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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 15/09/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 678 /2024 RG Prev
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 15/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. ZURLO VALENTINO , per la parte , e, Parte_1
l'Avv. MARIALBA CUCCHIELLA , per la parte . CP_1
L'Avv. ZURLO VALENTINO, per la parte , si riporta al Parte_1
ricorso e alle conclusioni della CTUe chiede che la causa venga decisa
L'Avv. CUCCHIELLA , per la parte , contesta le conclusioni della perizia e si CP_1
riporta alla memoria.
Si dà quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N. 678 /2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 678 dell'anno 2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. ZURLO VALENTINO Parte_1 elettivamente domiciliato in giusta delega in atti;
- Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Sulmona CP_1 alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell'Istituto, giusta delega in atti;
- Resistente
OGGETTO: ricorso merito a seguito di atp
FATTO E DIRITTO
provvedeva ad impugnare l'esito dell'ATP, ritenendo non esaustiva Parte_1
la esperita CTU e chiedendo la condanna dell' al riconoscimento della indennità di CP_1 accompagnamento e per il diritto al relativo beneficio dalla data della domanda amministrativa con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando che la CTU, esperita nella fase ATP, risulta immune CP_1
da vizi logici e giuridici e chiedendo pertanto il rigetto del presente ricorso.
Con ordinanza, veniva accolta la richiesta di rinnovo CTU e, la causa, dopo il deposito della ctu rinviata per la discussione.
Rileva che il CTU dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, è pervenuto alle conclusioni medico-legali, pienamente condivisibili. Il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente indicate nell'elaborato peritale e da intendersi qui riportate. Conclude il CTU “ La sig.ra è invalida permanente ultra Parte_1
sessantacinquenne nella misura del 100% . Ha diritto al riconoscimento della invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento L.18/80 (ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/1980 non essendo più in grado di compiere da solo gli atti ordinari della vita, e abbisogna di un'assistenza continua) a partire dalla data del 19.01.2024. Inoltre esistono i requisiti di cui all'art 4 del
Decreto legger09.02.2012 n 5”
Deve quindi ritenersi che sussistono le condizioni di legge per il riconoscimento della invalidità civile e della indennità di accompagnamento dal 19.01.2024 e con il riconoscimento dei requisiti di cui all'art 4 D.L. 09.02.2012 n 5
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto nell'ATP, e del presente giudizio restano a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da
/ in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 CP_1 così decide
• Accoglie il ricorso;
Accerta e dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari previsti per il Parte_1 riconoscimento, con invalidità civile con percentuale 100%, del diritto all'indennità di accompagnamento dal 19.01.2024, data della domanda amministrativa, e con il riconoscimento dei requisiti di cui all'art 4 D.L. 09.02.2012 n 5 • Condanna l' al pagamento delle spese che si liquidano in euro 2.100,00 comprese CP_1
quelle relative all'ATP, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge da distrarsi
• pone a definitivo carico dell' le spese di CTU come liquidate in separato decreto CP_1
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 15/09/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 15/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. ZURLO VALENTINO , per la parte , e, Parte_1
l'Avv. MARIALBA CUCCHIELLA , per la parte . CP_1
L'Avv. ZURLO VALENTINO, per la parte , si riporta al Parte_1
ricorso e alle conclusioni della CTUe chiede che la causa venga decisa
L'Avv. CUCCHIELLA , per la parte , contesta le conclusioni della perizia e si CP_1
riporta alla memoria.
Si dà quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N. 678 /2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 678 dell'anno 2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. ZURLO VALENTINO Parte_1 elettivamente domiciliato in giusta delega in atti;
- Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Sulmona CP_1 alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell'Istituto, giusta delega in atti;
- Resistente
OGGETTO: ricorso merito a seguito di atp
FATTO E DIRITTO
provvedeva ad impugnare l'esito dell'ATP, ritenendo non esaustiva Parte_1
la esperita CTU e chiedendo la condanna dell' al riconoscimento della indennità di CP_1 accompagnamento e per il diritto al relativo beneficio dalla data della domanda amministrativa con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' , rilevando che la CTU, esperita nella fase ATP, risulta immune CP_1
da vizi logici e giuridici e chiedendo pertanto il rigetto del presente ricorso.
Con ordinanza, veniva accolta la richiesta di rinnovo CTU e, la causa, dopo il deposito della ctu rinviata per la discussione.
Rileva che il CTU dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, è pervenuto alle conclusioni medico-legali, pienamente condivisibili. Il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente indicate nell'elaborato peritale e da intendersi qui riportate. Conclude il CTU “ La sig.ra è invalida permanente ultra Parte_1
sessantacinquenne nella misura del 100% . Ha diritto al riconoscimento della invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento L.18/80 (ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/1980 non essendo più in grado di compiere da solo gli atti ordinari della vita, e abbisogna di un'assistenza continua) a partire dalla data del 19.01.2024. Inoltre esistono i requisiti di cui all'art 4 del
Decreto legger09.02.2012 n 5”
Deve quindi ritenersi che sussistono le condizioni di legge per il riconoscimento della invalidità civile e della indennità di accompagnamento dal 19.01.2024 e con il riconoscimento dei requisiti di cui all'art 4 D.L. 09.02.2012 n 5
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto nell'ATP, e del presente giudizio restano a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da
/ in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 CP_1 così decide
• Accoglie il ricorso;
Accerta e dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari previsti per il Parte_1 riconoscimento, con invalidità civile con percentuale 100%, del diritto all'indennità di accompagnamento dal 19.01.2024, data della domanda amministrativa, e con il riconoscimento dei requisiti di cui all'art 4 D.L. 09.02.2012 n 5 • Condanna l' al pagamento delle spese che si liquidano in euro 2.100,00 comprese CP_1
quelle relative all'ATP, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge da distrarsi
• pone a definitivo carico dell' le spese di CTU come liquidate in separato decreto CP_1
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 15/09/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis