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 in materia di sorveglianza sanitaria che, “il medico competente, sulla base delle risultanze di ogni visita medica indicata dalla norma, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) Idoneità;
b) Idoneità con limitazioni alla mansione. Cioè idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) Non idoneità temporanea;
d) Non idoneità permanente.”
Il Giudizio di idoneità sanitaria vede quindi un ventaglio di ipotesi molto più ampio del mero dualismo idoneità-inidoneità graduandosi lo stato di salute del lavoratore con riferimento alle specifiche mansioni in 4 diverse situazioni: la prima, chiamata di “idoneità” la quale si riferisce ad idoneità piena, la seconda di
“idoneità con limitazioni” riferita ad idoneità parziale, la terza di “non idoneità temporanea” e la quarta ad “non idoneità permanente” e quindi definitiva. Come appare evidente quindi fra questi giudizi non esiste un giudizio di “incondizionata idoneità”, per cui si deve ritenere che le disposizioni pattizie e l'avviso di selezione si riferiscano al giudizio di cui alla lettera a), intendendo in modo implicito che detta idoneità - in quanto priva delle prescrizioni o limitazioni di cui alla successiva lettera b) - debba necessariamente e inevitabilmente essere “incondizionata”. Ne consegue che ove nel CCNL, nell'Accordo Sindacale e nell'Avviso di selezione è scritto
“idoneità” non si può interpretare la dizione utilizzata come “tutto ciò che non è inidoneo” sussistendo un accertamento intermedio consistente nella idoneità con limitazioni che è cosa diversa e distinta dalla semplice “idoneità”. Pertanto l'interpretazione offerta dalla società convenuta, all'esito della lettura congiunta delle norme in materia, appare la più corretta perché, qualora l'accordo sindacale e l'indicato avviso avessero inteso assicurare il diritto all'assunzione in sede di selezione anche a chi era idoneo con limitazioni, avrebbero dovuto prevedere espressamente anche tale secondo possibile esito di accertamento.
I ricorrenti deducono poi, in particolare, che l'obbligo di dotare il lavoratore di cuffie in caso di rumori superiori ad 80 Decibel costituisce uno specifico obbligo di legge generale, diretto alla tutela e sicurezza della salute sul posto di lavoro. A tal proposito occorre tuttavia rilevare che la prescrizione prevista dalla ASL per il caso di specie non è quella di dotare il lavoratore di cuffie in caso di rumori, bensì che gli interessati debbano utilizzare le cuffie in caso di esposizione a rumori superiori ad 80 decibel, con conseguente obbligo di controllo in tal senso da parte del datore di lavoro.
Esiste dunque una differenza tra l'obbligo di dotazione delle cuffie, che è previsto per tutti i lavoratori in quanto normale dotazione di un dispositivo di sicurezza, ed obbligo di utilizzo delle stesse.
Ciò in coerenza con le disposizioni legislative in materia, atteso che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'art. 188 individua livelli di esposizione al rumore che consentono poi di determinare l'esposizione professionale del lavoratore. Per quanto riguarda la definizione, il decreto distingue un livello di esposizione giornaliera e un'esposizione settimanale. Il successivo art. 189 stabilisce i valori limiti di esposizione e valori di azione e così prevede: “1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa)”.
Tale norma, quindi, considera come valore superiore di azione quello pari (o superiore) ad 85 db, qualificando quindi quello pari ad 80 come normale e non comportante la necessità di utilizzo del dispositivo di sicurezza.
Il successivo art. 193, poi, stabilisce gli obblighi in carico al datore di lavoro prevedendo che, nel caso di superamento del valore inferiore di azione (> 80 dB(A)), è obbligatoria esclusivamente la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale.
Può quindi affermarsi che, in caso di svolgimento di attività di operatore ecologico, ai sensi degli articoli 188 e segg. d.lgs. 81/2008, mentre in via generale al datore di lavoro sono richieste le sole misure di prevenzione e di protezione dell'informazione, della formazione, della fornitura di DPI e della sorveglianza sanitaria su richiesta del medico competente, nel caso specifico dei lavoratori che, come i ricorrenti, abbiano l'obbligo di utilizzo dei DPI essendo l'esposizione superiore a 80 decibel, vi sarebbe anche l'obbligo datoriale di controllo dell'effettivo impiego.
Ebbene, esaminando le varie attività proprie della mansione specifica (doc. 4 prod. resist.) emerge come praticamente per tutte le attività proprie della mansione di operatore ecologico, sia considerato come normale un valore di azione superiore ad 80 dB. Il fatto, quindi, che i ricorrenti avrebbero avuto l'obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione per livelli di rumorosità per i quali in condizioni normali non è previsto tale obbligo, è indice di una fragilità a livello uditivo che ne fa soggetti parzialmente idonei e non idonei a tutte le attività della mansione specifica. Contr Né, secondo interpretazione teleologica, la scelta operata dalle parti sociali e da appare illegittima, atteso che in sede di assunzione il datore di lavoro è libero di fissare i requisiti per procedere alla contrattualizzazione, scegliendo di selezionare lavoratori pienamente idonei al ruolo che intende coprire. In altre parole, i doveri di mantenimento in servizio propri del datore di lavoro nel caso di sopravvenuta inidoneità del dipendente, non possono estendersi alla fase precontrattuale ove alcun rapporto di lavoro ancora si è instaurato, potendo in tale momento l'imprenditore adeguare le proprie scelte alle migliori scelte di organizzazione imprenditoriale, libertà garantita e tutelata dall'art. 41 Cost., le quali possono richiedere, per l'efficientamento massimo dell'attività, di instaurare rapporti con personale del tutto idoneo alle specifiche mansioni per cui viene assunto. Contr Occorre poi sottolineare come il bando indetto da fosse finalizzato all'assunzione di operatori ecologici, intendendo tale categoria – sia pure nel livello inquadramentale previsto dal bando – in senso ampio, e non in quello ristretto ipotizzato dai ricorrenti, di operatore ecologico qualificato nella raccolta e trasporto di rifiuti e, soprattutto, senza che nel bando stesso fosse minimamente indicata la modalità di svolgimento, ossia “meccanizzata” o meno. Ne consegue che l'idoneità da accertare doveva essere chiaramente rivolta a tutte le modalità di svolgimento della mansione per la quale era stato indetto il bando e non poteva certo essere limitata solamente ad una di esse, come sostenuto dai ricorrenti.
Infatti, anche a voler ritenere fondato quanto affermato dai ricorrenti in ordine alla prevalenza – nelle modalità di svolgimento della mansione – di una esposizione inferiore agli 80 decibel,
l'espletamento della mansione di operatore ecologico mediante mezzi speciali non costituisce un'eventualità residuale e poco frequente ma, al contrario, una normale ed ordinaria modalità di svolgimento dell'attività lavorativa per i dipendenti addetti al compito in questione.
4. Conferma alla chiave interpretativa di cui al precedente punto è offerta dalla pronuncia della
Sezione Grande della Corte di Giustizia della UE del 15 novembre 2016 (causa C 258/15), ove è stato ritenuto legittimo il comportamento di una la quale, dovendo assumere Controparte_4 infermieri, ha posto come condizione della sottoscrizione del contrato che i candidati fossero in grado di svolgere in modo completo la professione. Conformi a tale orientamento anche diverse pronunce del giudice nazionale. In particolare, il Giudice del lavoro di Udine con ordinanza n. 27 del 27 aprile 2022, ha confermato la piena legittimità della decisione aziendale di assumere infermieri integralmente abili per qualsiasi compito istituzionale (nello stesso senso vedi anche
Tribunale di Alessandria, sentenza n. 96 del 21.3.2018 ed Tribunale di Bologna, ordinanza n. 171 del 18.6.2013).
Peraltro, non appare prospettabile una discriminatorietà della scelta datoriale, atteso che l'art. 41, comma 2-bis del citato D.Lgs. 81/2008 testualmente recita che “le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro...”, all'evidenza consentendo una selezione in base all'esito della visita che, come visto, può dare 4 diversi tipi di risultato, e che altrimenti non avrebbe avuto ragione d'essere effettuata.
Ed infatti, a tutelare i lavoratori parzialmente inabili, seppur con una percentuale prefissata per legge di invalidità, soccorrono le norme sulle assunzioni obbligatorie cui la stessa società convenuta è vincolata. Occorre inoltre rilevare come l'inabilità a specifiche mansioni non escluda la perfetta abilità per altro ruolo e mansioni, da cui la piena possibilità di accedere ad altro impiego.
