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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2089/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CATANZARO
Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA IA Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2089/2025, promossa da
, assistito e difeso dall'Avv. GENTILE PASQUALE Parte_1
Appellante contro in qualità di impresa designata a gestire il Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore,, assistito e difeso dall'Avv. TERRANOVA ANGELO CORRADO
Appellata
E
e Controparte_2 CP_3
Appellati contumaci
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa, riassegnata giusta provvedimento presidenziale del 28 novembre 2025, è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudizio di primo grado
Non è superfluo ripercorrere il giudizio di primo grado come sunteggiato nell'atto di appello.
Con atto di citazione del 19.02.2018 ritualmente notificato, l'odierno appellante conveniva in giudizio la compagnia , in persona del Controparte_1 suo L.R.P.T., in qualità di impresa designata, ai sensi degli artt.19 e segg. della
Legge 24.12.1969, n°990, e successive modifiche ed integrazioni, dal “Fondo
Garanzia per le vittime della strada” per la liquidazione dei sinistri per la
Regione Calabria, il IG. quale conducente e successivamente, Controparte_2 integrando il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, la IG.ra al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità di CP_3
conducente della trattrice agricola tg. AC460Y, priva di Controparte_2 copertura assicurativa, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi in data 10.01.2017, sulla Via
NZ SE del Comune di RS (CZ). Il danno veniva quantificato nella somma di € 3.784,23 o in quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, e comunque il tutto entro la competenza per valore del Giudice di
Pace adito.
Si costituiva in giudizio la compagnia ” ed il IG. Controparte_1 contestando la domanda attorea. Dopo l'integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo IG.ra , CP_3 veniva ammessa la prova per testi richiesta sia da parte attrice e sia dai convenuti e Il teste di parte attrice IG. Controparte_2 CP_3 [...]
confermava i capitoli di prova sui quali veniva escusso. I testi di parte Tes_1 convenuta i fratelli IGg. (genero dei convenuti Persona_1 Controparte_2
e ) e ) prestavano la loro testimonianza premettendo CP_3 Testimone_2 di non aver assistito all'incidente ma di essere arrivati suoi luoghi del sinistro dopo il verificarsi dell'accaduto. Successivamente veniva nominato il CTU Ing.
al fine di ricostruire mediante CTU tecnico-modale l'esatta Testimone_3 dinamica del sinistro. Veniva successivamente depositata la relazione definitiva che acclarava inconfutabilmente la responsabilità del sinistro in capo al IG. conducente della trattrice agricola. Controparte_2
Il giudizio si concludeva con l'impugnata sentenza con cui il Giudice di Pace rigettava la sola domanda risarcitoria avanzata dal IG. in Parte_1 ordine alle lesioni lamentate. pag. 2/8
2. L'appello.
Con atto di appello ritualmente notificato, l'odierno appellante censurava la sentenza di prime cure affidando il gravame ad un unico motivo, articolato in più punti, con cui segnalava sostanzialmente la “erronea valutazione delle prove” chiedendo di “1) riformare la sentenza n° 790/2024 resa inter partes nella causa civile di primo grado recante R.G.A.C. 1932/2028, emessa dal
Giudice di Pace di Catanzaro nella persona del Giudice Dott.ssa Raffaella
Zappia, depositata e resa pubblica in data 23.10.2024 e non notificata, nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene di non dover accogliere la domanda risarcitoria avanza dall'odierno appellante in ordine alle lesioni subite, e, per
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento totale della domanda spiegata in primo grado, accertare e dichiarare che, in ordine alle lesioni subite dal IG. la totale responsabilità Parte_1 dell'incidente è da ascriversi al IG. quale conducente della Controparte_2 trattrice 2) per l'effetto condannare gli appellati in solido al risarcimento dei danni subiti dal IG. nel sinistro stradale verificatosi in data Parte_1
10.01.2017, sulla Via NZ SE del Comune di RS (CZ), da quantificare nella somma di € 3.784,23 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso del presente giudizio di appello, a seguito di C.T.U. medico-legale; 3) con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, per entrambi i gradi di giudizio oltre alle eventuali spese di CTU sostenute dalla appellante nel presente grado di giudizio.” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello).
Insisteva inoltre per la nomina di un C.T.U. al fine di quantificare il danno subito dall'appellante.
3. Con comparsa del 27/06/2025, si costituiva la sola Controparte_1 quale impresa designata a gestire il F.G.V.S., che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese del doppio grado.
4. Non si sono costituiti e . Controparte_2 CP_3
pag. 3/8 5. Riassegnata la causa al sottoscritto Magistrato con provvedimento tabellare del
3.12.2025, all'udienza dell'11.11.2025 la causa è stata decisa senza ulteriore indugio attesa la manifesta infondatezza dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e . Controparte_2 CP_3
6. Circa il merito, si evidenzia che lo scrutinio delle censure mosse all'impugnata sentenza, verrà svolto in ossequio al recepito il principio della “ragione più liquida” che importa un nuovo approccio interpretativo ispirato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica. Esso consente di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato nel nostro codice di rito e risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., e con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass., Sez.
Un., n. 24883/2008), in una rinnovata prospettiva in cui il provvedimento decisorio non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela invocata dall'istante. Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida l'appello va respinto in base alla soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre che pertanto non verranno esaminate.
7. L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per aver respinto la domanda affermando che “1. … non era pedone, come dedotto in citazione, Parte_1 ma conducente del ZU RA che era sceso dal veicolo;
2. … colpevolmente si è avvicinato alla trattrice agricola che slittava sulla neve, com'è visibile nel filmato e come riferito dai testi presenti (il teste ha riferito che “ci eravamo messi di lato Tes_1 perché c'era una trattrice agricola che scivolava”, comportamento corretto e prudente, mentre entrambi i testi e hanno riferito che Testimone_2 Persona_1 Pt_1
pag. 4/8 veniva richiamato dai CC. perché sostava troppo vicino alla trattrice che Pt_1 scivolava);
3. egli stesso ha sottoscritto il verbale dei CC. di rinuncia ai rilievi per non aver riportato lesioni personali nel sinistro;
4. la certificazione medica prodotta
(verbale di P.S. dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, datata
11.1.2017, quindi del giorno successivo) reca una prognosi di giorni “0”, ed anche
l'esame radiologico del 18.1.2017 ha dato esito negativo (“RX TORACE: non lesioni traumatiche costali radiologicamente dimostrabili”);
5. l'insegnamento della Suprema
Corte che qui si richiama è eloquente in tal senso: “La colpa del pedone può contribuire alla determinazione della responsabilità in percentuale nel sinistro stradale, qualora quest'ultimo violi norme del codice della strada, come sostare sulla carreggiata (art. 190 cod. strada) e non spostarsi con la dovuta diligenza in presenza di un veicolo in movimento (art. 140 C.d.S.)” Cass. Civ. Sez. II, Ord. 22.7.2024 n. 20051),
e nel caso de quo emerge chiaramente una condotta imprudente del pedone”
(testualmente dall'atto di appello).
Ritiene, in sintesi, che il Giudice di Pace abbia erroneamente ritenuto 1) che il Pt_1 non fosse pedone ancorché quegli sia sceso dal veicolo al momento del preteso investimento;
2) che si sia avvicinato colpevolmente alla trattrice agricola visto che era sceso dal veicolo per raggiungere il vicino marciapiedi;
3) probanti le dichiarazioni dei testi perché essi non assistettero all'incidente e uno dei due era il genero dei Per_1 proprietari della trattrice;
4) attesa l'inverosimiglianza, che fosse stato “… richiamato dai CC. perché sostava troppo vicino alla trattrice che scivolava” (cfr. testualmente); 5) che egli sottoscrisse il verbale di rinuncia ai rilievi per non aver riportato lesioni personali nel sinistro in quanto quel verbale altro non è che un prestampato in uso alle
Forze dell'Ordine dove vengono annotati i veicoli coinvolti nel sinistro e visto che i
Carabinieri intervenuti non effettuarono i rilievi non già per assenza di feriti ma perché la situazione che si era creata non consentiva di effettuare alcun tipo di misurazione;
infine, che 6) circa le conseguenze dannose ascritte al sinistro, che “la documentazione
(sanitaria n.d.r.) rilasciata è del giorno successivo in quanto il sinistro si è verificato a
RS (CZ) alle ore del 17:00 del 10.01.2017 e quindi raggiungere l'Ospedale di
Catanzaro, che dista 50 Km da RS, in piena nevicata con le strade ricoperte di neve e ghiaccio sarebbe stato impossibile quanto pericoloso;
anche la trascrizione della pag. 5/8 diagnosi operata dal Giudice appare errata in quanto la documentazione rilasciata dal
Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro a pag. 2 descrive la seguente diagnosi “trauma chiuso del torace con infrazione 9 costola sx” e nel referto radiofgafizo a pag. 1 di 1 rileva “Infrazione dell'arco posteriore IX costa”
(cfr. testualmente cit).
8. Le censure colgono parzialmente nel segno.
Invertendo l'ordine logico delle questioni oggetto di scrutinio (ritenuta pacifica la dinamica del fatto: la trattrice agricola di proprietà di , condotta da CP_3
provocò un tamponamento a catena attingendo anche Controparte_2
l'attore/appellante), va immediatamente evidenziato che, dalla documentazione depositata in atti, proveniente dal nosocomio pubblico e prodotta dallo stesso appellante, si ricava che l'11.1.2017, il giorno successivo ai fatti in esame, il consulente, chirurgo toracico (giusta consulenza attivata dal P.S. dell'
[...]
), indicò una prognosi di giorni “10” prescrivendo riposo Controparte_4 assoluto al paziente oltre a ravvisare un'infrazione della 9° costa Parte_1
(cfr. doc. sanitaria in atti al fascicolo di parte del primo grado depositata unitamente alle note conclusionali, secondo file, fg. 4). E' evidente, pertanto, l'errore in cui è incorso il medico dimissionario dello stesso P.S. che ha successivamente licenziato l'esito del ricovero in P.S. indicando la prognosi di giorni “0” anziché la prognosi di giorni 10.
Nello stesso errore valutativo è incorso il Giudice di prime cure.
E, tuttavia, se è possibile riconoscere l'invalidità temporanea totale per giorni 10, non altrettanto può dirsi per le restanti voci di danno (ITT parziale e danno biologico) che risultano smentite dal successivo referto di P.S., conseguito all'esame radiologico rivalutativo del 18.1.2017, che diede esito negativo (“RX TORACE: non lesioni traumatiche costali radiologicamente dimostrabili”) dimostrando l'avvenuta guarigione del paziente.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello con riconoscimento della sola inabilità temporanea totale che, liquidata all'attualità, secondo i vigenti parametri liquidativi
(euro 56,18 x 10 giorni) come entrati in vigore con D.M. 18/07/2025, comprende anche la rivalutazione monetaria.
pag. 6/8 All'appellante è pertanto dovuto il danno non patrimoniale, liquidato complessivamente in € 561,18, importo espresso in valori monetari attuali. Detto importo va poi aumentato degli interessi nella misura legale da calcolare sull'importo devalutato alla data del sinistro, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex plurimis
Cass. sez. III sent. 30.11.2011 n.25571 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.3931 del 18/02/2010).
Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.
Val la pena, per completezza, di precisare che non confuta la conclusione raggiunta la ritenuta imprudente manovra di avvicinamento del pedone (tale essendo diventato il una volta sceso dal veicolo) visto che per vincere la presunzione di Pt_1 responsabilità della trattrice occorreva dimostrare la sussistenza e il grado di colpa del pedone che, assertivamente sostenuti nella sentenza impugnata, sono però rimasti privi di adeguato conforto probatorio.
Ogni altra questione o motivo restano assorbiti.
9. Circa le spese del grado, il parziale accoglimento dell'appello, integrando un'ipotesi di soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite. Altrettanto dicasi per la relativa statuizione assunta in prime cure che pertanto non merita riforma.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, sezione seconda Civile, in composizione monocratica, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro n. 790/2024 pubblicata il 23/10/2024 in R.G. n.
1932/2018, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. condanna l'appellata in qualità di impresa designata a gestire Controparte_1 il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a pagare alla parte appellante la somma di € 561,18 oltre interessi come determinati in parte motiva;
2. conferma nel resto;
pag. 7/8 3. spese compensate.
Così deciso il 15 dicembre 2025
Il Giudice
MA IA AS
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CATANZARO
Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa MA IA Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2089/2025, promossa da
, assistito e difeso dall'Avv. GENTILE PASQUALE Parte_1
Appellante contro in qualità di impresa designata a gestire il Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore,, assistito e difeso dall'Avv. TERRANOVA ANGELO CORRADO
Appellata
E
e Controparte_2 CP_3
Appellati contumaci
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa, riassegnata giusta provvedimento presidenziale del 28 novembre 2025, è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudizio di primo grado
Non è superfluo ripercorrere il giudizio di primo grado come sunteggiato nell'atto di appello.
Con atto di citazione del 19.02.2018 ritualmente notificato, l'odierno appellante conveniva in giudizio la compagnia , in persona del Controparte_1 suo L.R.P.T., in qualità di impresa designata, ai sensi degli artt.19 e segg. della
Legge 24.12.1969, n°990, e successive modifiche ed integrazioni, dal “Fondo
Garanzia per le vittime della strada” per la liquidazione dei sinistri per la
Regione Calabria, il IG. quale conducente e successivamente, Controparte_2 integrando il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, la IG.ra al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità di CP_3
conducente della trattrice agricola tg. AC460Y, priva di Controparte_2 copertura assicurativa, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi in data 10.01.2017, sulla Via
NZ SE del Comune di RS (CZ). Il danno veniva quantificato nella somma di € 3.784,23 o in quella somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, e comunque il tutto entro la competenza per valore del Giudice di
Pace adito.
Si costituiva in giudizio la compagnia ” ed il IG. Controparte_1 contestando la domanda attorea. Dopo l'integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo IG.ra , CP_3 veniva ammessa la prova per testi richiesta sia da parte attrice e sia dai convenuti e Il teste di parte attrice IG. Controparte_2 CP_3 [...]
confermava i capitoli di prova sui quali veniva escusso. I testi di parte Tes_1 convenuta i fratelli IGg. (genero dei convenuti Persona_1 Controparte_2
e ) e ) prestavano la loro testimonianza premettendo CP_3 Testimone_2 di non aver assistito all'incidente ma di essere arrivati suoi luoghi del sinistro dopo il verificarsi dell'accaduto. Successivamente veniva nominato il CTU Ing.
al fine di ricostruire mediante CTU tecnico-modale l'esatta Testimone_3 dinamica del sinistro. Veniva successivamente depositata la relazione definitiva che acclarava inconfutabilmente la responsabilità del sinistro in capo al IG. conducente della trattrice agricola. Controparte_2
Il giudizio si concludeva con l'impugnata sentenza con cui il Giudice di Pace rigettava la sola domanda risarcitoria avanzata dal IG. in Parte_1 ordine alle lesioni lamentate. pag. 2/8
2. L'appello.
Con atto di appello ritualmente notificato, l'odierno appellante censurava la sentenza di prime cure affidando il gravame ad un unico motivo, articolato in più punti, con cui segnalava sostanzialmente la “erronea valutazione delle prove” chiedendo di “1) riformare la sentenza n° 790/2024 resa inter partes nella causa civile di primo grado recante R.G.A.C. 1932/2028, emessa dal
Giudice di Pace di Catanzaro nella persona del Giudice Dott.ssa Raffaella
Zappia, depositata e resa pubblica in data 23.10.2024 e non notificata, nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene di non dover accogliere la domanda risarcitoria avanza dall'odierno appellante in ordine alle lesioni subite, e, per
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento totale della domanda spiegata in primo grado, accertare e dichiarare che, in ordine alle lesioni subite dal IG. la totale responsabilità Parte_1 dell'incidente è da ascriversi al IG. quale conducente della Controparte_2 trattrice 2) per l'effetto condannare gli appellati in solido al risarcimento dei danni subiti dal IG. nel sinistro stradale verificatosi in data Parte_1
10.01.2017, sulla Via NZ SE del Comune di RS (CZ), da quantificare nella somma di € 3.784,23 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso del presente giudizio di appello, a seguito di C.T.U. medico-legale; 3) con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, per entrambi i gradi di giudizio oltre alle eventuali spese di CTU sostenute dalla appellante nel presente grado di giudizio.” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello).
Insisteva inoltre per la nomina di un C.T.U. al fine di quantificare il danno subito dall'appellante.
3. Con comparsa del 27/06/2025, si costituiva la sola Controparte_1 quale impresa designata a gestire il F.G.V.S., che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese del doppio grado.
4. Non si sono costituiti e . Controparte_2 CP_3
pag. 3/8 5. Riassegnata la causa al sottoscritto Magistrato con provvedimento tabellare del
3.12.2025, all'udienza dell'11.11.2025 la causa è stata decisa senza ulteriore indugio attesa la manifesta infondatezza dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e . Controparte_2 CP_3
6. Circa il merito, si evidenzia che lo scrutinio delle censure mosse all'impugnata sentenza, verrà svolto in ossequio al recepito il principio della “ragione più liquida” che importa un nuovo approccio interpretativo ispirato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica. Esso consente di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato nel nostro codice di rito e risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., e con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass., Sez.
Un., n. 24883/2008), in una rinnovata prospettiva in cui il provvedimento decisorio non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela invocata dall'istante. Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida l'appello va respinto in base alla soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre che pertanto non verranno esaminate.
7. L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per aver respinto la domanda affermando che “1. … non era pedone, come dedotto in citazione, Parte_1 ma conducente del ZU RA che era sceso dal veicolo;
2. … colpevolmente si è avvicinato alla trattrice agricola che slittava sulla neve, com'è visibile nel filmato e come riferito dai testi presenti (il teste ha riferito che “ci eravamo messi di lato Tes_1 perché c'era una trattrice agricola che scivolava”, comportamento corretto e prudente, mentre entrambi i testi e hanno riferito che Testimone_2 Persona_1 Pt_1
pag. 4/8 veniva richiamato dai CC. perché sostava troppo vicino alla trattrice che Pt_1 scivolava);
3. egli stesso ha sottoscritto il verbale dei CC. di rinuncia ai rilievi per non aver riportato lesioni personali nel sinistro;
4. la certificazione medica prodotta
(verbale di P.S. dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, datata
11.1.2017, quindi del giorno successivo) reca una prognosi di giorni “0”, ed anche
l'esame radiologico del 18.1.2017 ha dato esito negativo (“RX TORACE: non lesioni traumatiche costali radiologicamente dimostrabili”);
5. l'insegnamento della Suprema
Corte che qui si richiama è eloquente in tal senso: “La colpa del pedone può contribuire alla determinazione della responsabilità in percentuale nel sinistro stradale, qualora quest'ultimo violi norme del codice della strada, come sostare sulla carreggiata (art. 190 cod. strada) e non spostarsi con la dovuta diligenza in presenza di un veicolo in movimento (art. 140 C.d.S.)” Cass. Civ. Sez. II, Ord. 22.7.2024 n. 20051),
e nel caso de quo emerge chiaramente una condotta imprudente del pedone”
(testualmente dall'atto di appello).
Ritiene, in sintesi, che il Giudice di Pace abbia erroneamente ritenuto 1) che il Pt_1 non fosse pedone ancorché quegli sia sceso dal veicolo al momento del preteso investimento;
2) che si sia avvicinato colpevolmente alla trattrice agricola visto che era sceso dal veicolo per raggiungere il vicino marciapiedi;
3) probanti le dichiarazioni dei testi perché essi non assistettero all'incidente e uno dei due era il genero dei Per_1 proprietari della trattrice;
4) attesa l'inverosimiglianza, che fosse stato “… richiamato dai CC. perché sostava troppo vicino alla trattrice che scivolava” (cfr. testualmente); 5) che egli sottoscrisse il verbale di rinuncia ai rilievi per non aver riportato lesioni personali nel sinistro in quanto quel verbale altro non è che un prestampato in uso alle
Forze dell'Ordine dove vengono annotati i veicoli coinvolti nel sinistro e visto che i
Carabinieri intervenuti non effettuarono i rilievi non già per assenza di feriti ma perché la situazione che si era creata non consentiva di effettuare alcun tipo di misurazione;
infine, che 6) circa le conseguenze dannose ascritte al sinistro, che “la documentazione
(sanitaria n.d.r.) rilasciata è del giorno successivo in quanto il sinistro si è verificato a
RS (CZ) alle ore del 17:00 del 10.01.2017 e quindi raggiungere l'Ospedale di
Catanzaro, che dista 50 Km da RS, in piena nevicata con le strade ricoperte di neve e ghiaccio sarebbe stato impossibile quanto pericoloso;
anche la trascrizione della pag. 5/8 diagnosi operata dal Giudice appare errata in quanto la documentazione rilasciata dal
Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro a pag. 2 descrive la seguente diagnosi “trauma chiuso del torace con infrazione 9 costola sx” e nel referto radiofgafizo a pag. 1 di 1 rileva “Infrazione dell'arco posteriore IX costa”
(cfr. testualmente cit).
8. Le censure colgono parzialmente nel segno.
Invertendo l'ordine logico delle questioni oggetto di scrutinio (ritenuta pacifica la dinamica del fatto: la trattrice agricola di proprietà di , condotta da CP_3
provocò un tamponamento a catena attingendo anche Controparte_2
l'attore/appellante), va immediatamente evidenziato che, dalla documentazione depositata in atti, proveniente dal nosocomio pubblico e prodotta dallo stesso appellante, si ricava che l'11.1.2017, il giorno successivo ai fatti in esame, il consulente, chirurgo toracico (giusta consulenza attivata dal P.S. dell'
[...]
), indicò una prognosi di giorni “10” prescrivendo riposo Controparte_4 assoluto al paziente oltre a ravvisare un'infrazione della 9° costa Parte_1
(cfr. doc. sanitaria in atti al fascicolo di parte del primo grado depositata unitamente alle note conclusionali, secondo file, fg. 4). E' evidente, pertanto, l'errore in cui è incorso il medico dimissionario dello stesso P.S. che ha successivamente licenziato l'esito del ricovero in P.S. indicando la prognosi di giorni “0” anziché la prognosi di giorni 10.
Nello stesso errore valutativo è incorso il Giudice di prime cure.
E, tuttavia, se è possibile riconoscere l'invalidità temporanea totale per giorni 10, non altrettanto può dirsi per le restanti voci di danno (ITT parziale e danno biologico) che risultano smentite dal successivo referto di P.S., conseguito all'esame radiologico rivalutativo del 18.1.2017, che diede esito negativo (“RX TORACE: non lesioni traumatiche costali radiologicamente dimostrabili”) dimostrando l'avvenuta guarigione del paziente.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello con riconoscimento della sola inabilità temporanea totale che, liquidata all'attualità, secondo i vigenti parametri liquidativi
(euro 56,18 x 10 giorni) come entrati in vigore con D.M. 18/07/2025, comprende anche la rivalutazione monetaria.
pag. 6/8 All'appellante è pertanto dovuto il danno non patrimoniale, liquidato complessivamente in € 561,18, importo espresso in valori monetari attuali. Detto importo va poi aumentato degli interessi nella misura legale da calcolare sull'importo devalutato alla data del sinistro, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex plurimis
Cass. sez. III sent. 30.11.2011 n.25571 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.3931 del 18/02/2010).
Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.
Val la pena, per completezza, di precisare che non confuta la conclusione raggiunta la ritenuta imprudente manovra di avvicinamento del pedone (tale essendo diventato il una volta sceso dal veicolo) visto che per vincere la presunzione di Pt_1 responsabilità della trattrice occorreva dimostrare la sussistenza e il grado di colpa del pedone che, assertivamente sostenuti nella sentenza impugnata, sono però rimasti privi di adeguato conforto probatorio.
Ogni altra questione o motivo restano assorbiti.
9. Circa le spese del grado, il parziale accoglimento dell'appello, integrando un'ipotesi di soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite. Altrettanto dicasi per la relativa statuizione assunta in prime cure che pertanto non merita riforma.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, sezione seconda Civile, in composizione monocratica, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro n. 790/2024 pubblicata il 23/10/2024 in R.G. n.
1932/2018, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. condanna l'appellata in qualità di impresa designata a gestire Controparte_1 il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a pagare alla parte appellante la somma di € 561,18 oltre interessi come determinati in parte motiva;
2. conferma nel resto;
pag. 7/8 3. spese compensate.
Così deciso il 15 dicembre 2025
Il Giudice
MA IA AS
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