Non può poi evidentemente assumere alcun rilievo la circostanza che i ricorrenti svolgano ad oggi senza limitazioni, in favore di altro datore di lavoro, le mansioni per cui è stata operata la Contr selezione da atteso che tale dato, valutabile in base all'avviso di selezione con riferimento all'esperienza professionale acquisita, non è tuttavia idoneo a superare la necessaria presenza del requisito della piena idoneità parimenti richiesto” (Trib. Roma sez. lav. sent. n.9847/2023 del
7.11.2023 est. Giovene di Girasole).
La sentenza n. 9847/2023 del Tribunale di Roma sez. lavoro è stata confermata dalla Corte di
Appello di Roma sez. lav. con la sentenza n.2972/2024 del 25.9.2024, allegata alle note di parte convenuta. In particolare la Corte di Appello di Roma sez, lav. ha così stabilito:
“ (…) In sintesi l'appellante assume che il giudizio di idoneità alla mansione specifica dato dal medico competente non potesse essere negativo tenuto conto che lo strumento per ovviare alla fragilità uditiva (sia nella dotazione che nel controllo datoriale) era già previsto a carico del datore di lavoro dalla normativa di settore applicabile e in assenza di prova di eccessiva onerosità per quest'ultimo.
Invero ritiene la Corte che ai fini del presente giudizio, che verte sulla sussistenza o meno dei Contr requisiti per l'assunzione da parte di in virtù della procedura selettiva de qua, ciò che rileva sia, per un verso, l'esito del giudizio del medico competente nella sua obiettività-e non è contestato in tal senso l'obbligo di utilizzo delle cuffie da parte del per rumori superiori agli 80 Pt_9 decibel-; per altro verso, la sostanziale differenza per il datore di lavoro tra l'obbligo di dotazione delle cuffie (previsto in generale per tutti i lavoratori per i rumori superiori agli 80 decibel) e l'obbligo di indossarle (conseguente alla prescrizione specifica per il nei termini Pt_9 condivisibilmente espressi dal giudice di prime cure, a prescindere dalla maggiore o minore onerosità posto che trattasi, come già rilevato, di prescrizione medica intervenuta non già nel corso del rapporto di lavoro ma all'atto dell'assunzione ed ostativa all'assunzione già per effetto del bando e ciò, coerentemente, in funzione della specifica natura dell'attività lavorativa richiesta. (…) La tesi sostenuta dall'appellante secondo cui il riferimento all'“attività di raccolta e trasporto rifiuti” contenuto tra i requisiti relativi alla pregressa esperienza lavorativa varrebbe a circoscrivere l'idoneità specifica necessaria per la mansione esclusivamente per tale attività manuale- per la quale secondo il DVR nemmeno viene raggiunta la soglia degli 80 decibel- non persuade.
Infatti giova precisare che il bando non prevedeva affatto una tale limitazione delle mansioni specifiche-rispetto alle quali dunque limitare la verifica dell'idoneità fisica- che costituirebbero solamente una minima parte di quelli proprie dell'operatore ecologico qualificato (cfr. DVR in atti) inquadrato nel I livello CCNL di settore, nella cui declaratoria si legge , tra l'altro, “addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di autocompattatori”, ed è esattamente con con riferimento alle attività lavorative richiedenti l'uso di particolari strumenti meccanici che si registra il superamento della soglia degli 80 decibel.
In tal senso il giudice di prime cure ha correttamente argomentato (…). Contr Né è configurabile a carico dell' un obbligo di indicazione-già al momento delle operazioni di selezione e specificamente all'esito della visita medica- di quali sarebbero state le specifiche attività lavorative svolgende da parte dei vincitori della selezione, essendo il bando la fonte cui far riferimento per delimitare le mansioni (e sul punto cfr. supra), mentre solo in un momento Contr successivo all'assunzione di tutti gli operatori ecologici qualificati l' avrebbe potuto ragionevolmente provvedere all'assegnazione dei singoli incarichi secondo le contingenti necessità aziendali.
In conclusione la sentenza impugnata va confermata”.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
In ragione della sussistenza di precedenti di merito difformi si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 3.3.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi